XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 38




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha lo scopo di definire un nuovo ed organico assetto normativo volto a tutelare i cittadini che si associano a cooperative edilizie per la costruzione della propria abitazione e che troppe volte non riescono a vedere realizzata la casa, perdendo rilevanti somme di denaro.
        La proposta di legge contribuisce quindi a realizzare quanto previsto dall'articolo 47 della nostra Carta costituzionale, che "tutela il risparmio in tutte le sue forme" e "favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione".
        In particolare, troppe volte le aspettative delle persone e delle famiglie, che attraverso la via dell'associazione in cooperative cercano di costruire la propria abitazione, sono frustrate dalle difficoltà delle società cooperative stesse, spesso culminanti in fallimenti e in procedure concorsuali.
        L'ordinamento vigente tutela solo chi abbia già conseguito la proprietà dell'immobile, ovviamente già costruito. La presente proposta di legge è quindi finalizzata a tutelare gli acquirenti, che si associano in cooperativa o si rivolgono ad un costruttore per ottenere un alloggio e soddisfare così un bisogno primario, costituzionalmente rilevante. La legge deve quindi consentire, a differenza di quanto avviene oggi, la realizzazione di quest'interesse, prevalente rispetto ad altre esigenze prese in considerazione dall'ordinamento.
        Secondo il diritto fallimentare, infatti, in ipotesi di liquidazione coatta amministrativa di una cooperativa edilizia, al commissario liquidatore deve essere riconosciuta, in applicazione degli articoli 72 e 201 della cosiddetta "legge fallimentare" (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), la facoltà di optare per la risoluzione dei rapporti inerenti all'assegnazione di alloggi in favore dei singoli soci, ove non sia ancora avvenuto l'acquisto della proprietà dell'alloggio in capo all'assegnatario. Acquisto che si verifica con la stipulazione del contratto di mutuo individuale, restando in proposito ininfluente che il socio, prima dell'apertura della procedura concorsuale, abbia ricevuto la consegna dell'unità abitativa o che sia avvenuta l'assegnazione della stessa o che siano state pagate quote del mutuo, prima del frazionamento individuale di quest'ultimo.
        Fino all'intervento del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, gli acquirenti di immobili da costruire non potevano trascrivere i contratti preliminari. Il citato decreto-legge, novellando il codice civile, ha consentito la possibilità di trascrivere il contratto di acquisto di immobili da costruire, ma gli effetti di questa tutela hanno una certa efficacia solo nei confronti dei terzi e della società cooperativa che non abbia problemi di insolvenza.
        Infatti, lo stesso decreto-legge ha modificato l'articolo 72 della legge fallimentare con un approccio limitato, prevedendo che, qualora l'immobile sia stato oggetto di preliminare di vendita trascritto e il curatore scelga lo scioglimento del contratto, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno. L'acquirente gode in questo caso di una causa di privilegio ai sensi dell'articolo 2775-bis del codice civile.
        Occorre un passo in più, prevedendo l'obbligo di esecuzione in forma specifica del contratto in alternativa all'inserimento nella procedura concorsuale avviata avverso la società cooperativa.
        Un'altra modifica qualitativamente significativa alla legislazione vigente dovrebbe riguardare le modalità di acquisto del diritto di proprietà del suolo su cui verrà costruito l'immobile e dell'immobile stesso nel corso della sua edificazione. In Francia sono state introdotte modifiche al codice civile volte ad accogliere questo principio. E' stato così introdotto un intero capitolo relativo alla vendita di immobili da costruire, che è definita come quella in cui il venditore si obbliga a costruire un immobile entro un termine di tempo prefissato nel contratto. La vendita può essere a termine, nel qual caso il venditore si obbliga a fornire l'immobile al momento del suo completamento e l'acquirente a pagare il prezzo al momento del completamento stesso (il trasferimento di proprietà retroagisce al momento della vendita), ovvero la vendita di una futura realizzazione, nella quale il venditore trasferisce immediatamente all'acquirente i suoi diritti sul suolo. L'edificio diviene di proprietà dell'acquirente in progress, contemporaneamente all'avanzamento dei lavori.
        Del resto, sembra paradossale che l'ordinamento - tramite il decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427 - offra tutela all'acquisto di immobili in multiproprietà, finalizzati ai periodi di vacanza, ignorando invece le ben più fondate esigenze di chi acquista la casa a scopo di abitazione.
        Il contenuto della delega è volto a garantire sia chi acquista l'immobile da costruire tramite le cooperative edilizie, a proprietà divisa o indivisa, sia chi compra una casa in costruzione dal costruttore, impegnandosi a finanziare i lavori di edificazione man mano che si svolgono.
        Le finalità sociali della proposta di legge sono perseguite principalmente attraverso norme di carattere ordinamentale, per cui rimangono fermi i profili fiscali delle cooperative edilizie e le varie norme di finanziamento, contenuti in diversi interventi legislativi.
        La tecnicità della materia ha suggerito la formulazione di una legge di delega, corredata da una nutrita serie di princìpi che delineano in maniera compiuta l'obiettivo dell'intervento legislativo e specificano i mezzi attraverso cui si intende giungere ad una migliore tutela degli acquirenti di immobili da costruire.




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