XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 40
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I beni appartenenti al demanio marittimo statale, di
cui all'articolo 28 del codice della navigazione, nonché le
loro pertinenze, sono trasferiti al demanio dei comuni, salvo
quanto disposto al comma 3.
2. Sono altresì trasferiti al demanio dei comuni i porti
lacuali e fluviali, i fiumi, i laghi e i torrenti appartenenti
al demanio statale di cui all'articolo 822 del codice civile,
nonché i canali appartenenti al demanio dello Stato o delle
regioni.
3. Non possono costituire oggetto del trasferimento di cui
al comma 1 del presente articolo le categorie di porti
marittimi nazionali, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
a) e b), della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
4. Sono altresì trasferiti al demanio dei comuni
interessati tutte le aree e i beni immobili e mobili
appartenenti al demanio marittimo, lacuale e fluviale statale
e affidati in gestione agli enti, alle aziende dei mezzi
meccanici e ai consorzi qualora non siano più effettivamente
utilizzati per attività marittimo-portuale, lacuale e fluviale
alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Le aree ed i beni dismessi appartenenti al demanio
statale, nonché le loro pertinenze, sono trasferiti al demanio
dei comuni. Sono altresì trasferiti al demanio dei comuni
tutte le aree e i beni immobili e mobili appartenenti al
demanio statale e affidati in gestione agli enti, alle aziende
dei mezzi meccanici e ai consorzi, qualora non siano più
effettivamente utilizzati per attività.
Art. 2.
1. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, di
concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, definisce le modalità di trasferimento delle aree e dei
beni di cui all'articolo 1.
2. Ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 1,
i sindaci dei comuni competenti per territorio trasmettono al
Ministro delle finanze, entro un mese dalla data di entrata in
vigore della presente legge, gli elenchi delle aree e dei beni
di cui al comma 4 dell'articolo 1, nonché, entro quattro mesi,
gli elenchi delle aree e dei beni di cui al medesimo articolo
1, comma 5, secondo periodo.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, gli uffici statali trasmettono ai comuni
l'elenco completo delle concessioni in essere sul demanio
dismesso, comprese le pertinenze, con tutti gli elementi
necessari a garantire il regolare trasferimento del demanio ai
sensi di quanto previsto dalla presente legge.
4. I beni immobili demaniali trasferiti ai sensi della
presente legge restano assoggettati ai vincoli urbanistici e a
quelli a tutela di interessi ambientali, paesaggistici,
storici ed artistici. Le opere eseguite su tali beni non sono
suscettibili di sanatoria ai sensi dell'articolo 33 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47. Si applicano le disposizioni
sull'obbligo di abbattimento delle opere abusive eseguite in
violazione dei vincoli di inedificabilità stabiliti dagli
strumenti urbanistici o dalle norme a tutela di interessi
ambientali, paesaggistici, storici, artistici, architettonici,
archeologici e idrogeologici, come previsto dal capo I della
citata legge n. 47 del 1985.
Art. 3.
1. E' consentito l'affidamento in gestione delle attività
inerenti le aree e i beni oggetto della presente legge a
soggetti privati o ad organismi ai quali partecipino
congiuntamente soggetti pubblici e privati.
2. L'affidamento in gestione di cui al comma 1 del
presente articolo deve avvenire nelle forme di cui
all'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.
3. I comuni provvedono a determinare e ad aggiornare gli
eventuali canoni concessori per le attività affidate in
gestione secondo le modalità e i criteri stabiliti nell'atto
di concessione, nel quadro dei criteri direttivi generali di
gestione dei beni demaniali determinati dallo Stato sulla base
delle norme vigenti in materia.
4. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al
comma 1 dell'articolo 2, i comuni competenti per territorio
subentrano nei rapporti giuridici ed economici in atto alla
medesima data.
Art. 4.
1. I beni appartenenti al demanio militare sono
trasferiti, a titolo gratuito, al patrimonio disponibile dei
comuni sul cui territorio i beni stessi insistono, salvo che,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, non sia accertata la destinazione in atto dei medesimi
alle rispettive finalità istituzionali.
2. Il Ministro della difesa di concerto con i Ministri
delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, nonché con il Ministro per i beni e le attività
culturali, relativamente agli immobili soggetti a tutela, e
con il Ministro dell'ambiente, relativamente ai beni compresi
in aree protette o di particolare pregio naturalistico, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
definisce le modalità di trasferimento delle aree e dei beni
di cui al comma 1.
3. Ai fini di cui alla presente legge, sono fatti salvi
gli effetti di cui all'articolo 3, comma 112, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e
all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni, sulle procedure in corso di
definizione alla data di entrata in vigore della presente
legge con eventuali soggetti privati.
4. Qualora i comuni procedano all'alienazione di beni
trasferiti ai sensi della presente legge, la metà del ricavato
della cessione è attribuito al Ministero della difesa.
5. Qualora l'affidamento in concessione delle aree e dei
beni di cui alla presente legge coinvolga gli interessi di due
o più comuni, i comuni interessati sono tenuti a chiedere il
parere vincolante della regione, che si esprime entro tre mesi
dalla data della richiesta. Il termine può essere prorogato,
per chiarimenti ed integrazioni, una sola volta e per un
periodo non superiore ad un mese. Qualora il parere non sia
espresso entro tale termine, si intende reso in senso
favorevole.
6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, gli uffici catastali provvedono d'ufficio ed a
titolo gratuito alla voltura in favore dei comuni di tutte le
aree del demanio pubblico dismesse e delle loro pertinenze.
7. Eventuali controversie aventi ad oggetto l'affidamento
in concessione sono di competenza della regione. La regione è
altresì competente a dirimere eventuali controversie aventi ad
oggetto l'aumento del canone di concessione, qualora esso
risulti superiore al tasso programmato di inflazione.
Art. 5.
1. Tutti i trasferimenti previsti dalla presente legge
avvengono a titolo gratuito.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante la riduzione dei trasferimenti
finanziari dello Stato ai comuni interessati, in misura pari
alle entrate erariali derivanti dai canoni di concessione,
determinati alla data di entrata in vigore della presente
legge, dovuti per i beni appartenenti al demanio marittimo
statale e trasferiti ai sensi della presente legge, al netto
di eventuali oneri di manutenzione o di ammortamento iscritti
nel bilancio dello Stato, e mediante l'eliminazione degli
oneri destinati alla manutenzione ed all'ammortamento dei beni
stessi.
Art. 6.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.