XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 34
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al comune di Palmanova è riconosciuta la qualifica di
"città d'arte", con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali, sentito il Consiglio per i beni culturali
e ambientali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368.
Art. 2.
1. La realizzazione di interventi di recupero, di restauro
e di valorizzazione del patrimonio storico, architettonico,
artistico e culturale del comune di Palmanova, qualificata
"città d'arte" ai sensi dell'articolo 1, è programmata secondo
un piano generale di indirizzo di durata quinquennale,
predisposto dalla conferenza di servizi di cui al comma 3.
2. Il piano generale di indirizzo di cui al comma 1 deve
prevedere gli interventi necessari per:
a) il recupero, la salvaguardia ed il restauro dei
beni culturali del comune di Palmanova appartenenti allo Stato
ed a istituti o enti legalmente riconosciuti, dando priorità a
quelli particolarmente esposti al rischio di imminente degrado
architettonico e artistico;
b) il risanamento, il recupero ed il restauro del
patrimonio edilizio esistente nel centro storico del comune di
Palmanova, allo scopo di incentivare l'uso abitativo e
l'insediamento di attività artigianali compatibili con le
tradizioni culturali della città e con i caratteri monumentali
ed ambientali del centro stesso.
3. La definizione del piano generale di indirizzo, di cui
al comma 1, è realizzata da un'apposita conferenza di servizi
convocata dal sindaco del comune di Palmanova, cui
partecipano, con propri rappresentanti, la regione, la
provincia, l'università degli studi di Udine, la camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, e gli organi
periferici del Ministero per i beni e le attività culturali
competenti per territorio.
4. La conferenza di servizi di cui al comma 3 provvede ad
individuare un piano pluriennale di spesa per gli interventi
attuativi del piano generale di indirizzo di cui al comma
1.
5. Il comune di Palmanova trasmette, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il piano
generale di indirizzo al Ministro per i beni e le attività
culturali che lo adotta, con proprio decreto, entro due mesi
dalla data di trasmissione.
6. La conferenza di servizi di cui al comma 3 è convocata
con periodicità semestrale per la verifica degli interventi
già realizzati o in corso di realizzazione.
Art. 3.
1. All'atto del riconoscimento della qualifica di "città
d'arte" ai sensi dell'articolo 1, è istituito un fondo
speciale, gestito dal comune di Palmanova, destinato al
finanziamento degli interventi di attuazione del piano
generale di indirizzo di cui all'articolo 2.
2. Alla istituzione del fondo di cui al comma 1
concorrono:
a) lo stanziamento di lire 3 miliardi, per
ciascuno degli anni dal 2002 al 2006, per complessive lire 15
miliardi, da iscrivere in apposita unità previsionale di base
dello stato di previsione del Ministero per i beni e le
attività culturali;
b) l'ammontare della quota dell'imposta comunale
sugli immobili (ICI) destinata dal comune di Palmanova alle
finalità di cui al presente comma;
c) i proventi dell'apposita lotteria, di cui
all'articolo 4, al netto delle spese di gestione;
d) la quota dell'8 per mille che, in sede di
dichiarazione dei redditi, i cittadini del comune di Palmanova
assegnano annualmente allo Stato;
e) i proventi di sponsorizzazioni, di lasciti e di
erogazioni liberali, finalizzati alla tutela dei beni
culturali;
f) le somme già iscritte nel bilancio del comune
di Palmanova che risultano ancora non impegnate all'atto del
passaggio a residuo passivo.
Art. 4.
1. E' autorizzata per l'anno 2002 l'effettuazione di una
lotteria nazionale i cui proventi sono destinati ad attuare
gli interventi di cui all'articolo 2.
2. L'organizzazione e l'esecuzione della lotteria di cui
al comma 1 sono affidate al Ministero delle finanze, che può
stipulare apposite convenzioni anche con soggetti privati per
la propaganda, nonché per la vendita e la distribuzione dei
biglietti.
Art. 5.
1. Al fine di contribuire ad una migliore fruibilità del
tessuto urbano ed alla valorizzazione dell'intera area
fortificata del comune di Palmanova, tramite il riutilizzo
delle infrastrutture militari, il Ministero della difesa,
avvalendosi degli organi tecnici del Ministero e sentiti i
Ministri delle finanze, dei lavori pubblici e per i beni e le
attività culturali, individua gli immobili da dismettere, non
più idonei a soddisfare esigenze militari.
2. L'individuazione degli immobili da dismettere, ai sensi
del comma 1, in deroga ad ogni altra disposizione, ne
determina l'inclusione nel patrimonio disponibile del comune
di Palmanova, senza che su di esso gravi alcun onere, diretto
o indiretto.
3. Il comune di Palmanova provvede alla modificazione
della destinazione d'uso degli immobili dismessi attraverso
una modifica dello strumento urbanistico, adeguandolo a quello
delle zone omogenee in cui gli immobili sono inseriti.
4. Il comune di Palmanova è autorizzato a compiere ogni
atto relativo ai beni militari dismessi, compresa
l'alienazione, ai sensi e per le finalità della presente
legge.
Art. 6.
1. Per gli interventi previsti dal piano generale di
indirizzo, di cui all'articolo 2, riguardanti beni non
statali, sono concessi, nei limiti della quota prevista dal
piano di spesa pluriennale, contributi a carico del fondo di
cui all'articolo 3, fino all'importo massimo del 50 per cento
della spesa riconosciuta.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere
corrisposti sia in corso d'opera, sulla base dello stato di
avanzamento dei lavori, sia a saldo finale, previa verifica da
parte del comune di Palmanova.
3. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è
subordinata alla stipula di una convenzione tra il comune di
Palmanova ed il soggetto privato beneficiario; gli obblighi
assunti da quest'ultimo sono determinati dal comune di
Palmanova e devono comunque prevedere la non trasferibilità
degli immobili per almeno un decennio e la conservazione delle
destinazioni d'uso previste in progetto per lo stesso
periodo.
4. Le richieste di contributi da presentare all'ufficio
competente del comune di Palmanova devono essere corredate
dalla documentazione attestante l'avvenuto rilascio dei
permessi per l'attuazione delle opere e da un dettagliato
preventivo di spesa redatto a cura del direttore dei lavori e
del proprietario.
5. I contributi di cui al comma 1 possono essere revocati
per la rinuncia del beneficiario ovvero per il mancato inizio
dei lavori entro sei mesi dalla data del rilascio delle
prescritte autorizzazioni.
Art. 7.
1. Le erogazioni in denaro a favore di enti o istituzioni
pubblici, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e
senza scopo di lucro, effettuate per il restauro degli
immobili di interesse storico-artistico utilizzati nel comune
di Palmanova per le rispettive attività istituzionali, sono
deducibili dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e
dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
2. Le erogazioni non utilizzate per le finalità di cui al
comma 1, entro il termine di tre anni dalla data del loro
ricevimento, affluiscono al fondo di cui all'articolo 3.
Art. 8.
1. Per gli immobili di proprietà privata destinati ad uso
abitativo, nonché ad attività artigianali e commerciali
compatibili con il tessuto urbanistico del comune di
Palmanova, sono previste, per un periodo di dieci anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le seguenti
agevolazioni:
a) la determinazione dei redditi catastali
mediante l'applicazione della minore tra le tariffe di estimo
previste per la zona censuaria corrispondente;
b) la riduzione del 50 per cento della normale
aliquota dell'imposta di registro sui trasferimenti
immobiliari;
c) la deducibilità dal reddito delle persone
fisiche e dal reddito delle persone giuridiche delle spese
sostenute per le opere di manutenzione, di restauro e di
ristrutturazione, certificate dal comune di Palmanova;
d) la riduzione al 25 per cento dell'ICI.
Art. 9.
1. Una quota non superiore al 15 per cento delle somme
disponibili annualmente nel fondo di cui all'articolo 3 può
essere destinata dal comune di Palmanova per favorire la
concessione di mutui fondiari a tassi di interesse agevolati
finalizzati al restauro di edifici ad uso abitativo ubicati
nel centro storico del comune di Palmanova e non inseriti nel
piano generale di indirizzo di cui all'articolo 2.
2. La differenza tra il tasso di interesse corrente e
quello agevolato di cui al comma 1, in misura non superiore a
cinque punti, è assicurata dal comune di Palmanova, che
provvede a stipulare apposite convenzioni con gli istituti di
credito abilitati.
3. I mutui agevolati assistiti da un contributo comunale,
ai sensi del comma 2, sono concessi dagli istituti di credito
convenzionati per un importo massimo di 50 milioni di lire e
devono essere finalizzati alla manutenzione, al restauro e
alla ristrutturazione degli edifici di cui al comma 1.
Art. 10.
1. Per il raggiungimento delle finalità previste dalla
presente legge, il comune di Palmanova può avvalersi della
collaborazione delle organizzazioni di volontariato presenti
sul territorio di competenza, che svolgono attività per la
tutela dei beni culturali e ne favoriscono la concreta
fruizione.
Art. 11.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede a carico del fondo speciale istituito
all'articolo 3.
2. Le somme del fondo di cui al comma 1 eventualmente non
impegnate nel corso di un esercizio possono essere utilizzate
negli esercizi successivi.