XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 37
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica all'articolo 11
della legge 26 ottobre 1995, n. 447).
1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge 26 ottobre
1995, n. 447, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con i
medesimi regolamenti sono altresì disciplinati i decolli e gli
atterraggi degli aeromobili civili, nonché eventuali
limitazioni al traffico aereo notturno".
Art. 2.
(Modifica dell'articolo 5 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n.
496).
1. L'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 5. (Limitazioni al traffico aereo notturno). -
1. A decorrere dal 1^ luglio 2001, sono vietati i movimenti
aerei su tutti gli aeroporti civili dalle ore 23 alle ore 7
locali, ad esclusione dei voli effettuati per il servizio
postale con aeromobili che soddisfino ai requisiti acustici
previsti dal capitolo 3 della parte II del volume 1
dell'allegato 16 annesso alla Convenzione internazionale per
l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944,
approvata con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616,
ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561. In tali casi è
previsto il mantenimento delle procedure standard
antirumore.
2. In deroga a quanto stabilito al comma 1, l'Ente
nazionale per l'aviazione civile, d'intesa con le regioni e
con le province interessate, sentiti il Ministero
dell'ambiente e i sindaci dei comuni sui quali insiste il
sedime aeroportuale, può autorizzare, in via straordinaria,
ulteriori voli notturni a condizione che:
a) siano effettuati con aeromobili che soddisfano
ai requisiti acustici previsti dal citato capitolo 3 di cui al
comma 1;
b) il valore Lvan di cui all'allegato A, punto 5,
annesso al decreto del Ministro dell'ambiente 31 ottobre 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15
novembre 1997, non superi il valore di 60 dB(A) in
corrispondenza degli edifici posti nella zona A di cui
all'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto, conseguito con
il rispetto delle procedure standard antirumore.
3. Nella fascia oraria di cui al comma 1, deve
essere comunque assicurata l'agibilità dell'aeroporto al fine
di consentire i voli di Stato, sanitari e di emergenza".
Art. 3.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.