XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 42
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'imposta di consumo erariale di cui al decreto-legge
13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 202, riguardante il gas metano, è
distinta e applicata in relazione ai diversi consumi finali e
in relazione ai reali consumi effettuati dagli utenti per ogni
tipo di utilizzo e rilevati dalla azienda erogatrice.
2. L'imposta sul valore aggiunto sui consumi di gas metano
è applicata, nella misura dovuta per ogni tipo di consumo, in
relazione al corrispettivo, al netto dell'imposta di consumo e
dell'addizionale regionale all'imposta di consumo di cui
all'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.
68.
Art. 2.
1. La misura delle aliquote delle accise sul gas metano
per combustione per usi civili di cui alla voce "Oli minerali"
dell'allegato I annesso al testo unico di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, è rideterminata con decreto del Ministro delle
finanze in modo tale che, a parità di gettito erariale
attuale, sia uniforme sull'intero territorio nazionale.
2. La misura del limite minimo dell'addizionale regionale
all'imposta erariale di consumo del gas metano e dell'imposta
regionale sostitutiva a carico delle utenze esenti di cui,
rispettivamente, al decreto legislativo 21 dicembre 1990,
n.398, e al decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è pari a
zero.