XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 41
Onorevoli Colleghi! - L'Abruzzo, avendo un territorio
prevalentemente montuoso, presenta numerose aree distinte sia
dal punto di vista dell'evoluzione storica, sia, e
soprattutto, da quello dello sviluppo economico e sociale.
Questo comporta la necessità di più centri direzionali
nell'ambito regionale che possano servire le varie aree
omogenee. Questo è già presente in gran parte del territorio
della regione Abruzzo ma non per l'area della Valle Peligna e
dell'Alta Val di Sangro che risulta decentrata rispetto
all'attuale capoluogo provinciale de L'Aquila e con
comunicazioni assai difficoltose col capoluogo medesimo a
causa delle caratteristiche orografiche del territorio.
Va inoltre sottolineato che la zona di Sulmona, per
consistenza di popolazione e soprattutto per il peso delle
attività economiche, necessità con grande evidenza di una
propria circoscrizione provinciale.
Per tali ragioni, anche nella logica del decentramento e
del rafforzamento delle autonomie locali sostenute fortemente
dalla Casa delle Libertà, riteniamo doveroso realizzare tra i
primi atti della XIV legislatura, l'istituzione della
provincia di Sulmona, per la quale peraltro, la conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano ha già espresso
parere favorevole.
La presente proposta di legge di cui si sollecita un
celere esame ed approvazione da parte del Parlamento è
composta dai seguenti articoli:
l'articolo 1 definisce l'ambito territoriale della
istituenda provincia di Sulmona individuando i comuni che
dovranno comporla ed il capoluogo;
l'articolo 2 stabilisce che le prime elezioni per il
consiglio provinciale di Sulmona dovranno avere luogo entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge,
mentre il rinnovo del consiglio medesimo dovrà avvenire in
concomitanza con il rinnovo dei consigli provinciali del
restante territorio dello Stato;
l'articolo 3 stabilisce che fino alle elezioni del primo
consiglio provinciale gli adempimenti relativi alla
costituzione ed al funzionamento degli uffici della nuova
amministrazione provinciale siano espletati da un commissario
straordinario nominato dal Ministro dell'interno;
l'articolo 4 demanda al Ministro dell'interno, d'intesa
con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, la definizione della
separazione del patrimonio della nuova provincia da quelle
preesistenti, nonché il riparto delle attività e passività e
del personale degli uffici provinciali;
l'articolo 5 determina il termine di sei mesi
dall'entrata in vigore della legge per la revisione delle
tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali in
relazione all'istituzione della nuova provincia;
l'articolo 6 regola l'istituzione degli uffici
periferici dello Stato nel territorio della nuova
provincia;
l'articolo 7 determina le modalità della quantificazione
delle risorse finanziarie spettanti alla provincia di
Sulmona;
l'articolo 8 regola la copertura finanziaria.