XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 34




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al comune di Palmanova è riconosciuta la qualifica di "città d'arte", con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Consiglio per i beni culturali e ambientali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.


Art. 2.

        1. La realizzazione di interventi di recupero, di restauro e di valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, artistico e culturale del comune di Palmanova, qualificata "città d'arte" ai sensi dell'articolo 1, è programmata secondo un piano generale di indirizzo di durata quinquennale, predisposto dalla conferenza di servizi di cui al comma 3.
        2. Il piano generale di indirizzo di cui al comma 1 deve prevedere gli interventi necessari per:

                a) il recupero, la salvaguardia ed il restauro dei beni culturali del comune di Palmanova appartenenti allo Stato ed a istituti o enti legalmente riconosciuti, dando priorità a quelli particolarmente esposti al rischio di imminente degrado architettonico e artistico;

                b) il risanamento, il recupero ed il restauro del patrimonio edilizio esistente nel centro storico del comune di Palmanova, allo scopo di incentivare l'uso abitativo e l'insediamento di attività artigianali compatibili con le tradizioni culturali della città e con i caratteri monumentali ed ambientali del centro stesso.
        3. La definizione del piano generale di indirizzo, di cui al comma 1, è realizzata da un'apposita conferenza di servizi convocata dal sindaco del comune di Palmanova, cui partecipano, con propri rappresentanti, la regione, la provincia, l'università degli studi di Udine, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e gli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali competenti per territorio.
        4. La conferenza di servizi di cui al comma 3 provvede ad individuare un piano pluriennale di spesa per gli interventi attuativi del piano generale di indirizzo di cui al comma 1.
        5. Il comune di Palmanova trasmette, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano generale di indirizzo al Ministro per i beni e le attività culturali che lo adotta, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di trasmissione.
        6. La conferenza di servizi di cui al comma 3 è convocata con periodicità semestrale per la verifica degli interventi già realizzati o in corso di realizzazione.


Art. 3.

        1. All'atto del riconoscimento della qualifica di "città d'arte" ai sensi dell'articolo 1, è istituito un fondo speciale, gestito dal comune di Palmanova, destinato al finanziamento degli interventi di attuazione del piano generale di indirizzo di cui all'articolo 2.
        2. Alla istituzione del fondo di cui al comma 1 concorrono:

                a) lo stanziamento di lire 3 miliardi, per ciascuno degli anni dal 2002 al 2006, per complessive lire 15 miliardi, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali;

                b) l'ammontare della quota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) destinata dal comune di Palmanova alle finalità di cui al presente comma;
                c) i proventi dell'apposita lotteria, di cui all'articolo 4, al netto delle spese di gestione;

                d) la quota dell'8 per mille che, in sede di dichiarazione dei redditi, i cittadini del comune di Palmanova assegnano annualmente allo Stato;

                e) i proventi di sponsorizzazioni, di lasciti e di erogazioni liberali, finalizzati alla tutela dei beni culturali;

                f) le somme già iscritte nel bilancio del comune di Palmanova che risultano ancora non impegnate all'atto del passaggio a residuo passivo.


Art. 4.

        1. E' autorizzata per l'anno 2002 l'effettuazione di una lotteria nazionale i cui proventi sono destinati ad attuare gli interventi di cui all'articolo 2.
        2. L'organizzazione e l'esecuzione della lotteria di cui al comma 1 sono affidate al Ministero delle finanze, che può stipulare apposite convenzioni anche con soggetti privati per la propaganda, nonché per la vendita e la distribuzione dei biglietti.


Art. 5.

        1. Al fine di contribuire ad una migliore fruibilità del tessuto urbano ed alla valorizzazione dell'intera area fortificata del comune di Palmanova, tramite il riutilizzo delle infrastrutture militari, il Ministero della difesa, avvalendosi degli organi tecnici del Ministero e sentiti i Ministri delle finanze, dei lavori pubblici e per i beni e le attività culturali, individua gli immobili da dismettere, non più idonei a soddisfare esigenze militari.
        2. L'individuazione degli immobili da dismettere, ai sensi del comma 1, in deroga ad ogni altra disposizione, ne determina l'inclusione nel patrimonio disponibile del comune di Palmanova, senza che su di esso gravi alcun onere, diretto o indiretto.
        3. Il comune di Palmanova provvede alla modificazione della destinazione d'uso degli immobili dismessi attraverso una modifica dello strumento urbanistico, adeguandolo a quello delle zone omogenee in cui gli immobili sono inseriti.
        4. Il comune di Palmanova è autorizzato a compiere ogni atto relativo ai beni militari dismessi, compresa l'alienazione, ai sensi e per le finalità della presente legge.


Art. 6.

        1. Per gli interventi previsti dal piano generale di indirizzo, di cui all'articolo 2, riguardanti beni non statali, sono concessi, nei limiti della quota prevista dal piano di spesa pluriennale, contributi a carico del fondo di cui all'articolo 3, fino all'importo massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta.
        2. I contributi di cui al comma 1 possono essere corrisposti sia in corso d'opera, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, sia a saldo finale, previa verifica da parte del comune di Palmanova.
        3. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di una convenzione tra il comune di Palmanova ed il soggetto privato beneficiario; gli obblighi assunti da quest'ultimo sono determinati dal comune di Palmanova e devono comunque prevedere la non trasferibilità degli immobili per almeno un decennio e la conservazione delle destinazioni d'uso previste in progetto per lo stesso periodo.
        4. Le richieste di contributi da presentare all'ufficio competente del comune di Palmanova devono essere corredate dalla documentazione attestante l'avvenuto rilascio dei permessi per l'attuazione delle opere e da un dettagliato preventivo di spesa redatto a cura del direttore dei lavori e del proprietario.
        5. I contributi di cui al comma 1 possono essere revocati per la rinuncia del beneficiario ovvero per il mancato inizio dei lavori entro sei mesi dalla data del rilascio delle prescritte autorizzazioni.

Art. 7.

        1. Le erogazioni in denaro a favore di enti o istituzioni pubblici, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro, effettuate per il restauro degli immobili di interesse storico-artistico utilizzati nel comune di Palmanova per le rispettive attività istituzionali, sono deducibili dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
        2. Le erogazioni non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, entro il termine di tre anni dalla data del loro ricevimento, affluiscono al fondo di cui all'articolo 3.


Art. 8.

        1. Per gli immobili di proprietà privata destinati ad uso abitativo, nonché ad attività artigianali e commerciali compatibili con il tessuto urbanistico del comune di Palmanova, sono previste, per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le seguenti agevolazioni:

                a) la determinazione dei redditi catastali mediante l'applicazione della minore tra le tariffe di estimo previste per la zona censuaria corrispondente;

                b) la riduzione del 50 per cento della normale aliquota dell'imposta di registro sui trasferimenti immobiliari;

                c) la deducibilità dal reddito delle persone fisiche e dal reddito delle persone giuridiche delle spese sostenute per le opere di manutenzione, di restauro e di ristrutturazione, certificate dal comune di Palmanova;

                d) la riduzione al 25 per cento dell'ICI.


Art. 9.

        1. Una quota non superiore al 15 per cento delle somme disponibili annualmente nel fondo di cui all'articolo 3 può essere destinata dal comune di Palmanova per favorire la concessione di mutui fondiari a tassi di interesse agevolati finalizzati al restauro di edifici ad uso abitativo ubicati nel centro storico del comune di Palmanova e non inseriti nel piano generale di indirizzo di cui all'articolo 2.
        2. La differenza tra il tasso di interesse corrente e quello agevolato di cui al comma 1, in misura non superiore a cinque punti, è assicurata dal comune di Palmanova, che provvede a stipulare apposite convenzioni con gli istituti di credito abilitati.
        3. I mutui agevolati assistiti da un contributo comunale, ai sensi del comma 2, sono concessi dagli istituti di credito convenzionati per un importo massimo di 50 milioni di lire e devono essere finalizzati alla manutenzione, al restauro e alla ristrutturazione degli edifici di cui al comma 1.


Art. 10.

        1. Per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge, il comune di Palmanova può avvalersi della collaborazione delle organizzazioni di volontariato presenti sul territorio di competenza, che svolgono attività per la tutela dei beni culturali e ne favoriscono la concreta fruizione.


Art. 11.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico del fondo speciale istituito all'articolo 3.
        2. Le somme del fondo di cui al comma 1 eventualmente non impegnate nel corso di un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.



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