XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 36
Onorevoli Colleghi! - Il comune di Cividale del Friuli
costituisce uno straordinario esempio di quanto sia ricco di
testimonianze archeologiche, storiche ed artistiche il nostro
Paese, ma anche di quanto sia necessario procedere ad
interventi di valorizzazione di tali risorse, al fine di
sostenere lo sviluppo economico e sociale delle comunità
nazionali.
Il centro, posto allo sbocco della valle del Natisone,
sulle ultime propaggini delle Prealpi Giulie, fu abitato fin
dalle epoche più antiche. Fu fondato ufficialmente nel 53
avanti Cristo per volontà di Giulio Cesare, allora generale e
capo delle milizie nella poco distante Aquileia e da lui prese
il nome di Forum Julii. Per la sua posizione strategica,
posta a guardia degli interessi romani nell'area
nord-orientale, dopo la caduta di Aquileia (451) divenne il
più importante centro della regione al punto che l'intero
territorio soggetto alla sua giurisdizione ne prese il nome,
cioè l'odierno Friuli.
Con la calata dei Longobardi divenne la sede del primo
ducato in Italia di questo popolo, assumendo il nome di
Civitas Austriae, poi trasformato in Civitatas e,
dialettalmente, nell'odierna forma di Cividale.
Nei secoli successivi, seppure con alterne vicende, la
città mantenne costantemente il suo ruolo di punto di
riferimento politico, religioso e culturale dell'area
nord-orientale d'Italia, arricchendosi di istituzioni d'alta
cultura e dell'università.
Del succedersi delle epoche e delle dominazioni restano
oggi testimonianze di grande pregio, l'ipogeo celtico, il
Tempietto longobardo, il Palazzo pretorio, il Palazzo del
comune, la casa di Paolo Diacono, altre case medievali ed una
ricchissima collezione di opere d'arte custodite nel Museo
nazionale (l'ara di Rachtis, il battistero, preziosi codici
miniati, il tesoro del duomo).
Quasi a dispetto di tanto grande passato, Cividale del
Friuli oggi riveste una modesta importanza industriale e
commerciale.
La ricchezza delle sue tradizioni storiche, i beni
archeologici ed artistici di cui è ricca, la suggestione del
tessuto urbano, in una parola, lo straordinario potenziale
turistico e culturale non sono stati ancora pienamente
valorizzati, seppure la località si trovi a poca distanza dai
grandi centri di turismo balneare dell'Alto Adriatico ed a
poco più di 20 chilometri dal collegamento autostradale.
Solo a decorrere dal 1991 la regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia ha avviato uno specifico intervento
promozionale per la citta, con la realizzazione, nel suo
ambito, del Mittelfest, primo e, fino ad oggi unico in
Italia, festival del teatro, della musica, della danza,
dell'animazione e del cinema dei Paesi dell'Europa centrale,
che ha luogo solitamente nella seconda metà del mese di
luglio.
La presente proposta di legge ha, sostanzialmente,
l'obiettivo di fornire al comune di Cividale del Friuli uno
strumento operativo per realizzare interventi per la
salvaguardia del proprio originalissimo tessuto urbano, per
salvaguardare gli immobili aventi pregio architettonico e
storico, per promuovere la conoscenza delle proprie risorse
artistiche ed ambientali, e per contribuire a risanare il
patrimonio immobiliare privato.
Per rilanciare il comune di Cividale del Friuli è
richiesto il concorso delle amministrazioni pubbliche e dei
privati.
Il principio che si vuole seguire, nella presente proposta
di legge, è quello della sussidiarietà, cioè di lasciare che i
soldi vengano amministrati dal livello più vicino al cittadino
e, anche, che sia lui stesso messo in condizione di investire
per il miglioramento delle sue proprietà, in tale modo
contribuendo a valorizzare il complessivo contesto urbano.
La presente proposta di legge si prefigge, quindi, di
sollecitare l'iniziativa degli amministratori locali,
trasferendo ad essi la responsabilità dell'individuazione
degli interventi necessari alla tutela e alla valorizzazione
della città ed estende ai beni privati la possibilità di
usufruire di contributi ed incentivi, utilizzando, in gran
parte, mezzi finanziari raccolti in sede locale. Per
organizzare correttamente tale disegno di sviluppo serve - in
primo luogo - un programma organico e completo; non si possono
accettare interventi saltuari, disarticolati che, per quanto
mossi dai migliori propositi, possono essere alla fine più di
danno che d'aiuto.
Dopo l'articolo 1 della presente proposta di legge che
sancisce il riconoscimento di Cividale del Friuli quale "città
d'arte", all'articolo 2 si dispone che il comune debba
predisporre un piano generale di indirizzo di durata
quinquennale, finalizzato al recupero, alla salvaguardia, alla
valorizzazione del patrimonio urbanistico ed edilizio della
città, definito in un'apposita conferenza di servizi.
All'articolo 3 è istituito un fondo speciale dal quale si
attingono i capitali necessari a finanziare gli interventi
previsti dal piano generale di indirizzo. In proposito si
intende sottolineare la limitata portata del contributo
pubblico (lire 15 miliardi in tutto, in cinque anni dal 2002
al 2006), rispetto al fabbisogno, che viene sopperita con la
partecipazione della componente privata, che la presente
proposta di legge intende sollecitare ed incentivare.
Alla istituzione del fondo concorrono la quota destinata
dal comune, derivante dai proventi dell'imposta comunale sugli
immobili, la quota dell'8 per mille che i cittadini di
Cividale del Friuli assegnano annualmente allo Stato, le
elargizioni dei privati, nonché i proventi di un'apposita
lotteria, prevista dall'articolo 4, che si intende richiamare
anche quale elemento per promuovere il nome e l'immagine di
Cividale del Friuli nel territorio nazionale.
L'articolo 5 prevede che i beni di proprietà del demanio
militare dello Stato, non più utilizzati per le esigenze della
difesa, conseguenti ai mutamenti geopolitici avvenuti
nell'area centro-orientale europea, siano trasferiti alla
disponibilità dell'amministrazione comunale senza alcun onere
per la loro cessione.
All'articolo 6 sono indicati l'importo e le modalità di
concessione dei contributi concessi per gli interventi
previsti dal piano generale di indirizzo, riguardanti beni non
statali. In sostanza, si prevede che per gli interventi
previsti per beni non statali il fondo possa intervenire fino
al 50 per cento della spesa riconosciuta, fino ad un massimo
di lire 50 milioni.
Gli articoli 7 e 8 prevedono, rispettivamente, la
deducibilità dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e
dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche delle
erogazioni liberali a favore di enti o istituzioni pubblici,
fondazioni o associazioni legalmente riconosciute e senza fini
di lucro, finalizzate al restauro degli immobili di interesse
storico-artistico e le agevolazioni per gli immobili di
proprietà privata destinati ad uso abitativo o ad attività
artigianali e commerciali, compatibili con il tessuto urbano
di Cividale del Friuli.
In particolare, all'articolo 8 sono previste per un
periodo di dieci anni le seguenti agevolazioni:
la determinazione dei redditi catastali mediante
l'applicazione della minore fra le tariffe previste per la
zona censuaria;
la riduzione del 50 per cento della normale aliquota
dell'imposta di registro sui trasferimenti degli immobili;
la deducibilità dal reddito delle persone fisiche e dal
reddito delle persone giuridiche delle spese sostenute per la
manutenzione, il restauro e la manutenzione degli immobili.
All'articolo 9 sono fissate le modalità di concessione di
mutui fondiari, a tassi di interesse agevolati, per il
restauro di edifici ad uso abitativo non inseriti nel piano
generale di indirizzo. Si prevede, al riguardo, che il comune
di Cividale del Friuli possa intervenire utilizzando il 15 per
cento del fondo speciale per abbattere, tramite convenzioni
con gli istituti di credito, fino a cinque punti il tasso di
interesse praticato.
All'articolo 10 si vogliono fornire strumenti di sostegno
alla rassegna denominata "Mittelfest", operando d'intesa
con l'associazione allo scopo costituita fra la regione e gli
enti locali interessati, al fine della sua realizzazione e
dello sviluppo, nel corso dell'intero anno, di attività
artistiche e culturali ad essa connesse.
L'articolo 11 stabilisce la copertura finanziaria della
legge.