XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 41




        Onorevoli Colleghi! - L'Abruzzo, avendo un territorio prevalentemente montuoso, presenta numerose aree distinte sia dal punto di vista dell'evoluzione storica, sia, e soprattutto, da quello dello sviluppo economico e sociale. Questo comporta la necessità di più centri direzionali nell'ambito regionale che possano servire le varie aree omogenee. Questo è già presente in gran parte del territorio della regione Abruzzo ma non per l'area della Valle Peligna e dell'Alta Val di Sangro che risulta decentrata rispetto all'attuale capoluogo provinciale de L'Aquila e con comunicazioni assai difficoltose col capoluogo medesimo a causa delle caratteristiche orografiche del territorio.
        Va inoltre sottolineato che la zona di Sulmona, per consistenza di popolazione e soprattutto per il peso delle attività economiche, necessità con grande evidenza di una propria circoscrizione provinciale.
        Per tali ragioni, anche nella logica del decentramento e del rafforzamento delle autonomie locali sostenute fortemente dalla Casa delle Libertà, riteniamo doveroso realizzare tra i primi atti della XIV legislatura, l'istituzione della provincia di Sulmona, per la quale peraltro, la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha già espresso parere favorevole.
        La presente proposta di legge di cui si sollecita un celere esame ed approvazione da parte del Parlamento è composta dai seguenti articoli:

            l'articolo 1 definisce l'ambito territoriale della istituenda provincia di Sulmona individuando i comuni che dovranno comporla ed il capoluogo;
            l'articolo 2 stabilisce che le prime elezioni per il consiglio provinciale di Sulmona dovranno avere luogo entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, mentre il rinnovo del consiglio medesimo dovrà avvenire in concomitanza con il rinnovo dei consigli provinciali del restante territorio dello Stato;

            l'articolo 3 stabilisce che fino alle elezioni del primo consiglio provinciale gli adempimenti relativi alla costituzione ed al funzionamento degli uffici della nuova amministrazione provinciale siano espletati da un commissario straordinario nominato dal Ministro dell'interno;

            l'articolo 4 demanda al Ministro dell'interno, d'intesa con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la definizione della separazione del patrimonio della nuova provincia da quelle preesistenti, nonché il riparto delle attività e passività e del personale degli uffici provinciali;

            l'articolo 5 determina il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge per la revisione delle tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali in relazione all'istituzione della nuova provincia;

            l'articolo 6 regola l'istituzione degli uffici periferici dello Stato nel territorio della nuova provincia;

            l'articolo 7 determina le modalità della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia di Sulmona;

            l'articolo 8 regola la copertura finanziaria.




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