XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 40




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. I beni appartenenti al demanio marittimo statale, di cui all'articolo 28 del codice della navigazione, nonché le loro pertinenze, sono trasferiti al demanio dei comuni, salvo quanto disposto al comma 3.
        2. Sono altresì trasferiti al demanio dei comuni i porti lacuali e fluviali, i fiumi, i laghi e i torrenti appartenenti al demanio statale di cui all'articolo 822 del codice civile, nonché i canali appartenenti al demanio dello Stato o delle regioni.
        3. Non possono costituire oggetto del trasferimento di cui al comma 1 del presente articolo le categorie di porti marittimi nazionali, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
        4. Sono altresì trasferiti al demanio dei comuni interessati tutte le aree e i beni immobili e mobili appartenenti al demanio marittimo, lacuale e fluviale statale e affidati in gestione agli enti, alle aziende dei mezzi meccanici e ai consorzi qualora non siano più effettivamente utilizzati per attività marittimo-portuale, lacuale e fluviale alla data di entrata in vigore della presente legge.
        5. Le aree ed i beni dismessi appartenenti al demanio statale, nonché le loro pertinenze, sono trasferiti al demanio dei comuni. Sono altresì trasferiti al demanio dei comuni tutte le aree e i beni immobili e mobili appartenenti al demanio statale e affidati in gestione agli enti, alle aziende dei mezzi meccanici e ai consorzi, qualora non siano più effettivamente utilizzati per attività.


Art. 2.

        1. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di trasferimento delle aree e dei beni di cui all'articolo 1.
        2. Ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, i sindaci dei comuni competenti per territorio trasmettono al Ministro delle finanze, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli elenchi delle aree e dei beni di cui al comma 4 dell'articolo 1, nonché, entro quattro mesi, gli elenchi delle aree e dei beni di cui al medesimo articolo 1, comma 5, secondo periodo.
        3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli uffici statali trasmettono ai comuni l'elenco completo delle concessioni in essere sul demanio dismesso, comprese le pertinenze, con tutti gli elementi necessari a garantire il regolare trasferimento del demanio ai sensi di quanto previsto dalla presente legge.
        4. I beni immobili demaniali trasferiti ai sensi della presente legge restano assoggettati ai vincoli urbanistici e a quelli a tutela di interessi ambientali, paesaggistici, storici ed artistici. Le opere eseguite su tali beni non sono suscettibili di sanatoria ai sensi dell'articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Si applicano le disposizioni sull'obbligo di abbattimento delle opere abusive eseguite in violazione dei vincoli di inedificabilità stabiliti dagli strumenti urbanistici o dalle norme a tutela di interessi ambientali, paesaggistici, storici, artistici, architettonici, archeologici e idrogeologici, come previsto dal capo I della citata legge n. 47 del 1985.


Art. 3.

        1. E' consentito l'affidamento in gestione delle attività inerenti le aree e i beni oggetto della presente legge a soggetti privati o ad organismi ai quali partecipino congiuntamente soggetti pubblici e privati.
        2. L'affidamento in gestione di cui al comma 1 del presente articolo deve avvenire nelle forme di cui all'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
        3. I comuni provvedono a determinare e ad aggiornare gli eventuali canoni concessori per le attività affidate in gestione secondo le modalità e i criteri stabiliti nell'atto di concessione, nel quadro dei criteri direttivi generali di gestione dei beni demaniali determinati dallo Stato sulla base delle norme vigenti in materia.
        4. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 2, i comuni competenti per territorio subentrano nei rapporti giuridici ed economici in atto alla medesima data.


Art. 4.

        1. I beni appartenenti al demanio militare sono trasferiti, a titolo gratuito, al patrimonio disponibile dei comuni sul cui territorio i beni stessi insistono, salvo che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, non sia accertata la destinazione in atto dei medesimi alle rispettive finalità istituzionali.
        2. Il Ministro della difesa di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché con il Ministro per i beni e le attività culturali, relativamente agli immobili soggetti a tutela, e con il Ministro dell'ambiente, relativamente ai beni compresi in aree protette o di particolare pregio naturalistico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di trasferimento delle aree e dei beni di cui al comma 1.
        3. Ai fini di cui alla presente legge, sono fatti salvi gli effetti di cui all'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sulle procedure in corso di definizione alla data di entrata in vigore della presente legge con eventuali soggetti privati.
        4. Qualora i comuni procedano all'alienazione di beni trasferiti ai sensi della presente legge, la metà del ricavato della cessione è attribuito al Ministero della difesa.
        5. Qualora l'affidamento in concessione delle aree e dei beni di cui alla presente legge coinvolga gli interessi di due o più comuni, i comuni interessati sono tenuti a chiedere il parere vincolante della regione, che si esprime entro tre mesi dalla data della richiesta. Il termine può essere prorogato, per chiarimenti ed integrazioni, una sola volta e per un periodo non superiore ad un mese. Qualora il parere non sia espresso entro tale termine, si intende reso in senso favorevole.
        6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli uffici catastali provvedono d'ufficio ed a titolo gratuito alla voltura in favore dei comuni di tutte le aree del demanio pubblico dismesse e delle loro pertinenze.
        7. Eventuali controversie aventi ad oggetto l'affidamento in concessione sono di competenza della regione. La regione è altresì competente a dirimere eventuali controversie aventi ad oggetto l'aumento del canone di concessione, qualora esso risulti superiore al tasso programmato di inflazione.


Art. 5.

        1. Tutti i trasferimenti previsti dalla presente legge avvengono a titolo gratuito.
        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante la riduzione dei trasferimenti finanziari dello Stato ai comuni interessati, in misura pari alle entrate erariali derivanti dai canoni di concessione, determinati alla data di entrata in vigore della presente legge, dovuti per i beni appartenenti al demanio marittimo statale e trasferiti ai sensi della presente legge, al netto di eventuali oneri di manutenzione o di ammortamento iscritti nel bilancio dello Stato, e mediante l'eliminazione degli oneri destinati alla manutenzione ed all'ammortamento dei beni stessi.


Art. 6.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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