XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 31




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Codice del vino italiano).

        1. Il Governo è delegato ad emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico denominato "codice del vino italiano", contenente:

                a) la normativa vigente sulla produzione ed il commercio delle uve, mosti, vini e aceti;

                b) le norme nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, e dei regolamenti (CE) di applicazione del medesimo regolamento concernenti la organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

                c) le norme collaterali e il relativo sistema sanzionatorio;

                d) le altre disposizioni previste dalla presente legge.

        2. Il codice del vino italiano deve, altresì, contenere le disposizioni vigenti in materia di:

                a) disciplina della viticoltura di competenza statale, comprese le norme in materia di impianti viticoli, vivai e materiali di moltiplicazione della vite, di cui alle norme elencate nell'allegato 1 annesso alla presente legge;

                b) produzione e commercio delle uve da vinificazione, dei mosti e dei vini, nonché disciplina dei sottoprodotti della vinificazione, delle uve da tavola, dei prodotti atti a sofisticare i vini e dei prodotti e delle bevande comunque collaterali ai vini, esclusi i vini aromatizzati ed altre bevande disciplinati dal regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, di cui alle norme elencate nell'allegato 2 annesso alla presente legge;
                c) produzione e commercio degli aceti e degli agri, esclusi i condimenti denominati "aceto balsamico", di cui alle norme elencate nell'allegato 3 annesso alla presente legge.

        3. Per le materie di cui alle lettere a) e c) del comma 2 possono essere emanati appositi decreti legislativi, denominati, rispettivamente, "codice della viticoltura" e "codice degli aceti", ai sensi dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge.
        4. Restano escluse dal codice del vino italiano le norme complementari e di attuazione, quali:

                a) i singoli disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) e ad indicazione geografica tipica (IGT);

                b) le disposizioni di incarico della vigilanza e le nomine dei membri di comitati e di altri organismi similari;

                c) i decreti di aggiornamento del Registro nazionale delle varietà di viti. Sono altresì escluse le disposizioni applicative di carattere annuale o transitorio nonché le norme di attuazione riguardanti aspetti non di carattere generale.

        5. Ai fini della presente legge si intendono:

                a) per "regolamento-base": il citato regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni;

                b) per "regolamenti di applicazione": i regolamenti (CE) di applicazione del regolamento-base, e successive modificazioni;

                c) per "regolamenti (CE)": i regolamenti di cui alle lettere a) e b);

                d) per "Comitato nazionale": il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di cui all'articolo 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

(Princìpi e criteri direttivi).

        1. Il codice del vino italiano deve uniformarsi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) garantire, anche mediante modificazioni della normativa di cui all'articolo 1, una adeguata tutela dei vini e degli altri prodotti disciplinati, nonché la salvaguardia della lealtà dei commerci e la protezione dei consumatori, in particolare nei pubblici esercizi di mescita e di consumo, nelle mense e nelle comunità, nonché nei locali di vendita al dettaglio situati entro o nei pressi dei luoghi di produzione;

                b) semplificare, ove possibile, i vincoli ai fini dei controlli, in particolare dei controlli strutturali, operativi e burocratici che comportano oneri organizzativi e spese troppo gravosi per le aziende, per i servizi preposti alla gestione e per gli organi di vigilanza;

                c) limitare il ricorso alle eventuali norme nazionali più restrittive rispetto a quelle comunitarie, ove consentite, ai soli casi di tutela di speciali situazioni e tradizioni, al fine di evitare che norme non strettamente necessarie comportino difficoltà alle aziende italiane rispetto alla concorrenza internazionale;

                d) per le finalità di cui alle lettere a) e b) utilizzare, ove possibile e conveniente, strumenti informatici;

                e) tenere conto della necessità di adattamento alle peculiari situazioni del settore vinicolo, ai sensi dell'articolo 3;

                f) conformarsi al diritto comunitario evitando, altresì, norme che risultino in contrasto con esso ovvero meramente ripetitive;

                g) adeguare la normativa vigente mediante esplicita abrogazione delle disposizioni elencate nelle sezioni A degli allegati 1, 2 e 3 annessi alla presente legge, in tutto o in parte ricomprese nel codice medesimo. Sono altresì abrogate, dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni elencate nelle sezioni B degli allegati medesimi. Per tutte le disposizioni abrogate, sono fatti salvi gli effetti giuridici da esse derivati;

                h) conformarsi agli ulteriori princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge.

        2. Sono fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le leggi, le delibere e gli altri atti di carattere generale emanati dalle regioni e dalle province autonome concernenti gli impianti e i reimpianti di viti nonché la produzione e il commercio delle uve, mosti e vini sono pubblicati, in forma di comunicati, anche nella Gazzetta Ufficiale.
        3. Sono altresì fatte salve le vigenti competenze fondamentali del Comitato nazionale in materia di approvazione dei singoli disciplinari di produzione dei vini DOC, DOCG e IGT, da redigere in conformità ai princìpi e criteri direttivi stabiliti al comma 1, i quali conservano la loro caratteristica di norme complementari al codice del vino italiano. Sono comunque definite dal Ministro delle politiche agricole e forestali:

                a) le norme di indirizzo;

                b) le modificazioni che si riferiscono a due o più disciplinari;

                c) le modificazioni conseguenti alla necessità di conformare uno o più disciplinari alla vigente normativa di carattere generale.


Art. 3.

(Norme di adeguamento).

        1. Ai prodotti disciplinati dall'articolo 1 si continuano altresì ad applicare le disposizioni vigenti in materia di tutela igienico-sanitaria degli alimenti e delle bevande in generale, di accise, nonché le altre norme elencate nell'allegato 4 annesso alla presente legge.
        2. Ferme restando le disposizioni vigenti per gli altri prodotti, il codice del vino italiano può stabilire, sentito il parere delle amministrazioni interessate, norme derogatorie a quelle citate al comma 1 del presente articolo, per i soli prodotti di cui all'articolo 1, al fine di adeguarle alla particolare situazione produttiva vitivinicola, nonché ai princìpi e criteri direttivi stabiliti all'articolo 2.
        3. Nelle norme derogatorie di cui al comma 2, che devono essere obbligatoriamente inserite nel codice del vino italiano, sono altresì comprese le norme di cui all'allegato 5 annesso alla presente legge.
        4. Per le violazioni alle norme citate al comma 1, non espressamente derogate ai sensi dei commi 2 e 3, ove possibile e compatibili, si applicano le sanzioni e le procedure previste dalla presente legge; in caso contrario si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.


Art. 4.

(Procedure per l'approvazione e
modificazioni al codice del vino italiano).

        1. Lo schema del decreto legislativo recante il codice del vino italiano è predisposto sentita una commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri e composta:

                a) dal Ministro delle politiche agricole e forestali o da un suo delegato, che la presiede;

                b) da sei rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali, dei quali due designati dal Comitato nazionale;

                c) da un rappresentante del Ministero della giustizia, da un rappresentante del Ministro per la funzione pubblica e da un rappresentante dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e delle finanze, che intervengono per le parti di competenza;

                d) da tre rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

                e) da sei rappresentanti delle organizzazioni di categoria, due dei quali designati dalle organizzazioni dei consumatori;

                f) da tre giuristi particolarmente competenti in materia, uno dei quali designato dalle organizzazioni dei consumatori.

        2. Il Presidente del Consiglio dei ministri può altresì istituire fino a sei sottocommissioni, ognuna con non più di sette membri e presieduta da un membro della commissione di cui al comma 1, aventi il compito di esprimere proposte e pareri riguardanti specifici settori.
        3. Lo schema di decreto legislativo, di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
        4. Le procedure per gli aggiornamenti periodici che si rendono necessari al fine di garantire l'adeguato aggiornamento del codice del vino italiano alla normativa comunitaria ed, in particolare, ai regolamenti (CE), nonché alla legislazione nazionale vigente in materia sono contenute nel codice stesso.


Art. 5.

(Sistema sanzionatorio).

        1. Ferme restando le pene previste dal codice penale, la sanatoria parziale di cui all'articolo 9 e la procedura di cui all'articolo 10, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiunque viola le norme dei regolamenti (CE) e del codice del vino italiano, nonché le norme di cui agli articoli 1 e 3, è soggetto, a seconda della gravità dell'infrazione ed eventualmente della quantità del prodotto irregolare immesso nel mercato, alle sanzioni penali, amministrative e accessorie stabilite dall'allegato 6 annesso alla presente legge. Per le violazioni in materia di aceti e di agri si applicano in quanto compatibili, le pene previste per le corrispondenti infrazioni stabilite per i vini.
        2. Per le ipotesi di infrazioni alle disposizioni citate al comma 1, per le quali l'allegato 6 annesso alla presente legge non preveda una pena specifica, le pene sono stabilite dal codice del vino italiano, in conformità ai criteri stabiliti dal medesimo allegato. Per quanto attiene le violazioni alle modificazioni apportate al codice del vino italiano ai sensi dell'articolo 4, comma 4, le pene sono stabilite ai sensi del medesimo articolo.
        3. L'allegato 6 è annesso al codice del vino italiano. Per quanto concerne le violazioni alle norme stabilite con successive modificazioni, le sanzioni sono determinate con la procedura di cui all'articolo 4. La stessa procedura si applica altresì per la modifica di sanzioni che si dimostrino non adeguatamente dissuasive ovvero eccessivamente severe in rapporto alla maggiore o minore pericolosità dell'infrazione. Le pene così fissate sono inserite, come ipotesi aggiuntive, all'interno della sezione prevalentemente pertinente al settore o all'aspetto cui si riferisce l'infrazione.
        4. In deroga alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, per l'applicazione delle pene relative alle violazioni di cui al comma 1 del presente articolo si osservano i seguenti criteri:

                a) fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, l'autorità amministrativa competente ad emettere le ordinanze-ingiunzioni è il prefetto;

                b) le memorie difensive possono essere presentate entro due mesi dalla data della loro notifica; ciò vale anche per le opposizioni alle ordinanze-ingiunzioni, per le quali si applicano altresì le sospensioni feriali previste dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni;

                c) le sanzioni accessorie per le violazioni di cui al comma 1 sono indicate nella sezione 10 dell'allegato 6 annesso alla presente legge. Avverso i provvedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, e con le modalità stabilite dal codice del vino italiano, è ammesso il ricorso al Ministro delle politiche agricole e forestali, o a suoi delegati diversi da quelli preposti ad organi centrali o periferici che svolgono attività di controllo. Le modalità per il ricorso e per l'applicazione delle sanzioni compresi i termini massimi per la decisione, quelli necessari per l'ulteriore istruttoria, l'eventuale nomina e competenze del commissario ad acta da nominare in alternativa alla chiusura di stabilimenti, sono stabilite dal codice del vino italiano.

        5. La procedura di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, non si applica agli illeciti amministrativi previsti dal codice del vino italiano. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'articolo 5, comma 3, del decreto legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito con modificazioni dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, e l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260.


Art. 6.

(Organi di controllo e di vigilanza).

        1. La denominazione di Ispettorato centrale repressione frodi è sostituita dalla seguente: "Ispettorato per la tutela della qualità dei prodotti agroalimentari", di seguito denominato "Ispettorato tutela qualità". Al fine di garantire la vigilanza sull'osservanza delle norme indicate all'articolo 1, nell'ambito dell'Ispettorato tutela qualità e dei suoi uffici periferici sono istituite le divisioni specializzate ispettorato tutela del vino alle quali è preposto di norma almeno un terzo degli organici con specifica e comprovata competenza nella disciplina relativa.
        2. Presso gli uffici periferici di cui al comma 1 è altresì istituita la banca dati delle contestazioni vinicole alla quale tutti gli organi di vigilanza devono far pervenire copia delle contestazioni per le infrazioni alle norme indicate all'articolo 1. Analogamente le autorità che emettono i successivi atti di archiviazione, nonché le ordinanze-ingiunzioni o le sentenze definitive di condanna, devono, entro due mesi dall'emanazione degli atti, inviare copia dei provvedimenti stessi alla banca dati medesima. Tali dati sono posti a disposizione delle competenti autorità ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative.
        3. Tenuto conto della complessità, dovuta anche agli aspetti tecnici, della disciplina di cui all'articolo 1, i controlli alle cantine, agli stabilimenti vinicoli, agli acetifici, alle distillerie ed agli altri locali di produzione e di lavorazione devono essere fatti di norma da funzionari, denominati "ispettori del vino", dotati di una adeguata preparazione e competenza nella specifica materia Agli ispettori del vino cui è conferita la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria compete, siano essi militari o civili, la indennità di polizia giudiziaria.
        4. Il codice del vino italiano detta le norme per l'effettivo coordinamento dell'attività degli organi di controllo cui compete l'accesso alle cantine assicurando che, fatti salvi i casi di particolari sospetti o di recidiva per violazioni gravi, l'attività delle aziende non abbia ad essere intralciata da un numero eccessivo di verifiche. Stabilisce altresì la procedura e le garanzie per i prelievi, le analisi e le revisioni di analisi, nonché per l'immediato sequestro di prodotti non atti al consumo.


Art. 7.

(Comitato per le controversie).

        1. Al fine di garantire una corretta applicazione della complessa normativa oggetto della presente legge, ed, in particolare, di prevenire infrazioni dovute ad interpretazioni involontariamente imprecise e di impartire, ove richiesti, gli opportuni indirizzi agli organi di controllo e agli uffici di cui all'articolo 6, è istituito il comitato per le controversie, di seguito denominato "comitato", avente la funzione di esprimere, mediante risoluzioni, pareri sulla corretta applicazione delle norme dettate dai regolamenti comunitari e dal codice del vino italiano. Tali pareri sono espressi d'ufficio o a richiesta di aziende, organizzazioni di categoria professionali, organizzazioni dei consumatori, pubblici uffici, organi di controllo e di quanti altri hanno interesse ad ottenerli.
        2. I pareri e le interpretazioni espressi dal comitato hanno natura informativa e non vincolante, con validità orientativa per la pubblica amministrazione, fino a diversa decisione espressa dall'autorità giudiziaria o amministrativa.
        3. Il comitato è istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ed ha natura permanente. Esso è composto da cinque giuristi nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali.
        4. Il codice del vino italiano stabilisce, altresì:

                a) le modalità per la istituzione ed il funzionamento del comitato, ivi compresi i termini entro i quali devono essere dati i pareri di cui a comma 2 ed i casi in cui è stabilita una procedura di urgenza;

                b) le conseguenze sui procedimenti di contestazione in corso o sopravvenute nell'attesa del parere del comitato ai sensi del comma 2;

                c) la possibilità di porre a carico del richiedente il rimborso di tutte o di parte delle spese, secondo un tariffario da stabilire, limitatamente ai casi di richieste ritenute ad insindacabile giudizio del comitato infondate o superflue;

                d) i modi per la tempestiva diffusione delle risoluzioni del comitato;

                e) i casi di decadenza per reiterate assenze dei singoli componenti del comitato, a qualsiasi causa siano dovute.

Art. 8.

(Diffide per infrazioni lievi).

        1. Tenuto conto della complessità del settore e della conseguente facilità di commettere infrazioni involontarie, in particolare concernenti le questioni formali e considerati, altresì, i costi di gestione in termini di tempo ed economici dei funzionari e degli uffici preposti all'esame delle contestazioni, è istituito lo strumento della diffida per le infrazioni lievi alle norme di cui all'articolo 1, riguardanti aspetti esclusivamente formali e, comunque, non relativi alla qualità delle uve, mosti e vini, in materia di designazione e presentazione nonché di documentazione, punite con sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di somme di importo minimo non superiore a 2 milioni di lire.
        2. Il comma 1 non si applica a:

                a) le irregolarità che potrebbero comportare contestazioni per reati di falso;

                b) la mancata emissione di documenti di accompagnamento o l'emissione di documenti sostanzialmente difformi dal vero, salvo per quantitativi fino a 100 litri;

                c) la ritardata presentazione di dichiarazioni, comunicazioni e denunce, ovvero il mancato aggiornamento di registri e di altre documentazioni, qualora il ritardo o il mancato aggiornamento abbia avuto lo scopo di occultare o favorire altre irregolarità.

        3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, i funzionari competenti in luogo di contestare l'infrazione redigono motivato verbale di contestazione con il quale diffidano il presunto colpevole ad uniformarsi alle disposizioni vigenti, nei termini stabiliti dal codice del vino italiano.
        4. Il codice del vino italiano indica:

                a) le modalità e i casi di applicazione del presente articolo, fermo restando che la diffida non può essere concessa per più di una volta per ogni fattispecie uguale o simile nell'arco di tre anni;
                b) i modi con i quali gli interessati possono ricorrere ai superiori gerarchici dei verbalizzanti o al comitato, nell'ipotesi che le interpretazioni espresse nelle diffide risultino imprecise.

        5. Nei casi di persistenza delle irregolarità oltre i termini dettati dalla diffida, o di commercializzazione del prodotto prima della sua regolarizzazione, le sanzioni sono raddoppiate ovvero triplicate nell'ipotesi che la comunicazione dell'avvenuta regolarizzazione risulti non veritiera.


Art. 9.

(Sanatoria parziale).

        1. Fatta eccezione per le infrazioni di cui all'allegato 6 annesso alla presente legge, numeri 2.1.1.), 2.2.1.) e 2.2.2.), e per gli impianti e reimpianti di vigneti irregolari riguardanti oltre 20 ettari di vigneto, i soggetti che anteriormente al 30 maggio 2001 hanno commesso infrazioni alle norme di cui all'articolo 1, possono definire le contestazioni come punite al momento della commissione dell'infrazione o, se più favorevoli, applicando le sanzioni previste dal medesimo allegato, mediante il procedimento del pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni senza l'applicazione di ulteriori penalità e sanzioni accessorie, anche penali mediante il pagamento delle seguenti somme in misura fissa:

            a) lire 300 mila per la omessa, imprecisa o ritardata presentazione, anche per più annate, delle seguenti dichiarazioni, comunicazioni e iscrizioni:

                1) di raccolta uva e di produzione vitivinicola di tutti i mosti e vini;

                2) di giacenza dei mosti e vini;

                3) inerenti i vini a DOC, DOCG e IGT;

                4) registri ed altre documentazioni connesse alla produzione, detenzione, lavorazione, elaborazione e commercializzazione dei prodotti, sottoprodotti e sostanze di cui all'articolo 1, nonché concernenti gli impianti, reimpianti ed estirpazioni di vigneti. La stessa somma si applica altresì per le infrazioni riguardanti la designazione e la presentazione dei mosti e vini, diverse da quelle inerenti dichiarazioni false o ingannevoli relative alla origine e varietà;

                b) lire 2 milioni per ettaro per impianti, reimpianti o estirpazioni irregolari riguardanti la zona, l'entità e le varietà messe a dimora, riguardanti non più di 3 ettari di superfici vitate, elevata a lire 3 milioni per ettaro per superfici da 4 a 10 ettari ed a lire 5 milioni per ettaro per superfici fino a 20 ettari. Questa difinizione è subordinata:

                1) alla preventiva regolarizzazione delle documentazioni interessate;

                2) al declassamento a vino da tavola dei vini ancora in possesso del contravventore. Essa non comporta ulteriori sanzioni penali, amministrative o accessorie relative alla destinazione, denominazione impiegata e altre irregolarità concernenti uve, mosti, sottoprodotti e vini ottenuti dai vigneti oggetto della contestazione;

                c) lire 600 mila, lire 2 milioni, lire 15 milioni, lire 25 milioni e lire 35 milioni per le altre infrazioni punibili con pene pecuniarie minime, ripettivamente, fino a 3 milioni, 10 milioni, 60 milioni, 150 milioni e oltre 150 milioni di lire.

        2. Ai fini del procedimento del pagamento in misura ridotta di cui al comma 1, per la determinazione dei minimi edittali, si fa riferimento alle sanzioni di cui all'allegato 6 annesso alla presente legge o, se più favorevoli, a quelle stabilite dalle norme in vigore al momento in cui è stata commessa l'infrazione.
        3. Il versamento di cui al comma 1 deve essere effettuato entro due mesi dalla data di espletamento della procedura di riformulazione delle contestazioni di cui all'articolo 10, commi 3 e 4.
        4. La procedura di definizione delle infrazioni di cui al comma 1 lascia impregiudicate le sanzioni economiche previste dai regolamenti (CE).

Art. 10.

(Norme transitorie e finali).

        1. Per gli atti indifferibili o comunque particolarmente urgenti che si rendono necessari nel periodo che intercorre fra la data di entrata in vigore della presente legge e quella dell'entrata in vigore del codice del vino italiano, provvede con proprio decreto il Ministro delle politiche agricole e forestali. I decreti di cui al periodo precedente sono recepiti dal codice del vino italiano.
        2. Se più favorevoli all'interessato le sanzioni di cui all'allegato 6 annesso alla presente legge, si estendono alle violazioni già contestate e notificate alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non sono stati ancora emessi l'ordinanza-ingiunzione o il provvedimento di condanna definitivo e irrevocabile, nonché alle infrazioni commesse in data anteriore e per le quali alla medesima data non è stata ancora contestata e notificata l'irregolarità.
        3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ridotti a un mese per le violazioni che coinvolgono fatti punibili come reato, l'autorità competente procede a una nuova notifica dell'infrazione.
        4. Entro un mese dalla notifica di cui al comma 3 gli interessati possono presentare all'autorità competente istanza al fine di essere assoggettati alle pene in vigore al momento in cui hanno commesso la violazione contestata. Trascorso un mese senza che l'autorità predetta abbia rigettato l'istanza, essa si intende accolta con decorrenza dal giorno della sua presentazione. Il procedimento prosegue tenuto conto delle modifiche di cui all'articolo 5, comma 4, compresa, se ammessa, la definizione in via breve di cui all'articolo 9.
        5. La presente legge entra in vigore il decimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



ALLEGATO 1

<v. articolo 1, comma 2, lettera a)>


DISCIPLINA DELLA VITICOLTURA


Sezione A - Norme da inserire nel codice del vino italiano:

          1 - Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164. Norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;
          2 - Decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 4 luglio 1970. Norme per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, relativo alla disciplina della produzione e del commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 22 luglio 1970;
          3 - Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543. Norme regolamentari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;
          4 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 2 luglio 1991, n. 290. Regolamento recante l'indicazione supplementare in etichetta per i materiali di moltiplicazione della vite;
          5 - Decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 29 gennaio 1997. Disposizioni per il trasferimento del diritto di reimpianto di vigneti verso superfici destinate alla produzione di v.q.p.r.d., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997;
          6 - Decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 29 gennaio 1997. Disposizioni per l'impianto di nuovi vigneti ai sensi del regolamento (CEE) n. 1592/96, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997;
          7 - Decreto del Ministro per le politiche agricole 24 giugno 1997. Norme di produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione di categoria standard di varietà di viti portinnesto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 2 ottobre 1997;
          8 - Decreto ministeriale 22 dicembre 1997. Procedura per l'ottenimento e l'iscrizione di selezioni clonali di varietà di vite al Catalogo nazionale delle varietà di vite;
          9 - Decreto del Ministro per le politiche agricole 22 dicembre 1997. Protocollo tecnico per la micropropagazione di materiali di moltiplicazione di varietà portinnesto della vite, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1998;
          10 - Decreto del Ministro per le politiche agricole 16 marzo 1998. Determinazione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432, recante modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, concernente norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1998;
          11 - Decreto del Ministro per le politiche agricole 27 novembre 1998. Autorizzazione di nuovi impianti viticoli da parte dell'Unione europea, ripartiti tra regioni e province autonome, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1999;
          12 - Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 luglio 2000. Norme di attuazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999 e del regolamento (CEE) della Commissione n. 1227/2000, concernenti l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2000;
          13 - Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 luglio 2000. Termine e modalità per la dichiarazione delle superfici vitate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000;
          14 - Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001. Modalità per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale e per la iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001;
          15 - Tutte le altre norme di competenza statale sulla disciplina della viticoltura e sui materiali di moltiplicazione della vite non citate nella presente sezione, ivi comprese le norme contenute in disposizioni di carattere generale, quali il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e la legge 10 febbraio 1992, n. 164.


Sezione B - Norme da abrogare:

          A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermi restando gli effetti giuridici che ne sono conseguiti nel periodo di vigenza sono abrogate le seguenti disposizioni:

          1 - Legge 18 dicembre 1981, n. 749. Sanzioni per i trasgressori delle norme comunitarie relative all'adeguamento del potenziale viticolo alle esigenze del mercato;

          2 - Decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460. Nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola; limitatamente all'articolo 4, comma 3.



ALLEGATO 2

<v. articolo 1, comma 2, lettera b)>


DISCIPLINA A TUTELA DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO DEI
MOSTI E DEI VINI


Sezione A - Norme da inserire nel codice del vino italiano:

          1 - Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1934, n. 332. Estensione del marchio nazionale istituito con legge 23 giugno 1927, n. 1272, all'esportazione dei vini;
          2 - Decreto ministeriale 14 dicembre 1933. Divieto di esportazione verso i Paesi del Nord-America di partite di vino non coperte dal marchio nazionale;
          3 - Decreto ministeriale 14 dicembre 1933. Requisiti qualitativi dei vini da esportarsi col marchio nazionale e modalità tecniche per l'esecuzione del relativo controllo;
          4 - Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162. Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti; per le parti non decadute o abrogate anche dalla sezione B del presente allegato e dall'allegato 3;
          5 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 8 settembre 1965. Elenco dei vitigni atti a dare uve idonee alla preparazione di vino base per la preparazione di vini liquorosi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 16 settembre 1965;
          6 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 11 marzo 1967. Autorizzazione alla detenzione negli stabilimenti vinicoli e nelle cantine di determinati prodotti in deroga all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 20 marzo 1967;
          7 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 11 maggio 1967. Autorizzazione alla detenzione delle vinacce per la estrazione della enocianina negli stabilimenti nei quali si effettua la concentrazione dei mosti muti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 18 maggio 1967;
          8 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 5 settembre 1967. Norme d'impiego del ferrocianuro di potassio in enologia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 20 settembre 1967;
          9 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 22 settembre 1967. Rivelatore da addizionare alle materie prime destinate all'acetificazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 26 settembre 1967;
          10 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 12 marzo 1968. Impiego dell'isosolfocianato di allile nel trattamento dei vini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 9 aprile 1968;
          11 - Decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 26 aprile 1969. Requisiti e caratteristiche di purezza delle sostanze per uso enologico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 19 maggio 1969;
          12 - Decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 16 ottobre 1969. Rivelatore da addizionare ai mosti con gradazione complessiva inferiore agli otto gradi ed ai vini aventi acidità volatile superiore a quella stabilita, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 23 ottobre 1969;
          13 - Decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 16 ottobre 1969. Rivelatore da addizionare ai mosti ed ai vini alterati per malattia o avariati, alle fecce ed ai prodotti vinosi ottenuti da torchiatura aventi composizione anomala, nonché alle fecce liquide e semiliquide, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 24 ottobre 1969;
          14 - Decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 16 ottobre 1969. Rivelatore da addizionare ai vinelli destinati alle distillerie nonché al prodotto ottenuto dalla lisciviazione delle fecce, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 24 ottobre 1969;
          15 - Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1974. Modificazione dei limiti delle ceneri previsti per i vini a denominazione di origine controllata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 22 aprile 1974;
          16 - Legge 1^ marzo 1975, n. 46. Tutela della denominazione dei vini "Recioto" e "Amarone";
          17 - Decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 17 luglio 1976. Modificazioni da apportare ai disciplinari di produzione di alcuni vini a denominazione di origine controllata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 9 agosto 1976;
          18 - Decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 8 settembre 1976. Impiego degli enzimi pectolitici in enologia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 18 settembre 1976;
          19 - Decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 10 ottobre 1977. Impiego dei lieviti selezionati in enologia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 14 ottobre 1977;
          20 - Decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 21 dicembre 1977. Norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 20 gennaio 1978;
          21 - Decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 27 dicembre 1977. Norme sulla designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 21 febbraio 1978;
          22 - Decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 2 novembre 1978. Norme complementari al decreto ministeriale 21 dicembre 1977 concernente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 343 del 9 dicembre 1978;
          23 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 3 marzo 1979. Norme complementari concernenti la presentazione dei mosti e dei vini da tavola con indicazione geografica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 26 marzo 1979;
          24 - Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979. Norme sulle zone di vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata e a denominazione di origine controllata e garantita, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 16 aprile 1980;
          25 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 28 novembre 1980. Condizioni e modalità di impiego delle resine scambiatrici di ioni per la elaborazione del mosto di uve concentrato o rettificato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 341 del 13 dicembre 1980;
          26 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 5 agosto 1982. Norme concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei vini da tavola con indicazione geografica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 26 agosto 1982;
          27 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 19 ottobre 1982. Impiego di contenitori in acciaio inox per la confezione dei vini destinati al consumo diretto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 29 ottobre 1982;
          28 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 8 novembre 1982. Prelievo dei campioni per l'esame organolettico dei vini a denominazione di origine controllata e a denominazione di origine controllata e garantita, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 332 del 2 dicembre 1982;
          29 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 6 settembre 1983. Condizioni e modalità per la costituzione della cauzione e per il pagamento anticipato degli aiuti FEOGA in applicazione delle distillazioni facoltative previste al titolo primo del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2179/83 del 25 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 26 settembre 1983;
          30 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 6 ottobre 1983. Determinazione delle caratteristiche della feccia e delega alle regioni di stabilire il contenuto minimo in alcool degli altri sottoprodotti della vinificazione;
          31 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 8 ottobre 1983. Condizioni e modalità per l'elaborazione dei vini alcolizzati ed il riconoscimento dell'elaboratore in applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2179/83 che stabilisce regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 325 del 26 novembre 1983;
          32 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 9 dicembre 1983. Norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 16 febbraio 1984;
          33 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 9 agosto 1984. Tappi di sughero marcati con inchiostro indelebile da usare quale chiusura di garanzia per i mosti ed i vini contenuti in recipienti di capacità non superiore a litri 60, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 28 agosto 1984;
          34 - Legge 28 novembre 1984, n. 851. Nuova disciplina del vino Marsala;
          35 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 10 luglio 1985. Norme applicative relative al regolamento CEE n. 2102/84 della Commissione riguardante la "Dichiarazione di giacenza dei vini e dei prodotti vinicoli", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 31 luglio 1985;
          36 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 12 marzo 1986. Approvazione dei "Metodi ufficiali di analisi per i mosti, i vini, gli agri di vini (aceti) e i sottoprodotti della vinificazione", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 1986;
          37 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 14 aprile 1986. Disposizioni nazionali per la distillazione obbligatoria di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1986;
          38 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 29 dicembre 1986. Caratteristiche e limiti di alcune sostanze contenute nei vini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 febbraio 1987;
          39 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 28 marzo 1987. Disciplina concernente l'uso del nome di vitigni nella designazione e presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 1987;
          40 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 20 luglio 1987. Accentramento delle operazioni doganali di esportazione di vini spumanti prodotti in Piemonte presso le dogane di Torino, Alessandria e Cuneo;
          41 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 16 settembre 1988. Modalità di confezionamento e di commercializzazione dei mosti concentrati rettificati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 29 settembre 1988;
          42 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 15 giugno 1989, n. 452. Regolamento recante disposizioni nazionali integrative di quelle comunitarie sulla distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione;
          43 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 6 ottobre 1989. Norme integrative per l'utilizzazione della qualificazione "novello" per i vini a denominazione di origine controllata e garantita, a denominazione di origine controllata, tipici e da tavola ad indicazione geografica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 1989;
          44 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 26 ottobre 1989. Modalità e condizioni per ottenere il riconoscimento di "distillatore" e di "assimilato al distillatore", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 1989;
          45 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 10 maggio 1991. Misure atte ad assicurare la commercializzazione dei V.q.p.r.d. e dei vini da tavola italiani aventi diritto ad un'indicazione geografica ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 986/89. Riconoscimento dei laboratori di analisi italiani come servizi od enti abilitati alla relativa certificazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1991;
          46 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 16 dicembre 1991. Autorizzazione al confezionamento e alla commercializzazione del vino conservato in contenitori alternativi al vetro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 19 dicembre 1991;
          47 - Legge 10 febbraio 1992, n. 164. Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; per le parti non espressamente abrogate dalla sezione B del presente allegato e fatto salvo quanto disposto dell'allegato 5;
          48 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 1^ aprile 1992. Disciplina dei consigli interprofessionali per le denominazioni di origine geografiche e le indicazioni tipiche dei vini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 1992;
          49 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 22 aprile 1992. Elementi da includere facoltativamente nei disciplinari di produzione dei vini a Docg e Doc, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1992;
          50 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 22 aprile 1992. Condizioni e modalità di utilizzazione dei nomi di comuni, di frazioni, di zone amministrativamente definite e di sottozone per i vini Docg e Doc, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1992;
          51 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 17 luglio 1992. Modificazione del modello relativo alla dichiarazione annuale di giacenza vino e prodotti vinicoli (Mod. 3) nonché dell'allegato A recante "Avvertenze generali e tabelle di codifica dei vini d.o.c. e d.o.c.g.", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 25 luglio 1992;
          52 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 7 luglio 1993. Disposizioni sui recipienti in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 1993;
          53 - Decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali 19 ottobre 1993. Proroga dei riconoscimenti di assimilato al produttore vinicolo a favore delle associazioni di cantine cooperative, pubblicato nella ˆâ1Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1993;
          54 - Decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 26 febbraio 1994. Deroga per l'utilizzo del tappo "a fungo" per i vini frizzanti a denominazione di origine, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 dell'8 marzo 1994;
          55 - Decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 8 marzo 1994, n. 335. Regolamento concernente la disciplina dei concorsi enologici e delle distinzioni dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica;
          56 - Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348. Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione d'origine dei vini;
          57 - Decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 19 dicembre 1994, n. 768. Regolamento recante disposizioni nazionali di attuazione delle norme del regolamento (CEE) n. 2238/93, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;
          58 - Decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 6 marzo 1995. Limitazione all'uso del nome di taluni vitigni autoctoni nella designazione e presentazione dei vini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 1995;
          59 - Decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 10 maggio 1995. Disposizioni sulle deroghe per l'utilizzo del tappo "a fungo" per il confezionamento dei vini frizzanti DOCG, DOC, IGT e IG, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1995;
          60 - Decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 8 giugno 1995. Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 luglio 1995;
          61 - Decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 30 giugno 1995. Disposizioni in materia di requisiti minimi e di controllo dei centri di intermediazioni delle uve destinate, in tutto o in parte, alla vinificazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 1995;
          62 - Decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 1^ agosto 1995. Adozione dei nuovi modelli di dichiarazione di raccolta delle uve e produzione vino, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 1995;
          63 - Decreto dirigenziale 22 marzo 1996. Disposizioni concernenti l'attuazione di adempimenti conseguenti al riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini prodotti nella vendemmia 1995 e il superamento dei limiti di produzione massima delle uve e delle rese massime di uve in vino finito previsti nei relativi disciplinari di produzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 3 aprile 1996;
          64 - Decreto dirigenziale 2 agosto 1996. Disposizioni integrative dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni e province autonome del territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto 1996;
          65 - Decreto dirigenziale 12 settembre 1996. Disposizioni concernenti la destinazione a vini ad indicazione geografica tipica delle eventuali eccedenze, nei limiti del 20 per cento, delle uve atte a produrre vini a denominazione di origine, per la vendemmia 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 1996;
          66 - Decreto ministeriale 11 ottobre 1996. Divieto di fare riferimento al nome del vitigno "Montepulciano" nella designazione e nella presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni e province autonome del territorio nazionale;
          67 - Decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 16 maggio 1997. Divieto di vinificazione delle uve da tavola e modalità applicative per la vinificazione delle uve a duplice attitudine, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1987;
          68 - Decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 4 giugno 1997, n. 256. Regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;
          69 - Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 4 agosto 1997. Disposizioni relative alla distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26 agosto 1997;
          70 - Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 agosto 1997. Disciplina della produzione delle tipologie passito, vin santo, spumante, recioto, amarone ed altre similari previste nei disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e a denominazione di origine controllata e garantita, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 2 settembre 1997;
          71 - Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 13 agosto 1997. Disposizioni concernenti l'utilizzazione del riferimento al nome di due vitigni nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica prodotti nel territorio della regione Veneto, della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia autonoma di Trento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 1987;
          72 - Decreto del Ministro per le politiche agricole 16 giugno 1998, n. 280. Regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;
          73 - Decreto del Ministro per le politiche agricole 5 ottobre 1998. Istituzione del Comitato tecnico di controllo nel settore vitivinicolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 1998;
          74 - Decreto del Ministro per le politiche agricole 9 dicembre 1998. Integrazione ai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine;
          75 - Decreto del Ministro per le politiche agricole 10 dicembre 1998. Rideterminazione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432, recante modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, concernente norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1999;
          76 - Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 23 marzo 1999. Adozione della modulistica per l'aggiornamento dello schedario viticolo nazionale, la gestione del potenziale viticolo, la verifica delle superfici vitate indicate nelle dichiarazioni vitivinicole annuali e l'iscrizione delle superfici vitate nell'albo dei vigneti DOCG, DOC e nell'elenco delle vigne IGT, la tenuta e l'aggiornamento degli stessi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1999;
          77 - Decreto dell'ispettore dell'ICRF 14 aprile 1999. Documento di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli condizionati in recipienti di volume nominale pari o inferiore a 60 litri che circolano sul territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 1999;
          78 - Decreto del Ministro per le politiche agricole 12 luglio 1999. Modificazioni al decreto ministeriale 7 luglio 1993 recante disposizioni sui recipienti in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 10 settembre 1999;
          79 - Decreto del Ministro per le politiche agricole 13 luglio 1999. Nuove disposizioni per la produzione, la commercializzazione e l'immissione al consumo dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica designati con la qualificazione "novello", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 10 settembre 1999;
          80 - Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 ottobre 1999. Fissazione degli importi e delle modalità di pagamento delle somme a carico dei soggetti che si avvalgono dell'operato delle commissioni di degustazione dei vini a DOC e DOCG;
          81 - Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 ottobre 1999. Realizzazione e gestione dell'inventario del potenziale viticolo;
          82 - Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 22 novembre 1999. Vidimazione dei registri dei prodotti vitivinicoli in applicazione delle norme di cui agli articoli 12 e 17 del regolamento CEE n. 2238/1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2000;
          83 - Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 14 febbraio 2000. Individuazione dell'Ispettorato centrale repressione frodi quale struttura del Ministero delle politiche agricole e forestali competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 103 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2000;
          84 - Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 febbraio 2000. Delega ai direttori degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi per l'irrogazione di sanzioni amministrative in materia agro-alimentare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2000;
          85 - Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 9 dicembre 1998. Integrazione ai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 1998;
          86 - Decreto ministeriale 10 dicembre 1999. Proroga utilizzazione scorte bolle beni viaggianti;
          87 - Decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260. Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2000;
          88 - Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 settembre 2000, n. 410. Adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001;
          89 - Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 dicembre 2000. Norme per il finanziamento delle commissioni di degustazione dei vini D.O.C.G. e D.O.C. operanti presso le C.C.I.A.A. per l'anno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2001;
          90 - Decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 12 gennaio 2001. Individuazione dell'Ispettorato centrale repressione frodi quale struttura competente all'irrogazione di sanzioni amministrative percuniarie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2001;
          91 - Decreto dirigenziale 15 gennaio 2001. Delega ai direttori degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1^ febbraio 2001;
          92 - Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 13 marzo 2001. Aggiornamento dell'importo dovuto per ogni richiesta di revisione di analisi di campione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2001;
          93 - Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 11 aprile 2001. Aggiunta di un rivelatore ai vini destinati alle distillazioni comunitarie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2001;
          94 - Tutte le altre norme vigenti nelle materie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), non espressamente citate nella presente sezione.

          Restano altresì salve le disposizioni compatibili con i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, stabilite dai singoli disciplinari di produzione e le altre disposizioni citate dall'articolo 1, comma 4.

          Le norme di cui alla presente sezione devono essere inserite nel codice del vino italiano per le sole parti non espressamente o implicitamente abrogate, decadute, superate da disposizioni comunitarie e nazionali successive o comunque altrimenti inefficaci alla data di entrata in vigore della presente legge.


Sezione B - Norme da abrogare:

          A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermi restando gli effetti giuridici che ne sono conseguiti nel periodo di vigenza sono abrogate le seguenti disposizioni:
          1 - Legge 4 novembre 1950, n. 1068. Norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche del vino tipico denominato "Moscato di Pantelleria";
          2 - Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162. Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di mosti, vini ed aceti; con espresso riferimento agli articoli 1, 2, 3, commi dal primo al quinto; da 5 a 9, primo comma, da 10 a 13, 16, 20, 21, 25, da 27 a 38, escluso 31, 60, 69, 70, da 76 a 108, 116 e 119;
          3 - Decreto ministeriale 25 settembre 1965. Confezionamento del vino spumante naturale "Prosecco";
          4 - Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675. Norme sull'organizzazione e sul funzionamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
          5 - Decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1064. Norme relative all'obbligo di far distillare i sottoprodotti della vinificazione;
          6 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 5 agosto 1977. Indicazioni consentite nella presentazione dei "vini da tavola con indicazione geografica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 agosto 1977;
          7 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 10 novembre 1979. Utilizzazione dei termini "giovane" e "novello" per i vini da tavola, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 324 del 28 novembre 1979;
          8 - Decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460; ad eccezione degli articoli 5, commi 1, 1-bis, 2, 3-bis, 3-ter e 3-quater, 6, 7 e 8;
          9 - Legge 10 febbraio 1992, n. 164. Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini; limitatamente ai seguenti articoli: 11, 22 e da 28 a 32;
        10 - Decreto dirigenziale 23 novembre 1995. Fissazione dei termini degli adempimenti conseguenti al riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 1995;
          11 - Decreto dirigenziale 15 dicembre 1995. Disposizioni concernenti alcune modificazioni ai disciplinari di produzione e l'attuazione di adempimenti conseguenti al riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini prodotti nella vendemmia 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 1995;
          12 - Decreto dirigenziale 16 luglio 1997. Disposizioni concernenti la destinazione a vini ad indicazione geografica tipica delle eventuali eccedenze, nei limiti del 20 per cento, delle uve atte a produrre vini a denominazione di origine, per la vendemmia 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 1997;
          13 - Tutte le altre norme non espressamente sopra citate nelle materie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), decadute, superate o altrimenti divenute inapplicabili ai sensi dei princìpi e criteri direttivi.



ALLEGATO 3

<v. articolo 1, comma 2, lettera c)>


DISCIPLINA DEGLI ACETI E DEGLI AGRI


Sezione A - Norme da inserire nel codice del vino italiano:

          1 - Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162. Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, in particolare gli articoli da 41 a 55;
          2 - Decreto ministeriale 22 settembre 1967. Rivelatore da addizionare alle materie prime destinate all'acetificazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 26 settembre 1967;
          3 - Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1968, n. 773. Norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, in materia di preparazione e di commercio degli aceti, in particolare agli articoli da 41 a 55;
          4 - Legge 2 agosto 1982, n. 527. Norme per la produzione e la commercializzazione degli agri;
          5 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 27 marzo 1986. Norme per la preparazione e la commercializzazione degli agri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 1986;
          6. Tutte le altre norme vigenti nelle materie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c).

          Dalla disciplina di cui al presente allegato sono escluse le disposizioni concernenti gli aspetti specifici che rientrano nella disciplina dei prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP), nonché dei condimenti denominati "Aceto balsamico".



ALLEGATO 4

(v. articolo 3, comma 1)


NORME DI CARATTERE GENERALE CHE POSSONO ESSERE DEROGATE NEI LIMITI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 AL FINE DI ADEGUARLE ALLE
PECULIARI ESIGENZE DEL SETTORE VITIVINICOLO


          1 - Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge 18 maggio 1926, n. 562. Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;
          2 - Regio decreto-legge 1^ luglio 1926, n. 1361. Regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;
          3 - Accordo italo-elvetico 25 aprile 1961 riguardante l'imbottigliamento dei vini italiani DOCG in territorio della Confederazione elvetica;
          4 - Legge 26 febbraio 1963, n. 441. Modifiche ed integrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;
          5 - Decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973. Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973;
          6 - Decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614. Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 75/106/CEE relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e n. 75/107/CEE relativa alle bottiglie impiegate come recipienti-misura;
          7 - Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 5 agosto 1976. Disposizioni in materia di preimballaggi CEE e di bottiglie recipienti-misura CEE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10 agosto 1976;
          8 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 22 marzo 1978. Norme concernenti l'impiego di resine a scambio ionico per il trattamento dei vini base per vini aromatizzati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 29 aprile 1978;
          9 - Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327. Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
          10 - Decreto ministeriale 14 ottobre 1981. Aggiornamento del decreto ministeriale 31 marzo 1965, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 30 ottobre 1981;
          11 - Legge 24 novembre 1981, n. 689. Modifiche al sistema penale;
          12 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 12 aprile 1984. Istituzione dell'albo degli assuntori per le operazioni demandate all'Aima dall'articolo 3, lettere a) e b), della legge 14 agosto 1982, n. 610. Condizioni generali delle condizioni di assuntoria relative alle operazioni esecutive d'intervento nel mercato agricolo. Requisiti di idoneità tecnica e modalità per l'iscrizione all'albo degli assuntori dell'Aima, pubblicato nel supplemento odierno alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 26 aprile 1984;
          13 - Decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462. Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari;
          14 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 18 luglio 1986. Individuazione dei laboratori specializzati per materia funzionanti presso gli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria di cui si avvale l'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi per l'effettuazione delle analisi di revisione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 20 ottobre 1986;
          15 - Legge 23 dicembre 1986, n. 898. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo;
          16 - Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224. Attuazione della direttiva CEE n. 85/374 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
          17 - Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 6 settembre 1988, n. 438. Attuazione della direttiva n. 87/250/CEE relativa all'indicazione del titolo alcolometrico della etichettatura di bevande alcoliche destinate al consumatore finale;
          18 - Decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475. Disposizioni urgenti in materia di smaltimento di rifiuti industriali;
          19 - Decreto del Ministro dell'ambiente 28 giugno 1989. Etichettatura degli imballaggi e dei contenitori per liquidi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 1989;
          20 - Decreto del Ministro delle finanze 13 gennaio 1994. Prestazione della garanzia per la circolazione intracomunitaria di prodotti soggetti ad accisa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 1994;
          21 - Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115. Attuazione della direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei prodotti;
          22. - Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;
          23 - Decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210. Regolamento recante norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti al regime delle accise;
          24 - Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;
          25 - Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 4 agosto 1997. Disposizioni relative alla distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26 agosto 1997;
          26 - Decreto del Ministro della sanità 4 agosto 1997, n. 356. Regolamento recante recepimento della direttiva 96/77/CE della Commissione del 2 dicembre 1996 riguardante i requisiti di purezza specifici degli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti;
          27 - Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 23 gennaio 1998. Aggiornamento dell'imposta dovuta per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1998;
          28 - Decreto ministeriale 1^ aprile 1998, n. 145. Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
          29 - Decreto del Ministro dell'ambiente 1^ aprile 1998, n. 148. Modelli e istruzioni per la compilazione del registro di carico e scarico per i rifiuti;
          30 - Decreto del Ministro per le politiche agricole 14 luglio 1998. Disciplina dei trattamenti e delle pratiche enologiche che possono essere effettuate ai fini della preparazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e di cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998;
          31 - Decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153. Regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonché per l'effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene. Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2001;
          32 - Tutte le altre norme che riguardano anche la produzione e il commercio delle uve, mosti, vini e prodotti e sottoprodotti ad essi attinenti, nonché la gestione delle cantine ed altri locali di produzione, lavorazione, deposito e vendita, atti a perseguire le finalità di cui agli articoli 2 e 3.



ALLEGATO 5

(articolo 3, comma 3)


NORME DI VARIAZIONE E DI ADEGUAMENTO


Sezione A - Norme di variazione al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

          1. I locali, recipienti ed attrezzature di una stessa cantina, stabilimento vinicolo o deposito all'ingrosso possono essere utilizzati per detenere e lavorare prodotti appartenenti a più ditte, a condizione che ognuna di esse tenga per propri prodotti separati registri di carico e scarico, che le diverse merci siano individuabili e che siano osservate le eventuali cautele imposte dal codice del vino.
          2. Con le cautele ed i vincoli stabiliti dal codice del vino:

                a) nei locali in cui si producono vini frizzanti diversi da quelli gassificati è ammessa la detenzione di anidride carbonica per la vivacizzazione dei vini tranquilli;

                b) fatti salvi i casi di particolare pericolo, nelle cantine e stabilimenti enologici è consentita la produzione, lavorazione, condizionamento e detenzione promiscui di tutti i prodotti del settore vinicolo e di taluni alimenti. In talune ipotesi tali operazioni e lavorazioni possono essere vincolate all'effettuazione in tempi diversi;

                c) la produzione ed elaborazione dei vini frizzanti e vini spumanti è ammessa durante tutto l'anno. La detenzione e la vinificazione delle uve passite oltre il 31 dicembre di ogni anno sono soggette a comunicazioni al competente Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi;

                d) sono soggette ad aggiunta di rivelatore, con le eccezioni stabilite dal codice del vino:

                1) la produzione e il trasferimento delle fecce di vino solide;

                2) il trasferimento delle fecce di vino semiliquide e liquide;

                3) i vinelli;

                4) i prodotti vinosi ottenuti da torchiature aventi comunque composizione anomala;

                5) i mosti e vini alterati per malattia o avariati o comunque non atti ad essere elaborati per l'immissione al consumo;

                6) i vini con acidità volatile di oltre il 20 per cento superiore al massimo consentito per il consumo diretto;

                7) i mosti e vini non atti alla produzione di alcole per il consumo umano;

                8) i mosti ed i vini ottenuti da uve con titolo alcolometrico naturale inferiore di oltre 0,7 per cento volumi al limite minimo stabilito per la zona viticola di produzione e, comunque, inferiori a 8 per cento volumi;

                9) i vini posti in circolazione per essere destinati ad una delle distillazioni previste dal Regolamento (CE) n. 1493/1999.

          3. I conduttori delle cantine, stabilimenti vinicoli, depositi all'ingrosso ed altre attività che detengono i prodotti di cui all'articolo 1, in cui sono presenti recipienti, esclusi quelli inferiori ai 60 litri, di capienza complessiva potenziale superiore ai 100 ettolitri, debbono:

                a) contraddistinguere i recipienti di capienza superiore ai 10 ettolitri con un numero preferibilmente progressivo e con la indicazione della capienza in litri, ambedue in caratteri indelebili alti almeno 10 centimetri. A decorrere dalla data di entrata in vigore del codice del vino, l'indicazione della capienza compete al costruttore. Sulla capienza dichiarata è ammessa la tolleranza in più o in meno che, a seconda del tipo di recipienti, è determinata dal medesimo codice;

                b) prima dell'inizio dell'attività debbono presentare all'Ufficio periferico dell'Ispettorato tutela qualità, la planimetria, in scala da determinare, dei locali in cui si effettuano le detenzioni e lavorazioni predette, precisando anche l'ubicazione, la capienza e la relativa numerazione dei recipienti fissi in maturatura da oltre 10 ettolitri. Le successive variazioni sono comunicate al più tardi entro 10 giorni dalla modifica; oltre la quinta variazione e per cambiamenti sostanziali dovrà essere presentata ex novo la planimetria aggiornata. L'ufficio ricevente le dichiarazioni in questione provvede entro 10 giorni a trasmetterne copia alla autorità sanitaria, all'Ufficio tecnico di finanza nonché ad eventuali altri Uffici indicati dal codice del vino.


Sezione B - Norme di variazione della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

          1. In via sistematica devono essere osservati i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge e, in particolare:

                a) di norma semplificare i testi raggruppando in un solo articolo tutte le disposizioni riguardanti un singolo aspetto;

                b) evitare le disposizioni ripetitive, in particolare quelle già contenute nella normativa comunitaria;

                c) dettare disposizioni sulla etichettatura limitatamente alle regole complementari nazionali e quelle comunitarie;

                d) riesaminare la opportunità di ridurre le norme delegate che in oltre otto anni di vigenza della legge non hanno trovato applicazione.

          2. Coordinare le definizioni di DOC, DOCG e IGT con quelle comunitarie, riprendendo i concetti caratterizzanti nazionali.
          3. Rafforzare il concetto di piramide di qualità fra i diversi vini:

                a) ufficializzando espressamente il concetto medesimo;
                b) fatti salvi taluni diritti acquisiti, stabilendo un rapporto gerarchico qualitativo fra le varie categorie di prodotto, basato anche sulle differenze e concretizzato in minimi e massimi precisi delle rese, delle percentuali delle varietà caratterizzanti e dei titoli alcolometrici minimi. In tale ambito stabilire, salvo casi particolari da elencare, che i titoli alcolometrici minimi delle uve atte a dare i vini a IGT nonché dei vini a IGT al consumo, devono essere di almeno l'1 per cento volumi in più dei minimi di legge previsti per i corrispondenti prodotti non a IGT.

          4. Semplificare la normativa nazionale in materia di sottozone, la cui dichiarazione è condizionata ai vincoli di carattere generale imposti dalla vigente regolamentazione comunitaria, con divieto di restrizioni nazionali, quali l'imposizione di norme più rigorose rispetto alla corrispondente denominazione di origine e l'inserimento in liste positive stabilite dai disciplinari.
          5. Configurare in modo adeguato i termini "vigna" per i vini a DOC/DOCG e "vigneto" per i vini a IGT, riservandoli ai mosti e ai vini ottenuti da uve raccolte in vigneti di superfici di norma non superiore a 2 ettari, facenti parte di una unica azienda agricola su particelle catastali preventivamente identificate con apposite annotazioni in uno speciale registro preventivamente vidimato, vinificati, lavorati e conservati distintamente dagli altri mosti e vini.
          6. Gli uffici periferici dell'Ispettorato tutela qualità di cui all'articolo 6, tengono un Albo degli imbottigliatori in cui annotano nomi, sedi e ubicazione degli stabilimenti degli imbottigliatori che operano nella zona di competenza e che hanno richiesto la vidimazione del registro di imbottigliamento. Il numero attribuito in tale ambito costituirà codice identificativo ai vari fini richiamati dal codice del vino, e sarà attribuito a ogni singola persona, ditta o società indipendentemente dal numero di impianti di imbottigliamento posseduti.


Sezione C - Norme varie.

          Il codice del vino dovrà altresì stabilire quanto disposto nella presente sezione, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia.

          1. La detenzione in cantina di moderate quantità di anidride solforosa per uso enologico, rapportate alle entità dei prodotti detenuti, e il suo impiego nella lavorazione dei prodotti di cui all'articolo 1, non è soggetta ad autorizzazioni, registri o patentini o simili.
          2. La gestione di modesti laboratori di analisi aventi funzione prevalente di autocontrollo, ubicati all'interno delle cantine, stabilimenti vinicoli, distillerie, acetifici e simili non sono soggetti ad autorizzazioni, né alla tenuta di speciali registri per la detenzione e l'uso della quantità di prodotti e reagenti normalmente necessari, eventualmente delimitati dal codice del vino.
          3. La coltivazione, detenzione, vendita e circolazione del materiale vegetativo per la coltivazione della vite è soggetta alla tenuta dei registri di carico e scarico e documenti di accompagnamento con le modalità stabilite dal codice del vino, atte ad evitare il commercio clandestino di dette piante e gli impianti abusivi.
          4. Con le modalità stabilite dal codice del vino, il documento di accompagnamento di cui al regolamento CE n. 884/2001 della Commissione del 24 aprile 2001 che scorta la circolazione dei vini in Italia e verso i Paesi terzi è soggetto a numerazione preventiva da parte delle tipografie autorizzate, le quali procedono alla stampa e consegna con le modalità previste per le bolle beni viaggianti IVA. L'acquirente annota l'acquisto in un registro di carico e scarico, indicando pure gli utilizzi mensili e gli annullamenti, quest'ultimi da effettuarsi in contemporanea all'annullamento medesimo.



ALLEGATO 6

(v. articolo 5, comma 1)


SANZIONI PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DEL VINO ITALIANO


Sezione 1 - Norme di carattere generale:

          1.0.1) Le sanzioni penali, amministrative ed accessorie previste dalla presente legge si applicano tenendo conto anche delle regole di carattere generale che seguono.
          1.1.1) Fatte salve le eccezioni espressamente indicate, le infrazioni previste dalla presente legge non concorrono ed hanno carattere di specialità rispetto a quelle previste dal codice penale o da altre leggi in materia di produzione e commercio degli alimenti.
          1.2.1) Qualora una stessa violazione sia punita da due norme diverse, si applica solo la sanzione più elevata.
          1.3.1) Qualora un procedimento riguardante una o più partite di uva, mosti, vini e altri prodotti, comporti più violazioni, se più favorevole si applica la sanzione prevista per l'ipotesi più grave aumentata del 30 per cento.
          1.4.1) Le pene previste dalla presente legge si applicano, di norma, a chiunque commette le irregolarità mediante l'omissione, la produzione, la lavorazione, la detenzione a scopo di lavorazione o di vendita, il trasporto e l'immissione al consumo:
              1.4.2) a chi detiene o acquista da terzi partite sfuse di uva, mosti o vini con requisiti intrinseci irregolari a condizione che:

                a) non abbia concorso nell'irregolarità e, comunque, senza esserne a conoscenza;

                b) sia in possesso di regolari documentazioni che consentono di risalire al fornitore;

                c) la merce risulti acquistata a prezzi non sensibilmente inferiori a quelli del mercato;

              1.4.3) ai rivenditori che detengono, pongono in vendita e vendono prodotti confezionati da terzi con requisiti intrinseci non regolari, purché sussistano le condizioni di cui al punto 1.4.2).
          1.5.1) Ove trattasi di irregolarità formali di etichettatura o, comunque, di violazioni inerenti la qualità facilmente accertabili dal rivenditore senza ricorrere ad analisi chimiche, il rivenditore è soggetto alle stesse pene dell'imbottigliatore, ridotte ad un quinto.
          1.6.1) Allo scopo di evitare singoli casi di sanzioni sproporzionate al valore del prodotto, per le infrazioni inerenti le caratteristiche qualitative delle uve, mosti e vini, diverse da quelle di cui ai numeri 2.1.1), 2.2.1) e 2.2.2) le sanzioni massime di cui a questo allegato non potranno in ogni caso essere comminate per un valore superiore di venti volte quello commerciale normale della quantità di prodotto risultato con requisiti intrinseci irregolari, da aumentare di trenta volte per i vini a DOC e di trentacinque volte per i vini a DOCG.
          1.7.1) Il codice del vino, anche in deroga alla disposizione del presente allegato e con la procedura di cui all'articolo 4, dovrà stabilire norme per i conteggi di cui al punto 1.6.1) nonché eventuali altre norme atte ad evitare:

                a) sanzioni non adeguatamente dissuasive per talune fattispecie;

                b) infrazioni specifiche prive di punizione;

                c) casi di eccessivo rigore, in particolare quando alle sanzioni amministrative si aggiungono specifiche sanzioni economiche previste dalla normativa comunitaria.

          1.8.1) In aggiunta alle pene e sanzioni indicate nelle sezioni da 2 a 8, e in deroga ad altre disposizioni vigenti, si applicano le pene o le sanzioni accessorie nei casi e nei limiti di cui alla sezione 9.
          1.9.1) Quando sono previste pene proporzionali subordinate alla quantità o alle superfici, le frazioni di ettolitro e di altre unità si arrotondano alla unità inferiore, ma questa non può essere comunque inferiore a 1.
          1.10.1) Tutte le sanzioni indicate in lire nella presente legge sono alternative al controvalore in euro valutato forfettariamente, a questi soli fini, a lire 2000 per euro, con arrotondamento alla decina di euro. Le sanzioni medesime sono adeguate periodicamente in base alla variazione dell'indice ISTAT sul costo della vita, arrotondandole all'unità monetaria.


Sezione 2 - Sanzioni per le violazioni più gravi.

(Con riferimento al regolamento-base e norme da esso derivate).

          2.1.1) Fatti salvi gli articoli 439 e seguenti del codice penale, chiunque, fuori dei casi consentiti, nelle operazioni di vinificazione e di lavorazione dei vini impiega sostanze con effetti potenzialmente nocivi alla salute del consumatore, quali antibiotici, sostanze antifermentative, acido salicilico, acido malico e sostanze inorganiche, alcool metilico o diversi da quelli ammessi al consumo umano, ovvero impiega sostanze consentite in modo pericoloso per la salute, quale l'irregolare impiego del ferrocianuro di potassio, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa di lire 1 milione per ogni ettolitro di prodotto risultante pregiudizievole per la salute.
          2.2.1) Chiunque, fuori dei casi consentiti, nelle operazioni di vinificazione e di lavorazione aumenta artificiosamente la quantità dei mosti e dei vini, con impiego di sostanze sofisticanti diverse da quelle di cui al numero 2.1.1) come i sidri e le materie zuccherine non derivanti dall'uva; supertorchiati o altri sottoprodotti della vinificazione; liquidi atti al consumo con titolo alcolometrico effettivo superiore a 21 per cento volumi; mosti o vini da uve non atte alla vinificazione; mosti e vini annacquati e simili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa di lire 500 mila per ogni ettolitro di prodotto sofisticato.
              2.2.2) La pena proporzionale della multa per ettolitro di cui al numero 2.2.1) è aumentata del 30 per cento per le quantità comprese fra i 1000 e i 5000 ettolitri e del 60 per cento per le quantità superiori.
              2.2.3) Nei casi in cui l'irregolarità sia costituita esclusivamente da impiego illegale di saccarosio, del tipo atto al consumo diretto, nella preparazione di mosti e di vini genuini, le pene di cui al numero 2.2.1) sono sostituite con l'ammenda di lire 300 mila per ogni ettolitro per quantità oltre i 300 ettolitri, ridotta alla metà per i quantitativi inferiori.
          2.3.1) In deroga agli articoli 515 e 516 del codice penale, chiunque, fuori dei casi consentiti, nella produzione dei mosti e vini a DOC, a DOCG o a IGT commette la frode costituita dall'impiego di uve, mosti o vini per origine geografica diversa da quella stabilita dal disciplinare di produzione è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa di lire 300 mila per ogni ettolitro di prodotto ottenuto tuttavia:
              2.3.2) le sanzioni di cui al numero 2.3.1) sono aumentate del 20 per cento ove riferite, a prodotti a DOC e ridotte del 30 per cento ove riferite ai prodotti a DOCG;
              2.3.3) le sanzioni di cui ai numeri 2.3.1) e 2.3.2) sono aumentate del 30 per cento per quantità superiori a 2000 ettolitri e ridotte della metà per quantità inferiori a 200 ettolitri.
          2.3.4) Nei casi di recidiva specifica quinquennale per le ipotesi di cui ai numeri 2.3.1), 2.3.2), 2.3.3) relative nell'insieme ad oltre 300 ettolitri la pena detentiva e la pena pecuniaria si applicano congiuntamente.
          2.4.1) Chiunque, al di fuori dei casi consentiti, detiene in cantina o in locali con essa comunicanti anche attraverso cortili le sostanze dannose indicate al numero 2.1.1), è punito con la reclusione fino a tre mesi e con la multa di lire 1 milione per ogni litro o chilogrammo di sostanza dannosa detenuta, con aumento del 30 per cento per quantità superiori a 300 chilogrammi o litri.
          2.5.1) Chiunque, fuori dei casi consentiti, detiene in cantina o in locali con essa comunicanti anche attraverso cortili le sostanze atte a sofisticazione indicate al numero 2.2.1) è punito con la reclusione fino a due mesi e con la multa di lire 300 mila per ogni ettolitro di sostanza sofisticante detenuta, con aumento del 30 per cento per quantità superiori a 100 ettolitri.
          2.6.1) Chiunque contraffà o altera i contrassegni di Stato per i vini a DOCG, o introduce nel territorio dello Stato, o acquista, o detiene o cede ad altri, ovvero usa i contrassegni stessi alterati o contraffatti, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa di lire 10 mila per ogni contrassegno, ma la multa non può comunque essere inferiore a lire 20 milioni.
          2.7.1) Chiunque spedisce o riceve oltre 10 tonnellate o 100 ettolitri di uve, mosti e vini senza documenti di accompagnamento, laddove obbligatori ovvero con documenti di accompagnamento la cui quantità dichiarata è inferiore di oltre il 25 per cento rispetto a quella effettiva, è punito con la reclusione fino a 20 giorni e con la multa di lire 200 mila per ogni 100 chilogrammi o ettolitro di prodotto non coperto da documento di accompagnamento. Tuttavia:
              2.7.2) le pene di cui al numero 2.7.1) sono raddoppiate ove risulti che il quantitativo non è stato iscritto nei registri prescritti, o non risulti dichiarato nelle denunce annuali di produzione, ovvero non è stato fiscalmente contabilizzato nei tempi prescritti;
              2.7.3) le pene di cui al numero 2.7.2) sono triplicate qualora l'infrazione si riferisca a più violazioni perpetrate nell'arco di un anno;
              2.7.4) le pene di cui ai numeri 2.7.1) e 2.7.2) sono dimezzate ove si riferiscano a quantità comprese fra le 5 e 10 tonnellate ovvero fra i 50 e 100 ettolitri;
              2.7.5) le pene di cui ai numeri 2.7.1), 2.7.2) e 2.7.3) si applicano anche, se diverso dallo speditore o dall'acquirente, al proprietario del mezzi di trasporto.


Sezione 3 - Sanzioni per gli impianti illegali.

(Con riferimento al titolo II del regolamento-base).

          3.1.1) Chiunque senza le prescritte autorizzazioni, o con autorizzazioni non valide, procede all'impianto o al reimpianto di vigneti è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di 2 milioni di lire per ettaro di vigneto abusivamente impiantato. Tuttavia:
              3.1.2) la sanzione è raddoppiata: a) per superfici superiori a 20 ettari; b) quando l'impianto o reimpianto è stato autorizzato sulla base di documentazioni non veritiere tendenti ad acquisire illecitamente l'autorizzazione;
              3.1.3) la sanzione di cui al numero 3.1.1) è dimezzata per superfici inferiori ad 1 ettaro.
          3.2.1) Chiunque impianta o reimpianta viti di varietà diverse da quelle autorizzate è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di lire 300 mila per ogni ettaro di impianto non regolare, da aumentare del 30 per cento qualora si tratti di varietà di uva da vino non coltivabili nella zona e da raddoppiare qualora si tratti di varietà non da vino.
          3.3.1) Chiunque salvo i casi di forza maggiore o di speciale gravità non ottempera entro il termine stabilito alla estirpazione degli impianti di cui ai numeri 3.1.1) e 3.2.1) è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di lire 1.000 ad ettaro, per ogni giorno di ritardata estirpazione, da raddoppiare per ritardi superiori ad un anno.
          3.4.1) Chiunque vende o comunque fornisce viti per quantità non preventivamente autorizzate dalla competente autorità è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di lire 10 mila per ogni pianta consegnata senza autorizzazione.
          3.5.1) Chiunque non presenta le dichiarazioni obbligatorie inerenti gli impianti, i reimpianti e le estirpazioni è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 1 a 6 milioni di lire. Tuttavia:
              3.5.2) la sanzione è raddoppiata qualora riferita a vigneti di oltre 20 ettari e dimezzata per vigneti fino ad 1 ettaro;
              3.5.3) la sanzione di cui ai numeri 3.5.1) e 3.5.2) è dimezzata qualora la dichiarazione sia presentata con non oltre centottanta giorni di ritardo sulla scadenza prevista.

          3.6.1) Chiunque viola le altre norme del titolo II del regolamento-base, o le disposizioni comunitarie e nazionali da esso derivanti, per le quali il presente allegato non stabilisca pene e sanzioni maggiori, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 10 milioni.


Sezione 4 - Sanzioni relative alle distillazioni.

(Con riferimento al titolo III del regolamento-base)

          4.1.1) Chiunque viola il divieto di sovrappressione delle uve e della pressatura delle fecce di vino, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di lire 150 mila per ogni quintale di sottoprodotto sottoposto a lavorazione non consentita, ma la sanzione non può comunque essere inferiore a lire 5 milioni.
          4.2.1) La sanzione di cui al numero 4.1.1) si applica altresì a chiunque nei casi non consentiti effettua la rifermentazione delle vinacce.
          4.3.1) Chiunque, fatti salvi i casi di forza maggiore, non ottempera all'obbligo di far distillare la totalità delle vinacce, delle fecce di vino e dei vini soggetti a distillazioni obbligatorie, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di lire 100 mila per ogni quintale di sottoprodotto o vino non consegnato per la distillazione entro i termini prescritti. Tuttavia:
              4.3.2) la sanzione può essere raddoppiata qualora non sia giustificata la destinazione dei sottoprodotti non consegnati alla distilleria;
              4.3.3) la sanzione di cui al numero 4.3.1) è ridotta ad un quarto qualora i sottoprodotti siano consegnati entro i sessanta giorni successivi al termine prescritto;
              4.3.4) le sanzioni di cui ai numeri 4.3.1), 4.3.2) e 4.3.3) sono sostituite dalla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di lire 200 mila a lire 600 mila qualora si riferisca a produzioni non superiori a 10 tonnellate di uva o mosto o a 80 ettolitri di vino. Nel caso l'infrazione sia ripetuta nei cinque anni successivi, per le infrazioni successive alla prima si applicano le sanzioni di cui ai numeri 4.3.1) e 4.3.2).
          4.4.1) Chiunque, salvo i casi di forza maggiore, non consegna entro i termini prescritti i sottoprodotti o il vino contenenti il quantitativo di alcole prescritti dall'articolo 27 del regolamento base, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di lire 10 mila per ogni litro di alcole non consegnato. La sanzione è ridotta alla metà nei casi di consegna della quantità dovuta entro trenta giorni dall'ordine di consegna impartito dalla competente autorità.
          4.5.1) Chiunque, nei casi prescritti, almeno ventiquattro ore prima della partenza del trasporto verso la distilleria non aggiunge ai sottoprodotti, uve, mosti e vini il prescritto rivelatore, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di lire 200 mila per ogni ettolitro di prodotto irregolare. Tuttavia:
              4.5.2) qualora siano accertate la consegna in distilleria e la successiva distillazione dei sottoprodotti e prodotti in causa, la sanzione di cui al numero 4.5.1) è sostituita dalla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 20 mila a lire 30 mila per ettolitro di prodotto o sottoprodotto non aggiunto di rivelatore, ma la sanzione non può essere comunque inferiore a lire 200 mila né superiore a lire 4 milioni.
          4.6.1) Chiunque, nei casi prescritti, prima della partenza del sottoprodotto o prodotto verso la distilleria aggiunge rivelatore in quantità diversa dalla prescritta, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di lire 100 mila per ogni ettolitro di prodotto irregolarmente addizionato di rivelatore. Tuttavia:
              4.6.2) qualora siano accertate la consegna in distilleria e la successiva distillazione dei sottoprodotti o prodotti, la pena è sostituita dalla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 10 mila a lire 15 mila per ogni ettolitro, ma la sanzione non può comunque essere inferiore a lire 100 mila né superiore a lire 3 milioni;
              4.6.3) Nella ipotesi di cui al numero 4.6.2) la sanzione è ridotta di un terzo qualora il contenuto di rivelatore accertato all'analisi non sia superiore al doppio rispetto al massimo consentito ovvero inferiore alla metà del minimo stabilito.
          4.7.1) Salvo che il fatto costituisca più grave infrazione, chiunque destina ad usi diversi dal previsto i sottoprodotti e i vini contenenti rivelatori, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di lire 300 mila per ogni ettolitro di vino destinato ad usi diversi. La sanzione è ridotta alla metà ove risulti con adeguata certezza che i sottoprodotti e i vini stessi non sono stati immessi al consumo diretto.
          4.8.1) Chiunque non presenta nei termini prescritti, ovvero le presenta incomplete o altrimenti irregolarmente compilate, le dichiarazioni rese obbligatorie dalle norme di cui al titolo III del regolamento-base, e dalle disposizioni comunitarie e nazionali da esso derivate, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 500 mila a lire 6 milioni, ridotta ad un quarto qualora relativa a quantità non superiori a 100 ettolitri.
          4.9.1) Chiunque viola le altre norme del titolo III del regolamento-base, e le disposizioni comunitarie e nazionali da esso derivate, non altrimenti punite dal presente allegato, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 a lire 10 milioni.


Sezione 5 - Sanzione relative alle pratiche enologiche.

(Con riferimento al titolo V, capo I, del regolamento-base).

          5.1.1) Le sanzioni della presente sezione si applicano salvo che il fatto costituisca reato o sia più gravemente punito dalle altre sezioni del presente allegato. Ai fini della presente sezione per "lavorazione dei vini" si intendono le operazioni che vanno dalla pigiatura dell'uva all'ottenimento dei mosti, degli altri prodotti a monte del vino, le loro lavorazioni ed elaborazioni, l'affinamento e l'invecchiamento. Salvo diversa indicazione le sanzioni si applicano ai prodotti detenuti per la lavorazione nonché a quelli immessi in commercio e al consumo.
          5.2.1) Chiunque nella lavorazione dei vini impiega uve, mosti o vini di varietà non ammesse alla coltivazione nella provincia in cui sono raccolte è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di lire 200 mila per ogni ettolitro di mosto o vino ottenuto.
          5.3.1) Chiunque al di fuori dei casi previsti dalla sezione 2, numeri 2.2.1), 2.2.2), 2.2.3), nella lavorazione dei vini impiega sostanze di uso enologico diverse da quelle consentite è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di lire 150 mila per ogni ettolitro o mosto di vino trattato e comunque la sanzione non può essere inferire a lire 3 milioni né superiore a lire 50 milioni.
          5.4.1) Chiunque, al di fuori del caso di cui al numero 5.3.1), nella lavorazione dei vini effettua arricchimenti, dolcificazioni, disacidificazioni e acidificazioni in modo diverso da quello consentito, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di lire 100 mila per ogni ettolitro di mosto o vino irregolarmente lavorato, ma la sanzione non può comunque essere inferiore a lire 2 milioni né superiore a lire 30 milioni. Tuttavia tali sanzioni sono sostituite dalla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni quando si tratti di lievi differenze rispetto ai limiti minimi e massimi consentiti.
          5.5.1) Chiunque al di fuori degli altri casi previsti dal presente allegato nella lavorazione delle uve, mosti e vini effettua tagli con uve, mosti o vini non consentiti, è punito ai sensi del numero 5.3.1).
          5.6.1) Chiunque effettua trattamenti enologici diversi da quelli indicati ai numeri da 5.2.1) a 5.5.1) è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 10 milioni.
          5.7.1) Chiunque produce mosti o vini con uve il cui titolo alcolometrico naturale, tenuto conto delle tolleranze analitiche, non raggiunge quello minimo prescritto, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 3 a lire 10 milioni, da raddoppiare quando la differenza supera l'1,2 per cento volumi e da ridurre ad un terzo qualora contenuta in non più dello 0,5 per cento volumi.
          5.8.1) Le sanzioni di cui al numero 5.7.1) si applicano altresì a chiunque produce, vende e immette al consumo vini e vini speciali tagliati con mosti e vini aventi titoli alcolometrici inferiori ai minimi o superiori ai massimi prescritti.
          5.9.1) Chiunque, al di fuori dei casi indicati nei numeri da 5.6.1) a 5.8.1), vende, pone in vendita o immette al consumo mosti e vini con requisiti non conformi a quelli stabiliti, è punito con le sanzioni di cui al numero 5.4.1).
          5.10.1) Chiunque non ottempera alle disposizioni sulle dichiarazioni obbligatorie, in particolare quelle riguardanti le dichiarazioni di lavorazioni, elaborazioni, aggiunta di rivelatori, introduzione, detenzione, uso e uscita di speciali prodotti enologici, di cui al titolo V, capo I, del regolamento-base e alle disposizioni comunitarie e nazionali da esso derivate, comprese le regole in materia stabilite dal codice del vino italiano, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 500 mila a lire 6 milioni, ridotta ad un quarto qualora relativa a quantità non superiori a 100 ettolitri.
          5.11.1) Chiunque viola le norme citate al numero 5.10.1), non punite ai sensi del presente allegato, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 1 a 12 milioni di lire.


Sezione 6 - Sanzioni per le violazioni in materia di VQPRD e di IGT.

(Con riferimento al titolo IV e all'allegato VI del regolamento-base).

          6.1.0) Le sanzioni della presente sezione si applicano in deroga all'articolo 515 del codice penale e fatte salve le sanzioni di cui alla sezione 2; non si applicano nei casi in cui per la stessa infrazione altre sezioni prevedono pene più elevate. Per uve, mosti e vini a DOC e a DOCG, ai fini di questa sezione si intendono anche le uve, i mosti ed i vini che dai registi di carico e scarico ed altri documenti di cui al regolamento (CE) n. 884/2001 risultano dichiarati come uve, mosti e vini atti a dare vini a DOC e a DOCG. Non risultano tali, viceversa, quelli che all'atto dell'accertamento risultano già declassati a prodotti diversi dai VQPRD.
              6.1.1) Chiunque procede alla iscrizione all'Albo dei vigneti per i vini a DOC e a DOCG, vigneti impiantati con varietà non consentite dal disciplinare, ovvero effettua l'impianto in luoghi, di tipologia o di densità in modo non conforme a quello stabilito dai singoli disciplinari di produzione e alle altre norme in materia, è punito con la sanzione amministrativa di lire 2 milioni per ogni ettaro impiantato. La sanzione, ridotta della metà si applica anche a coloro che procedono alla successiva coltivazione in modo diverso da quello prescritto. La sanzione di cui al primo periodo è raddoppiata qualora per l'iscrizione all'Albo siano stati utilizzati documenti non veritieri rilasciati da pubblici ufficiali.
          6.2.1) Fatto salvo quanto stabilito dalla sezione 2, chiunque utilizza nella vinificazione dei mosti e vini atti a dare a DOC ed a DOCG uve irregolarmente ottenute dai vigneti di cui al numero 6.1.1) ovvero coltivate in modo non conforme a quanto stabilito dal disciplinare e altre norme in vigore, è punito con la sanzione amministrativa di lire 200 mila per ogni ettolitro di mosto o vino ottenuto ma la pena non può, in ogni caso, essere inferiore a lire 3 milioni né superiore a lire 50 milioni. Qualora si tratti di mosti e vini atti a dare vini a DOCG la pena è aumentata del 30 per cento.
          6.3.1) Le pene di cui al numero 6.2.1) si applicano altresì a chiunque, al di fuori dei casi compresi nella presente sezione, produce mosti e vini a DOC ed a DOCG non rispettando le specifiche prescrizioni dei singoli disciplinari di produzione e delle altre norme in vigore in materia di VQPRD, in particolare per quanto attiene i requisiti intrinseci, le operazioni di vinificazione e conservazione, compresi i divieti e le limitazioni in materia di minimi e massimi ed altri aspetti relativi alla qualità del prodotto:

              6.3.2) Tali pene sono aumentate del 30 per cento qualora la violazione si riferisce a prodotti destinati a dare vini a DOCG;
              6.3.3) Le pene di cui ai numeri 6.3.1) e 6.3.2) sono dimezzate qualora la violazione consista nella presenza di varietà non ammesse in quantità non superiore del 20 per cento quella massima consentita ovvero, se non prevista, del 15 per cento della partita;
              6.3.4) Le pene di cui ai numeri 6.3.2) e 6.3.3) sono sostituite dalla sanzione amministrativa da 3 a 20 milioni di lire, qualora si tratti di lievi differenze rispetto ai dati analitici stabiliti dal disciplinare ovvero di altre irregolarità che non incidono in modo determinante sulle peculiari caratteristiche del vino. Per quanto possibile, la determinazione delle ipotesi attenuate sarà stabilita dal Codice del vino;
          6.4.1) Chiunque non rispettando le rese massime stabilite dai singoli disciplinari di produzione attribuisce la DOC o la DOCG a uve, mosti e vini che non ne hanno diritto, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di lire 150 mila per ogni cento grammi di uva o di lire 175 mila per ogni ettolitro di mosto o vino irregolari, ma la sanzione non può essere inferiore a lire 5 milioni né superiore a lire 100 milioni. Tuttavia:
              6.4.2) tali pene sono aumentate del 30 per cento qualora la violazione si riferisca a prodotti atti a dare vini a DOCG;
              6.4.3) le pene di cui ai numeri 6.4.1) e 6.4.2) sono ridotte alla metà qualora il supero di resa non eccede il 10 per cento del massimo consentito;
              6.4.4) le predette pene di cui ai numeri 6.4.1), 6.4.2) e 6.4.3) sono raddoppiate qualora la resa effettiva sia stata occultata mediante indicazioni non veritiere nei registri di carico e scarico, nelle dichiarazioni di produzione e nei documenti ufficiali e commerciali.
          6.5.1) Chiunque produce vini a DOC e a DOCG dichiarando, se consentito, il nome geografico di una sottozona o il nome di un toponimo collegato alla menzione "vigna", per mosti e vini che non ne hanno diritto, è punito con la sanzione amministrativa di lire 100 mila per ogni ettolitro di mosto o vino irregolarmente designato, ma la pena non può essere inferiore a lire 4 milioni né superiore a lire 40 milioni.
          6.6.1) Chiunque produce vini a DOC e a DOCG come categorie o tipologie diverse o non conformi a quelle ammesse dal disciplinare, è punito con la sanzione amministrativa di lire 100 mila per ogni ettolitro di vino irregolarmente prodotto, ma la pena non può essere inferiore a lire 3 milioni né superiore a lire 30 milioni.
          6.7.1) Chiunque produce vini a DOC, a DOCG e IGT dichiarando una menzione specifica tradizionale o altra qualità specifica soggetta ad autorizzazione, non ammessa dalle norme di carattere generale o dal disciplinare di produzione, ovvero non conforme ad esse, è punito con la sanzione amministrativa da lire 4 milioni a lire 30 milioni.
          6.8.1) Chiunque vinifica, lavora o elabora mosti e vini a DOC e a DOCG al di fuori delle zone consentite è punito con la sanzione amministrativa da 20 a 50 milioni di lire.
          6.9.1) Chiunque non osserva le scadenze e i limiti temporali minimi o massimi relativi ai tempi fissati dai disciplinari di produzione dei vini a DOC e a DOCG per quanto attiene la raccolta, l'appassimento, la pigiatura, le altre lavorazioni, l'invecchiamento e l'affinamento nonché di estrazione dalla cantina e alla immissione al commercio e al consumo, è punito con la sanzione amministrativa da 3 a 20 milioni di lire.
          6.10.1) Chiunque pone in vendita per il consumo diretto come vini a DOC e a DOCG vini che non sono stati sottoposti alle prescritte analisi chimiche ed organolettiche preventive è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 2 a 6 milioni di lire, da aumentare del 30 per cento per i vini a DOCG e da raddoppiare ove le successive analisi attestino la irregolarità chimica od organolettica del prodotto. Tuttavia:
              6.10.2) Le sanzioni di cui al numero 6.10.1) sono raddoppiate per quantitativi superiori ai 500 ettolitri e triplicate per partite da oltre 1.000 ettolitri;
              6.10.3) Le sanzioni di cui al punto 6.10.1) sono ridotte della metà per partite da 5 a 10 ettolitri ed ad un quarto per partite inferiori a 50 ettolitri.

          Le sanzioni di cui al presente numero si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento che disciplina le analisi suddette e stabilisce le adeguate garanzie per coloro che sottopongono agli esami le singole partite, di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 10 febbraio 1992, n. 164 o altra normativa equipollente stabilita dal codice del vino italiano. Tali norme devono comunque stabilire la gratuità degli esami per le aziende che li richiedono, in quanto sostitutivi di quelli effettuati in via normale dagli organismi competenti, nonché regole per l'equo indennizzo alle aziende:

                a) per i danni causati dal ritardo nella immissione al commercio ed eventualmente all'immagine conseguenti ad analisi chimiche od organolettiche imprecise di prima istanza, rilevate in seconda istanza, nonché per gli stessi danni provocati da analisi imprecise di prima e seconda istanza accertate successivamente, anche previa perizia richiesta dall'interessato disposta dal giudice di pace;

                b) per i danni conseguenti ai ritardi delle comunicazioni degli esiti degli esami di prima e di seconda istanza, anche sfavorevoli, oltre il periodo tecnicamente possibile che verrà determinato dal Codice del vino italiano.

          6.11.1) Chiunque nei casi consentiti effettua declassamenti verticali da DOCG a DOC e da DOC a IGT, ovvero variazioni di origine orizzontali da DOCG ad altra DOCG e da DOC ad altra DOC, senza presentare nei termini le prescritte comunicazioni è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 100 mila a lire 300 mila.
          6.12.1) Le pene stabilite per i vini a DOC si applicano altresì, ridotte del 30 per cento per le corrispondenti violazioni, previste, inerenti i vini a IGT.
          6.13.1) Chiunque commette violazioni delle norme relative alla produzione ed al commercio dei vini a DOC, DOCG e IGT diverse da quelle sanzionate da questa sezione o specificamente punite da altra sezione, è punito:

              a) qualora si riferisca alle caratteristiche qualitative: con la sanzione amministrativa di lire 100 mila per ettolitro di prodotto irregolare, ma la pena, comunque, non può essere inferiore a 3 milioni di lire né superiore a 20 milioni di lire;

              b) qualora si riferisca a irregolarità diverse da quelle di cui alla lettera a): con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 500 mila a lire 5 milioni.


Sezione 7 - Sanzioni per le violazioni in materia di designazione e presentazione

(Con riferimento al titolo V, capo II, e agli allegati VII e VIII del regolamento-base).

          7.0.0) Le sanzioni previste dalla presente sezione si applicano fatte salve le pene maggiori stabilite per gli stessi casi dalle altre sezioni.

          7.1.0) Chiunque nella designazione e presentazione delle uve, mosti e vini dichiara qualità non veritiere o, comunque, qualitativamente difformi alle norme per essi previste, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 3 milioni a lire 20 milioni, da dimezzare qualora riferita a quantitativi non superiori a 30 ettolitri. Tuttavia tali sanzioni:

              7.1.1) sono raddoppiate qualora si tratti di dichiarazioni riferite alle seguenti menzioni:

                a) alla categoria, intendendo per tale quelle definite dall'allegato I del regolamento-base;

                b) all'origine nazionale o comunitaria;

                c) ai nomi o sinonimi di vitigno;

              7.1.2) sono aumentate del 50 per cento nei casi in cui riguardano:

                a) l'uso non autorizzato o non graficamente minimizzato nelle ragioni sociali, nomi di ditte e marchi dei nomi geografici tutelati come denominazione di origine per vini che non hanno diritto alla denominazione stessa;

                b) i modi di elaborazione, quali vino novello, vino passito e vinsanto;

                c) le qualità particolari tutelate con menzioni tradizionali complementari, quali Riserva, Classico e Superiore;

                d) l'irregolare indicazione dell'attività agricola espressa mediante il richiamo ai termini azienda agricola, fattoria e simili;

                e) l'impiego dei termini castello e abbazia per i vini che non ne hanno diritto;
              7.1.3) sono sostituite con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 2 a 6 milioni di lire qualora si tratti:

                a) di lievi differenze inerenti i titoli alcolometrici dichiarati in etichetta, intendendo per tali quelle che, tenuto conto delle tolleranze analitiche e di etichettatura, risultano all'analisi inferiori fino all'1 per cento volumi o superiori di oltre 1,2 per cento volumi rispetto al dichiarato;

                b) di differenze non superiori al 20 per cento in più o in meno rispetto agli altri valori analitici di legge o dichiarati, in particolare concernenti i tenori zuccherini e la sovrappressione.

          7.2.1) Le sanzioni di cui al numero 7.1.1) si applicano altresì a chiunque usa le menzioni riservate di cui al numero 7.1.2) per prodotti che pur avendone i requisiti estrinseci sono esclusi dal diritto dell'uso delle menzioni riservate medesime.
          7.3.0) Le sanzioni di cui ai numeri da 7.1.0) a 7.2.1) si estendono a chiunque nella designazione e presentazione dei mosti e vini usa indicazioni, o raffigurazioni aggiuntive, atte a trarre in inganno o a creare confusione nel consumatore sulle qualità ivi indicate del prodotto designato nonché sul nome e sull'attività professionale del produttore, imbottigliatore e altro partecipante al circuito commerciale.
          7.4.0) Chiunque omette una o più dichiarazioni obbligatorie nella designazione e presentazione dei mosti e vini, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 1 a 6 milioni di lire, da raddoppiare:

                a) per la mancanza della indicazione della categoria del prodotto o equipollente;

                b) per la mancanza dell'indicazione del nome e della sede dell'imbottigliatore e altro responsabile della immissione al commercio;

                c) per la carenza di indicazioni che consentano al consumatore di distinguere il prodotto rispetto ad altri, in particolare per quanto attiene l'eventuale presenza di anidride carbonica, la tipologia zuccherina e il colore, ove prescritti;

                d) per quantità superiori a 500 ettolitri. La stessa sanzione è dimezzata qualora l'infrazione si riferisca a partita o insieme di partite in quantità non superiori a 50 ettolitri.

          7.5.0) Chiunque riporta le dichiarazioni obbligatorie o facoltative nei modi, forme, visibilità, ubicazioni e dimensioni non conformi alle norme per esse prescritte, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 500 mila a lire 3 milioni, da raddoppiare qualora:

                a) si tratti di indicazione obbligatoria inadeguatamente leggibile;

                b) per quantità superiori a 500 ettolitri.
          7.6.0) Le sanzioni di cui ai numeri 7.4.0) e 7.5.0) si comminano altresì, in quanto applicabili, a chiunque commette le medesime irregolarità sulle confezioni o imballaggi in cui sono contenuti i vini presentati per il consumo diretto, nonché per l'irregolare presentazione nei documenti commerciali e nella pubblicità di qualsiasi genere.
          7.7.0) Chiunque viola le altre norme in materia di designazione e di presentazione di cui ai titoli V e VI e agli allegati VII e VIII del regolamento-base e delle norme comunitarie e nazionali da essi derivate, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 1,5 a 6 milioni di lire, da raddoppiare per infrazioni riferite a quantità superiori a 500 ettolitri e da dimezzare per infrazioni riferite a partite non superiori ai 50 ettolitri.


Sezione 8 - Sanzioni per le violazioni inerenti le documentazioni.

(Con riferimento al titolo V e agli allegati VII e VIII del regolamento-base).

          8.1.1) Chiunque trasgredisce le norme in materia di tenuta e compilazione dei registri prescritti dal regolamento (CE) n. 884/2001 o da altre norme comunitarie o nazionali in vigore, quali quelli di carico e scarico, di imbottigliamento, di lavorazioni, di elaborazioni, e di documenti equipollenti, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 1,5 a 10 milioni di lire. Tuttavia la sanzione:

              8.1.2) è triplicata:

                a) qualora si tratti di annotazione non veritiera riguardante la origine geografica dell'uva, mosto o vino;

                b) per annotazione di quantità che, rispetto al reale, sono superiori o inferiori al 30 per cento. Le sanzioni sono da raddoppiare ulteriormente qualora relative a quantità superiori a 30 tonnellate di uva o a 500 ettolitri di mosto o vino;

          8.1.3) è raddoppiata:

                a) qualora le infrazioni di cui al numero 8.1.2) riguardino la varietà di vite e la categoria del prodotto;

                b) quando si tratti di omessa registrazione di entrata o di uscita di prodotti pervenuti o spediti senza il prescritto documento di accompagnamento o con documento di accompagnamento falsificato;

              8.1.4) è dimezzata per la omessa annotazione di dati, se prescritti, concernenti qualità particolari, quali il colore, il colore particolare, l'annata, il modo di elaborazione, l'invecchiamento e le tipologie zuccherine;

              8.1.5) è ridotta ad un decimo:

                a) per le annotazioni oltre i termini prescritti, purché il ritardo non superiori i trenta giorni e il relativo movimento sia giustificato da documenti di accompagnamento o dichiarazioni di lavoro regolari;

                b) per l'annotazione di quantità di uve non superiori a 5 tonnellate che risultino fino al 25 per cento diverse rispetto a quelle effettive, quando tali quantità sono stimate e riferite ad uve in partenza dal vigneto o altro impianto del produttore privo di pesa;

                c) per i registri regolarmente compilati ma, se prescritto, non preventivamente vidimati;

                d) per le infrazioni commesse nei registri tenuti dai viticoltori che producono non più di 30 tonnellate di uva e non acquistano da terzi più del 50 per cento della loro produzione.

          8.2.1) Chiunque trasgredisce le norme in materia di documenti di accompagnamento delle uve, mosti e vini, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 1 a 6 milioni di lire. Tuttavia la sanzione:

              8.2.2) è triplicata:

                a) per la mancata emissione relativa ai trasporti di oltre 2 tonnellate di vinacce e fecce di vino, di qualsiasi quantitativo di mosti e vini aggiunti di rivelatore, di oltre 5 tonnellate di uva o di oltre 40 ettolitri di mosti e vini;

                b) per la mancata emissione nella stessa giornata di oltre cinque documenti relativi a partite di qualsiasi entità destinate ad altrettanti clienti;

                c) per la dichiarazione di quantità diversa da quella effettiva di mosti e vini, quando la differenza è superiore al 10 per cento per i vini confezionati in recipienti fino a 60 litri ovvero superiore al 20 per cento per i mosti e vini sfusi;

                d) qualora contenga indicazioni non veritiere che si riferiscono alla origine geografica del prodotto;

              8.2.3) è raddoppiata:

                a) per la dichiarazione di varietà diversa da quella effettiva delle uve, mosti e vini e la categoria del prodotto, da raddoppiare ulteriormente qualora si tratti di prodotti non interamente ottenuti da uve da vinificazione;

                b) per le omesse o non veritiere indicazioni, se prescritte, dell'origine non nazionale del prodotto, e degli arricchimenti, dolcificazioni, disacidificazioni, tagli e rese;

              8.2.4) è ridotta ad un decimo:

                a) per l'uso di modelli non regolari o non timbrati o vidimati, purché contenenti tutte le veritiere indicazioni prescritte e relative a quantità non superiori a 10 tonnellate di uva o a 250 ettolitri di mosti e vini;

                b) per carenze o imprecisioni riguardanti dati non essenziali;
                c) per ritardato invio all'ufficio competente, se prescritto, della copia di documenti relativi a non oltre 100 ettolitri di mosti e vini. Per i trasporti senza documenti di accompagnamento, se prescritti, effettuati dai privati consumatori per quantità superiori a 1 tonnellata di uva e a 100 litri di mosti o vini destinati al consumo familiare, la sanzione è ridotta a un ventesimo.

          8.3.1) Le sanzioni di cui al numero 8.2.1) si applicano altresì:

                a) ai trasportatori, ridotte ad un decimo, qualora le irregolarità di cui al numero 8.2.1), punti 2), 3) e 4), siano da essi facilmente riscontrabili;

                b) ai riceventi a titolo professionale dei prodotti e sottoprodotti trasportati, qualora non respingano il trasporto pervenuto senza documento di accompagnamento ovvero quando, ricevendo documenti con dati palesemente imprecisi, non prendono in carico il prodotto a registro con i dati esatti. Nel caso di tali documentazioni imprecise o incomplete, in particolare a riguardo della quantità e della qualità del prodotto, i riceventi possono esigere dallo speditore il rilascio di una attestazione integrativa o comunque corretta.

          8.4.1) Chiunque trasgredisce le disposizioni in materia di documentazioni previste dal regolamento-base, o dalle norme comunitarie e nazionali da esso derivate, compreso il codice del vino italiano, diverse da quelle indicate o punite dalle precedenti sezioni, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 1 a 10 milioni di lire.


Sezione 9 - Sanzioni per le violazioni inerenti le dichiarazioni annuali, l'inventario e il catasto viticolo.

(Con riferimento in particolare al regolamento base (articoli 16, 18 e 20).

          9.1.1) Chiunque non presenta entro i termini prescritti le dichiarazioni annuali di raccolta uva, di produzione e di giacenza dei mosti e vini è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 500 mila a lire 6 milioni. Tuttavia:

              9.1.2) tale pena è ridotta a lire 100 mila per la presentazione nei trenta giorni successivi al termine prescritto, se le omesse dichiarazioni si riferiscono a quantità non superiori a 15 tonnellate di uva o a 100 ettolitri di mosti e vini;

              9.1.3) la pena di cui al numero 3.6.1. è raddoppiata quando si riferisce a quantità superiori alle 120 tonnellate di uva o a 1000 ettolitri di mosti e vini. E' comunque quadruplicata qualora le quantità non denunciate non sono state assunte in carico nei prescritti registri o, comunque, sono state cedute a terzi senza i prescritti documenti di accompagnamento.

          9.2.1) Chiunque presenta dichiarazioni di raccolto, di giacenza e relativi allegati, con dati carenti o imprecisi, è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 500 mila a lire 3 milioni. Tuttavia questa pena:

              9.2.2) è raddoppiata quando riferita a imprecisioni concernenti la qualità ovvero a differenze quantitative superiori a 10 tonnellate di uve o a 80 ettolitri di mosti e vini;

              9.2.3) è triplicata quando:

                a) i dati non fanno emergere le produzioni con rese di uve e vini a IGT, DOC e DOCG superiori al massimo consentito dal disciplinare;

                b) sono dichiarate rese non veritiere, se atte a ridurre per più del 20 per cento le quantità di vini nelle annate in cui sono imposte distillazioni obbligatorie;

          9.3.1) Chiunque viola le norme, diverse dalle precedenti, nelle materie di cui a questa sezione 9, è punito con la sanzione amministrativa da 1 a 6 milioni di lire.


Sezione 10 - Sanzioni accessorie per le violazioni al codice del vino italiano.

A. Sanzioni accessorie ai reati penali.

          10.1.1) Ferme restando le sanzioni accessorie previste per le violazioni al codice penale, ed in deroga alle altre norme vigenti in materia, il giudice con la sentenza di condanna per i reati di cui alla sezione 2 del presente allegato, dispone la confisca o, se non atto al consumo, alla distillazione, all'acetificazione, o altri usi consentiti, la distruzione del prodotto sequestrato. Può inoltre disporre la pubblicazione della sentenza a spese del condannato su due giornali, uno dei quali di settore. Tuttavia:

              10.1.2) la pubblicazione è obbligatoria nei casi di particolare gravità e di recidiva;

              10.1.3) se il fatto è di particolare gravità o da esso è derivato pericolo per la salute, il giudice può inoltre disporre la chiusura temporanea o definitiva dell'attività, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, ovvero disporre la nomina di un commissario ad acta che per un periodo determinato assuma la responsabilità tecnica della corretta conduzione dell'azienda nei modi indicati dal codice del vino italiano;

              10.1.4) nei casi di speciale gravità e di reiterazione di reati commessi ai danni di vini a DOC o a DOCG o a IGT, nonché di uve, mosti e vini atti a dare i vini medesimi, il giudice può sospendere la produzione, lavorazione, elaborazione, commercio e vendita dei prodotti stessi per un periodo non superiore ad un anno.

              10.2.1) Indipendentemente dal procedimento penale, nel caso in cui le analisi di prima istanza accertino la pericolosità per la salute pubblica dei mosti, vini e prodotti di cui al numero 2.1.1) della sezione 2 del presente allegato, il sindaco adotta i provvedimenti cautelari necessari per la tutela della salute pubblica, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 462.

B. Sanzioni amministrative accessorie.

          10.3.1) In deroga alle sanzioni accessorie previste per gli illeciti amministrativi dalle leggi 24 novembre 1981, n. 689, e 10 febbraio 1992, n. 164, nei casi di infrazioni inerenti alla qualità dei mosti e dei vini che hanno comportato l'applicazione di sanzioni amministrative di entità superiore a 30 milioni di lire, l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice con la sentenza di condanna può disporre l'affissione o la pubblicazione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 507 del 1999, nei casi di infrazioni inerenti alla qualità dei mosti e dei vini che hanno comportato l'applicazione di sanzioni amministrative in entità superiore ai 30 milioni di lire, l'autorità amministrativa con ordinanza-ingiunzione o il giudice con la sentenza di condanna può disporre l'affissione o la pubblicazione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 507 del 1999. Tuttavia:

              10.3.2) nei casi di reiterazione specifica delle violazioni stesse e, comunque, per le violazioni particolarmente gravi inerenti oltre 3 mila ettolitri di mosti e vini, possono essere disposte la chiusura o la revoca, temporanee o definitive, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 507 del 1999.

              10.4.1) In deroga alle sanzioni accessorie previste per gli illeciti amministrativi dalle citate leggi n. 689 del 1981 e n. 164 del 1992, nei casi di reiterazione di infrazioni diverse da quelle indicate ai numeri 10.3.1) e 10.3.2) della presente lettera che hanno comportato l'applicazione di sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma superiore a 10 milioni di lire, l'autorità amministrativa con ordinanza-ingiunzione o il giudice con la sentenza di condanna può disporre l'affissione di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 507 del 1999.

              10.5.1) Nei casi di trasporto di oltre 10 tonnellate di uva o di 100 ettolitri di mosti e vini senza i prescritti documenti di accompagnamento, ovvero con documenti falsificati nelle loro parti fondamentali indicate dal codice del vino italiano, l'autorità amministrativa con ordinanza-ingiunzione può disporre la sospensione per un periodo compreso tra i dieci e i sessanta giorni della patente di guida del conducente il mezzo di trasporto e del libretto di circolazione dello stesso mezzo. Tale periodo è elevato a sei mesi nei casi di reiterazione specifica o di particolare gravità, nonché per casi accertati di trasporti sistematici anche di piccole partite di vino privi del prescritto documento di accompagnamento, ovvero con documenti non veritieri per quanto attiene la quantità ed il destinatario effettivi.



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