XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 31




        Onorevoli Colleghi! - 1. Situazione attuale. - Pochi, al di fuori del settore, sanno che la normativa che regola la produzione e il commercio dei vini è ancora più complessa e farraginosa della più nota disciplina fiscale. Basti dire che una recente raccolta di tali norme, oltre tutto non esaustiva, richiede ben tre volumi per oltre 2.400 pagine.
        Si può valutare che circa il 90 per cento delle disposizioni di base è dettato direttamente dall'Unione europea che, negli ultimi anni, ha emanato centinaia di regolamenti in materia direttamente applicabili.
        Rendendosi conto che la situazione è insostenibile l'Unione europea stessa ha proceduto ad un riordino raccogliendo le norme di base nel corposo regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, cui sono seguiti altri regolamenti, uno per ogni argomento (viticoltura, pratiche enologiche, etichettatura, eccetera), entrati in vigore il 1^ agosto 2000, data dalla quale sono stati automaticamente abrogati tutti i regolamenti che in modo frammentario avevano disciplinato la materia.
        Con la presente proposta di legge si tende ad effettuare una analoga bonifica per quanto attiene le residue norme nazionali stratificatesi nel tempo, che, intrecciandosi inistricabilmente, e non sempre correttamente, con i regolamenti CE, tanto che ormai nessuno riesce più a individuare ciò che è ancora in vigore e ciò che è stato implicitamente abrogato, creano una situazione che è fonte di verbalizzazioni continue - non di rado spietate - soprattutto per gli aspetti formali derivanti da imprecisioni nelle innumerevoli documentazioni obbligatorie.
        La questione è complicata ed aggravata dal fatto che nel settore vitivinicolo non operano poche industrie, come avviene in campi affini, ma una massa straordinaria di cittadini, si stima oltre 1.000.000 di viticoltori e oltre 80.000 vinificatori-imbottigliatori, che, se da un lato rappresentano un vanto per la nostra vitienologia, dall'altro fanno assumere ad ogni problema connotazioni sociali impensabili in altre aree produttive.
        Ed i problemi sono tanti, troppi, creando ormai da alcuni anni un elevato stato di tensione che, a causa anche di oneri burocratici e spese inutili, nonché di verbalizzazioni eccessive e di questioni di "lana caprina" - ha raggiunto un livello tale da guastare gravemente la qualità della vita dei viticoltori e degli operatori interessati, i quali spesso reagiscono con una sempre più accentuata disistima e avversione verso le istituzioni, e non pochi di essi abbandonano l'attività, non di rado a vantaggio delle multinazionali pronte a cogliere al volo questa stanchezza psicologica.
        Ai viticoltori ed agli operatori vinicoli, la cui bravura e correttezza è ormai riconosciuta in tutto il mondo, il Parlamento deve un'attenzione non più rinviabile.


2. I princìpi fondamentali della riforma.

        Con la presente proposta di legge si invita il Parlamento a dare finalmente una disciplina organica al settore, ovviamente per la residua parte di competenza nazionale, che vada al di là delle improvvisate, frammentarie e terribili leggi emanate sulle onde emotive di vecchi scandali, veri o gonfiati, che appartengono ormai al passato e ad una cultura superata; una disciplina che consenta di organizzare il settore stesso in modo più sereno e veramente adattato alle odierne esigenze.
        Questi i punti fondamentali nell'ottica, sempre, della tutela della qualità dei vini:

            1) emanazione di un testo unico - denominato con giusto orgoglio "codice del vino italiano", e di seguito denominato "codice", in onore dell'elevata qualità riconosciuta ormai da tutti i mercati - che, armonizzandosi con la regolamentazione dell'Unione europea e tenendo conto della attuale evoluzione del settore, lo riordini, con le norme ancora applicabili, in una sola fonte legislativa. In tale ambito, si propone di accorpare o abrogare la selva di ben 127 leggi e decreti elencati negli allegati 1, 2 e 3 annessi alla legge;

            2) prendere atto di talune accentuate peculiarità del settore vitivinicolo - che già si intuiscono quando si accenna alle citate 1.200.000 aziende viticole e alle 60 mila-80 mila aziende vinificatrici, per lo più piccole e piccolissime - adattando ad esso anche le oltre 30 leggi e decreti citati negli allegati 4 e 5 annessi alla legge, emanati per disciplinare un insieme di settori, ma fuori luogo per la vitivinicoltura, in modo da ridurre spese ed adempimenti inutili, i cui costi rallentano l'operatività delle aziende e le pongono in condizioni di inferiorità sugli agguerriti mercati interno ed esteri;

            3) riordino del sistema sanzionatorio che, già squilibrato prima, in parte ha completamente creato situazioni abnormi a seguito degli automatismi del decreto di depenalizzazione n. 507 del 1999, al quale si sono aggiunte le discutibile pene previste dal decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260. Per tutti basti accennare alla aberrante sanzione amministrativa fino a 36 milioni di lire all'ettolitro (pari a lire 360 mila per ogni litro!) magari per un vino a denominazione di origine controllata (DOC) perfettamente genuino da 2000 lire il litro, reo solo di avere un profumo, sapore o grado alcolico lievemente diversi da quelli previsti dal disciplinare.
        E' il caso di sottolineare che la presente proposta, se da un lato tende a riequilibrare tali abnormità, dall'altro lato dimostra tutta la sua decisa volontà di introdurre pene dissuasive sia reintroducendo ipotesi penali per fatti gravi (vedi Allegato 6, sezione 2), vergognosamente depenalizzati dalle citate norme, sia per introdurre finalmente pene in quell'arcipelago di infrazioni per le quali oggi manca totalmente ogni sanzione.

            4) tenuto conto che anche con gli ammodernamenti apportati in sede di Unione europea e con il codice che si propone la materia risulterà comunque complessa e difficile, anche per gli aspetti tecnico-scientifici che essa coinvolge, rimarrà sempre il grave problema della incertezza delle interpretazioni, le quali pongono le aziende corrette di fronte ad angosciosi problemi di attuazione e, di conseguenza, comportano spesso errori in buona fede. Il tutto aggravato anche dal fatto che nelle cantine "scorrazzano" vari organi di controllo che troppo frequentemente esprimono pareri l'uno diverso od opposto all'altro. Per contenere il problema a dimensioni accettabili si propone (articolo 7) che sia istituito un comitato per le controversie, avente il compito - sulla falsariga dei pareri non vincolanti del settore fiscale - di emettere risoluzioni interpretative sui vari problemi proposti dalle aziende o dalle pubbliche amministrazioni interessate;

            5) ma anche il predetto correttivo non riuscirà mai a ridurre le infrazioni involontarie dovute a distrazioni, ignoranza della legge, difficoltà di conteggi e simili, specie nelle documentazioni e nell'etichettatura, oggi perseguite con verbalizzazioni non di rado spietate, suscitando l'indignazione degli operatori che in taluni casi si sentono trattati come delinquenti e alla mercé di controllori che privilegiano il verbale facile alla ricerca approfondita di infrazioni realmente pericolose mimetizzate nelle pieghe di registri e simili. Questo sistema, particolarmente sentito nel settore vinicolo, non giova alle aziende per i motivi anzidetti. Non giova però nemmeno allo Stato che dai contenziosi predetti alla fin fine ricava quasi sempre meno di quanto spende. A tacere del fatto che, come prima accennato, il sistema comporta inevitabilmente una riduzione dei controlli più seri, quelli tesi alla tutela del vino, delle aziende oneste e dei consumatori. Per ovviare a tutti questi effetti negativi si propone di introdurre lo strumento della diffida di cui all'articolo 8, largamente in uso in altri Stati europei, beninteso per i casi di imprecisioni formali o lievi ritardi con conseguenze prive di ogni pericolo reale, strumento piuttosto inconsueto nel diritto italiano, ma che nella fattispecie si giustifica proprio per la già ricordata complessità tutta speciale della legislazione e dell'eccesso di obblighi a carico dei vitivinicoltori. Un modo peraltro più costruttivo di impostare i rapporti fra cittadini e Stato, togliendo a quest'ultimo la medievale veste di giudice inesorabile;

            6) procedere ad una riforma della normativa e al riequilibrio del sistema sanzionatorio. Il Parlamento, che con la sua latitanza e le sue imprecisioni ha favorito la nascita di tante contestazioni per irregolarità involontarie e pene abnormi, non può non completare l'opera con una sanatoria parziale che consenta di liberare gli uffici competenti dalla massa di contestazioni in attesa di definizione. Essa viene quindi proposta con le norme transitorie di cui all'articolo 9 e riguarda i soli casi meno gravi. Nella stessa sanatoria si prevede di fare rientrare anche una parte di irregolarità concernenti i moltissimi casi - si valutano in decine di migliaia - di impianti di vigneti illegittimi o di produzioni a loro tempo non denunciati, dove una sanatoria è indispensabile per far emergere l'intero parco viticolo italiano, senza il quale non si avrà mai un catasto serio e completo che consenta di impostare su dati reali e concreti la politica viticola italiana. Sull'argomento è intervenuto il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, (articolo 2) ma con una dinamica che rimane economicamente troppo onerosa e, soprattutto, che non affronta il problema di fondo: gli automatismi secondo i quali con la regolarizzazione scattano anche, implicitamente, le autodenunce per infrazioni di tipo penale, dovute a falsi in precedenti documentazioni e frodi sulla denominazione di alcuni prodotti ottenuti. Ma, come già per le quote latte, la situazione è incancrenita in modo tale che, non vi è scampo all'adozione urgente di una soluzione coraggiosa che consenta ai piccoli e modesti viticoltori - spesso mal consigliati - di sanare non solo gli impianti non autorizzati o con varietà non consentite, ma anche quelli che non hanno denunciato produzioni modeste di uva o quelli che hanno prodotto di più di quanto consentito dai disciplinari. Ovviamente si tratta di sanatoria che si propone di limitare alla stragrande maggioranza dei casi riferiti a piccoli appezzamenti, escludendo quelli oltre i 20 ettari, le cui infrazioni - talvolta arroganti e pericolose - non sono giustificabili e che, peraltro, sono di entità tale da essere facilmente scopribili. Il tutto senza dimenticare che, in vari casi, questo tipo di sanatoria di riflesso verrebbe a sollevare dalla imputazione del reato di omissione di denuncia penale quei funzionari che nel ricevere talune autodenunce per l'iscrizione all'inventario dei vigneti, non hanno proceduto alla immediata denuncia all'Autorità giudiziaria dei reati impliciti che emergono dalle dichiarazioni stesse.
        Entrando nel merito dell'articolato si illustrano le singole disposizioni.


Articolo 1: Emanazione del codice del vino italiano.

        Comma 1 - Emanazione del testo unico denominato "codice del vino italiano". Come accennato nella parte introduttiva, il 1^ agosto 2000 è entrata in vigore la poderosa regolamentazione dell'Unione europea che fa capo al regolamento-quadro (CE) n. 1493/1999, la quale ha previsto nuove deleghe agli Stati membri e, conseguentemente, comporterà una nuova produzione nazionale di norme varie che è opportuno raggruppare in un testo unico.
        Stanchi ormai di normative portanti nel loro titolo "norme per la repressione delle frodi" (decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1965), "prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari" (legge n. 462 del 1986) e simili, che riflettevano situazioni di un'epoca ormai superata e che più volte all'estero sono state considerate negativamente, si propone di dare al testo unico il nome limpido e chiaro di "codice del vino italiano", a sottolineare che trattasi di un documento completo ed organico che disciplina uno dei prodotti della filiera agroalimentare di cui l'Italia può andare veramente fiera.
        Comma 2 - Normative previgenti. Trattandosi di un testo unico, questo non può non riprendere la folta normativa, riassunta negli allegati 1, 2 e 3, che deve essere dapprima ripresa e quindi contemporaneamente abrogata dal testo unico medesimo. Si avrà così un testo completo che, oltre tutto, dissolverà finalmente i molti dubbi sulla vigenza di varie norme vigenti.
        Comma 3 - Organizzazione del testo unico. Sussistendo la opportunità di abrogare completamente il decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1965, il quale comprendeva anche la disciplina dell'aceto, si prevede che accanto al "codice del vino" vero e proprio, anche per questioni di snellezza, possano essere emanati due codici collaterali, il "codice dell'aceto" e il "codice della viticoltura", la cui lettura separata non comporta problemi di consultazione.
        Comma 4 - Norme di attuazione. Per non appesantire eccessivamente il codice si prevede che in esso non rientrino le norme di attuazione e complementari quali i disciplinari dei vini a denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) e a indicazione geografica protetta (IGT), il corposo registro delle varietà di uva, i decreti annuali sugli arricchimenti, la costituzione nominativa di comitati, commissioni e simili.
        Comma 5 - Definizioni. Hanno l'evidente scopo di chiarire, in prosieguo, il significato di alcuni termini ricorrenti.
Articolo 2: Princìpi e criteri direttivi.

        Comma 1 - Princìpi e criteri direttivi. Stabilisce i princìpi e i criteri direttivi per la formulazione delle norme nazionali suindicate, fermo restando <lettera f)> il divieto di norme in contrasto con il diritto comunitario. Secondo questi princìpi il legislatore delegato non sarà vincolato da una rigida trasposizione di regole già esistenti; al contrario, sulla base degli indirizzi qui stabiliti, avrà la facoltà di entrare nel merito e di togliere o aggiungere tutto ciò che può meglio fare raggiungere gli scopi prioritari di cui alla lettera a).
        Per ciò che attiene la citata lettera a), merita osservare che viene accentuato il richiamo alle esigenze di tutela del consumatore, non sempre evidenziate in testi che in passato privilegiavano gli interessi di una parte dei produttori. Non solo, ma viene posto l'accento anche sulla necessità di prestare migliore tutela anche in scomparti spesso trascurati, quali la ristorazione, i bar, le mense, le vendite entro le aziende agricole, dove il consumatore è più vulnerabile in quanto attualmente affidato - anche dalla stessa regolamentazione comunitaria - alla non universale correttezza dei gestori o dei venditori.
        La lettera b) evidenzia la necessità di semplificare gli oneri burocratici, attualmente spesso non utili ma quasi sempre dispendiosi.
        La lettera c) non fa altro che richiamare un principio, peraltro poco noto, stabilito dalla sentenza n. 443 del 1997 della nostra Corte costituzionale. Regola importantissima in quanto toglie forza alla tendenza delle norme nazionali (autocastranti) che emergono da vari decreti vigenti, i quali non di rado occultano inconfessabili interessi o visioni personali sotto la falsa veste delle norme più restrittive per la maggiore tutela del vino.
        Comma 2 - Norme regionali. Una parte importante delle residue norme di competenza dei singoli Stati in Italia compete alle regioni. Poiché ciò che ognuna di esse decide in una materia così delicata si colloca in un mercato interdipendente, è necessario che la loro produzione legislativa in materia esca dal chiuso dei singoli uffici specializzati e si renda visibile a tutti nell'unico modo possibile, ovvero mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o, se disponibile, in un sito nella rete INTERNET, in modo tale che essa possa essere consultata facilmente anche nelle altre regioni.
        Comma 3 - Disciplinari dei vini a DOC, a DOCG e a IGT. La competenza in materia del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 930 del 1963, di seguito denominato "Comitato", ha raggiunto un suo equilibrio che va salvaguardato già nella presente proposta di legge di indirizzo. Ma è altresì importante delimitare il compito del Comitato agli aspetti tecnici dei singoli disciplinari, riservando invece al Ministro delle politiche agricole e forestali la competenza delle modifiche erga omnes relative a più disciplinari che si collocano su piani giuridici più vasti.


Articolo 3: Norme di adeguamento.

        Comma 1 - Oltre ad essere disciplinato da norme specifiche proprie, sul fronte nazionale il settore vinicolo è regolato anche da altre discipline che riguardano la produzione e il commercio di altri alimenti e bevande ovvero aspetti di carattere generale, ad esempio quello sui requisiti igienico-sanitari.
        Ma a questo punto emerge la specificità propria di questo settore che, con i circa 80 mila vinificatori-imbottigliatori quasi sempre piccolissimi, da un lato ha bisogno di regole più specifiche e rigide ma, dall'altro, richiede una maggiore flessibilità che, senza inficiare gli obiettivi di carattere generale e le garanzie di base, consenta di salvaguardare questo folto microcosmo la cui importanza economica è elevatissima, anche se spesso sottovalutata.
        E' il caso di non nascondere come oggi più o meno inconsapevolmente questi piccoli produttori violano la miriade di norme di legge che li circonda ed opprime; infrazioni che si verificano con la tolleranza degli ispettori più preparati ma che formalmente sono pur sempre violazioni minime esposte alle bravate di quella parte di controllori che non si fanno scrupoli delle conseguenze dei loro verbali.
        Comma 2 - Come conseguenza di tale valutazione si ammette che il codice - per potersi meglio adeguare alle specifiche esigenze e diventare un provvedimento organico completo - possa apportare modificazioni limitatamente ai mosti ed ai vini, con norme più aderenti alla tutela di questo speciale settore, beninteso con le limitazioni date dai severi criteri di cui all'articolo 2 e con la garanzia che gli altri Dicasteri competenti in materia, il cui parere è vincolante, non allenteranno l'attenzione sulla salvaguardia delle singole discipline.
        Comma 3 - Con il comma 2 si sono date deleghe di fatto non specifiche e ciò perché il legislatore delegato deve avere quel minimo di elasticità per ricostruire un quadro armonico in cui norme specifiche e regole collaterali possano convivere efficacemente.
        Tuttavia vi sono modifiche che il legislatore delegante non può lasciare alla discrezionalità, alle pressioni di parte, ai pregiudizi e simili. La legge, infatti, non intende limitarsi a stabilire obiettivi generali e generici, con un collage di norme preesistenti. Intende, viceversa, caratterizzarsi ponendo alcuni obiettivi ben chiari e vincolanti per il legislatore delegato in modo che essa porti un contributo determinante e specifico su aspetti tecnici ed economici irrinunciabili, atti a raggiungere più concretamente gli obiettivi di cui all'articolo 2. Anche in questo caso per non appesantire l'articolato si è preferito riunire tutte le modifiche specifiche in un apposito allegato, il numero 5, consentendo così anche un esame più limpido dei vari problemi.
        Comma 4 - Ci si è posti anche il problema: in caso di infrazione ad una norma collaterale quali sanzioni applicare? Forse la soluzione meno impegnativa era evitare tale argomento lasciando agli organi competenti il compito di districarsi, di volta in volta, ma proprio questa circostanza ha indotto a prevenire conseguenze deleterie che inevitabilmente avrebbero aumentato il contenzioso e, soprattutto, avrebbero portato a soluzioni diverse a parità di infrazione. Si è inoltre escluso di mantenere le sanzioni delle discipline originarie in quanto, oltre tutto, stratificatesi nel tempo in modo palesamente disomogeneo. Poiché la legge impone sanzioni autonome per fasce specifiche di infrazioni, si è quindi optato per assoggettare le infrazioni vinicole nell'unico ambito delle pene specifiche da essa previste.
        Per gli stessi motivi si propone che anche le molteplici e quasi variopinte procedure di contestazione previste dalle varie discipline siano ricondotte a quella unica ad hoc stabilita dagli articoli seguenti.


Articolo 4: Procedure per l'approvazione e modificazioni al codice.

        Comma 1 - Sinora non è stato indicato a chi spetta la "regia" per la formulazione del codice, con il preciso scopo di lasciare spazio alle valutazioni in sede parlamentare.
        Ciò che sembra più concreto è invece porre a fuoco le competenze che dovranno essere chiamate in causa per predisporre il testo del provvedimento delegato.
        Si tratta, non lo si può escludere, di un impegno non da poco, perché esaminare circa 130 leggi e decreti, togliere il decaduto, il superfluo e il dannoso, filtrarli con gli obiettivi imposti dall'allegato 5, completarli con gli emendamenti di cui all'articolo 4, dare una veste organica e verificare il tutto in controluce affinché non abbiano a ripetersi anche i frequenti episodi di norme in contrasto o ripetitive di quelle comunitarie, è un lavoro gigantesco.
        Ma non mancano certo in Italia le elevate professionalità che nel loro insieme possono contribuire ad un'opera di armonizzazione legislativa, la quale rappresenta ormai un passaggio assolutamente obbligato per consentire al settore vitinologico italiano di mantenere il passo con la mondializzazione del settore stesso, già iniziata altrove e che incombe ormai entro gli stessi nostri supermercati. La posta in gioco è altissima, anche se non tutti se ne rendono conto. Così come è alta per quanti, vivendo oggi di posizioni parassitarie, è presumibile che faranno l'impossibile per sabotare questo rinnovamento.
        Proprio per quest'ultimo incombente motivo è indispensabile istituire una apposita commissione ad alto livello, non numerosa, che possa impegnarsi nell'oneroso compito, sfruttando le potenzialità degli uffici, delle organizzazioni e degli associati che essi rappresentano, ivi comprese le organizzazioni dei consumatori il cui apporto sarà comunque utile per la stesura di una normativa che salvaguardi meglio le specifiche esigenze.
        Comma 2 - Prevede che la commissione sia coadiuvata anche da sei sottocommissioni (una per ogni settore - viticoltura, pratiche enologiche, etichettatura, eccetera) anche queste con un numero limitato di componenti in modo da renderne agile l'operato.
        Comma 3 - Così come avviene per vari schemi di regolamenti e decreti delegati, il lavoro della commissione dovrà essere sottoposto al vaglio del Parlamento, per l'opportuno controllo e i suggerimenti del caso.
        Comma 4 - La legislazione vinicola - l'esperienza lo dimostra ampiamente - è particolarmente dinamica e, anche se in entità preponderante di diretta competenza comunitaria, comporta frequenti variazioni anche in sede nazionale, modificazioni che alle volte è opportuno cogliere al volo. Per tale motivo viene conferita la delega di istituire un meccanismo, da perfezionare in sede di codice, per gli aggiornamenti che si renderanno necessari, sentita la Commissione permanente di cui al comma 1.


Articolo 5: Sistema sanzionatorio.

        Il perfezionamento del sistema sanzionatorio, come accennato nelle premesse, è uno degli obiettivi primari della legge.
        Laddove le sanzioni sono esageratamente elevate ed inique, la loro revisione è innanzi tutto un atto dovuto alle aziende che in buona o non buona fede commettono infrazioni. Ma è anche un motivo di opportunità, perché la lunghissima esperienza nel settore (a partire dalla cosiddetta "legge Medici" sulle sofisticazioni del 1954) dimostra che all'atto pratico tutte le normative con pene eccessive in qualche modo sono fallite attraverso brecce interpretative o con rallentamento delle contestazioni dovute al fatto che non di rado gli stessi giudici e ispettori più illuminati esitano o tendono ad evitare di farsi strumenti - se non addirittura complici - di pene che si rendono conto essere abnormi quando dalla teoria della legge si scende ai singoli casi concreti.
        Laddove le sanzioni sono troppo basse o mancano del tutto è invece necessario intervenire per ridare alla pena la sua efficacia di elemento dissuasivo a commettere infrazioni. Ciò giova non solo al vino e ai consumatori, ma anche alla importante lealtà fra gli stessi produttori, essendo noto che quando qualcuno approfitta delle carenze di legge per frodare il consumatore, la concorrenza meno forte per sopravvivere non di rado si trova quasi costretta a seguire gli stessi metodi.
        Comma 1 - Anche le pene, stabilite ai sensi di quanto rilevato in premessa, sono quindi rinviate ad un apposito allegato, il numero 6, al quale si rimanda per altre considerazioni.
        Comma 2 - Le pene stabilite dall'allegato 6 sono strutturate per fasce di infrazioni che puniscono ipotesi di condotte irregolari e sono, quindi, svincolate dai riferimenti a singole disposizioni. Si tratta di un sistema indispensabile in un settore dove l'obbligo nasce prevalentemente da regolamenti CE, notoriamente soggetti a frequenti modifiche e reimpostazioni con periodiche abrogazioni dei testi più volte modificati, che a loro volta comportano modifiche alla normativa nazionale derivata. Legare le sanzioni agli estremi delle singole norme comporterebbe infatti una continua rincorsa da parte del legislatore primario, con i tempi lunghi e le incertezze che essa comporta, mentre rapportando la sanzione ad un certo tipo di condotta irregolare si rende l'irregolarità perseguibile indipendentemente dalla fonte che ha imposto l'adempimento violato.
        Tali pene nella maggior parte dei casi sono direttamente applicabili certamente per oltre il 90 per cento delle infrazioni oggi prevedibili. Rimangono tuttavia possibili fattispecie nuove o impreviste o tali da meritare un trattamento specifico, per le quali - con l'elasticità indispensabile per questo settore - si attribuisce al legislatore delegato la facoltà di stabilire pene specifiche, beninteso con il preciso vincolo di armonizzarle a casi similari. Si tratta di un sistema forse parzialmente imperfetto ma è quello che in definitiva presenta i minori svantaggi.
        Comma 4 - Gli obiettivi cui tende il comma sono fra i più sentiti dagli operatori vitivinicoli, in quanto l'eccesso di contestazioni sopra citato rende particolarmente acuta la conseguente problematica dei modi e dei tempi delle procedure relative, per cui ancora una volta la specificità del settore richiede l'adeguamento di una norma di carattere generale, nel caso la legge n. 689 del 1981, per quanto concerne le sanzioni amministrative.
        Con la lettera a) si propone che le ordinanze-ingiunzioni previste per le infrazioni al codice siano di competenza del prefetto. Oggi, infatti, per la maggior parte esse sono di competenza dell'Ispettorato centrale repressione frodi che la esercita soprattutto a mezzo dei direttori dei suoi uffici periferici. Si verifica così l'inaccettabile situazione che il direttore dell'ufficio periferico, che talvolta per legge firma personalmente una parte delle contestazioni, è anche il primo giudice, quindi giudice di se stesso, facendo venire meno quel principio di terzietà dell'accusatore indispensabile per un giudizio equo. A ciò si aggiunga un diffuso stato di profondo disagio e di sudditanza da parte delle aziende che spesso non osano difendersi in modo compiuto per il timore che lo stesso organo di vigilanza possa poi rivalersi in altro modo. Opportunità e diritto impongono che questa situazione sia sradicata con decisione, attribuendo la competenza in materia a una sede diversa e in un certo senso neutra quale può essere il prefetto che, oltre tutto, già dispone di appositi uffici ben specializzati in ordinanze-ingiunzioni.
        Quanto precede a tacere del fatto che in tale modo preziose professionalità dell'ex Ispettorato centrale repressione frodi possono essere meglio dedicate allo scopo per il quale sono state assunte e preparate: la ricerca delle più subdole e pericolose infrazioni.
        Lettera b): la predisposizione di memorie difensive in una materia così giuridicamente intricata (la cui giurisprudenza in gran parte è direttamente legata alle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea) e resa ancora più complicata dalla presenza talvolta di problematiche tipicamente tecniche e scientifiche, risulta particolarmente onerosa e difficile e non di rado le aziende perdono settimane per trovare un giurista o una équipe di giuristi-tecnici-scienziati che sia in grado di mettere assieme adeguate memorie riguardanti contestazioni che comportano magari sanzioni per decine o centinaia di milioni di lire. In questa specialissima situazione i trenta giorni di tempo per presentare le memorie, dati dalla legge n. 689 del 1981, di norma sono troppo ridotti e non consentono una difesa efficace, per cui se ne propone l'estensione a sessanta giorni.
        Lettera c): l'importanza dell'afflittività delle sanzioni accessorie è evidente e, quindi, irrinunciabile. Se non usata in modo giusto, tuttavia, il danno provocato dalla diffusione della notizia che una certa azienda è stata coinvolta in irregolarità nel settore vinicolo diventa estremamente delicato e tale da rovinare l'immagine consolidata da generazioni. Di qui l'assoluta necessità che gli interessati possano ricorrere avverso sanzioni accessorie ingiuste prima che queste diventino esecutive.
        Comma 5. - La procedura speciale richiamata da questo comma è quella avversata di cui sopra. Essa, infatti, importante per la lotta alle maxitruffe da decine di miliardi di lire nei settori del pomodoro, dell'olio di oliva ed altri è del tutto assurda e sproporzionata nel settore vinicolo. Di qui la necessità di abrogare le due norme che estendono tale procedura al settore vinicolo.


Articolo 6: Organi di controllo e di vigilanza.

        Comma 1 - Modifica alla denominazione dell'Ispettorato centrale repressione frodi. Abbiamo già accennato all'autolesionistico sistema di accennare a frodi e sofisticazioni nei titoli di varie leggi, dando l'impressione che l'Italia sia un Paese di incalliti delinquenti del settore. Stesso discorso vale per la denominazione dell'Ispettorato centrale repressione frodi, il cui richiamo alla "repressione" e alle "frodi" già è negativamente sintomatico di un modo ormai errato e controproducente di presentarne le funzioni. Con l'effetto, da non sottovalutare in un mercato sensibilissimo a questi aspetti psicologici, che ogni sua azione ha un implicito contenuto sbirresco e che ogni risultato in qualche modo è riconducibile alle "frodi".
        La nuova denominazione che si propone è dunque quella di "Ispettorato per la tutela della qualità dei prodotti agroalimentari", che meglio ne accentua in positivo quella che deve essere la sua funzione essenziale: la tutela della qualità, implicitamente una qualità già esistente e che si vuol e migliorare, cioè il bene primario più considerato dai mercati nazionale ed estero.
        Anche se tale Ispettorato si occupa di vari prodotti, non vi è dubbio che da sempre la sua azione principale è stata - o doveva essere - a tutela del vino. E' quindi opportuno che il legislatore imponga in modo nitido un tale indirizzo costituendo apposite sezioni e garantendo ad esse un minimo di organico. Sezioni specifiche che in un mondo sempre più complicato e specializzato hanno l'importante funzione di assicurare personale veramente preparato e all'altezza della difficile situazione tecnico-scientifico-giuridica. Una necessità che appare ovvia ma che tale non è: e molto ne sanno le non poche aziende che hanno subìto danni gravi, gravissimi e irrimediabili a causa di errori commessi da funzionari impreparati o faciloni. Se lo Stato, quindi, pretende dalle aziende la massima correttezza, non può poi disinteressarsi della competenza, efficienza ed equilibrio dei singoli funzionari.
        Comma 2 - Banca dati delle contestazioni vinicole. Le precedenti leggi, che hanno imposto un coordinamento degli organi di controllo e la istituzione di speciali schedari delle sentenze di condanna per cause varie, non hanno avuto gli effetti sperati. Il nuovo sistema delle pene per gli illeciti amministrativi - basato in gran parte sulla dissuasività proprio delle sanzioni accessorie - rende particolarmente necessario costituire una apposita banca dati da consultare per conoscere i casi di reiterazione. Se ne propone la istituzione presso l'Ispettorato, al quale è affidata la maggiore responsabilità della salvaguardia del settore.
        Comma 3 - Ispettori del vino. Si è detto precedentemente come un funzionario non all'altezza della situazione possa creare danni enormi alle aziende. Per tale motivo si propone che i controllori stessi - che sembra giusto nobilitare con la qualifica di "ispettori del vino", sull'esempio di un efficiente analogo corpo di controllori tedeschi e francesi - siano non solo accuratamente e preventivamente preparati ma possano anche fruire di un trattamento economico che riconosca la particolare attività specie ora che proprio con l'approvazione della presente proposta si riaccentua la valenza penale di varie infrazioni.
        Comma 4 - Attività di coordinamento. Le cantine, con i loro prelibati prodotti, sembra esercitino una speciale attrazione per chiunque in qualche modo è autorizzato ad entrarvi e ad esercitare controlli ai più svariati fini. Si tratta di un aspetto che soprattutto in alcune zone e in determinati periodi assume aspetti preoccupanti e da non sottovalutare per l'ovvio intralcio che comporta alla normale attività delle aziende, spesso piccole, costrette a trascurare altri impegni urgenti per seguire i funzionari.
        Il coordinamento e le limitazioni previsti dal comma 4 possono sembrare una pia illusione, ma ciò nonostante è opportuno che risulti ben nitida la volontà del legislatore in proposito, tale da permettere - quanto meno nei casi più eclatanti - interventi nelle sedi competenti.


Articoli 7 e 8: Per la motivazione si rinvia agli scopi della proposta come da punto 2 delle premesse.


Articolo 9: Sanatoria parziale.

        Anche per questo si rinvia alle motivazioni iniziali. Ciò nonostante la delicatezza dell'aspetto suggerisce di approfondire l'argomento.
        Innanzi tutto va ricordato che la nuova regolamentazione comunitaria e, soprattutto, il codice voluto da questa proposta di legge, comporteranno varie modifiche che incideranno in modo rilevante anche sugli aspetti sanzionatori. Sussiste quindi una necessità implicita che tutte le contestazioni pendenti per la stragrande maggioranza delle infrazioni commesse fino alla data di presentazione di questa proposta siano riviste: dapprima per inquadrarle nella nuova situazione; quindi per ammettere una loro rapida e conveniente definizione - per tutti: aziende e Stato - mediante il pagamento in misura ridotta, favorendo così l'azzeramento o quasi delle contestazioni pregresse nel giro di pochi mesi, ovviamente limitatamente - lo ribadiamo - alle ipotesi non gravi.
        Lettera a): infrazioni relative alle documentazioni. Tende a consentire di definire in modo poco più che simbolico le varie infrazioni relative alle documentazioni, cioè agli aspetti in cui si sono sempre addensate le più facili infrazioni involontarie e prive di particolare importanza.
        Lettera b): infrazioni relative agli impianti e ai reimpianti vitati. Come accennato, la sanatoria in questo settore, limitata a non più di 20 ettari, è una delle misure più importanti e attese della proposta di legge. Come tutte le sanatorie, essa crea perplessità per le disparità che si creano fra coloro che hanno applicato correttamente la legge e quanti l'hanno disattesa. A sua giustificazione va dato atto che buona parte delle infrazioni riguarda situazioni minime, che altre sono dovute a informazioni errate date da pubblici uffici e, solo per inquadrare il tema, che trattasi di questioni che in genere non hanno comportato danni speciali, trattandosi in fin dei conti di impianti di viti e non di papavero da droga.
        Si pongono in merito problemi con il diritto comunitario, che, peraltro, possono trovare una loro flessibilità transitoria ove si tenga conto che talune infrazioni sono costituite da impianti o reimpianti non autorizzati, ma che nel suo insieme l'Italia, avendo ridotto in modo accentuato - quasi eccessivo - il suo patrimonio viticolo, può ben rivendicare una sanatoria parziale non nuova al diritto comunitario stesso per quanto attiene al nostro Paese e altri Stati membri dell'Unione europea.
        Del resto, ormai, la pretesa punitiva di uno Stato che è stato incapace di fare osservare le leggi a suo tempo, appare ormai in secondo ordine rispetto alla primaria necessità inderogabile di ripartire con un catasto e un inventario viticolo basati su dati esatti e completi, che rimarrebbero una chimera senza una riduzione sanzionatoria assai più concreta di quella prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 260 del 2000, peraltro già modificato dall'articolo 19 della legge n. 122 del 2001. Ovviamente la riduzione della sanzione in termini economicamente sopportabili servirebbe a poco o nulla se contemporaneamente non si completasse la misura del riconoscimento della piena regolarità agli impianti irregolari.
        Lettera c): altre infrazioni. Con questa lettera, che non entra nei dettagli, si consente la definizione di tutti gli altri illeciti amministrativi ancora in sospeso, raggiungendo così lo scopo principale di liberare i competenti uffici da tutte le pendenze. Misura che, peraltro, farà forse incassare meno introiti allo Stato, ma che certamente farà incassare prima e risparmiare non poco sulla relativa gestione.


Articolo 10 - Norme transitorie e finali.

        Il comma 1 stabilisce le competenze a emanare le norme nel periodo transitorio compreso tra la data di entrata in vigore della legge e quella della applicazione del codice.
        Il comma 2 tiene conto che nel passaggio dal vecchio al nuovo sistema sanzionatorio alcune pene aumentano ed altre diminuiscono. Si adotta quindi il principio del pro reo, mediante il quale per le contestazioni in corso e quelle comunque commesse in precedenza, anche se non ancora contestate, si applica la pena più favorevole all'interessato.
        Il comma 3 impone all'autorità che ha in carico le contestazioni di riformulare l'accusa indicando le nuove pene: è un impegno per le autorità stesse, ma si tratta di provvedimento indispensabile in quanto non si può lasciare il contravventore nella incertezza circa la conferma o meno della nuova sanzione, ed è opportuno che una tale individuazione sia effettuata dalla autorità più qualificata a valutare ogni singolo caso. Oltre tutto non va dimenticato che talune infrazioni gravi riassumono la veste penale, per cui è prevedibile che l'autorità amministrativa sarà molto attenta nell'individuare queste nuove fattispecie e procedere d'ufficio.
        Il comma 4 affronta il problema che per motivi difensivi alcuni contravventori potrebbero avere interesse al mantenimento dell'ipotesi di contestazione apparentemente più grave in vigore nel momento in cui è stata commessa la violazione. Per evitare possibili rilievi di natura costituzionale si prevede quindi l'eventualità che entro un periodo breve essi possano chiedere il mantenimento della ipotesi originaria. Dopo di che il procedimento riprende sui binari normali (penali o illeciti amministrativi) con la eventuale possibilità di ricorso alla sanatoria di cui all'articolo 9.


Allegati 1, 2 e 3: Normative da coordinare e da abrogare.

        A completamento dell'articolo 2, comma 1, questi allegati stabiliscono:

            alla sezione A: le norme che devono essere riprese nel codice, filtrate con i princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 2, e che una volta conclusa l'operazione vanno ufficialmente abrogate per ripulire il settore dalla pletora di normative emanate negli ultimi cinquanta anni;

            alla sezione B: le disposizioni che, per il loro stesso contenuto già ripreso dalla legge (soprattutto la parte sanzionatoria) o perché superate o comunque ritenute ormai inutili, sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa, contribuendo così a risolvere i molti dubbi sulla vigenza di alcuni aspetti che permeano alcune di esse.

        Resta sottinteso che tali elenchi potranno essere integrati nel corso dell'iter parlamentare ove dovessero emergere altre normative, ormai non più riprese nemmeno dalle attuali principali raccolte di norme in materia.
        Per questioni operative sono stati redatti tre allegati (viticoltura, mosti e vini in generale, aceto) in modo da distinguere i singoli aspetti e, semmai, preparare meglio il terreno alla istituzione anche dei due codici collaterali sulla viticoltura e sull'aceto.


Allegato 4: Norme collaterali che possono essere adattate al settore.

        Come meglio illustrato a commento dell'articolo 3, questo elenco, non esaustivo, riguarda norme che, emanate per vari alimenti e bevande, interessano anche il settore vinicolo, imponendo limitazioni ed obblighi che, pur congeniali ad altri settori, risultano inopportuni per il comparto vitivinicolo e vanno quindi adattati ad esso con le precise limitazioni imposte dal medesimo articolo 3.


Allegato 5: Norme di variazione.

        Per i motivi di opportunità già indicati relazionando sull'articolo 3, questo allegato si discosta dai precedenti per il fatto che inserisce punti specifici che dovranno essere obbligatoriamente tenuti in considerazione nel codice, anche se già in parte rientrerebbero negli obiettivi stabiliti dall'articolo 2.
        Si tratta di un elenco volutamente parziale per consentire un suo completamento in sede parlamentare, essendo esso solo indicativo di alcuni aspetti della legislazione che possono essere modificati a vantaggio della miglior operatività delle aziende vitivinicole italiane - impegnate sempre più a fondo a sostenere la concorrenza europea e mondiale - senza con questo abbassare la guardia nei confronti della qualità del vino (che viene, anzi, meglio tutelata da alcune norme).


Allegato 6: Sanzioni per le violazioni.

        La necessità di fare ordine su questa delicata materia è già stata anticipata a commento dell'articolo 5. La struttura delle sanzioni proposte è piuttosto inconsueta ma, d'altra parte, la legislazione vinicola è per definizione complessa e intricata, per cui stabilire sanzioni che non sfondino nell'eccesso o non cadano nel debole o nella carenza comporta necessariamente una paziente opera di individuazione dei singoli diversi gradi di pericolosità di ogni violazione che si intende punire. Dopo un primo impatto che può dare l'impressione della farraginosità, il sistema adottato appare dunque quello che meglio di altri può raggiungere l'obiettivo principale, di stabilire pene equilibrate che coprano l'intera gamma delle violazioni.
        Entità delle pene: come noto la fissazione della tipologia ed entità delle pene per i singoli casi è sempre difficile e soggettiva. In una materia così ampia e complessa, inoltre, incombe il pericolo delle incongruenze con pene diverse per casi simili. Quelle di seguito indicate, quindi, vogliono essere solo indicative di un modo di operare e di una prima valutazione di massima, che dovrà necessariamente trovare un suo equilibrio e completamento in sede parlamentare.
        La eccezionale complessità della materia è stata illustrata in parte più sopra. Qui è il caso di ricordare che nel settore convivono piccole aziende che producono e lavorano magari solo 50 quintali di uva, via via fino a cantine che ne lavorano oltre 500.000 quintali. Stabilire una pena "media" risulterebbe eccessiva per le une e non dissuasiva per le altre, per cui in molti casi alla pena edittale normale si è ritenuto opportuno aggiungere mitigazioni ed aggravamenti che tengano conto della situazione medesima. Va altresì posto in rilievo che la materia riguarda vini a fasce di prezzo molto diverse fra di loro, per cui una pena per un vino da tavola generico può essere eccessiva mentre, per contro, può essere troppo leggera per un grande vino a DOCG, per cui laddove l'infrazione comporta vantaggi economici si è cercato di modulare la pena anche in funzione del valore del prodotto contestato.
        Struttura: la vastità della normativa ha suggerito di evitare un articolo lunghissimo o una serie di articoli, come solitamente si usa. In merito ci siamo ispirati alla utile soluzione adottata dalla Unione europea di suddividere la materia per grandi aree (impianti vitati, pratiche enologiche, etichettatura, eccetera) in modo da facilitare la ricerca delle singoli sanzioni.
        Per chiarezza di impostazione e di successiva ricerca si è ritenuto di suddividere questo aspetto della disciplina in dieci sezioni:

            Sezione 1 - Norme di carattere generale: ha lo scopo di stabilire norme che valgono per le sezioni seguenti, in modo da evitare una loro continua ripetizione e, nel contempo, di inquadrarle e valutarle in modo più chiaro.

            Sezione 2 - Sanzioni per le violazioni più gravi: pone in primo piano le violazioni al codice (e relativi regolamenti comunitari) considerate più gravi.
        Il numero 2.1.1) riprende parte dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1965, sorprendentemente e inaccettabilmente depenalizzato dal decreto legislativo n. 507 del 1999, e poi recentemente ulteriormente ridotto dal decreto legislativo n. 260 del 2000.
        A tutela della serietà dei produttori onesti e del consumatore, nonché per essere di monito contro possibili tentazioni di ritorno ai terribili tempi degli scandali, appare quantomai opportuno riportare tali gravissime fattispecie nell'ambito di una severa e maggiore pena.
        Il numero 2.2.1) riguarda i casi di gravi sofisticazioni che, pur non ponendo problemi rispetto alla salute del consumatore, possono avere conseguenze pesanti sotto il profilo economico alterando pure i delicati meccanismi della concorrenza leale fra produttori. Con il numero 2.2.3) viene tuttavia rivista in forma meno grave l'aggiunta di saccarosio a un vino genuino che non può essere posta sullo stesso livello di pericolosità delle altre sofisticazioni.
        Il numero 2.3.1) riporta a livello di sanzioni penali le frodi in materia di vini DOC, DOCG e IGT, ma solo per le violazioni più importanti: quelle che, appunto, riguardano l'origine. Esse vengono commisurate a livelli adeguatamente dissuasivi senza essere esagerati e, soprattutto, riportandole nell'ambito penale in quanto, stante la delicatezza della questione e l'entità delle pene, conviene talvolta allo stesso denunciato - colpevole o non - di poter usufruire delle maggiori garanzie proprie del percorso e giudizio penale.
        I numeri 2.4) e 2.5) puniscono la detenzione di materie vietate, mentre il numero 2.6) si occupa della gravissima ipotesi della contraffazione dei contrassegni speciali dei vini DOCG.
        Il numero 2.7) che classifica come reato talune circolazioni clandestine di vini, vuole dare un segnale forte contro l'inquietante fenomeno delle cosiddette vendite in nero, che dopo l'abolizione delle bolle IVA pare si stia aggravando, con il pericolo di creare vasti danni alle aziende che operano alla luce del sole. Ciò non dimenticando che oltre a provocare un danno fiscale e concorrenze sleali, tali vendite spesso nascondono produzioni da vigneti illegali, superi eccessivi delle rese dei vini DOC e DOCG ed altri episodi verso i quali il legislatore deve dimostrare tutta la sua rigorosità.
        Sezioni da 3 a 9 - Sanzioni per violazioni a specifici settori: stabiliscono le sanzioni per le violazioni ai singoli settori indicati (impianti illegali, distillazioni, pratiche enologiche, etichettatura e documentazioni) in modo da individuarle con maggiore precisione.
        Sezione 10 - Sanzioni accessorie: anche per queste si è già accennato nel commento all'articolo 5, che si riprende qui solo per ribadire che esse sono commisurate al particolare settore vinicolo senza intenzione alcuna di ridurne i rigori previsti per altri settori, ma tenendo conto sempre che l'eccesso di possibilità di imprecisioni comporta una compensazione sul piano della loro applicazione. Oltre tutto si riconosce che se da un lato il loro scopo dissuasivo è di rilevante importanza, uno sproporzionato ricorso ad esse - con affissioni e pubblicazioni di provvedimenti di condanna - potrebbe dare l'erronea impressione al consumatore che nel settore vinicolo sussistono stati di vaste violazioni, tali da meritare l'abbandono del settore medesimo, del tutto autolesionistico verso l'estero.




Frontespizio Testo articoli