XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 38
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Delega al Governo per la tutela degli
acquirenti di immobili da costruire).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo recante norme per la tutela dei diritti
patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato, ai
sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i
Ministri della giustizia, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, delle finanze e del lavoro e della
previdenza sociale.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è
trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica affinché su di esso sia espresso, entro due mesi
dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia; decorso tale termine, il
decreto è emanato anche in mancanza di tale parere. Qualora il
termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei
trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto
al citato comma 1 successivamente, questi ultimi sono
prorogati di quattro mesi.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei
princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il
Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e
3, disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto
legislativo.
Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi della
delega legislativa).
1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1 è
informato ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) ferma restando la tutela civilistica derivante
dalla trascrizione dei contratti relativi ad edifici da
costruire ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice
civile, assicurare ai diritti patrimoniali dei promissari
acquirenti di immobili da costruire ad uso di abitazione una
maggiore tutela in caso di avvio di una procedura concorsuale,
anche nei confronti delle cooperative edilizie, prevedendo
l'obbligo dell'esecuzione specifica del contratto su domanda
dell'interessato;
b) prevedere ed incentivare forme di subentro
volontario degli enti pubblici territoriali nelle posizioni
giuridiche attive e passive delle cooperative edilizie
soggette a procedure concorsuali, stabilendo le modalità di
concessione di contributi statali o di agevolazioni fiscali
volti a compensare i debiti del soggetto sottoposto a
procedura concorsuale;
c) prevedere, in favore dei soci delle
cooperative, forme immediate di acquisto della proprietà, o di
altri diritti reali, sul suolo destinato alla realizzazione
dell'immobile, disciplinando le modalità e i tempi di
perfezionamento dell'acquisto del diritto ed i connessi
obblighi;
d) prevedere forme di tutela verso chi acquista un
immobile da costruire direttamente dal costruttore, che deve
ottenere la fidejussione bancaria o assicurativa di cui alla
lettera n);
e) disciplinare i contenuti del contratto
preliminare di vendita che deve descrivere le caratteristiche
essenziali dell'immobile, i tempi previsti per l'esecuzione
dell'opera, il prezzo di vendita, la data di consegna, le
modalità e i termini di pagamento;
f) limitare la responsabilità dell'acquirente
verso gli istituti di credito mutuanti nella misura
corrispondente alla quota del mutuo accollata all'acquirente
in base al contratto preliminare;
g) prevedere a favore del promissario acquirente
forme di garanzia per i vizi e i difetti dell'opera;
h) istituire nello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici un fondo di garanzia finalizzato
a finanziare gli interventi di cui alle lettere b) e
c);
i) perfezionare la disciplina dell'Albo nazionale
delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro
consorzi, di cui all'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992,
n. 59, anche introducendo nuovi criteri di iscrizione all'albo
ed assicurando continuità ed efficacia all'attività di
vigilanza di cui all'articolo 15 della medesima legge n. 59
del 1992;
l) disciplinare i casi di revoca degli
amministratori o dei sindaci delle società cooperative,
prevedendo la nomina di un commissario governativo ai sensi
dell'articolo 2543 del codice civile, le ipotesi di
cancellazione dal registro prefettizio e della conseguente
cancellazione dallo schedario generale della cooperazione,
nonché le fattispecie che possono dare luogo allo scioglimento
d'ufficio per atto dell'autorità governativa nei casi previsti
dall'articolo 2544 del medesimo codice, e nel caso di mancato
reintegro, entro il termine di un anno, del numero minimo di
soci richiesto per la costituzione della cooperativa;
m) razionalizzare le competenze amministrative
sulla vigilanza delle cooperative edilizie, attualmente
suddivise tra il Ministero dei lavori pubblici e il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, evitando duplicazioni e
sovrapposizioni di competenze, verificando la funzionalità
dell'assetto istituzionale delineato in materia dagli articoli
59 e seguenti del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112;
n) individuare il soggetto tenuto ad ottenere
fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia
dell'ultimazione dei lavori di costruzione del bene immobile,
specificando che la garanzia non può impedire al promissario
acquirente l'azione diretta nei confronti dell'istituto di
credito o di assicurazione che ha prestato la garanzia, fatto
salvo il diritto di regresso da parte del soggetto garante;
o) estendere a tutti i casi di acquisto di
immobile, con gli opportuni adattamenti, le tutele previste
dal decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, applicabile
ai contratti relativi all'acquisizione di un diritto di
godimento a tempo parziale di beni immobili, ivi comprese le
misure sanzionatorie amministrative;
p) introdurre le modifiche o le integrazioni alla
legislazione vigente necessarie al fine di evitare disarmonie
fra il decreto legislativo e le leggi vigenti, ivi compresi il
codice civile e il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
indicando espressamente le disposizioni abrogate a seguito
della entrata in vigore del medesimo decreto legislativo,
fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i
procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa.
Art. 3.
(Commissione per la redazione
del del decreto legislativo).
1. Ai fini della predisposizione del decreto legislativo
di cui all'articolo 1, è istituita, con decreto del Ministro
dei lavori pubblici, sentiti i Ministri della giustizia, del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle
finanze e del lavoro e della previdenza sociale, una apposita
commissione di studio composta da docenti universitari, da
funzionari pubblici e da esperti di particolare qualificazione
professionale.
2. Il compenso da corrispondere ai membri della
commissione di cui al comma 1 è stabilito con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Art. 4.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 3 miliardi annue a decorrere dal 2002,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.