XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 37
Onorevoli Colleghi! - Qualche anno fa, il Parlamento ha
approvato la legge quadro sull'inquinamento acustico (legge 26
ottobre 1995, n. 447), con la quale si integrarono e
coordinarono le disposizioni allora vigenti nella legislazione
italiana. L'approvazione di una legge quadro sull'inquinamento
acustico è stata molto importante perché fino a quel momento
si erano sottovalutate le implicazioni, soprattutto di
carattere sanitario, prodotte dalle fonti di rumore. Tra i
punti fondamentali disciplinati dalla legge vi è il rumore
derivante dal traffico aereo, ovvero una forma di inquinamento
che assume particolare rilevanza in determinate aree del
territorio nazionale.
In applicazione all'articolo 11, comma 1, della legge n.
447 del 1995, che prevede l'emanazione di appositi regolamenti
ministeriali di esecuzione distinti per sorgente sonora, tra
cui quella avente origine dal traffico aereo, è stato emanato
il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496. L'articolo 5 del citato
regolamento, introduce il divieto di volo notturno dalle ore
23 alle ore 6, escluse le circoscrizioni degli aeroporti
intercontinentali di Roma-Fiumicino e di Milano-Malpensa ed i
voli effettuati per il servizio postale. La suddetta
formulazione ha suscitato perplessità tanto che anche
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha ritenuto
che il medesimo articolo contenesse disposizioni in grado di
produrre distorsioni concorrenziali sul mercato del traffico
merci per via aerea. Infatti, la deroga al divieto di volo
notturno, prevista dall'articolo 5, ed applicata agli
aeroporti di Roma-Fiumicino e di Milano-Malpensa, secondo
l'Autorità garante, non è apparsa proporzionata agli obiettivi
di contenimento dell'inquinamento acustico ed è invece
risultata idonea a produrre un'ingiustificata discriminazione
tra aeroporti.
Ancora, il tribunale amministrativo regionale del Veneto
con la sentenza n. 535 del 4 marzo 1999, ha annullato il
citato articolo 5, in quanto il divieto di volo notturno non è
previsto da alcuna disposizione della legge quadro n. 447 del
1995. Il divieto stesso, non essendo ripreso dalla fonte
legislativa presupposta (la legge n. 447 del 1995),
costituisce quindi una misura normativamente concepita ed
introdotta autonomamente ed originariamente dal regolamento,
cioè da una fonte di produzione normativa secondaria quale è
appunto il citato regolamento. A seguito della citata sentenza
è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica 9
novembre 1999, n. 476, con il quale si è stabilito un generico
divieto dei voli notturni.
Tuttavia oltre agli aspetti di carattere economico e
legislativo, abbiamo l'obbligo di rivolgere la massima
attenzione soprattutto alle implicazioni di natura sanitaria
che derivano dal rumore aereo.
Tutti siamo a conoscenza delle molteplici e giustificate
dimostrazioni di protesta portate avanti dagli abitanti delle
zone circostanti l'aeroporto di Malpensa. Ciò impone un
immediato intervento legislativo affinché venga loro
restituito un adeguato grado di vivibilità attraverso la
tutela della salute umana, la salvaguardia, la protezione e il
miglioramento della qualità dell'ambiente.
Per tali ragioni la presente proposta di legge introduce
il divieto dei voli notturni, dalle ore 23 alle ore 7,
indistintamente per tutti gli aeroporti sulla base di quanto
applicato già dai governi di Francia, Svizzera, Germania,
Giappone, Olanda ed Australia.