XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 42
Onorevoli Colleghi! - E' ormai da anni che si
infliggono ai cittadini di tutto il Paese gabelle fiscali
all'interno del sistema tariffario e di tassazione gravante
sull'utilizzo del gas metano.
Nella fattispecie si fa riferimento all'imposta sul valore
aggiunto (IVA), la cui base imponibile ricomprende anche le
già consistenti imposte di consumo (imposta erariale di
consumo, addizionale regionale, eccetera), con l'effetto di
fare pagare ai cittadini imposte calcolate su imposte; la
giustificazione a tale doppia imposizione è paradossale: ai
sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, la base imponibile, agli effetti dell'IVA, per
le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi, è
costituita dall'ammontare complessivo di tutto ciò che è
dovuto all'azienda del gas, compresi gli oneri di qualsiasi
genere posti a carico dell'acquirente del bene o del
committente del servizio; in altre parole, tutto ciò che per
il produttore (azienda erogatrice) è costo, quindi anche le
imposte erariali, costituisce base imponibile IVA. Altra
palese iniquità, che rasenta la truffa legalizzata, perpetrata
ai danni dell'utente, afferisce l'applicazione delle aliquote
IVA: l'amministrazione finanziaria ha precisato che le
forniture di gas metano per uso domestico di cottura di cibi e
per produzione di acqua calda (di cui alla tariffa T1), godono
di una aliquota IVA agevolata del 10 per cento; diversamente,
usi quali il riscaldamento domestico, di cui alla tariffa T2,
sono soggetti all'ordinaria aliquota del 20 per cento. Orbene,
ammesso anche che nelle utenze promiscue, in mancanza di
contatori differenziati, non si riesca a distinguere tra i
differenti usi a cui il gas stesso è destinato, e pertanto
venga applicata d'ufficio l'aliquota del 20 per cento, non si
riesce a cogliere la ragione per cui, quantomeno, dal mese di
aprile a quello di settembre-ottobre i cittadini non riescano
a godere dell'aliquota agevolata, come del resto impone la
legge stessa. Infatti, è sempre la legge che vieta l'utilizzo
del gas per riscaldamento nei citati mesi, e quindi nessun
dubbio e promiscuità dovrebbero fare più tollerare la
disapplicazione della legge, ovvero, nella fattispecie, che i
consumatori non ricevano una bolletta del gas (di certo non
utilizzato per il riscaldamento) con l'aliquota del 10 per
cento.
Va poi evidenziato come il sistema tariffario ancora oggi
differenzi tra le aliquote da applicare alle regioni del
centro e del nord e quelle del sud dell'Italia,
differenziazione agevolativa che finanche il Ministro delle
finanze, Ottaviano Del Turco, in una risposta ad una
interrogazione nel corso della XIII legislatura, riteneva "né
utile né opportuna"; in particolare si ricorda come al nord la
tariffa T1, l'utenza di gas per usi domestici di cottura e
produzione di acqua calda, sia di lire 86 al metro cubo,
mentre al sud risulti pari a lire 74 al metro cubo; l'aliquota
per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2, al nord è
pari a lire 151 al metro cubo, mentre nelle regioni dell'ex
cassa del Mezzogiorno è pari a lire 74 al metro cubo; infine
per gli altri usi civili al nord l'aliquota si assesta a lire
332 al metro cubo, mentre al sud a lire 238 al metro cubo. In
un momento in cui, quanto meno a parole, tutte le forze
politiche convergono sulla necessità di un federalismo fiscale
compiuto, appare anacronistico e privo di logica non solo il
permanere di aliquote differenziate tra nord e sud, ma anche
restringere il campo di azione delle regioni nel modulare le
proprie addizionali: le regioni dovrebbero essere in grado di
non imporre alcunchè, in termini di addizionale regionale. Il
capo II del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e,
successivamente, i commi da 5 a 9 dell'articolo 10 del
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, disciplinano,
rispettivamente, l'addizionale regionale all'imposta
(erariale) di consumo del gas metano e l'imposta regionale
sostitutiva a carico delle utenze esenti, stabilendo che la
misura dell'imposta è determinata da ogni regione entro un
minimo di lire 10 ed un massimo di lire 50 per metro cubo. Le
due imposte si applicano con aliquota minima nel caso in cui
la regione, con propria legge, non determini altrimenti
l'imposta: tale "coercizione" va eliminata, allargando i gradi
di libertà impositiva in capo alle regioni. A tali fini è
stata redatta la presente proposta di legge, della quale si
auspica la rapida approvazione.