XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 42




        Onorevoli Colleghi! - E' ormai da anni che si infliggono ai cittadini di tutto il Paese gabelle fiscali all'interno del sistema tariffario e di tassazione gravante sull'utilizzo del gas metano.
        Nella fattispecie si fa riferimento all'imposta sul valore aggiunto (IVA), la cui base imponibile ricomprende anche le già consistenti imposte di consumo (imposta erariale di consumo, addizionale regionale, eccetera), con l'effetto di fare pagare ai cittadini imposte calcolate su imposte; la giustificazione a tale doppia imposizione è paradossale: ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la base imponibile, agli effetti dell'IVA, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi, è costituita dall'ammontare complessivo di tutto ciò che è dovuto all'azienda del gas, compresi gli oneri di qualsiasi genere posti a carico dell'acquirente del bene o del committente del servizio; in altre parole, tutto ciò che per il produttore (azienda erogatrice) è costo, quindi anche le imposte erariali, costituisce base imponibile IVA. Altra palese iniquità, che rasenta la truffa legalizzata, perpetrata ai danni dell'utente, afferisce l'applicazione delle aliquote IVA: l'amministrazione finanziaria ha precisato che le forniture di gas metano per uso domestico di cottura di cibi e per produzione di acqua calda (di cui alla tariffa T1), godono di una aliquota IVA agevolata del 10 per cento; diversamente, usi quali il riscaldamento domestico, di cui alla tariffa T2, sono soggetti all'ordinaria aliquota del 20 per cento. Orbene, ammesso anche che nelle utenze promiscue, in mancanza di contatori differenziati, non si riesca a distinguere tra i differenti usi a cui il gas stesso è destinato, e pertanto venga applicata d'ufficio l'aliquota del 20 per cento, non si riesce a cogliere la ragione per cui, quantomeno, dal mese di aprile a quello di settembre-ottobre i cittadini non riescano a godere dell'aliquota agevolata, come del resto impone la legge stessa. Infatti, è sempre la legge che vieta l'utilizzo del gas per riscaldamento nei citati mesi, e quindi nessun dubbio e promiscuità dovrebbero fare più tollerare la disapplicazione della legge, ovvero, nella fattispecie, che i consumatori non ricevano una bolletta del gas (di certo non utilizzato per il riscaldamento) con l'aliquota del 10 per cento.
        Va poi evidenziato come il sistema tariffario ancora oggi differenzi tra le aliquote da applicare alle regioni del centro e del nord e quelle del sud dell'Italia, differenziazione agevolativa che finanche il Ministro delle finanze, Ottaviano Del Turco, in una risposta ad una interrogazione nel corso della XIII legislatura, riteneva "né utile né opportuna"; in particolare si ricorda come al nord la tariffa T1, l'utenza di gas per usi domestici di cottura e produzione di acqua calda, sia di lire 86 al metro cubo, mentre al sud risulti pari a lire 74 al metro cubo; l'aliquota per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2, al nord è pari a lire 151 al metro cubo, mentre nelle regioni dell'ex cassa del Mezzogiorno è pari a lire 74 al metro cubo; infine per gli altri usi civili al nord l'aliquota si assesta a lire 332 al metro cubo, mentre al sud a lire 238 al metro cubo. In un momento in cui, quanto meno a parole, tutte le forze politiche convergono sulla necessità di un federalismo fiscale compiuto, appare anacronistico e privo di logica non solo il permanere di aliquote differenziate tra nord e sud, ma anche restringere il campo di azione delle regioni nel modulare le proprie addizionali: le regioni dovrebbero essere in grado di non imporre alcunchè, in termini di addizionale regionale. Il capo II del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e, successivamente, i commi da 5 a 9 dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, disciplinano, rispettivamente, l'addizionale regionale all'imposta (erariale) di consumo del gas metano e l'imposta regionale sostitutiva a carico delle utenze esenti, stabilendo che la misura dell'imposta è determinata da ogni regione entro un minimo di lire 10 ed un massimo di lire 50 per metro cubo. Le due imposte si applicano con aliquota minima nel caso in cui la regione, con propria legge, non determini altrimenti l'imposta: tale "coercizione" va eliminata, allargando i gradi di libertà impositiva in capo alle regioni. A tali fini è stata redatta la presente proposta di legge, della quale si auspica la rapida approvazione.




Frontespizio Testo articoli