XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 41




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituita la provincia di Sulmona, nell'ambito della regione Abruzzo, con capoluogo Sulmona.
        2. La provincia di Sulmona è costituita dai territori dei seguenti comuni: Acciano, Alfedena, Anversa degli Abruzzi, Ateleta, Barrea, Bugnara, Campo di Giove, Cansano, Castel di Ieri, Castel di Sangro, Castel Vecchio Subèquo, Civitella Alfedena, Cocullo, Corfinio, Gagliano Aterno, Goriano Sìcoli, Introdacqua, Molina Aterno, Pacentro, Palena, Pescocostanzo, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna, Pizzoferrato, Prezza, Raiano, Rivisondoli, Roccacasale, Rocca Pia, Roccaraso, Scanno, Scontrone, Secinaro, Sulmona, Villalago, Villetta Barrea, Vittorito.


Art. 2.

        1. Le prime elezioni per il consiglio provinciale di Sulmona hanno luogo entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le elezioni per il rinnovo del medesimo consiglio provinciale hanno luogo in concomitanza con il rinnovo dei consigli provinciali del restante territorio dello Stato.


Art. 3.

        1. Fino all'elezione del primo consiglio provinciale di Sulmona gli adempimenti relativi alla costituzione ed al funzionamento degli uffici della nuova amministrazione provinciale sono espletati da un commissario straordinario nominato dal Ministro dell'interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

        1. Il Ministro dell'interno, di intesa con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, sentita la regione Abruzzo, i decreti occorrenti per l'attuazione delle procedure relative all'istituzione della nuova provincia di Sulmona, con riferimento alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e delle passività tra le province interessate, nonché all'assegnazione della dotazione organica di personale alla nuova provincia.
        2. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli uffici statali e regionali della provincia de L'Aquila, quando siano relativi a cittadini, enti o attività situati nella circoscrizione della nuova provincia, sono assegnati per la loro attuazione ai corrispondenti uffici statali o regionali di nuova istituzione nell'ambito della provincia di Sulmona.


Art. 5.

        1. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province de L'Aquila, di Chieti e di Sulmona, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, come modificato dall'articolo 2 della legge 10 settembre 1960, n. 962.


Art. 6.

        1. Fermo restando quando disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti necessari per l'istituzione nella provincia di Sulmona degli uffici, periferici dello Stato, tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.
        2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.
        3. Il Ministro dei lavori pubblici delega la regione Abruzzo a provvedere al reperimento e all'adattamento degli edifici necessari per il funzionamento degli uffici statali, ferma restando la relativa spesa a carico del bilancio dello Stato.


Art. 7.

        1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia di Sulmona per il finanziamento del bilancio, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre, dai contributi erariali ordinari destinati alle amministrazioni provinciali de L'Aquila e di Chieti, in via provvisoria, la quota parte da attribuire al nuovo ente per il 90 per cento, in proporzione alle popolazioni residenti nelle province interessate, come risultanti dall'ultima rilevazione annuale disponibile dall'Istituto nazionale di statistica, e, per il restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali degli enti. Per gli anni successivi si provvede alla verifica di validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti è ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.
        2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni del consiglio del nuovo ente ed il 1^ gennaio dell'anno successivo, gli organi delle tre province concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 1, lo scorporo, dal bilancio delle province de L'Aquila e di Chieti, dei fondi di spettanza della provincia di Sulmona.

Art. 8.

        1. Le spese relative ai locali ed al funzionamento degli uffici e degli organismi provinciali dello Stato situati nella nuova provincia di Sulmona sono poste a carico delle pertinenti unità previsionali di base del bilancio dello Stato.



Frontespizio Relazione