XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 41
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituita la provincia di Sulmona, nell'ambito della
regione Abruzzo, con capoluogo Sulmona.
2. La provincia di Sulmona è costituita dai territori dei
seguenti comuni: Acciano, Alfedena, Anversa degli Abruzzi,
Ateleta, Barrea, Bugnara, Campo di Giove, Cansano, Castel di
Ieri, Castel di Sangro, Castel Vecchio Subèquo, Civitella
Alfedena, Cocullo, Corfinio, Gagliano Aterno, Goriano Sìcoli,
Introdacqua, Molina Aterno, Pacentro, Palena, Pescocostanzo,
Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna, Pizzoferrato, Prezza,
Raiano, Rivisondoli, Roccacasale, Rocca Pia, Roccaraso,
Scanno, Scontrone, Secinaro, Sulmona, Villalago, Villetta
Barrea, Vittorito.
Art. 2.
1. Le prime elezioni per il consiglio provinciale di
Sulmona hanno luogo entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Le elezioni per il rinnovo del
medesimo consiglio provinciale hanno luogo in concomitanza con
il rinnovo dei consigli provinciali del restante territorio
dello Stato.
Art. 3.
1. Fino all'elezione del primo consiglio provinciale di
Sulmona gli adempimenti relativi alla costituzione ed al
funzionamento degli uffici della nuova amministrazione
provinciale sono espletati da un commissario straordinario
nominato dal Ministro dell'interno entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4.
1. Il Ministro dell'interno, di intesa con i Ministri
delle finanze e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, emana, sentita la
regione Abruzzo, i decreti occorrenti per l'attuazione delle
procedure relative all'istituzione della nuova provincia di
Sulmona, con riferimento alla separazione patrimoniale ed al
riparto delle attività e delle passività tra le province
interessate, nonché all'assegnazione della dotazione organica
di personale alla nuova provincia.
2. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti alla data
di entrata in vigore della presente legge presso gli uffici
statali e regionali della provincia de L'Aquila, quando siano
relativi a cittadini, enti o attività situati nella
circoscrizione della nuova provincia, sono assegnati per la
loro attuazione ai corrispondenti uffici statali o regionali
di nuova istituzione nell'ambito della provincia di
Sulmona.
Art. 5.
1. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge sono determinate le tabelle delle
circoscrizioni dei collegi elettorali delle province de
L'Aquila, di Chieti e di Sulmona, ai sensi dell'articolo 9
della legge 8 marzo 1951, n. 122, come modificato
dall'articolo 2 della legge 10 settembre 1960, n. 962.
Art. 6.
1. Fermo restando quando disposto dall'articolo 21, comma
3, lettera f), del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno,
adotta con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti
necessari per l'istituzione nella provincia di Sulmona degli
uffici, periferici dello Stato, tenendo conto nella loro
dislocazione delle vocazioni territoriali.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i
Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle
occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.
3. Il Ministro dei lavori pubblici delega la regione
Abruzzo a provvedere al reperimento e all'adattamento degli
edifici necessari per il funzionamento degli uffici statali,
ferma restando la relativa spesa a carico del bilancio dello
Stato.
Art. 7.
1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie
spettanti alla provincia di Sulmona per il finanziamento del
bilancio, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare
successivo alla data di insediamento degli organi della nuova
provincia, provvede a detrarre, dai contributi erariali
ordinari destinati alle amministrazioni provinciali de
L'Aquila e di Chieti, in via provvisoria, la quota parte da
attribuire al nuovo ente per il 90 per cento, in proporzione
alle popolazioni residenti nelle province interessate, come
risultanti dall'ultima rilevazione annuale disponibile
dall'Istituto nazionale di statistica, e, per il restante 10
per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali degli
enti. Per gli anni successivi si provvede alla verifica di
validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo
sviluppo degli investimenti è ripartito in conseguenza
dell'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le
singole quote del contributo stesso si riferiscono.
2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime
elezioni del consiglio del nuovo ente ed il 1^ gennaio
dell'anno successivo, gli organi delle tre province
concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 1, lo
scorporo, dal bilancio delle province de L'Aquila e di Chieti,
dei fondi di spettanza della provincia di Sulmona.
Art. 8.
1. Le spese relative ai locali ed al funzionamento degli
uffici e degli organismi provinciali dello Stato situati nella
nuova provincia di Sulmona sono poste a carico delle
pertinenti unità previsionali di base del bilancio dello
Stato.