XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 36




        Onorevoli Colleghi! - Il comune di Cividale del Friuli costituisce uno straordinario esempio di quanto sia ricco di testimonianze archeologiche, storiche ed artistiche il nostro Paese, ma anche di quanto sia necessario procedere ad interventi di valorizzazione di tali risorse, al fine di sostenere lo sviluppo economico e sociale delle comunità nazionali.
        Il centro, posto allo sbocco della valle del Natisone, sulle ultime propaggini delle Prealpi Giulie, fu abitato fin dalle epoche più antiche. Fu fondato ufficialmente nel 53 avanti Cristo per volontà di Giulio Cesare, allora generale e capo delle milizie nella poco distante Aquileia e da lui prese il nome di Forum Julii. Per la sua posizione strategica, posta a guardia degli interessi romani nell'area nord-orientale, dopo la caduta di Aquileia (451) divenne il più importante centro della regione al punto che l'intero territorio soggetto alla sua giurisdizione ne prese il nome, cioè l'odierno Friuli.
        Con la calata dei Longobardi divenne la sede del primo ducato in Italia di questo popolo, assumendo il nome di Civitas Austriae, poi trasformato in Civitatas e, dialettalmente, nell'odierna forma di Cividale.
        Nei secoli successivi, seppure con alterne vicende, la città mantenne costantemente il suo ruolo di punto di riferimento politico, religioso e culturale dell'area nord-orientale d'Italia, arricchendosi di istituzioni d'alta cultura e dell'università.
        Del succedersi delle epoche e delle dominazioni restano oggi testimonianze di grande pregio, l'ipogeo celtico, il Tempietto longobardo, il Palazzo pretorio, il Palazzo del comune, la casa di Paolo Diacono, altre case medievali ed una ricchissima collezione di opere d'arte custodite nel Museo nazionale (l'ara di Rachtis, il battistero, preziosi codici miniati, il tesoro del duomo).
        Quasi a dispetto di tanto grande passato, Cividale del Friuli oggi riveste una modesta importanza industriale e commerciale.
        La ricchezza delle sue tradizioni storiche, i beni archeologici ed artistici di cui è ricca, la suggestione del tessuto urbano, in una parola, lo straordinario potenziale turistico e culturale non sono stati ancora pienamente valorizzati, seppure la località si trovi a poca distanza dai grandi centri di turismo balneare dell'Alto Adriatico ed a poco più di 20 chilometri dal collegamento autostradale.
        Solo a decorrere dal 1991 la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha avviato uno specifico intervento promozionale per la citta, con la realizzazione, nel suo ambito, del Mittelfest, primo e, fino ad oggi unico in Italia, festival del teatro, della musica, della danza, dell'animazione e del cinema dei Paesi dell'Europa centrale, che ha luogo solitamente nella seconda metà del mese di luglio.
        La presente proposta di legge ha, sostanzialmente, l'obiettivo di fornire al comune di Cividale del Friuli uno strumento operativo per realizzare interventi per la salvaguardia del proprio originalissimo tessuto urbano, per salvaguardare gli immobili aventi pregio architettonico e storico, per promuovere la conoscenza delle proprie risorse artistiche ed ambientali, e per contribuire a risanare il patrimonio immobiliare privato.
        Per rilanciare il comune di Cividale del Friuli è richiesto il concorso delle amministrazioni pubbliche e dei privati.
        Il principio che si vuole seguire, nella presente proposta di legge, è quello della sussidiarietà, cioè di lasciare che i soldi vengano amministrati dal livello più vicino al cittadino e, anche, che sia lui stesso messo in condizione di investire per il miglioramento delle sue proprietà, in tale modo contribuendo a valorizzare il complessivo contesto urbano.
        La presente proposta di legge si prefigge, quindi, di sollecitare l'iniziativa degli amministratori locali, trasferendo ad essi la responsabilità dell'individuazione degli interventi necessari alla tutela e alla valorizzazione della città ed estende ai beni privati la possibilità di usufruire di contributi ed incentivi, utilizzando, in gran parte, mezzi finanziari raccolti in sede locale. Per organizzare correttamente tale disegno di sviluppo serve - in primo luogo - un programma organico e completo; non si possono accettare interventi saltuari, disarticolati che, per quanto mossi dai migliori propositi, possono essere alla fine più di danno che d'aiuto.
        Dopo l'articolo 1 della presente proposta di legge che sancisce il riconoscimento di Cividale del Friuli quale "città d'arte", all'articolo 2 si dispone che il comune debba predisporre un piano generale di indirizzo di durata quinquennale, finalizzato al recupero, alla salvaguardia, alla valorizzazione del patrimonio urbanistico ed edilizio della città, definito in un'apposita conferenza di servizi.
        All'articolo 3 è istituito un fondo speciale dal quale si attingono i capitali necessari a finanziare gli interventi previsti dal piano generale di indirizzo. In proposito si intende sottolineare la limitata portata del contributo pubblico (lire 15 miliardi in tutto, in cinque anni dal 2002 al 2006), rispetto al fabbisogno, che viene sopperita con la partecipazione della componente privata, che la presente proposta di legge intende sollecitare ed incentivare.
        Alla istituzione del fondo concorrono la quota destinata dal comune, derivante dai proventi dell'imposta comunale sugli immobili, la quota dell'8 per mille che i cittadini di Cividale del Friuli assegnano annualmente allo Stato, le elargizioni dei privati, nonché i proventi di un'apposita lotteria, prevista dall'articolo 4, che si intende richiamare anche quale elemento per promuovere il nome e l'immagine di Cividale del Friuli nel territorio nazionale.
        L'articolo 5 prevede che i beni di proprietà del demanio militare dello Stato, non più utilizzati per le esigenze della difesa, conseguenti ai mutamenti geopolitici avvenuti nell'area centro-orientale europea, siano trasferiti alla disponibilità dell'amministrazione comunale senza alcun onere per la loro cessione.
        All'articolo 6 sono indicati l'importo e le modalità di concessione dei contributi concessi per gli interventi previsti dal piano generale di indirizzo, riguardanti beni non statali. In sostanza, si prevede che per gli interventi previsti per beni non statali il fondo possa intervenire fino al 50 per cento della spesa riconosciuta, fino ad un massimo di lire 50 milioni.
        Gli articoli 7 e 8 prevedono, rispettivamente, la deducibilità dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche delle erogazioni liberali a favore di enti o istituzioni pubblici, fondazioni o associazioni legalmente riconosciute e senza fini di lucro, finalizzate al restauro degli immobili di interesse storico-artistico e le agevolazioni per gli immobili di proprietà privata destinati ad uso abitativo o ad attività artigianali e commerciali, compatibili con il tessuto urbano di Cividale del Friuli.
        In particolare, all'articolo 8 sono previste per un periodo di dieci anni le seguenti agevolazioni:

            la determinazione dei redditi catastali mediante l'applicazione della minore fra le tariffe previste per la zona censuaria;

            la riduzione del 50 per cento della normale aliquota dell'imposta di registro sui trasferimenti degli immobili;

            la deducibilità dal reddito delle persone fisiche e dal reddito delle persone giuridiche delle spese sostenute per la manutenzione, il restauro e la manutenzione degli immobili.

        All'articolo 9 sono fissate le modalità di concessione di mutui fondiari, a tassi di interesse agevolati, per il restauro di edifici ad uso abitativo non inseriti nel piano generale di indirizzo. Si prevede, al riguardo, che il comune di Cividale del Friuli possa intervenire utilizzando il 15 per cento del fondo speciale per abbattere, tramite convenzioni con gli istituti di credito, fino a cinque punti il tasso di interesse praticato.
        All'articolo 10 si vogliono fornire strumenti di sostegno alla rassegna denominata "Mittelfest", operando d'intesa con l'associazione allo scopo costituita fra la regione e gli enti locali interessati, al fine della sua realizzazione e dello sviluppo, nel corso dell'intero anno, di attività artistiche e culturali ad essa connesse.
        L'articolo 11 stabilisce la copertura finanziaria della legge.




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