XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 36
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al comune di Cividale del Friuli è riconosciuta la
qualifica di "città d'arte", con decreto del Ministro per i
beni e le attività culturali, sentito il Consiglio per i beni
culturali e ambientali di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
Art. 2.
1. La realizzazione di interventi di recupero, di restauro
e di valorizzazione del patrimonio storico, architettonico,
artistico e culturale del comune di Cividale del Friuli,
qualificato "città d'arte" ai sensi dell'articolo 1, è
programmata secondo un piano generale di indirizzo di durata
quinquennale, predisposto dalla conferenza di servizi di cui
al comma 3.
2. Il piano generale di indirizzo di cui al comma 1 deve
prevedere gli interventi necessari per:
a) il recupero, la salvaguardia ed il restauro dei
beni culturali del comune di Cividale del Friuli appartenenti
allo Stato ed a istituti o enti legalmente riconosciuti, dando
priorità a quelli particolarmente esposti al rischio di
imminente degrado architettonico e artistico, a quelli a
destinazione universitaria ed ai complessi architettonici
aventi una destinazione funzionale operativa;
b) il risanamento, il recupero ed il restauro del
patrimonio edilizio esistente nel centro storico del comune di
Cividale del Friuli, allo scopo di incentivare l'uso abitativo
e l'insediamento di attività artigianali compatibili con le
tradizioni culturali della città e con i caratteri monumentali
ed ambientali del centro stesso.
3. La definizione generale del piano di indirizzo, di cui
al comma 1, è realizzata da un'apposita conferenza di servizi
convocata dal sindaco del comune di Cividale del Friuli, cui
partecipano, con propri rappresentanti, la regione, la
provincia, l'università degli studi di Udine, la camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, e gli organi
periferici del Ministero per i beni e le attività culturali
competenti per territorio.
4. La conferenza di cui al comma 3 provvede ad individuare
un piano pluriennale di spesa per gli interventi attuativi del
piano generale di indirizzo di cui al comma 1.
5. Il comune di Cividale del Friuli trasmette, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
piano generale di indirizzo al Ministro per i beni e le
attività culturali che lo adotta, con proprio decreto, entro
due mesi dalla data di trasmissione.
6. La conferenza di servizi di cui al comma 3 è convocata
con periodicità semestrale per la verifica degli interventi
già realizzati o in corso di realizzazione.
Art. 3.
1. All'atto del riconoscimento della qualifica di "città
d'arte" ai sensi dell'articolo 1 è istituito un fondo
speciale, gestito dal comune di Cividale del Friuli, destinato
al finanziamento degli interventi di attuazione del piano
generale di indirizzo di cui all'articolo 2.
2. Alla istituzione del fondo di cui al comma 1
concorrono:
a) lo stanziamento di lire 3 miliardi, per
ciascuno degli anni dal 2002 al 2006, per complessive lire 15
miliardi, da iscrivere in apposita unità previsionale di base
dello stato di previsione del Ministero per i beni e le
attività culturali;
b) l'ammontare della quota dell'imposta comunale
sugli immobili (ICI) destinata dal comune di Cividale del
Friuli alle finalità di cui al presente comma;
c) i proventi dell'apposita lotteria, di cui
all'articolo 4, al netto delle spese di gestione;
d) la quota dell'8 per mille che, in sede di
dichiarazione dei redditi, i cittadini del comune di Cividale
del Friuli assegnano annualmente allo Stato;
e) i proventi di sponsorizzazioni, di lasciti e di
erogazioni liberali, finalizzati alla tutela dei beni
culturali;
f) le somme già iscritte nel bilancio del comune
di Cividale del Friuli che risultano ancora non impegnate
all'atto del passaggio a residuo passivo.
Art. 4.
1. E' autorizzata per l'anno 2002 l'effettuazione di una
lotteria nazionale i cui proventi sono destinati ad attuare
gli interventi di cui all'articolo 2.
2. L'organizzazione e l'esecuzione della lotteria di cui
al comma 1 sono affidate al Ministero delle finanze, che può
stipulare apposite convenzioni anche con soggetti privati per
la propaganda, nonché per la vendita e la distribuzione dei
biglietti.
Art. 5.
1. Al fine di contribuire ad una migliore fruibilità del
tessuto urbano ed alla valorizzazione del comune di Cividale
del Friuli attraverso la riutilizzazione delle infrastrutture
militari, il Ministro della difesa, avvalendosi degli organi
tecnici del Ministero e sentiti i Ministri delle finanze, dei
lavori pubblici e per i beni e le attività culturali,
individua gli immobili da dismettere, non più idonei a
soddisfare esigenze militari.
2. L'individuazione degli immobili da dismettere, ai sensi
del comma 1, in deroga ad ogni altra disposizione, ne
determina l'inclusione nel patrimonio disponibile del comune
di Cividale del Friuli, senza che su di esso gravi alcun
onere, diretto o indiretto.
3. Il comune di Cividale del Friuli provvede alla
modificazione della destinazione d'uso degli immobili dismessi
attraverso una variante allo strumento urbanistico,
adeguandolo a quello delle zone omogenee in cui sono
inseriti.
4. Il comune di Cividale del Friuli è autorizzato a
compiere ogni atto relativo ai beni militari dismessi,
compresa l'alienazione, ai sensi e per le finalità della
presente legge.
Art. 6.
1. Per gli interventi previsti dal piano generale di
indirizzo, di cui all'articolo 2, riguardanti beni non
statali, sono concessi, nei limiti della quota prevista dal
piano di spesa pluriennale, contributi a carico del fondo di
cui all'articolo 3, fino all'importo massimo del 50 per cento
della spesa riconosciuta.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere
corrisposti sia in corso d'opera, sulla base dello stato di
avanzamento dei lavori, sia a saldo finale, previa verifica da
parte del comune di Cividale del Friuli.
3. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è
subordinata alla stipula di una convenzione tra il comune di
Cividale del Friuli ed il soggetto privato beneficiario; gli
obblighi assunti da quest'ultimo sono determinati dal comune
di Cividale del Friuli e devono comunque prevedere la non
trasferibilità degli immobili per almeno un decennio e la
conservazione delle destinazioni d'uso previste in progetto
per lo stesso periodo.
4. Le richieste di contributi da presentare all'ufficio
competente del comune di Cividale del Friuli devono essere
corredate dalla documentazione attestante l'avvenuto rilascio
dei permessi per l'attuazione delle opere e da un dettagliato
preventivo di spesa redatto a cura del direttore dei lavori e
del proprietario.
5. I contributi di cui al comma 1 possono essere revocati
per la rinuncia del beneficiario ovvero per il mancato inizio
dei lavori entro sei mesi dalla data del rilascio delle
prescritte autorizzazioni.
Art. 7.
1. Le erogazioni in denaro a favore di enti o istituzioni
pubblici, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e
associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro,
effettuate per il restauro degli immobili di interesse
storico-artistico utilizzati nel comune di Cividale del Friuli
per le rispettive attività istituzionali, sono deducibili
dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta
sul reddito delle persone giuridiche.
2. Le erogazioni non utilizzate per le finalità di cui al
comma 1, entro il termine di tre anni dalla data del loro
ricevimento, affluiscono al fondo di cui all'articolo 3.
Art. 8.
1. Per gli immobili di proprietà privata destinati ad uso
abitativo, nonché ad attività artigianali e commerciali
compatibili con il tessuto urbanistico del comune di Cividale
del Friuli, sono previste, per un periodo di dieci anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le seguenti
agevolazioni:
a) la determinazione dei redditi catastali
mediante l'applicazione della minore tra le tariffe di estimo
previste per la zona censuaria corrispondente;
b) la riduzione del 50 per cento della normale
aliquota dell'imposta di registro sui trasferimenti
immobiliari;
c) la deducibilità dal reddito delle persone
fisiche e dal reddito delle persone giuridiche delle spese
sostenute per le opere di manutenzione, di restauro e di
ristrutturazione, certificate dal comune di Cividale del
Friuli;
d) la riduzione al 25 per cento dell'ICI.
Art. 9.
1. Una quota non superiore al 15 per cento delle somme
disponibili annualmente nel fondo di cui all'articolo 3 può
essere destinata dal comune di Cividale del Friuli per
favorire la concessione di mutui fondiari a tassi di interesse
agevolati finalizzati al restauro di edifici ad uso abitativo
ubicati nel centro storico del comune di Cividale del Friuli e
non inseriti nel piano generale di indirizzo di cui
all'articolo 2.
2. La differenza tra il tasso di interesse corrente e
quello agevolato di cui al comma 1, in misura non superiore a
cinque punti, è assicurata dal comune di Cividale del Friuli,
che provvede a stipulare apposite convenzioni con gli istituti
di credito abilitati.
3. I mutui agevolati assistiti da un contributo comunale,
ai sensi del comma 2, sono concessi dagli istituti di credito
convenzionati per un importo massimo di 50 milioni di lire e
devono essere finalizzati alla manutenzione, al restauro e
alla ristrutturazione degli edifici di cui al comma 1.
Art. 10.
1. Per le attività e le iniziative connesse alla
realizzazione della rassegna denominata Mittelfest il
Ministero per i beni e le attività culturali partecipa, di
intesa con il Ministero degli affari esteri, con iniziative
proprie e con contributi all'associazione Mittelfest.
2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzato lo stanziamento
di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni dal 2002 al
2006.
Art. 11.
1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della
presente legge si provvede a carico del fondo speciale
istituito all'articolo 3.
2. Le somme del fondo di cui al comma 1 eventualmente non
impegnate nel corso di un esercizio possono essere utilizzate
negli esercizi successivi.