XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 40




        Onorevoli Colleghi! - L'alienazione dei beni del demanio dello Stato, dopo l'entrata in vigore del codice civile e del codice della navigazione, è stata nel tempo oggetto di numerosi e disomogenei provvedimenti legislativi.
        Al fine di riformare la normativa vigente e di individuare criteri omogenei, si è giunti all'approvazione della legge 31 dicembre 1993, n. 579, recante "Norme per il trasferimento agli enti locali ed alle regioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato", che prevede una disciplina generale diretta ad agevolare il trasferimento agli enti locali dei beni immobili dello Stato, demaniali o patrimoniali, non utilizzati in conformità alla propria destinazione pubblicistica, nonché una disciplina particolare riguardante l'alienazione di singoli beni immobili dello Stato indicati dalla medesima legge.
        Successivamente, in materia di trasferimento di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato, sono intervenute le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 37 e 38, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (collegato alla manovra finanziaria per il 1996).
        In particolare, il comma 37 di tale legge dispone che possono essere trasferiti agli enti locali, a richiesta dei medesimi, i beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato che risultino non utilizzati alla data del 30 giugno 1995 o che, anche successivamente a tale data, risultino non più utili ai fini istituzionali delle amministrazioni dello Stato. Ulteriori norme in materia sono contenute nei commi da 86 a 105 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni (collegato alla manovra finanziaria per il 1997).
        Nello specifico, i commi da 86 a 96 riguardano la dismissione di beni di appartenenza al patrimonio dello Stato mediante il loro conferimento a fondi immobiliari da istituire ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 86, mentre i commi da 99 a 105 si riferiscono alle dismissioni anche dei beni demaniali oltre che a quelli del patrimonio statale. Al riguardo è necessario tenere presente che l'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), intervenendo in materia di beni immobili dello Stato, ha modificato alcuni dei commi da 86 a 105 della citata legge n. 662 del 1996 al fine di semplificare la procedura, che si è dimostrata particolarmente complessa impedendo l'avvio di significative operazioni di dismissioni.
        Infine, la legge 15 maggio 1997, n. 127 (cosiddetta "Bassanini 2") all'artico1o 17, comma 65, ha previsto che mediante regolamento governativo, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, possono individuarsi altri casi e modalità con i quali i beni immobili dello Stato possono essere ceduti a titolo gratuito agli enti locali e alle regioni.
        Comunque, i beni interessati devono essere iscritti al catasto del demanio civile e militare ed essere inutilizzati da almeno dieci anni. Rispetto alle citate leggi n. 579 del 1993 e n. 549 del 1995, le disposizioni contenute nella legge n. 662 del 1996 hanno sicuramente una portata più ampia, in quanto si possono applicare a tutti i beni demaniali, e non solo a quelli che risultano essere inutilizzati, e non indicano una procedura specifica per favorire l'acquisto dei beni da parte degli enti locali. Le norme citate introducono un decentramento di competenze in ordine alla stipula dei contratti di compravendita, evidentemente allo scopo di velocizzare la procedura di alienazione, individuando nuove modalità per la definizione del prezzo di alienazione dei beni, che non viene più affidata all'ufficio tecnico erariale. Non appare peraltro chiaro se le disposizioni di cui alla citata legge n. 662 del 1996 si sovrappongano o meno a quelle precedenti, delle quali non è stata prevista alcuna abrogazione.
        In materia di beni demaniali dello Stato da trasferire agli enti locali grande importanza rivestono i beni appartenenti al demanio marittimo, disciplinati dall'articolo 822 del codice civile, che costituiscono un settore di particolare rilevanza in campo economico e sociale, rispetto al quale si è tuttavia prestata finora scarsa attenzione. Nonostante la disciplina giuridica di tali beni sia stata oggetto di vari provvedimenti, gli stessi hanno infatti riguardato solo la ripartizione delle funzioni amministrative tra lo Stato e le regioni. Peraltro, si tratta di funzioni amministrative limitate, in quanto l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ha delegato alle regioni le funzioni amministrative relative al litorale marittimo, alle aree demaniali immediatamente prospicienti e alle aree del demanio lacuale e fluviale, solo quando l'utilizzazione prevista abbia finalità turistiche o ricreative. Occorre inoltre ricordare che la legge n. 59 del 1997 (cosiddetta "legge Bassanini 1") attribuisce alle province le funzioni relative al rilascio di concessioni su beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per la realizzazione di infrastrutture dedicate alla nautica da diporto, mentre le regioni conservano le funzioni amministrative di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.
        Successivamente, l'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96, ha attribuito ai comuni le funzioni amministrative relative al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia. Tale conferimento non opera con riferimento ai porti e alle aree di interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 1996, e successive modificazioni. A quest'ultimo proposito, rilevo come tale disposizione male si concili con la sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 1997, che ha annullato il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, limitatamente alla parte che concerne aree del territorio della regione Liguria.
        Ritengo, quindi, che il trasferimento delle funzioni dallo Stato centrale agli enti locali debba essere accompagnato necessariamente da un effettivo trasferimento dei beni demaniali. Da questa esigenza nasce la proposta di legge in esame, con la quale si prevede il trasferimento dei beni demaniali marittimi, i quali assumono grande rilevanza per lo sviluppo del territorio su cui insiste il bene stesso. Lo snellimento delle procedure di gestione che ne conseguirebbe, garantirebbe una razionale ed efficace valorizzazione del bene, traducendosi in indiscutibili vantaggi per la popolazione, che godrebbe dei conseguenti effetti positivi, come del resto la stessa Corte dei conti ha più volte evidenziato nel corso delle sue indagini territoriali sulla gestione dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato.
        In questo senso, una gestione svincolata da mediazioni politico-burocratiche, che oggi non hanno più ragione di esistere, appare indispensabile in uno Stato che si accinge a diventare federalista.
        Nel quadro della riforma degli enti locali, in cui il comune va assumendo una maggiore autonomia ed un ruolo fondamentale nell'azione amministrativa, può considerarsi certamente positiva l'attribuzione di maggiori responsabilità agli enti locali. Pertanto, la presente proposta di legge reca anche norme sul trasferimento ai comuni dei porti lacuali, dei fiumi, dei laghi e dei torrenti appartenenti al demanio dello Stato o delle regioni. Inoltre, il testo proposto prevede, anche relativamente ai porti di rilievo internazionale, il trasferimento al demanio comunale di quei beni che, pur appartenendo formalmente al demanio marittimo, non hanno di fatto ormai alcuna attinenza con l'attività marittimo-portuale vera e propria. Inoltre prevede il trasferimento, a titolo gratuito, dei beni del demanio militare a patrimonio disponibile dei comuni qualora di detti beni non ne sia accertata la vigente strumentalità ai loro fini istituzionali.
        Tale complessivo trasferimento di beni appare necessario soprattutto per consentire alle amministrazioni locali di provvedere tempestivamente alla salvaguardia del territorio, in quanto il selvaggio sfruttamento idrogeologico ha alterato la morfologia di intere vallate, il prosciugamento di canali, il cambiamento del corso dei torrenti e il ritiro dei laghi. Nel corso delle due passate legislature, in materia sono state avanzate da più parti preoccupazioni circa gli effetti che la disciplina in esame potrebbe avere sul fronte della lotta all'abusivismo selvaggio. A tale riguardo, nel testo predisposto si è ritenuto di escludere in maniera espressa ed assoluta ogni forma di sanatoria o di nuovo condono in relazione alle opere abusive costruite in violazione delle norme di inedificabilità stabilite dagli strumenti urbanistici o dalle norme a tutela di interessi ambientali, paesaggistici, storici, artistici, architettonici, archeologici e idrogeologici, nonché prevedendo l'obbligo di abbattimento degli abusi.
        Auspico pertanto l'approvazione della presente proposta di legge la quale consente di rispondere pienamente alle esigenze evidenziate in materia.




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