XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 37




        Onorevoli Colleghi! - Qualche anno fa, il Parlamento ha approvato la legge quadro sull'inquinamento acustico (legge 26 ottobre 1995, n. 447), con la quale si integrarono e coordinarono le disposizioni allora vigenti nella legislazione italiana. L'approvazione di una legge quadro sull'inquinamento acustico è stata molto importante perché fino a quel momento si erano sottovalutate le implicazioni, soprattutto di carattere sanitario, prodotte dalle fonti di rumore. Tra i punti fondamentali disciplinati dalla legge vi è il rumore derivante dal traffico aereo, ovvero una forma di inquinamento che assume particolare rilevanza in determinate aree del territorio nazionale.
        In applicazione all'articolo 11, comma 1, della legge n. 447 del 1995, che prevede l'emanazione di appositi regolamenti ministeriali di esecuzione distinti per sorgente sonora, tra cui quella avente origine dal traffico aereo, è stato emanato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496. L'articolo 5 del citato regolamento, introduce il divieto di volo notturno dalle ore 23 alle ore 6, escluse le circoscrizioni degli aeroporti intercontinentali di Roma-Fiumicino e di Milano-Malpensa ed i voli effettuati per il servizio postale. La suddetta formulazione ha suscitato perplessità tanto che anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha ritenuto che il medesimo articolo contenesse disposizioni in grado di produrre distorsioni concorrenziali sul mercato del traffico merci per via aerea. Infatti, la deroga al divieto di volo notturno, prevista dall'articolo 5, ed applicata agli aeroporti di Roma-Fiumicino e di Milano-Malpensa, secondo l'Autorità garante, non è apparsa proporzionata agli obiettivi di contenimento dell'inquinamento acustico ed è invece risultata idonea a produrre un'ingiustificata discriminazione tra aeroporti.
        Ancora, il tribunale amministrativo regionale del Veneto con la sentenza n. 535 del 4 marzo 1999, ha annullato il citato articolo 5, in quanto il divieto di volo notturno non è previsto da alcuna disposizione della legge quadro n. 447 del 1995. Il divieto stesso, non essendo ripreso dalla fonte legislativa presupposta (la legge n. 447 del 1995), costituisce quindi una misura normativamente concepita ed introdotta autonomamente ed originariamente dal regolamento, cioè da una fonte di produzione normativa secondaria quale è appunto il citato regolamento. A seguito della citata sentenza è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1999, n. 476, con il quale si è stabilito un generico divieto dei voli notturni.
        Tuttavia oltre agli aspetti di carattere economico e legislativo, abbiamo l'obbligo di rivolgere la massima attenzione soprattutto alle implicazioni di natura sanitaria che derivano dal rumore aereo.
        Tutti siamo a conoscenza delle molteplici e giustificate dimostrazioni di protesta portate avanti dagli abitanti delle zone circostanti l'aeroporto di Malpensa. Ciò impone un immediato intervento legislativo affinché venga loro restituito un adeguato grado di vivibilità attraverso la tutela della salute umana, la salvaguardia, la protezione e il miglioramento della qualità dell'ambiente.
        Per tali ragioni la presente proposta di legge introduce il divieto dei voli notturni, dalle ore 23 alle ore 7, indistintamente per tutti gli aeroporti sulla base di quanto applicato già dai governi di Francia, Svizzera, Germania, Giappone, Olanda ed Australia.




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