XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 34




        Onorevoli Colleghi! - La nascita della città-fortezza di Palmanova costituisce un evento di rilevante portata non solo per la storia della Repubblica Serenissima, ma rappresenta un punto d'arrivo della cultura in campo urbanistico del Cinquecento.
        Palmanova, la cui nascita viene ufficialmente fatta risalire al 7 ottobre 1593, giorno sacro per la Repubblica di Venezia, in quanto anniversario della vittoria di Lepanto, costituisce uno degli esempi più riusciti al mondo di città fortificata, nella quale si fondono le più avanzate esperienze tecniche e scientifiche con alcune delle caratteristiche più tipiche del Rinascimento, quale la ricerca della perfetta simmetria, tipica delle opere di Leonardo o di Raffaello.
        Lo straordinario disegno della pianta a stella a nove punte fonde i più avanzati requisiti della ricerca in campo militare con affascinanti aspetti di ordine estetico ed artistico.
        L'idea di Palmanova, con le numerose punte della stella, si afferma, infatti, con la diffusione delle armi da fuoco, ed alla sua progettazione contribuirono architetti fra i più insigni dell'epoca, quale Vincenzo Scamozzi, che eseguì, fra l'altro, le Procuratie Nuove di Piazza San Marco a Venezia.
        Nata per difendere il territorio di Venezia dalle incursioni turche, Palmanova rappresentava anche uno dei simboli più evidenti che i Dogi vollero erigere per affermare il proprio prestigio nei confronti della casa d'Asburgo d'Austria e dell'Europa intera.
        La sua struttura e la sua estensione richiamano la forza e la supremazia dell'apparato militare, ma i palazzi della città interna, disposti in maniera estremamente funzionale ed abbelliti di elementi architettonici ed artistici, non mancano di aspetti di pregio culturale.
        Mentre la maggior parte delle cittadelle militari, costruite in tutta Europa fra il XVI e il XVII secolo, per il susseguirsi degli eventi storici, con il venire meno delle esigenze della difesa, caddero in rovina o subirono ingenti processi di trasformazione urbanistica, Palmanova rimane un esempio raro di città che conserva la propria struttura originaria e la propria inconfondibile fisionomia.
        Le celebrazioni del quattrocentesimo anniversario di fondazione, promosse dalla regione, hanno contribuito a valorizzare l'immagine del comune di Palmanova, attirando presenze significative di turismo, prevalentemente di passaggio, anche favorite dalla facilità d'accesso.
        La città si trova, infatti, al centro della bassa pianura friulana, servita da una propria uscita autostradale ed in prossimità dei centri balneari dell'Alto Adriatico e dell'importante sito archeologico di Aquileia.
        La tradizionale funzione militare che nel tempo si è mantenuta con la presenza nel tessuto urbano e nel territorio comunale di numerose strutture e di una nutritissima presenza di unità dell'Esercito, con l'evoluzione del quadro geo-politico internazionale si è avviata ad un drastico ridimensionamento ed è destinata a perdere sempre più peso.
        La tutela e la valorizzazione della vocazione turistica, anche quale mezzo per riparare al rallentamento delle attività conseguente al decadere della presenza militare, inducono a presentare la presente proposta di legge, il cui obiettivo è sostanzialmente quello di fornire a Palmanova uno strumento operativo per realizzare interventi per la salvaguardia del proprio originalissimo tessuto urbano, salvaguardare gli immobili aventi pregio architettonico e storico, recuperare il patrimonio artistico ed ambientale, contribuire a risanare il patrimonio immobiliare privato.
        Gli interventi promossi direttamente dall'amministrazione civica e dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia hanno già assicurato la realizzazione di un progetto di arredo urbano per il risanamento di una parte dell'area centrale della città-fortezza.
        Si rileva, peraltro, l'esigenza di più estesi interventi, che, con la conservazione dei caratteristici valori ambientali e storici di Palmanova, possano consentire il mantenimento delle attività commerciali, artigianali e terziarie, attualmente in esercizio, e, possibilmente, favorire la crescita di nuove. La presente proposta di legge si propone, a tale fine, di sollecitare l'iniziativa degli amministratori locali, trasferendo ad essi la responsabilità dell'individuazione degli interventi necessari alla tutela dei beni culturali ed estende ai beni privati la possibilità di usufruire di contributi ed incentivi, utilizzando in gran parte mezzi finanziari raccolti in sede locale.
        In particolare, con l'articolo 1 si sancisce il riconoscimento di Palmanova quale "città d'arte", per la quale, ai sensi dell'articolo 2, si predispone, a cura del comune, un piano generale di indirizzo di durata quinquennale, finalizzato al recupero, alla salvaguardia ed alla valorizzazione del patrimonio urbanistico ed edilizio della città, definito in un'apposita "conferenza di servizi".
        All'articolo 3 è istituito un fondo speciale dal quale si attingono i capitali necessari a finanziare gli interventi previsti dal piano generale di indirizzo. In proposito, si intende sottolineare la limitata portata del contributo pubblico, rispetto al fabbisogno, che viene sopperita con la partecipazione della componente privata, che la presente proposta di legge intende sollecitare ed incentivare.
        Alla istituzione del fondo concorrono anche i proventi di un'apposita lotteria, prevista dall'articolo 4, che si intende richiamare anche quale elemento per promuovere il nome e l'immagine di Palmanova nel territorio nazionale.
        L'articolo 5 prevede che i beni di proprietà del demanio militare dello Stato, non più utilizzati per le esigenze della difesa, siano trasferiti alla disponibilità dell'amministrazione comunale senza alcun onere per la loro cessione.
        All'articolo 6 sono indicati l'importo e le modalità di concessione dei contributi finalizzati agli interventi previsti dal piano generale di indirizzo, riguardanti beni non statali.
        Gli articoli 7 e 8 prevedono, rispettivamente, la deducibilità dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche delle erogazioni liberali a favore di enti o istituzioni pubblici, fondazioni o associazioni legalmente riconosciute e senza fini di lucro, finalizzate al restauro degli immobili di interesse storico-artistico e le agevolazioni per gli immobili di proprietà privata destinati ad uso abitativo o ad attività artigianali e commerciali, compatibili con il tessuto urbanistico di Palmanova.
        All'articolo 9 sono fissate le modalità di concessione di mutui fondiari, a tassi di interesse agevolati, per il restauro di edifici ad uso abitativo non inseriti nel piano generale di indirizzo.
        L'articolo 10 prevede il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge.
        L'articolo 11, infine, reca le norme finanziarie.




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