XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 40
Onorevoli Colleghi! - L'alienazione dei beni del
demanio dello Stato, dopo l'entrata in vigore del codice
civile e del codice della navigazione, è stata nel tempo
oggetto di numerosi e disomogenei provvedimenti
legislativi.
Al fine di riformare la normativa vigente e di individuare
criteri omogenei, si è giunti all'approvazione della legge 31
dicembre 1993, n. 579, recante "Norme per il trasferimento
agli enti locali ed alle regioni di beni immobili demaniali e
patrimoniali dello Stato", che prevede una disciplina generale
diretta ad agevolare il trasferimento agli enti locali dei
beni immobili dello Stato, demaniali o patrimoniali, non
utilizzati in conformità alla propria destinazione
pubblicistica, nonché una disciplina particolare riguardante
l'alienazione di singoli beni immobili dello Stato indicati
dalla medesima legge.
Successivamente, in materia di trasferimento di beni
immobili demaniali e patrimoniali dello Stato, sono
intervenute le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 37 e
38, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (collegato alla
manovra finanziaria per il 1996).
In particolare, il comma 37 di tale legge dispone che
possono essere trasferiti agli enti locali, a richiesta dei
medesimi, i beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato
che risultino non utilizzati alla data del 30 giugno 1995 o
che, anche successivamente a tale data, risultino non più
utili ai fini istituzionali delle amministrazioni dello Stato.
Ulteriori norme in materia sono contenute nei commi da 86 a
105 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni (collegato alla manovra finanziaria
per il 1997).
Nello specifico, i commi da 86 a 96 riguardano la
dismissione di beni di appartenenza al patrimonio dello Stato
mediante il loro conferimento a fondi immobiliari da istituire
ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 86, mentre i commi da
99 a 105 si riferiscono alle dismissioni anche dei beni
demaniali oltre che a quelli del patrimonio statale. Al
riguardo è necessario tenere presente che l'articolo 4 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000),
intervenendo in materia di beni immobili dello Stato, ha
modificato alcuni dei commi da 86 a 105 della citata legge n.
662 del 1996 al fine di semplificare la procedura, che si è
dimostrata particolarmente complessa impedendo l'avvio di
significative operazioni di dismissioni.
Infine, la legge 15 maggio 1997, n. 127 (cosiddetta
"Bassanini 2") all'artico1o 17, comma 65, ha previsto che
mediante regolamento governativo, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400,
possono individuarsi altri casi e modalità con i quali i beni
immobili dello Stato possono essere ceduti a titolo gratuito
agli enti locali e alle regioni.
Comunque, i beni interessati devono essere iscritti al
catasto del demanio civile e militare ed essere inutilizzati
da almeno dieci anni. Rispetto alle citate leggi n. 579 del
1993 e n. 549 del 1995, le disposizioni contenute nella legge
n. 662 del 1996 hanno sicuramente una portata più ampia, in
quanto si possono applicare a tutti i beni demaniali, e non
solo a quelli che risultano essere inutilizzati, e non
indicano una procedura specifica per favorire l'acquisto dei
beni da parte degli enti locali. Le norme citate introducono
un decentramento di competenze in ordine alla stipula dei
contratti di compravendita, evidentemente allo scopo di
velocizzare la procedura di alienazione, individuando nuove
modalità per la definizione del prezzo di alienazione dei
beni, che non viene più affidata all'ufficio tecnico erariale.
Non appare peraltro chiaro se le disposizioni di cui alla
citata legge n. 662 del 1996 si sovrappongano o meno a quelle
precedenti, delle quali non è stata prevista alcuna
abrogazione.
In materia di beni demaniali dello Stato da trasferire
agli enti locali grande importanza rivestono i beni
appartenenti al demanio marittimo, disciplinati dall'articolo
822 del codice civile, che costituiscono un settore di
particolare rilevanza in campo economico e sociale, rispetto
al quale si è tuttavia prestata finora scarsa attenzione.
Nonostante la disciplina giuridica di tali beni sia stata
oggetto di vari provvedimenti, gli stessi hanno infatti
riguardato solo la ripartizione delle funzioni amministrative
tra lo Stato e le regioni. Peraltro, si tratta di funzioni
amministrative limitate, in quanto l'articolo 59 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ha
delegato alle regioni le funzioni amministrative relative al
litorale marittimo, alle aree demaniali immediatamente
prospicienti e alle aree del demanio lacuale e fluviale, solo
quando l'utilizzazione prevista abbia finalità turistiche o
ricreative. Occorre inoltre ricordare che la legge n. 59 del
1997 (cosiddetta "legge Bassanini 1") attribuisce alle
province le funzioni relative al rilascio di concessioni su
beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per
la realizzazione di infrastrutture dedicate alla nautica da
diporto, mentre le regioni conservano le funzioni
amministrative di cui all'articolo 59 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.
Successivamente, l'articolo 42 del decreto legislativo 30
marzo 1999, n. 96, ha attribuito ai comuni le funzioni
amministrative relative al rilascio di concessioni di beni del
demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di
zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di
approvvigionamento di fonti di energia. Tale conferimento non
opera con riferimento ai porti e alle aree di interesse
nazionale individuate con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 21 dicembre 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 1996, e
successive modificazioni. A quest'ultimo proposito, rilevo
come tale disposizione male si concili con la sentenza della
Corte costituzionale n. 242 del 1997, che ha annullato il
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
limitatamente alla parte che concerne aree del territorio
della regione Liguria.
Ritengo, quindi, che il trasferimento delle funzioni dallo
Stato centrale agli enti locali debba essere accompagnato
necessariamente da un effettivo trasferimento dei beni
demaniali. Da questa esigenza nasce la proposta di legge in
esame, con la quale si prevede il trasferimento dei beni
demaniali marittimi, i quali assumono grande rilevanza per lo
sviluppo del territorio su cui insiste il bene stesso. Lo
snellimento delle procedure di gestione che ne conseguirebbe,
garantirebbe una razionale ed efficace valorizzazione del
bene, traducendosi in indiscutibili vantaggi per la
popolazione, che godrebbe dei conseguenti effetti positivi,
come del resto la stessa Corte dei conti ha più volte
evidenziato nel corso delle sue indagini territoriali sulla
gestione dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato.
In questo senso, una gestione svincolata da mediazioni
politico-burocratiche, che oggi non hanno più ragione di
esistere, appare indispensabile in uno Stato che si accinge a
diventare federalista.
Nel quadro della riforma degli enti locali, in cui il
comune va assumendo una maggiore autonomia ed un ruolo
fondamentale nell'azione amministrativa, può considerarsi
certamente positiva l'attribuzione di maggiori responsabilità
agli enti locali. Pertanto, la presente proposta di legge reca
anche norme sul trasferimento ai comuni dei porti lacuali, dei
fiumi, dei laghi e dei torrenti appartenenti al demanio dello
Stato o delle regioni. Inoltre, il testo proposto prevede,
anche relativamente ai porti di rilievo internazionale, il
trasferimento al demanio comunale di quei beni che, pur
appartenendo formalmente al demanio marittimo, non hanno di
fatto ormai alcuna attinenza con l'attività marittimo-portuale
vera e propria. Inoltre prevede il trasferimento, a titolo
gratuito, dei beni del demanio militare a patrimonio
disponibile dei comuni qualora di detti beni non ne sia
accertata la vigente strumentalità ai loro fini
istituzionali.
Tale complessivo trasferimento di beni appare necessario
soprattutto per consentire alle amministrazioni locali di
provvedere tempestivamente alla salvaguardia del territorio,
in quanto il selvaggio sfruttamento idrogeologico ha alterato
la morfologia di intere vallate, il prosciugamento di canali,
il cambiamento del corso dei torrenti e il ritiro dei laghi.
Nel corso delle due passate legislature, in materia sono state
avanzate da più parti preoccupazioni circa gli effetti che la
disciplina in esame potrebbe avere sul fronte della lotta
all'abusivismo selvaggio. A tale riguardo, nel testo
predisposto si è ritenuto di escludere in maniera espressa ed
assoluta ogni forma di sanatoria o di nuovo condono in
relazione alle opere abusive costruite in violazione delle
norme di inedificabilità stabilite dagli strumenti urbanistici
o dalle norme a tutela di interessi ambientali, paesaggistici,
storici, artistici, architettonici, archeologici e
idrogeologici, nonché prevedendo l'obbligo di abbattimento
degli abusi.
Auspico pertanto l'approvazione della presente proposta di
legge la quale consente di rispondere pienamente alle esigenze
evidenziate in materia.