XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 31
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Codice del vino italiano).
1. Il Governo è delegato ad emanare entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico
denominato "codice del vino italiano", contenente:
a) la normativa vigente sulla produzione ed il
commercio delle uve, mosti, vini e aceti;
b) le norme nazionali di attuazione del
regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio
1999, e dei regolamenti (CE) di applicazione del medesimo
regolamento concernenti la organizzazione comune del mercato
vitivinicolo;
c) le norme collaterali e il relativo sistema
sanzionatorio;
d) le altre disposizioni previste dalla presente
legge.
2. Il codice del vino italiano deve, altresì, contenere le
disposizioni vigenti in materia di:
a) disciplina della viticoltura di competenza
statale, comprese le norme in materia di impianti viticoli,
vivai e materiali di moltiplicazione della vite, di cui alle
norme elencate nell'allegato 1 annesso alla presente legge;
b) produzione e commercio delle uve da
vinificazione, dei mosti e dei vini, nonché disciplina dei
sottoprodotti della vinificazione, delle uve da tavola, dei
prodotti atti a sofisticare i vini e dei prodotti e delle
bevande comunque collaterali ai vini, esclusi i vini
aromatizzati ed altre bevande disciplinati dal regolamento
(CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, di cui
alle norme elencate nell'allegato 2 annesso alla presente
legge;
c) produzione e commercio degli aceti e degli
agri, esclusi i condimenti denominati "aceto balsamico", di
cui alle norme elencate nell'allegato 3 annesso alla presente
legge.
3. Per le materie di cui alle lettere a) e c)
del comma 2 possono essere emanati appositi decreti
legislativi, denominati, rispettivamente, "codice della
viticoltura" e "codice degli aceti", ai sensi dei princìpi e
criteri direttivi stabiliti dalla presente legge.
4. Restano escluse dal codice del vino italiano le norme
complementari e di attuazione, quali:
a) i singoli disciplinari di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione di
origine controllata e garantita (DOCG) e ad indicazione
geografica tipica (IGT);
b) le disposizioni di incarico della vigilanza e
le nomine dei membri di comitati e di altri organismi
similari;
c) i decreti di aggiornamento del Registro
nazionale delle varietà di viti. Sono altresì escluse le
disposizioni applicative di carattere annuale o transitorio
nonché le norme di attuazione riguardanti aspetti non di
carattere generale.
5. Ai fini della presente legge si intendono:
a) per "regolamento-base": il citato regolamento
(CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni;
b) per "regolamenti di applicazione": i
regolamenti (CE) di applicazione del regolamento-base, e
successive modificazioni;
c) per "regolamenti (CE)": i regolamenti di cui
alle lettere a) e b);
d) per "Comitato nazionale": il Comitato nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di
cui all'articolo 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi).
1. Il codice del vino italiano deve uniformarsi ai
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) garantire, anche mediante modificazioni della
normativa di cui all'articolo 1, una adeguata tutela dei vini
e degli altri prodotti disciplinati, nonché la salvaguardia
della lealtà dei commerci e la protezione dei consumatori, in
particolare nei pubblici esercizi di mescita e di consumo,
nelle mense e nelle comunità, nonché nei locali di vendita al
dettaglio situati entro o nei pressi dei luoghi di
produzione;
b) semplificare, ove possibile, i vincoli ai fini
dei controlli, in particolare dei controlli strutturali,
operativi e burocratici che comportano oneri organizzativi e
spese troppo gravosi per le aziende, per i servizi preposti
alla gestione e per gli organi di vigilanza;
c) limitare il ricorso alle eventuali norme
nazionali più restrittive rispetto a quelle comunitarie, ove
consentite, ai soli casi di tutela di speciali situazioni e
tradizioni, al fine di evitare che norme non strettamente
necessarie comportino difficoltà alle aziende italiane
rispetto alla concorrenza internazionale;
d) per le finalità di cui alle lettere a) e
b) utilizzare, ove possibile e conveniente, strumenti
informatici;
e) tenere conto della necessità di adattamento
alle peculiari situazioni del settore vinicolo, ai sensi
dell'articolo 3;
f) conformarsi al diritto comunitario evitando,
altresì, norme che risultino in contrasto con esso ovvero
meramente ripetitive;
g) adeguare la normativa vigente mediante
esplicita abrogazione delle disposizioni elencate nelle
sezioni A degli allegati 1, 2 e 3 annessi alla presente legge,
in tutto o in parte ricomprese nel codice medesimo. Sono
altresì abrogate, dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le disposizioni
elencate nelle sezioni B degli allegati medesimi. Per tutte le
disposizioni abrogate, sono fatti salvi gli effetti giuridici
da esse derivati;
h) conformarsi agli ulteriori princìpi e criteri
direttivi stabiliti dalla presente legge.
2. Sono fatte salve le competenze delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano. Le leggi, le
delibere e gli altri atti di carattere generale emanati dalle
regioni e dalle province autonome concernenti gli impianti e i
reimpianti di viti nonché la produzione e il commercio delle
uve, mosti e vini sono pubblicati, in forma di comunicati,
anche nella Gazzetta Ufficiale.
3. Sono altresì fatte salve le vigenti competenze
fondamentali del Comitato nazionale in materia di approvazione
dei singoli disciplinari di produzione dei vini DOC, DOCG e
IGT, da redigere in conformità ai princìpi e criteri direttivi
stabiliti al comma 1, i quali conservano la loro
caratteristica di norme complementari al codice del vino
italiano. Sono comunque definite dal Ministro delle politiche
agricole e forestali:
a) le norme di indirizzo;
b) le modificazioni che si riferiscono a due o più
disciplinari;
c) le modificazioni conseguenti alla necessità di
conformare uno o più disciplinari alla vigente normativa di
carattere generale.
Art. 3.
(Norme di adeguamento).
1. Ai prodotti disciplinati dall'articolo 1 si continuano
altresì ad applicare le disposizioni vigenti in materia di
tutela igienico-sanitaria degli alimenti e delle bevande in
generale, di accise, nonché le altre norme elencate
nell'allegato 4 annesso alla presente legge.
2. Ferme restando le disposizioni vigenti per gli altri
prodotti, il codice del vino italiano può stabilire, sentito
il parere delle amministrazioni interessate, norme derogatorie
a quelle citate al comma 1 del presente articolo, per i soli
prodotti di cui all'articolo 1, al fine di adeguarle alla
particolare situazione produttiva vitivinicola, nonché ai
princìpi e criteri direttivi stabiliti all'articolo 2.
3. Nelle norme derogatorie di cui al comma 2, che devono
essere obbligatoriamente inserite nel codice del vino
italiano, sono altresì comprese le norme di cui all'allegato 5
annesso alla presente legge.
4. Per le violazioni alle norme citate al comma 1, non
espressamente derogate ai sensi dei commi 2 e 3, ove possibile
e compatibili, si applicano le sanzioni e le procedure
previste dalla presente legge; in caso contrario si applicano
le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.
Art. 4.
(Procedure per l'approvazione e
modificazioni al codice del vino italiano).
1. Lo schema del decreto legislativo recante il codice del
vino italiano è predisposto sentita una commissione nominata
dal Presidente del Consiglio dei ministri e composta:
a) dal Ministro delle politiche agricole e
forestali o da un suo delegato, che la presiede;
b) da sei rappresentanti del Ministero delle
politiche agricole e forestali, dei quali due designati dal
Comitato nazionale;
c) da un rappresentante del Ministero della
giustizia, da un rappresentante del Ministro per la funzione
pubblica e da un rappresentante dei Ministeri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, della sanità e delle
finanze, che intervengono per le parti di competenza;
d) da tre rappresentanti della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano;
e) da sei rappresentanti delle organizzazioni di
categoria, due dei quali designati dalle organizzazioni dei
consumatori;
f) da tre giuristi particolarmente competenti in
materia, uno dei quali designato dalle organizzazioni dei
consumatori.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri può altresì
istituire fino a sei sottocommissioni, ognuna con non più di
sette membri e presieduta da un membro della commissione di
cui al comma 1, aventi il compito di esprimere proposte e
pareri riguardanti specifici settori.
3. Lo schema di decreto legislativo, di cui al comma 1 è
trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica perché su di esso sia espresso, entro quaranta
giorni dalla data di trasmissione, il parere delle competenti
Commissioni parlamentari.
4. Le procedure per gli aggiornamenti periodici che si
rendono necessari al fine di garantire l'adeguato
aggiornamento del codice del vino italiano alla normativa
comunitaria ed, in particolare, ai regolamenti (CE), nonché
alla legislazione nazionale vigente in materia sono contenute
nel codice stesso.
Art. 5.
(Sistema sanzionatorio).
1. Ferme restando le pene previste dal codice penale, la
sanatoria parziale di cui all'articolo 9 e la procedura di cui
all'articolo 10, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, chiunque viola le norme dei regolamenti
(CE) e del codice del vino italiano, nonché le norme di cui
agli articoli 1 e 3, è soggetto, a seconda della gravità
dell'infrazione ed eventualmente della quantità del prodotto
irregolare immesso nel mercato, alle sanzioni penali,
amministrative e accessorie
stabilite dall'allegato 6 annesso alla presente legge. Per le
violazioni in materia di aceti e di agri si applicano in
quanto compatibili, le pene previste per le corrispondenti
infrazioni stabilite per i vini.
2. Per le ipotesi di infrazioni alle disposizioni citate
al comma 1, per le quali l'allegato 6 annesso alla presente
legge non preveda una pena specifica, le pene sono stabilite
dal codice del vino italiano, in conformità ai criteri
stabiliti dal medesimo allegato. Per quanto attiene le
violazioni alle modificazioni apportate al codice del vino
italiano ai sensi dell'articolo 4, comma 4, le pene sono
stabilite ai sensi del medesimo articolo.
3. L'allegato 6 è annesso al codice del vino italiano. Per
quanto concerne le violazioni alle norme stabilite con
successive modificazioni, le sanzioni sono determinate con la
procedura di cui all'articolo 4. La stessa procedura si
applica altresì per la modifica di sanzioni che si dimostrino
non adeguatamente dissuasive ovvero eccessivamente severe in
rapporto alla maggiore o minore pericolosità dell'infrazione.
Le pene così fissate sono inserite, come ipotesi aggiuntive,
all'interno della sezione prevalentemente pertinente al
settore o all'aspetto cui si riferisce l'infrazione.
4. In deroga alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni, per l'applicazione delle pene
relative alle violazioni di cui al comma 1 del presente
articolo si osservano i seguenti criteri:
a) fatte salve le competenze delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, l'autorità
amministrativa competente ad emettere le ordinanze-ingiunzioni
è il prefetto;
b) le memorie difensive possono essere presentate
entro due mesi dalla data della loro notifica; ciò vale anche
per le opposizioni alle ordinanze-ingiunzioni, per le quali si
applicano altresì le sospensioni feriali previste dalla legge
7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni;
c) le sanzioni accessorie per le violazioni di cui
al comma 1 sono indicate
nella sezione 10 dell'allegato 6 annesso alla presente legge.
Avverso i provvedimenti di applicazione delle sanzioni
amministrative accessorie, e con le modalità stabilite dal
codice del vino italiano, è ammesso il ricorso al Ministro
delle politiche agricole e forestali, o a suoi delegati
diversi da quelli preposti ad organi centrali o periferici che
svolgono attività di controllo. Le modalità per il ricorso e
per l'applicazione delle sanzioni compresi i termini massimi
per la decisione, quelli necessari per l'ulteriore
istruttoria, l'eventuale nomina e competenze del commissario
ad acta da nominare in alternativa alla chiusura di
stabilimenti, sono stabilite dal codice del vino italiano.
5. La procedura di cui all'articolo 4 della legge 23
dicembre 1986, n. 898, non si applica agli illeciti
amministrativi previsti dal codice del vino italiano. Dalla
data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati
l'articolo 5, comma 3, del decreto legge 7 settembre 1987, n.
370, convertito con modificazioni dalla legge 4 novembre 1987,
n. 460, e l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 10
agosto 2000, n. 260.
Art. 6.
(Organi di controllo e di vigilanza).
1. La denominazione di Ispettorato centrale repressione
frodi è sostituita dalla seguente: "Ispettorato per la tutela
della qualità dei prodotti agroalimentari", di seguito
denominato "Ispettorato tutela qualità". Al fine di garantire
la vigilanza sull'osservanza delle norme indicate all'articolo
1, nell'ambito dell'Ispettorato tutela qualità e dei suoi
uffici periferici sono istituite le divisioni specializzate
ispettorato tutela del vino alle quali è preposto di norma
almeno un terzo degli organici con specifica e comprovata
competenza nella disciplina relativa.
2. Presso gli uffici periferici di cui al comma 1 è
altresì istituita la banca dati delle contestazioni vinicole
alla quale tutti
gli organi di vigilanza devono far pervenire copia delle
contestazioni per le infrazioni alle norme indicate
all'articolo 1. Analogamente le autorità che emettono i
successivi atti di archiviazione, nonché le
ordinanze-ingiunzioni o le sentenze definitive di condanna,
devono, entro due mesi dall'emanazione degli atti, inviare
copia dei provvedimenti stessi alla banca dati medesima. Tali
dati sono posti a disposizione delle competenti autorità ai
fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative.
3. Tenuto conto della complessità, dovuta anche agli
aspetti tecnici, della disciplina di cui all'articolo 1, i
controlli alle cantine, agli stabilimenti vinicoli, agli
acetifici, alle distillerie ed agli altri locali di produzione
e di lavorazione devono essere fatti di norma da funzionari,
denominati "ispettori del vino", dotati di una adeguata
preparazione e competenza nella specifica materia Agli
ispettori del vino cui è conferita la qualifica di ufficiali
di polizia giudiziaria compete, siano essi militari o civili,
la indennità di polizia giudiziaria.
4. Il codice del vino italiano detta le norme per
l'effettivo coordinamento dell'attività degli organi di
controllo cui compete l'accesso alle cantine assicurando che,
fatti salvi i casi di particolari sospetti o di recidiva per
violazioni gravi, l'attività delle aziende non abbia ad essere
intralciata da un numero eccessivo di verifiche. Stabilisce
altresì la procedura e le garanzie per i prelievi, le analisi
e le revisioni di analisi, nonché per l'immediato sequestro di
prodotti non atti al consumo.
Art. 7.
(Comitato per le controversie).
1. Al fine di garantire una corretta applicazione della
complessa normativa oggetto della presente legge, ed, in
particolare, di prevenire infrazioni dovute ad interpretazioni
involontariamente imprecise e di impartire, ove richiesti, gli
opportuni indirizzi agli organi di controllo
e agli uffici di cui all'articolo 6, è istituito il comitato
per le controversie, di seguito denominato "comitato", avente
la funzione di esprimere, mediante risoluzioni, pareri sulla
corretta applicazione delle norme dettate dai regolamenti
comunitari e dal codice del vino italiano. Tali pareri sono
espressi d'ufficio o a richiesta di aziende, organizzazioni di
categoria professionali, organizzazioni dei consumatori,
pubblici uffici, organi di controllo e di quanti altri hanno
interesse ad ottenerli.
2. I pareri e le interpretazioni espressi dal comitato
hanno natura informativa e non vincolante, con validità
orientativa per la pubblica amministrazione, fino a diversa
decisione espressa dall'autorità giudiziaria o
amministrativa.
3. Il comitato è istituito presso il Ministero delle
politiche agricole e forestali ed ha natura permanente. Esso è
composto da cinque giuristi nominati dal Ministro delle
politiche agricole e forestali.
4. Il codice del vino italiano stabilisce, altresì:
a) le modalità per la istituzione ed il
funzionamento del comitato, ivi compresi i termini entro i
quali devono essere dati i pareri di cui a comma 2 ed i casi
in cui è stabilita una procedura di urgenza;
b) le conseguenze sui procedimenti di
contestazione in corso o sopravvenute nell'attesa del parere
del comitato ai sensi del comma 2;
c) la possibilità di porre a carico del
richiedente il rimborso di tutte o di parte delle spese,
secondo un tariffario da stabilire, limitatamente ai casi di
richieste ritenute ad insindacabile giudizio del comitato
infondate o superflue;
d) i modi per la tempestiva diffusione delle
risoluzioni del comitato;
e) i casi di decadenza per reiterate assenze dei
singoli componenti del comitato, a qualsiasi causa siano
dovute.
Art. 8.
(Diffide per infrazioni lievi).
1. Tenuto conto della complessità del settore e della
conseguente facilità di commettere infrazioni involontarie, in
particolare concernenti le questioni formali e considerati,
altresì, i costi di gestione in termini di tempo ed economici
dei funzionari e degli uffici preposti all'esame delle
contestazioni, è istituito lo strumento della diffida per le
infrazioni lievi alle norme di cui all'articolo 1, riguardanti
aspetti esclusivamente formali e, comunque, non relativi alla
qualità delle uve, mosti e vini, in materia di designazione e
presentazione nonché di documentazione, punite con sanzioni
amministrative consistenti nel pagamento di somme di importo
minimo non superiore a 2 milioni di lire.
2. Il comma 1 non si applica a:
a) le irregolarità che potrebbero comportare
contestazioni per reati di falso;
b) la mancata emissione di documenti di
accompagnamento o l'emissione di documenti sostanzialmente
difformi dal vero, salvo per quantitativi fino a 100 litri;
c) la ritardata presentazione di dichiarazioni,
comunicazioni e denunce, ovvero il mancato aggiornamento di
registri e di altre documentazioni, qualora il ritardo o il
mancato aggiornamento abbia avuto lo scopo di occultare o
favorire altre irregolarità.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, i funzionari
competenti in luogo di contestare l'infrazione redigono
motivato verbale di contestazione con il quale diffidano il
presunto colpevole ad uniformarsi alle disposizioni vigenti,
nei termini stabiliti dal codice del vino italiano.
4. Il codice del vino italiano indica:
a) le modalità e i casi di applicazione del
presente articolo, fermo restando che la diffida non può
essere concessa per più di una volta per ogni fattispecie
uguale o simile nell'arco di tre anni;
b) i modi con i quali gli interessati possono
ricorrere ai superiori gerarchici dei verbalizzanti o al
comitato, nell'ipotesi che le interpretazioni espresse nelle
diffide risultino imprecise.
5. Nei casi di persistenza delle irregolarità oltre i
termini dettati dalla diffida, o di commercializzazione del
prodotto prima della sua regolarizzazione, le sanzioni sono
raddoppiate ovvero triplicate nell'ipotesi che la
comunicazione dell'avvenuta regolarizzazione risulti non
veritiera.
Art. 9.
(Sanatoria parziale).
1. Fatta eccezione per le infrazioni di cui all'allegato 6
annesso alla presente legge, numeri 2.1.1.), 2.2.1.) e
2.2.2.), e per gli impianti e reimpianti di vigneti irregolari
riguardanti oltre 20 ettari di vigneto, i soggetti che
anteriormente al 30 maggio 2001 hanno commesso infrazioni alle
norme di cui all'articolo 1, possono definire le contestazioni
come punite al momento della commissione dell'infrazione o, se
più favorevoli, applicando le sanzioni previste dal medesimo
allegato, mediante il procedimento del pagamento in misura
ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, e successive modificazioni senza l'applicazione di
ulteriori penalità e sanzioni accessorie, anche penali
mediante il pagamento delle seguenti somme in misura fissa:
a) lire 300 mila per la omessa, imprecisa o
ritardata presentazione, anche per più annate, delle seguenti
dichiarazioni, comunicazioni e iscrizioni:
1) di raccolta uva e di produzione vitivinicola di
tutti i mosti e vini;
2) di giacenza dei mosti e vini;
3) inerenti i vini a DOC, DOCG e IGT;
4) registri ed altre documentazioni connesse alla
produzione, detenzione, lavorazione, elaborazione e
commercializzazione
dei prodotti, sottoprodotti e sostanze di cui all'articolo 1,
nonché concernenti gli impianti, reimpianti ed estirpazioni di
vigneti. La stessa somma si applica altresì per le infrazioni
riguardanti la designazione e la presentazione dei mosti e
vini, diverse da quelle inerenti dichiarazioni false o
ingannevoli relative alla origine e varietà;
b) lire 2 milioni per ettaro per impianti,
reimpianti o estirpazioni irregolari riguardanti la zona,
l'entità e le varietà messe a dimora, riguardanti non più di 3
ettari di superfici vitate, elevata a lire 3 milioni per
ettaro per superfici da 4 a 10 ettari ed a lire 5 milioni per
ettaro per superfici fino a 20 ettari. Questa difinizione è
subordinata:
1) alla preventiva regolarizzazione delle
documentazioni interessate;
2) al declassamento a vino da tavola dei vini ancora
in possesso del contravventore. Essa non comporta ulteriori
sanzioni penali, amministrative o accessorie relative alla
destinazione, denominazione impiegata e altre irregolarità
concernenti uve, mosti, sottoprodotti e vini ottenuti dai
vigneti oggetto della contestazione;
c) lire 600 mila, lire 2 milioni, lire 15 milioni,
lire 25 milioni e lire 35 milioni per le altre infrazioni
punibili con pene pecuniarie minime, ripettivamente, fino a 3
milioni, 10 milioni, 60 milioni, 150 milioni e oltre 150
milioni di lire.
2. Ai fini del procedimento del pagamento in misura
ridotta di cui al comma 1, per la determinazione dei minimi
edittali, si fa riferimento alle sanzioni di cui all'allegato
6 annesso alla presente legge o, se più favorevoli, a quelle
stabilite dalle norme in vigore al momento in cui è stata
commessa l'infrazione.
3. Il versamento di cui al comma 1 deve essere effettuato
entro due mesi dalla data di espletamento della procedura di
riformulazione delle contestazioni di cui all'articolo 10,
commi 3 e 4.
4. La procedura di definizione delle infrazioni di cui al
comma 1 lascia impregiudicate le sanzioni economiche previste
dai regolamenti (CE).
Art. 10.
(Norme transitorie e finali).
1. Per gli atti indifferibili o comunque particolarmente
urgenti che si rendono necessari nel periodo che intercorre
fra la data di entrata in vigore della presente legge e quella
dell'entrata in vigore del codice del vino italiano, provvede
con proprio decreto il Ministro delle politiche agricole e
forestali. I decreti di cui al periodo precedente sono
recepiti dal codice del vino italiano.
2. Se più favorevoli all'interessato le sanzioni di cui
all'allegato 6 annesso alla presente legge, si estendono alle
violazioni già contestate e notificate alla data di entrata in
vigore della presente legge, per le quali non sono stati
ancora emessi l'ordinanza-ingiunzione o il provvedimento di
condanna definitivo e irrevocabile, nonché alle infrazioni
commesse in data anteriore e per le quali alla medesima data
non è stata ancora contestata e notificata l'irregolarità.
3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ridotti a un mese per le violazioni che
coinvolgono fatti punibili come reato, l'autorità competente
procede a una nuova notifica dell'infrazione.
4. Entro un mese dalla notifica di cui al comma 3 gli
interessati possono presentare all'autorità competente istanza
al fine di essere assoggettati alle pene in vigore al momento
in cui hanno commesso la violazione contestata. Trascorso un
mese senza che l'autorità predetta abbia rigettato l'istanza,
essa si intende accolta con decorrenza dal giorno della sua
presentazione. Il procedimento prosegue tenuto conto delle
modifiche di cui all'articolo 5, comma 4, compresa, se
ammessa, la definizione in via breve di cui all'articolo 9.
5. La presente legge entra in vigore il decimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
ALLEGATO 1
<v. articolo 1, comma 2, lettera a)>
DISCIPLINA DELLA VITICOLTURA
Sezione A - Norme da inserire nel codice del vino
italiano:
1 - Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre
1969, n. 1164. Norme sulla produzione e sul commercio dei
materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;
2 - Decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 4
luglio 1970. Norme per l'applicazione del decreto del
Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164,
relativo alla disciplina della produzione e del commercio dei
materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 22 luglio 1970;
3 - Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1974, n. 543. Norme regolamentari per l'applicazione del
decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n.
1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei
materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;
4 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste
2 luglio 1991, n. 290. Regolamento recante l'indicazione
supplementare in etichetta per i materiali di moltiplicazione
della vite;
5 - Decreto del Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali 29 gennaio 1997. Disposizioni per il
trasferimento del diritto di reimpianto di vigneti verso
superfici destinate alla produzione di v.q.p.r.d., pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997;
6 - Decreto del Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali 29 gennaio 1997. Disposizioni per
l'impianto di nuovi vigneti ai sensi del regolamento (CEE) n.
1592/96, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del
20 febbraio 1997;
7 - Decreto del Ministro per le politiche agricole 24
giugno 1997. Norme di produzione e commercializzazione di
materiali di moltiplicazione di categoria standard di
varietà di viti portinnesto, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 230 del 2 ottobre 1997;
8 - Decreto ministeriale 22 dicembre 1997. Procedura per
l'ottenimento e l'iscrizione di selezioni clonali di varietà
di vite al Catalogo nazionale delle varietà di vite;
9 - Decreto del Ministro per le politiche agricole 22
dicembre 1997. Protocollo tecnico per la micropropagazione di
materiali di moltiplicazione di varietà portinnesto della
vite, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2
marzo 1998;
10 - Decreto del Ministro per le politiche agricole 16
marzo 1998. Determinazione delle tariffe di cui all'articolo
1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29
ottobre 1997, n. 432, recante modificazioni ed integrazioni al
decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n.
1164, concernente norme sulla produzione
e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa
della vite, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74
del 30 marzo 1998;
11 - Decreto del Ministro per le politiche agricole 27
novembre 1998. Autorizzazione di nuovi impianti viticoli da
parte dell'Unione europea, ripartiti tra regioni e province
autonome, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del
27 gennaio 1999;
12 - Decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 27 luglio 2000. Norme di attuazione del regolamento
(CE) del Consiglio n. 1493/1999 e del regolamento (CEE) della
Commissione n. 1227/2000, concernenti l'organizzazione comune
del mercato vitivinicolo, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2000;
13 - Decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 26 luglio 2000. Termine e modalità per la
dichiarazione delle superfici vitate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000;
14 - Decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 27 marzo 2001. Modalità per l'aggiornamento dello
schedario vitivinicolo nazionale e per la iscrizione delle
superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli
elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001;
15 - Tutte le altre norme di competenza statale sulla
disciplina della viticoltura e sui materiali di
moltiplicazione della vite non citate nella presente sezione,
ivi comprese le norme contenute in disposizioni di carattere
generale, quali il decreto del Presidente della Repubblica 12
febbraio 1965, n. 162, e la legge 10 febbraio 1992, n. 164.
Sezione B - Norme da abrogare:
A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, fermi restando gli effetti giuridici che ne
sono conseguiti nel periodo di vigenza sono abrogate le
seguenti disposizioni:
1 - Legge 18 dicembre 1981, n. 749. Sanzioni per i
trasgressori delle norme comunitarie relative all'adeguamento
del potenziale viticolo alle esigenze del mercato;
2 - Decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460. Nuove
norme in materia di produzione e commercializzazione dei
prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza di
regolamenti comunitari in materia agricola; limitatamente
all'articolo 4, comma 3.
ALLEGATO 2
<v. articolo 1, comma 2, lettera b)>
DISCIPLINA A TUTELA DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO DEI
MOSTI E DEI VINI
Sezione A - Norme da inserire nel codice del vino
italiano:
1 - Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1443,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1934, n.
332. Estensione del marchio nazionale istituito con legge 23
giugno 1927, n. 1272, all'esportazione dei vini;
2 - Decreto ministeriale 14 dicembre 1933. Divieto di
esportazione verso i Paesi del Nord-America di partite di vino
non coperte dal marchio nazionale;
3 - Decreto ministeriale 14 dicembre 1933. Requisiti
qualitativi dei vini da esportarsi col marchio nazionale e
modalità tecniche per l'esecuzione del relativo controllo;
4 - Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1965, n. 162. Norme per la repressione delle frodi nella
preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti; per le
parti non decadute o abrogate anche dalla sezione B del
presente allegato e dall'allegato 3;
5 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste
8 settembre 1965. Elenco dei vitigni atti a dare uve idonee
alla preparazione di vino base per la preparazione di vini
liquorosi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233
del 16 settembre 1965;
6 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste
11 marzo 1967. Autorizzazione alla detenzione negli
stabilimenti vinicoli e nelle cantine di determinati prodotti
in deroga all'articolo 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 71 del 20 marzo 1967;
7 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste
11 maggio 1967. Autorizzazione alla detenzione delle vinacce
per la estrazione della enocianina negli stabilimenti nei
quali si effettua la concentrazione dei mosti muti, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 18 maggio 1967;
8 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste
5 settembre 1967. Norme d'impiego del ferrocianuro di potassio
in enologia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236
del 20 settembre 1967;
9 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste
22 settembre 1967. Rivelatore da addizionare alle materie
prime destinate all'acetificazione, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 241 del 26 settembre 1967;
10 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste 12 marzo 1968. Impiego dell'isosolfocianato di allile
nel trattamento dei vini, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 92 del 9 aprile 1968;
11 - Decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste
26 aprile 1969. Requisiti e caratteristiche di purezza delle
sostanze per uso enologico, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 19 maggio 1969;
12 - Decreto del Ministro per l'agricoltura e per le
foreste 16 ottobre 1969. Rivelatore da addizionare ai mosti
con gradazione complessiva inferiore agli otto gradi ed ai
vini aventi acidità volatile superiore a quella stabilita,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 23
ottobre 1969;
13 - Decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste
16 ottobre 1969. Rivelatore da addizionare ai mosti ed ai vini
alterati per malattia o avariati, alle fecce ed ai prodotti
vinosi ottenuti da torchiatura aventi composizione anomala,
nonché alle fecce liquide e semiliquide, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 271 del 24 ottobre 1969;
14 - Decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste
16 ottobre 1969. Rivelatore da addizionare ai vinelli
destinati alle distillerie nonché al prodotto ottenuto dalla
lisciviazione delle fecce, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 271 del 24 ottobre 1969;
15 - Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio
1974. Modificazione dei limiti delle ceneri previsti per i
vini a denominazione di origine controllata, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 104 del 22 aprile 1974;
16 - Legge 1^ marzo 1975, n. 46. Tutela della
denominazione dei vini "Recioto" e "Amarone";
17 - Decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste
17 luglio 1976. Modificazioni da apportare ai disciplinari di
produzione di alcuni vini a denominazione di origine
controllata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209
del 9 agosto 1976;
18 - Decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste
8 settembre 1976. Impiego degli enzimi pectolitici in
enologia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del
18 settembre 1976;
19 - Decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste
10 ottobre 1977. Impiego dei lieviti selezionati in enologia,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 14
ottobre 1977;
20 - Decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste
21 dicembre 1977. Norme sulla designazione e presentazione dei
vini da tavola con indicazione geografica, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 20 del 20 gennaio 1978;
21 - Decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste
27 dicembre 1977. Norme sulla designazione e presentazione dei
vini a denominazione di origine controllata, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 51 del 21 febbraio 1978;
22 - Decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste
2 novembre 1978. Norme complementari al decreto ministeriale
21 dicembre 1977 concernente norme sulla designazione e
presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 343 del 9
dicembre 1978;
23 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste 3 marzo 1979. Norme complementari concernenti la
presentazione dei mosti e dei vini da tavola con indicazione
geografica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84
del 26 marzo 1979;
24 - Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre
1979. Norme sulle zone di vinificazione dei vini a
denominazione di origine controllata e a denominazione di
origine controllata e garantita, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 104 del 16 aprile 1980;
25 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste 28 novembre 1980. Condizioni e modalità di impiego
delle resine scambiatrici di ioni per la elaborazione del
mosto di uve concentrato o rettificato, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 341 del 13 dicembre 1980;
26 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste 5 agosto 1982. Norme concernenti l'uso di riferimenti
aggiuntivi per la designazione dei vini da tavola con
indicazione geografica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 235 del 26 agosto 1982;
27 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste 19 ottobre 1982. Impiego di contenitori in acciaio
inox per la confezione dei vini destinati al consumo
diretto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del
29 ottobre 1982;
28 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste 8 novembre 1982. Prelievo dei campioni per l'esame
organolettico dei vini a denominazione di origine controllata
e a denominazione di origine controllata e garantita,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 332 del 2
dicembre 1982;
29 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste 6 settembre 1983. Condizioni e modalità per la
costituzione della cauzione e per il pagamento anticipato
degli aiuti FEOGA in applicazione delle distillazioni
facoltative previste al titolo primo del regolamento (CEE) del
Consiglio n. 2179/83 del 25 luglio 1983, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 258 del 26 settembre 1983;
30 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste 6 ottobre 1983. Determinazione delle caratteristiche
della feccia e delega alle regioni di stabilire il contenuto
minimo in alcool degli altri sottoprodotti della
vinificazione;
31 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste 8 ottobre 1983. Condizioni e modalità per
l'elaborazione dei vini alcolizzati ed il riconoscimento
dell'elaboratore in applicazione del regolamento (CEE) del
Consiglio n. 2179/83 che stabilisce regole generali relative
alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della
vinificazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
325 del 26 novembre 1983;
32 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste 9 dicembre 1983. Norme integrative relative ai vini da
tavola con indicazione geografica, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 15 del 16 febbraio 1984;
33 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste 9 agosto 1984. Tappi di sughero marcati con inchiostro
indelebile da usare quale chiusura di garanzia per i mosti ed
i vini contenuti in recipienti di capacità non superiore a
litri 60, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del
28 agosto 1984;
34 - Legge 28 novembre 1984, n. 851. Nuova disciplina del
vino Marsala;
35 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste 10 luglio 1985. Norme applicative relative al
regolamento CEE n. 2102/84 della Commissione riguardante la
"Dichiarazione di giacenza dei vini e dei
prodotti vinicoli", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 179 del 31 luglio 1985;
36 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste 12 marzo 1986. Approvazione dei "Metodi ufficiali di
analisi per i mosti, i vini, gli agri di vini (aceti) e i
sottoprodotti della vinificazione", pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio
1986;
37 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste 14 aprile 1986. Disposizioni nazionali per la
distillazione obbligatoria di cui all'articolo 41 del
regolamento (CEE) n. 337/79, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1986;
38 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste 29 dicembre 1986. Caratteristiche e limiti di alcune
sostanze contenute nei vini, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 13 del 17 febbraio 1987;
39 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste 28 marzo 1987. Disciplina concernente l'uso del nome
di vitigni nella designazione e presentazione dei vini
spumanti e dei vini spumanti gassificati, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 1987;
40 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste 20 luglio 1987. Accentramento delle operazioni
doganali di esportazione di vini spumanti prodotti in Piemonte
presso le dogane di Torino, Alessandria e Cuneo;
41 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste 16 settembre 1988. Modalità di confezionamento e di
commercializzazione dei mosti concentrati rettificati,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 29
settembre 1988;
42 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste 15 giugno 1989, n. 452. Regolamento recante
disposizioni nazionali integrative di quelle comunitarie sulla
distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della
vinificazione;
43 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste 6 ottobre 1989. Norme integrative per l'utilizzazione
della qualificazione "novello" per i vini a denominazione di
origine controllata e garantita, a denominazione di origine
controllata, tipici e da tavola ad indicazione geografica,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25
ottobre 1989;
44 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste 26 ottobre 1989. Modalità e condizioni per ottenere il
riconoscimento di "distillatore" e di "assimilato al
distillatore", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
258 del 4 novembre 1989;
45 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste 10 maggio 1991. Misure atte ad assicurare la
commercializzazione dei V.q.p.r.d. e dei vini da tavola
italiani aventi diritto ad un'indicazione geografica ai sensi
dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 986/89.
Riconoscimento dei laboratori di analisi italiani come servizi
od enti abilitati alla relativa certificazione, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1991;
46 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste 16 dicembre 1991. Autorizzazione al confezionamento e
alla commercializzazione del vino conservato in contenitori
alternativi al vetro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 297 del 19 dicembre 1991;
47 - Legge 10 febbraio 1992, n. 164. Nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; per le parti non
espressamente abrogate dalla sezione B del presente allegato e
fatto salvo quanto disposto dell'allegato 5;
48 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste 1^ aprile 1992. Disciplina dei consigli
interprofessionali per le denominazioni di origine geografiche
e le indicazioni tipiche dei vini, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 1992;
49 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste 22 aprile 1992. Elementi da includere facoltativamente
nei disciplinari di produzione dei vini a Docg e Doc,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile
1992;
50 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste 22 aprile 1992. Condizioni e modalità di utilizzazione
dei nomi di comuni, di frazioni, di zone amministrativamente
definite e di sottozone per i vini Docg e Doc, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1992;
51 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste 17 luglio 1992. Modificazione del modello relativo
alla dichiarazione annuale di giacenza vino e prodotti
vinicoli (Mod. 3) nonché dell'allegato A recante "Avvertenze
generali e tabelle di codifica dei vini d.o.c. e d.o.c.g.",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 25 luglio
1992;
52 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste 7 luglio 1993. Disposizioni sui recipienti in cui sono
confezionati i vini a denominazione di origine, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 1993;
53 - Decreto del Ministro per il coordinamento delle
politiche agricole, alimentari e forestali 19 ottobre 1993.
Proroga dei riconoscimenti di assimilato al produttore
vinicolo a favore delle associazioni di cantine cooperative,
pubblicato nella ˆâ1Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25
ottobre 1993;
54 - Decreto del Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali 26 febbraio 1994. Deroga per l'utilizzo
del tappo "a fungo" per i vini frizzanti a denominazione di
origine, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55
dell'8 marzo 1994;
55 - Decreto del Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali 8 marzo 1994, n. 335. Regolamento
concernente la disciplina dei concorsi enologici e delle
distinzioni dei vini a denominazione di origine e ad
indicazione geografica tipica;
56 - Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 348. Regolamento recante disciplina del procedimento
di riconoscimento di denominazione d'origine dei vini;
57 - Decreto del Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali 19 dicembre 1994, n. 768. Regolamento
recante disposizioni nazionali di attuazione delle norme del
regolamento (CEE) n. 2238/93, relativo ai documenti che
scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri
nel settore vitivinicolo;
58 - Decreto del Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali 6 marzo 1995. Limitazione all'uso del
nome di taluni vitigni autoctoni nella designazione e
presentazione dei vini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 63 del 16 marzo 1995;
59 - Decreto del Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali 10 maggio 1995. Disposizioni sulle
deroghe per l'utilizzo del tappo "a fungo" per il
confezionamento dei vini frizzanti DOCG, DOC, IGT e IG,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio
1995;
60 - Decreto del Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali 8 giugno 1995. Autorizzazione
all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei
prodotti della vendemmia, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 149 del 28 luglio 1995;
61 - Decreto del Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali 30 giugno 1995. Disposizioni in materia
di requisiti minimi e di controllo dei centri di
intermediazioni delle uve destinate, in tutto o in parte, alla
vinificazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
158 dell'8 luglio 1995;
62 - Decreto del Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali 1^ agosto 1995. Adozione dei nuovi
modelli di dichiarazione di raccolta delle uve e produzione
vino, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 193 del 19 agosto 1995;
63 - Decreto dirigenziale 22 marzo 1996. Disposizioni
concernenti l'attuazione di adempimenti conseguenti al
riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini
prodotti nella vendemmia 1995 e il superamento dei limiti di
produzione massima delle uve e delle rese massime di uve in
vino finito previsti nei relativi disciplinari di produzione,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 3 aprile
1996;
64 - Decreto dirigenziale 2 agosto 1996. Disposizioni
integrative dei disciplinari di produzione dei vini ad
indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni e
province autonome del territorio nazionale, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto 1996;
65 - Decreto dirigenziale 12 settembre 1996. Disposizioni
concernenti la destinazione a vini ad indicazione geografica
tipica delle eventuali eccedenze, nei limiti del 20 per cento,
delle uve atte a produrre vini a denominazione di origine, per
la vendemmia 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 226 del 26 settembre 1996;
66 - Decreto ministeriale 11 ottobre 1996. Divieto di
fare riferimento al nome del vitigno "Montepulciano" nella
designazione e nella presentazione dei vini ad indicazione
geografica tipica prodotti nelle regioni e province autonome
del territorio nazionale;
67 - Decreto del Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali 16 maggio 1997. Divieto di
vinificazione delle uve da tavola e modalità applicative per
la vinificazione delle uve a duplice attitudine, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1987;
68 - Decreto del Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali 4 giugno 1997, n. 256. Regolamento
recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei
consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini;
69 - Decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 4 agosto 1997. Disposizioni relative alla
distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della
vinificazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
198 del 26 agosto 1997;
70 - Decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 6 agosto 1997. Disciplina della produzione delle
tipologie passito, vin santo,
spumante, recioto, amarone ed altre similari previste nei
disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata e a denominazione di origine controllata e
garantita, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204
del 2 settembre 1997;
71 - Decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 13 agosto 1997. Disposizioni concernenti
l'utilizzazione del riferimento al nome di due vitigni nella
designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione
geografica tipica prodotti nel territorio della regione
Veneto, della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia
autonoma di Trento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 210 del 9 settembre 1987;
72 - Decreto del Ministro per le politiche agricole 16
giugno 1998, n. 280. Regolamento recante norme
sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento
della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio
di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini;
73 - Decreto del Ministro per le politiche agricole 5
ottobre 1998. Istituzione del Comitato tecnico di controllo
nel settore vitivinicolo, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 1998;
74 - Decreto del Ministro per le politiche agricole 9
dicembre 1998. Integrazione ai disciplinari di produzione dei
vini a denominazione di origine;
75 - Decreto del Ministro per le politiche agricole 10
dicembre 1998. Rideterminazione delle tariffe di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432, recante modificazioni ed
integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24
dicembre 1969, n. 1164, concernente norme sulla produzione e
sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa
della vite, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10
del 14 gennaio 1999;
76 - Decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 23 marzo 1999. Adozione della modulistica per
l'aggiornamento dello schedario viticolo nazionale, la
gestione del potenziale viticolo, la verifica delle superfici
vitate indicate nelle dichiarazioni vitivinicole annuali e
l'iscrizione delle superfici vitate nell'albo dei vigneti
DOCG, DOC e nell'elenco delle vigne IGT, la tenuta e
l'aggiornamento degli stessi, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1999;
77 - Decreto dell'ispettore dell'ICRF 14 aprile 1999.
Documento di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli
condizionati in recipienti di volume nominale pari o inferiore
a 60 litri che circolano sul territorio nazionale, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 1999;
78 - Decreto del Ministro per le politiche agricole 12
luglio 1999. Modificazioni al decreto ministeriale 7 luglio
1993 recante disposizioni sui recipienti in cui sono
confezionati i vini a denominazione di origine, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 10 settembre
1999;
79 - Decreto del Ministro per le politiche agricole 13
luglio 1999. Nuove disposizioni per la produzione, la
commercializzazione e l'immissione al consumo dei vini a
denominazione di origine e ad
indicazione geografica tipica designati con la qualificazione
"novello", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213
del 10 settembre 1999;
80 - Decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 27 ottobre 1999. Fissazione degli importi e delle
modalità di pagamento delle somme a carico dei soggetti che si
avvalgono dell'operato delle commissioni di degustazione dei
vini a DOC e DOCG;
81 - Decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 29 ottobre 1999. Realizzazione e gestione
dell'inventario del potenziale viticolo;
82 - Decreto del Ministero delle politiche agricole e
forestali 22 novembre 1999. Vidimazione dei registri dei
prodotti vitivinicoli in applicazione delle norme di cui agli
articoli 12 e 17 del regolamento CEE n. 2238/1993, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2000;
83 - Decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 14 febbraio 2000. Individuazione dell'Ispettorato
centrale repressione frodi quale struttura del Ministero delle
politiche agricole e forestali competente all'irrogazione
delle sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 103 del
decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2000;
84 - Decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 21 febbraio 2000. Delega ai direttori degli uffici
periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi per
l'irrogazione di sanzioni amministrative in materia
agro-alimentare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
56 dell'8 marzo 2000;
85 - Decreto del Ministero delle politiche agricole e
forestali 9 dicembre 1998. Integrazione ai disciplinari di
produzione dei vini a denominazione di origine, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 1998;
86 - Decreto ministeriale 10 dicembre 1999. Proroga
utilizzazione scorte bolle beni viaggianti;
87 - Decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260.
Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento
(CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del
mercato vitivinicolo, a norma dell'articolo 5 della legge 21
dicembre 1999, n. 526, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2000;
88 - Decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 12 settembre 2000, n. 410. Adozione del regolamento
concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività
dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero
delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001;
89 - Decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 21 dicembre 2000. Norme per il finanziamento delle
commissioni di degustazione dei vini D.O.C.G. e D.O.C.
operanti presso le C.C.I.A.A. per l'anno 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2001;
90 - Decreto del Ministro per le politiche agricole e
forestali 12 gennaio 2001. Individuazione dell'Ispettorato
centrale repressione frodi quale struttura competente
all'irrogazione di sanzioni amministrative percuniarie,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio
2001;
91 - Decreto dirigenziale 15 gennaio 2001. Delega ai
direttori degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale
repressione frodi all'irrogazione di sanzioni amministrative
pecuniarie, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo
10 agosto 2000, n. 260, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 26 del 1^ febbraio 2001;
92 - Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica 13 marzo 2001. Aggiornamento
dell'importo dovuto per ogni richiesta di revisione di analisi
di campione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86
del 12 aprile 2001;
93 - Decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 11 aprile 2001. Aggiunta di un rivelatore ai vini
destinati alle distillazioni comunitarie, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2001;
94 - Tutte le altre norme vigenti nelle materie di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b), non espressamente
citate nella presente sezione.
Restano altresì salve le disposizioni compatibili con i
princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, stabilite
dai singoli disciplinari di produzione e le altre disposizioni
citate dall'articolo 1, comma 4.
Le norme di cui alla presente sezione devono essere
inserite nel codice del vino italiano per le sole parti non
espressamente o implicitamente abrogate, decadute, superate da
disposizioni comunitarie e nazionali successive o comunque
altrimenti inefficaci alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Sezione B - Norme da abrogare:
A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, fermi restando gli effetti giuridici che ne
sono conseguiti nel periodo di vigenza sono abrogate le
seguenti disposizioni:
1 - Legge 4 novembre 1950, n. 1068. Norme relative al
territorio di produzione ed alle caratteristiche del vino
tipico denominato "Moscato di Pantelleria";
2 - Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1965, n. 162. Norme per la repressione delle frodi nella
preparazione e nel commercio di mosti, vini ed aceti; con
espresso riferimento agli articoli 1, 2, 3, commi dal primo al
quinto; da 5 a 9, primo comma, da 10 a 13, 16, 20, 21, 25, da
27 a 38, escluso 31, 60, 69, 70, da 76 a 108, 116 e 119;
3 - Decreto ministeriale 25 settembre 1965.
Confezionamento del vino spumante naturale "Prosecco";
4 - Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre
1965, n. 1675. Norme sull'organizzazione e sul funzionamento
del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di
origine dei vini;
5 - Decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1064. Norme
relative all'obbligo di far distillare i sottoprodotti della
vinificazione;
6 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste
5 agosto 1977. Indicazioni consentite nella presentazione dei
"vini da tavola con indicazione geografica", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 agosto 1977;
7 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste
10 novembre 1979. Utilizzazione dei termini "giovane" e
"novello" per i vini da tavola, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 324 del 28 novembre 1979;
8 - Decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460; ad
eccezione degli articoli 5, commi 1, 1-bis, 2, 3-bis,
3-ter e 3-quater, 6, 7 e 8;
9 - Legge 10 febbraio 1992, n. 164. Nuova disciplina
delle denominazioni d'origine dei vini; limitatamente ai
seguenti articoli: 11, 22 e da 28 a 32;
10 - Decreto dirigenziale 23 novembre 1995. Fissazione dei
termini degli adempimenti conseguenti al riconoscimento delle
indicazioni geografiche tipiche, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 279 del 29 novembre 1995;
11 - Decreto dirigenziale 15 dicembre 1995. Disposizioni
concernenti alcune modificazioni ai disciplinari di produzione
e l'attuazione di adempimenti conseguenti al riconoscimento
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini prodotti nella
vendemmia 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
297 del 21 dicembre 1995;
12 - Decreto dirigenziale 16 luglio 1997. Disposizioni
concernenti la destinazione a vini ad indicazione geografica
tipica delle eventuali eccedenze, nei limiti del 20 per cento,
delle uve atte a produrre vini a denominazione di origine, per
la vendemmia 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 173 del 26 luglio 1997;
13 - Tutte le altre norme non espressamente sopra citate
nelle materie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b),
decadute, superate o altrimenti divenute inapplicabili ai
sensi dei princìpi e criteri direttivi.
ALLEGATO 3
<v. articolo 1, comma 2, lettera c)>
DISCIPLINA DEGLI ACETI E DEGLI AGRI
Sezione A - Norme da inserire nel codice del vino
italiano:
1 - Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1965, n. 162. Norme per la repressione delle frodi nella
preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, in
particolare gli articoli da 41 a 55;
2 - Decreto ministeriale 22 settembre 1967. Rivelatore da
addizionare alle materie prime destinate all'acetificazione,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 26
settembre 1967;
3 - Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo
1968, n. 773. Norme di attuazione del decreto del Presidente
della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, in materia di
preparazione e di commercio degli aceti, in particolare agli
articoli da 41 a 55;
4 - Legge 2 agosto 1982, n. 527. Norme per la produzione
e la commercializzazione degli agri;
5 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste
27 marzo 1986. Norme per la preparazione e la
commercializzazione degli agri, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 76 del 2 aprile 1986;
6. Tutte le altre norme vigenti nelle materie di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera c).
Dalla disciplina di cui al presente allegato sono escluse
le disposizioni concernenti gli aspetti specifici che
rientrano nella disciplina dei prodotti a denominazione di
origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta
(IGP), nonché dei condimenti denominati "Aceto balsamico".
ALLEGATO 4
(v. articolo 3, comma 1)
NORME DI CARATTERE GENERALE CHE POSSONO ESSERE DEROGATE
NEI LIMITI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 AL FINE DI ADEGUARLE ALLE
PECULIARI ESIGENZE DEL SETTORE VITIVINICOLO
1 - Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033,
convertito dalla legge 18 maggio 1926, n. 562. Repressione
delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di
uso agrario e di prodotti agrari;
2 - Regio decreto-legge 1^ luglio 1926, n. 1361.
Regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 15
ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con legge 18 marzo
1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella
preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di
prodotti agrari;
3 - Accordo italo-elvetico 25 aprile 1961 riguardante
l'imbottigliamento dei vini italiani DOCG in territorio della
Confederazione elvetica;
4 - Legge 26 febbraio 1963, n. 441. Modifiche ed
integrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla
disciplina igienica della produzione e della vendita delle
sostanze alimentari e delle bevande ed al decreto del
Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;
5 - Decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973.
Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili,
destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o
con sostanze d'uso personale, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile
1973;
6 - Decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614. Attuazione
delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n.
75/106/CEE relativa al precondizionamento in volume di alcuni
liquidi in imballaggi preconfezionati e n. 75/107/CEE relativa
alle bottiglie impiegate come recipienti-misura;
7 - Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 5 agosto 1976. Disposizioni in materia di
preimballaggi CEE e di bottiglie recipienti-misura CEE,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10 agosto
1976;
8 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste
22 marzo 1978. Norme concernenti l'impiego di resine a scambio
ionico per il trattamento dei vini base per vini aromatizzati,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 29 aprile
1978;
9 - Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
1980, n. 327. Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile
1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di
disciplina igienica della produzione e della vendita delle
sostanze alimentari e delle bevande;
10 - Decreto ministeriale 14 ottobre 1981. Aggiornamento
del decreto ministeriale 31 marzo 1965, concernente la
disciplina degli additivi chimici consentiti nella
preparazione e per la conservazione
delle sostanze alimentari, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 299 del 30 ottobre 1981;
11 - Legge 24 novembre 1981, n. 689. Modifiche al sistema
penale;
12 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste 12 aprile 1984. Istituzione dell'albo degli assuntori
per le operazioni demandate all'Aima dall'articolo 3, lettere
a) e b), della legge 14 agosto 1982, n. 610.
Condizioni generali delle condizioni di assuntoria relative
alle operazioni esecutive d'intervento nel mercato agricolo.
Requisiti di idoneità tecnica e modalità per l'iscrizione
all'albo degli assuntori dell'Aima, pubblicato nel supplemento
odierno alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 26 aprile
1984;
13 - Decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462. Misure
urgenti in materia di prevenzione e repressione delle
sofisticazioni alimentari;
14 - Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste 18 luglio 1986. Individuazione dei laboratori
specializzati per materia funzionanti presso gli istituti di
ricerca e di sperimentazione agraria di cui si avvale
l'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi per
l'effettuazione delle analisi di revisione, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 244 del 20 ottobre 1986;
15 - Legge 23 dicembre 1986, n. 898. Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986,
n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli
aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni
amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al
settore agricolo;
16 - Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 224. Attuazione della direttiva CEE n. 85/374
relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia
di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi
dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
17 - Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 6 settembre 1988, n. 438. Attuazione della
direttiva n. 87/250/CEE relativa all'indicazione del titolo
alcolometrico della etichettatura di bevande alcoliche
destinate al consumatore finale;
18 - Decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475.
Disposizioni urgenti in materia di smaltimento di rifiuti
industriali;
19 - Decreto del Ministro dell'ambiente 28 giugno 1989.
Etichettatura degli imballaggi e dei contenitori per liquidi,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio
1989;
20 - Decreto del Ministro delle finanze 13 gennaio 1994.
Prestazione della garanzia per la circolazione
intracomunitaria di prodotti soggetti ad accisa, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 1994;
21 - Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115.
Attuazione della direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza
generale dei prodotti;
22. - Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative;
23 - Decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n.
210. Regolamento recante norme per estendere alla circolazione
interna le disposizioni relative alla circolazione
intracomunitaria dei prodotti soggetti al regime delle
accise;
24 - Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE
sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui
rifiuti di imballaggio;
25 - Decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 4 agosto 1997. Disposizioni relative alla
distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della
vinificazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
198 del 26 agosto 1997;
26 - Decreto del Ministro della sanità 4 agosto 1997, n.
356. Regolamento recante recepimento della direttiva 96/77/CE
della Commissione del 2 dicembre 1996 riguardante i requisiti
di purezza specifici degli additivi alimentari diversi dai
coloranti e dagli edulcoranti;
27 - Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica 23 gennaio 1998. Aggiornamento
dell'imposta dovuta per ogni richiesta di revisione di analisi
di campioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41
del 19 febbraio 1998;
28 - Decreto ministeriale 1^ aprile 1998, n. 145.
Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti
del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli
articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
29 - Decreto del Ministro dell'ambiente 1^ aprile 1998,
n. 148. Modelli e istruzioni per la compilazione del registro
di carico e scarico per i rifiuti;
30 - Decreto del Ministro per le politiche agricole 14
luglio 1998. Disciplina dei trattamenti e delle pratiche
enologiche che possono essere effettuate ai fini della
preparazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate
a base di vino e di cocktail aromatizzati di prodotti
vitivinicoli, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202
del 31 agosto 1998;
31 - Decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n.
153. Regolamento recante disposizioni per il controllo della
fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito
dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al
regime delle accise, nonché per l'effettuazione della
vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed
isopropilico e sulle materie prime alcoligene. Pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 97 del
27 aprile 2001;
32 - Tutte le altre norme che riguardano anche la
produzione e il commercio delle uve, mosti, vini e prodotti e
sottoprodotti ad essi attinenti, nonché la gestione delle
cantine ed altri locali di produzione, lavorazione, deposito e
vendita, atti a perseguire le finalità di cui agli articoli 2
e 3.
ALLEGATO 5
(articolo 3, comma 3)
NORME DI VARIAZIONE E DI ADEGUAMENTO
Sezione A - Norme di variazione al decreto del Presidente
della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.
1. I locali, recipienti ed attrezzature di una stessa
cantina, stabilimento vinicolo o deposito all'ingrosso possono
essere utilizzati per detenere e lavorare prodotti
appartenenti a più ditte, a condizione che ognuna di esse
tenga per propri prodotti separati registri di carico e
scarico, che le diverse merci siano individuabili e che siano
osservate le eventuali cautele imposte dal codice del vino.
2. Con le cautele ed i vincoli stabiliti dal codice del
vino:
a) nei locali in cui si producono vini frizzanti
diversi da quelli gassificati è ammessa la detenzione di
anidride carbonica per la vivacizzazione dei vini
tranquilli;
b) fatti salvi i casi di particolare pericolo,
nelle cantine e stabilimenti enologici è consentita la
produzione, lavorazione, condizionamento e detenzione
promiscui di tutti i prodotti del settore vinicolo e di taluni
alimenti. In talune ipotesi tali operazioni e lavorazioni
possono essere vincolate all'effettuazione in tempi
diversi;
c) la produzione ed elaborazione dei vini
frizzanti e vini spumanti è ammessa durante tutto l'anno. La
detenzione e la vinificazione delle uve passite oltre il 31
dicembre di ogni anno sono soggette a comunicazioni al
competente Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale
repressione frodi;
d) sono soggette ad aggiunta di rivelatore, con
le eccezioni stabilite dal codice del vino:
1) la produzione e il trasferimento delle fecce di
vino solide;
2) il trasferimento delle fecce di vino semiliquide e
liquide;
3) i vinelli;
4) i prodotti vinosi ottenuti da torchiature aventi
comunque composizione anomala;
5) i mosti e vini alterati per malattia o avariati o
comunque non atti ad essere elaborati per l'immissione al
consumo;
6) i vini con acidità volatile di oltre il 20 per
cento superiore al massimo consentito per il consumo
diretto;
7) i mosti e vini non atti alla produzione di alcole
per il consumo umano;
8) i mosti ed i vini ottenuti da uve con titolo
alcolometrico naturale inferiore di oltre 0,7 per cento volumi
al limite minimo
stabilito per la zona viticola di produzione e, comunque,
inferiori a 8 per cento volumi;
9) i vini posti in circolazione per essere destinati
ad una delle distillazioni previste dal Regolamento (CE) n.
1493/1999.
3. I conduttori delle cantine, stabilimenti vinicoli,
depositi all'ingrosso ed altre attività che detengono i
prodotti di cui all'articolo 1, in cui sono presenti
recipienti, esclusi quelli inferiori ai 60 litri, di capienza
complessiva potenziale superiore ai 100 ettolitri, debbono:
a) contraddistinguere i recipienti di capienza
superiore ai 10 ettolitri con un numero preferibilmente
progressivo e con la indicazione della capienza in litri,
ambedue in caratteri indelebili alti almeno 10 centimetri. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del codice del vino,
l'indicazione della capienza compete al costruttore. Sulla
capienza dichiarata è ammessa la tolleranza in più o in meno
che, a seconda del tipo di recipienti, è determinata dal
medesimo codice;
b) prima dell'inizio dell'attività debbono
presentare all'Ufficio periferico dell'Ispettorato tutela
qualità, la planimetria, in scala da determinare, dei locali
in cui si effettuano le detenzioni e lavorazioni predette,
precisando anche l'ubicazione, la capienza e la relativa
numerazione dei recipienti fissi in maturatura da oltre 10
ettolitri. Le successive variazioni sono comunicate al più
tardi entro 10 giorni dalla modifica; oltre la quinta
variazione e per cambiamenti sostanziali dovrà essere
presentata ex novo la planimetria aggiornata. L'ufficio
ricevente le dichiarazioni in questione provvede entro 10
giorni a trasmetterne copia alla autorità sanitaria,
all'Ufficio tecnico di finanza nonché ad eventuali altri
Uffici indicati dal codice del vino.
Sezione B - Norme di variazione della legge 10 febbraio
1992, n. 164.
1. In via sistematica devono essere osservati i princìpi
e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge
e, in particolare:
a) di norma semplificare i testi raggruppando in
un solo articolo tutte le disposizioni riguardanti un singolo
aspetto;
b) evitare le disposizioni ripetitive, in
particolare quelle già contenute nella normativa
comunitaria;
c) dettare disposizioni sulla etichettatura
limitatamente alle regole complementari nazionali e quelle
comunitarie;
d) riesaminare la opportunità di ridurre le norme
delegate che in oltre otto anni di vigenza della legge non
hanno trovato applicazione.
2. Coordinare le definizioni di DOC, DOCG e IGT con
quelle comunitarie, riprendendo i concetti caratterizzanti
nazionali.
3. Rafforzare il concetto di piramide di qualità fra i
diversi vini:
a) ufficializzando espressamente il concetto
medesimo;
b) fatti salvi taluni diritti acquisiti,
stabilendo un rapporto gerarchico qualitativo fra le varie
categorie di prodotto, basato anche sulle differenze e
concretizzato in minimi e massimi precisi delle rese, delle
percentuali delle varietà caratterizzanti e dei titoli
alcolometrici minimi. In tale ambito stabilire, salvo casi
particolari da elencare, che i titoli alcolometrici minimi
delle uve atte a dare i vini a IGT nonché dei vini a IGT al
consumo, devono essere di almeno l'1 per cento volumi in più
dei minimi di legge previsti per i corrispondenti prodotti non
a IGT.
4. Semplificare la normativa nazionale in materia di
sottozone, la cui dichiarazione è condizionata ai vincoli di
carattere generale imposti dalla vigente regolamentazione
comunitaria, con divieto di restrizioni nazionali, quali
l'imposizione di norme più rigorose rispetto alla
corrispondente denominazione di origine e l'inserimento in
liste positive stabilite dai disciplinari.
5. Configurare in modo adeguato i termini "vigna" per i
vini a DOC/DOCG e "vigneto" per i vini a IGT, riservandoli ai
mosti e ai vini ottenuti da uve raccolte in vigneti di
superfici di norma non superiore a 2 ettari, facenti parte di
una unica azienda agricola su particelle catastali
preventivamente identificate con apposite annotazioni in uno
speciale registro preventivamente vidimato, vinificati,
lavorati e conservati distintamente dagli altri mosti e
vini.
6. Gli uffici periferici dell'Ispettorato tutela qualità
di cui all'articolo 6, tengono un Albo degli imbottigliatori
in cui annotano nomi, sedi e ubicazione degli stabilimenti
degli imbottigliatori che operano nella zona di competenza e
che hanno richiesto la vidimazione del registro di
imbottigliamento. Il numero attribuito in tale ambito
costituirà codice identificativo ai vari fini richiamati dal
codice del vino, e sarà attribuito a ogni singola persona,
ditta o società indipendentemente dal numero di impianti di
imbottigliamento posseduti.
Sezione C - Norme varie.
Il codice del vino dovrà altresì stabilire quanto
disposto nella presente sezione, anche in deroga alle vigenti
disposizioni in materia.
1. La detenzione in cantina di moderate quantità di
anidride solforosa per uso enologico, rapportate alle entità
dei prodotti detenuti, e il suo impiego nella lavorazione dei
prodotti di cui all'articolo 1, non è soggetta ad
autorizzazioni, registri o patentini o simili.
2. La gestione di modesti laboratori di analisi aventi
funzione prevalente di autocontrollo, ubicati all'interno
delle cantine, stabilimenti vinicoli, distillerie, acetifici e
simili non sono soggetti ad autorizzazioni, né alla tenuta di
speciali registri per la detenzione e l'uso della quantità di
prodotti e reagenti normalmente necessari, eventualmente
delimitati dal codice del vino.
3. La coltivazione, detenzione, vendita e circolazione
del materiale vegetativo per la coltivazione della vite è
soggetta alla tenuta dei registri di carico e scarico e
documenti di accompagnamento con le
modalità stabilite dal codice del vino, atte ad evitare il
commercio clandestino di dette piante e gli impianti
abusivi.
4. Con le modalità stabilite dal codice del vino, il
documento di accompagnamento di cui al regolamento CE n.
884/2001 della Commissione del 24 aprile 2001 che scorta la
circolazione dei vini in Italia e verso i Paesi terzi è
soggetto a numerazione preventiva da parte delle tipografie
autorizzate, le quali procedono alla stampa e consegna con le
modalità previste per le bolle beni viaggianti IVA.
L'acquirente annota l'acquisto in un registro di carico e
scarico, indicando pure gli utilizzi mensili e gli
annullamenti, quest'ultimi da effettuarsi in contemporanea
all'annullamento medesimo.
ALLEGATO 6
(v. articolo 5, comma 1)
SANZIONI PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DEL VINO ITALIANO
Sezione 1 - Norme di carattere generale:
1.0.1) Le sanzioni penali, amministrative ed accessorie
previste dalla presente legge si applicano tenendo conto anche
delle regole di carattere generale che seguono.
1.1.1) Fatte salve le eccezioni espressamente indicate,
le infrazioni previste dalla presente legge non concorrono ed
hanno carattere di specialità rispetto a quelle previste dal
codice penale o da altre leggi in materia di produzione e
commercio degli alimenti.
1.2.1) Qualora una stessa violazione sia punita da due
norme diverse, si applica solo la sanzione più elevata.
1.3.1) Qualora un procedimento riguardante una o più
partite di uva, mosti, vini e altri prodotti, comporti più
violazioni, se più favorevole si applica la sanzione prevista
per l'ipotesi più grave aumentata del 30 per cento.
1.4.1) Le pene previste dalla presente legge si
applicano, di norma, a chiunque commette le irregolarità
mediante l'omissione, la produzione, la lavorazione, la
detenzione a scopo di lavorazione o di vendita, il trasporto e
l'immissione al consumo:
1.4.2) a chi detiene o acquista da terzi partite sfuse
di uva, mosti o vini con requisiti intrinseci irregolari a
condizione che:
a) non abbia concorso nell'irregolarità e,
comunque, senza esserne a conoscenza;
b) sia in possesso di regolari documentazioni
che consentono di risalire al fornitore;
c) la merce risulti acquistata a prezzi non
sensibilmente inferiori a quelli del mercato;
1.4.3) ai rivenditori che detengono, pongono in vendita
e vendono prodotti confezionati da terzi con requisiti
intrinseci non regolari, purché sussistano le condizioni di
cui al punto 1.4.2).
1.5.1) Ove trattasi di irregolarità formali di
etichettatura o, comunque, di violazioni inerenti la qualità
facilmente accertabili dal rivenditore senza ricorrere ad
analisi chimiche, il rivenditore è soggetto alle stesse pene
dell'imbottigliatore, ridotte ad un quinto.
1.6.1) Allo scopo di evitare singoli casi di sanzioni
sproporzionate al valore del prodotto, per le infrazioni
inerenti le caratteristiche qualitative delle uve, mosti e
vini, diverse da quelle di cui ai numeri 2.1.1), 2.2.1) e
2.2.2) le sanzioni massime di cui a questo allegato non
potranno in ogni caso essere comminate per un valore superiore
di venti volte quello commerciale normale della quantità di
prodotto
risultato con requisiti intrinseci irregolari, da aumentare
di trenta volte per i vini a DOC e di trentacinque volte per i
vini a DOCG.
1.7.1) Il codice del vino, anche in deroga alla
disposizione del presente allegato e con la procedura di cui
all'articolo 4, dovrà stabilire norme per i conteggi di cui al
punto 1.6.1) nonché eventuali altre norme atte ad evitare:
a) sanzioni non adeguatamente dissuasive per
talune fattispecie;
b) infrazioni specifiche prive di punizione;
c) casi di eccessivo rigore, in particolare
quando alle sanzioni amministrative si aggiungono specifiche
sanzioni economiche previste dalla normativa comunitaria.
1.8.1) In aggiunta alle pene e sanzioni indicate nelle
sezioni da 2 a 8, e in deroga ad altre disposizioni vigenti,
si applicano le pene o le sanzioni accessorie nei casi e nei
limiti di cui alla sezione 9.
1.9.1) Quando sono previste pene proporzionali
subordinate alla quantità o alle superfici, le frazioni di
ettolitro e di altre unità si arrotondano alla unità
inferiore, ma questa non può essere comunque inferiore a 1.
1.10.1) Tutte le sanzioni indicate in lire nella presente
legge sono alternative al controvalore in euro valutato
forfettariamente, a questi soli fini, a lire 2000 per euro,
con arrotondamento alla decina di euro. Le sanzioni medesime
sono adeguate periodicamente in base alla variazione
dell'indice ISTAT sul costo della vita, arrotondandole
all'unità monetaria.
Sezione 2 - Sanzioni per le violazioni più gravi.
(Con riferimento al regolamento-base e norme da esso
derivate).
2.1.1) Fatti salvi gli articoli 439 e seguenti del codice
penale, chiunque, fuori dei casi consentiti, nelle operazioni
di vinificazione e di lavorazione dei vini impiega sostanze
con effetti potenzialmente nocivi alla salute del consumatore,
quali antibiotici, sostanze antifermentative, acido
salicilico, acido malico e sostanze inorganiche, alcool
metilico o diversi da quelli ammessi al consumo umano, ovvero
impiega sostanze consentite in modo pericoloso per la salute,
quale l'irregolare impiego del ferrocianuro di potassio, è
punito con la reclusione fino a due anni e con la multa di
lire 1 milione per ogni ettolitro di prodotto risultante
pregiudizievole per la salute.
2.2.1) Chiunque, fuori dei casi consentiti, nelle
operazioni di vinificazione e di lavorazione aumenta
artificiosamente la quantità dei mosti e dei vini, con impiego
di sostanze sofisticanti diverse da quelle di cui al numero
2.1.1) come i sidri e le materie zuccherine non derivanti
dall'uva; supertorchiati o altri sottoprodotti della
vinificazione; liquidi atti al consumo con titolo
alcolometrico effettivo superiore a 21 per cento volumi; mosti
o vini da uve non atte alla vinificazione; mosti e vini
annacquati e simili, salvo che il fatto non costituisca più
grave reato è punito con la reclusione fino a un anno
e con la multa di lire 500 mila per ogni ettolitro di
prodotto sofisticato.
2.2.2) La pena proporzionale della multa per ettolitro
di cui al numero 2.2.1) è aumentata del 30 per cento per le
quantità comprese fra i 1000 e i 5000 ettolitri e del 60 per
cento per le quantità superiori.
2.2.3) Nei casi in cui l'irregolarità sia costituita
esclusivamente da impiego illegale di saccarosio, del tipo
atto al consumo diretto, nella preparazione di mosti e di vini
genuini, le pene di cui al numero 2.2.1) sono sostituite con
l'ammenda di lire 300 mila per ogni ettolitro per quantità
oltre i 300 ettolitri, ridotta alla metà per i quantitativi
inferiori.
2.3.1) In deroga agli articoli 515 e 516 del codice
penale, chiunque, fuori dei casi consentiti, nella produzione
dei mosti e vini a DOC, a DOCG o a IGT commette la frode
costituita dall'impiego di uve, mosti o vini per origine
geografica diversa da quella stabilita dal disciplinare di
produzione è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la
multa di lire 300 mila per ogni ettolitro di prodotto ottenuto
tuttavia:
2.3.2) le sanzioni di cui al numero 2.3.1) sono
aumentate del 20 per cento ove riferite, a prodotti a DOC e
ridotte del 30 per cento ove riferite ai prodotti a DOCG;
2.3.3) le sanzioni di cui ai numeri 2.3.1) e 2.3.2)
sono aumentate del 30 per cento per quantità superiori a 2000
ettolitri e ridotte della metà per quantità inferiori a 200
ettolitri.
2.3.4) Nei casi di recidiva specifica quinquennale per le
ipotesi di cui ai numeri 2.3.1), 2.3.2), 2.3.3) relative
nell'insieme ad oltre 300 ettolitri la pena detentiva e la
pena pecuniaria si applicano congiuntamente.
2.4.1) Chiunque, al di fuori dei casi consentiti, detiene
in cantina o in locali con essa comunicanti anche attraverso
cortili le sostanze dannose indicate al numero 2.1.1), è
punito con la reclusione fino a tre mesi e con la multa di
lire 1 milione per ogni litro o chilogrammo di sostanza
dannosa detenuta, con aumento del 30 per cento per quantità
superiori a 300 chilogrammi o litri.
2.5.1) Chiunque, fuori dei casi consentiti, detiene in
cantina o in locali con essa comunicanti anche attraverso
cortili le sostanze atte a sofisticazione indicate al numero
2.2.1) è punito con la reclusione fino a due mesi e con la
multa di lire 300 mila per ogni ettolitro di sostanza
sofisticante detenuta, con aumento del 30 per cento per
quantità superiori a 100 ettolitri.
2.6.1) Chiunque contraffà o altera i contrassegni di
Stato per i vini a DOCG, o introduce nel territorio dello
Stato, o acquista, o detiene o cede ad altri, ovvero usa i
contrassegni stessi alterati o contraffatti, è punito con la
reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa di lire 10
mila per ogni contrassegno, ma la multa non può comunque
essere inferiore a lire 20 milioni.
2.7.1) Chiunque spedisce o riceve oltre 10 tonnellate o
100 ettolitri di uve, mosti e vini senza documenti di
accompagnamento, laddove obbligatori ovvero con documenti di
accompagnamento la cui quantità dichiarata è inferiore di
oltre il 25 per cento rispetto a quella effettiva, è punito
con la reclusione fino a 20 giorni e con la multa di lire 200
mila per ogni 100 chilogrammi o ettolitro di prodotto non
coperto da documento di accompagnamento. Tuttavia:
2.7.2) le pene di cui al numero 2.7.1) sono raddoppiate
ove risulti che il quantitativo non è stato iscritto nei
registri prescritti, o non risulti dichiarato nelle denunce
annuali di produzione, ovvero non è stato fiscalmente
contabilizzato nei tempi prescritti;
2.7.3) le pene di cui al numero 2.7.2) sono triplicate
qualora l'infrazione si riferisca a più violazioni perpetrate
nell'arco di un anno;
2.7.4) le pene di cui ai numeri 2.7.1) e 2.7.2) sono
dimezzate ove si riferiscano a quantità comprese fra le 5 e 10
tonnellate ovvero fra i 50 e 100 ettolitri;
2.7.5) le pene di cui ai numeri 2.7.1), 2.7.2) e 2.7.3)
si applicano anche, se diverso dallo speditore o
dall'acquirente, al proprietario del mezzi di trasporto.
Sezione 3 - Sanzioni per gli impianti illegali.
(Con riferimento al titolo II del regolamento-base).
3.1.1) Chiunque senza le prescritte autorizzazioni, o con
autorizzazioni non valide, procede all'impianto o al
reimpianto di vigneti è punito con la sanzione amministrativa
consistente nel pagamento di una somma di 2 milioni di lire
per ettaro di vigneto abusivamente impiantato. Tuttavia:
3.1.2) la sanzione è raddoppiata: a) per
superfici superiori a 20 ettari; b) quando l'impianto o
reimpianto è stato autorizzato sulla base di documentazioni
non veritiere tendenti ad acquisire illecitamente
l'autorizzazione;
3.1.3) la sanzione di cui al numero 3.1.1) è dimezzata
per superfici inferiori ad 1 ettaro.
3.2.1) Chiunque impianta o reimpianta viti di varietà
diverse da quelle autorizzate è punito con la sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma di lire
300 mila per ogni ettaro di impianto non regolare, da
aumentare del 30 per cento qualora si tratti di varietà di uva
da vino non coltivabili nella zona e da raddoppiare qualora si
tratti di varietà non da vino.
3.3.1) Chiunque salvo i casi di forza maggiore o di
speciale gravità non ottempera entro il termine stabilito alla
estirpazione degli impianti di cui ai numeri 3.1.1) e 3.2.1) è
punito con la sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma di lire 1.000 ad ettaro, per ogni
giorno di ritardata estirpazione, da raddoppiare per ritardi
superiori ad un anno.
3.4.1) Chiunque vende o comunque fornisce viti per
quantità non preventivamente autorizzate dalla competente
autorità è punito con la sanzione amministrativa consistente
nel pagamento di una somma di lire 10 mila per ogni pianta
consegnata senza autorizzazione.
3.5.1) Chiunque non presenta le dichiarazioni
obbligatorie inerenti gli impianti, i reimpianti e le
estirpazioni è punito con la sanzione amministrativa
consistente nel pagamento di una somma da 1 a 6 milioni di
lire. Tuttavia:
3.5.2) la sanzione è raddoppiata qualora riferita a
vigneti di oltre 20 ettari e dimezzata per vigneti fino ad 1
ettaro;
3.5.3) la sanzione di cui ai numeri 3.5.1) e 3.5.2) è
dimezzata qualora la dichiarazione sia presentata con non
oltre centottanta giorni di ritardo sulla scadenza
prevista.
3.6.1) Chiunque viola le altre norme del titolo II del
regolamento-base, o le disposizioni comunitarie e nazionali da
esso derivanti, per le quali il presente allegato non
stabilisca pene e sanzioni maggiori, è punito con la sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire
1 milione a lire 10 milioni.
Sezione 4 - Sanzioni relative alle distillazioni.
(Con riferimento al titolo III del regolamento-base)
4.1.1) Chiunque viola il divieto di sovrappressione delle
uve e della pressatura delle fecce di vino, è punito con la
sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma
di lire 150 mila per ogni quintale di sottoprodotto sottoposto
a lavorazione non consentita, ma la sanzione non può comunque
essere inferiore a lire 5 milioni.
4.2.1) La sanzione di cui al numero 4.1.1) si applica
altresì a chiunque nei casi non consentiti effettua la
rifermentazione delle vinacce.
4.3.1) Chiunque, fatti salvi i casi di forza maggiore,
non ottempera all'obbligo di far distillare la totalità delle
vinacce, delle fecce di vino e dei vini soggetti a
distillazioni obbligatorie, è punito con la sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma di lire
100 mila per ogni quintale di sottoprodotto o vino non
consegnato per la distillazione entro i termini prescritti.
Tuttavia:
4.3.2) la sanzione può essere raddoppiata qualora non
sia giustificata la destinazione dei sottoprodotti non
consegnati alla distilleria;
4.3.3) la sanzione di cui al numero 4.3.1) è ridotta ad
un quarto qualora i sottoprodotti siano consegnati entro i
sessanta giorni successivi al termine prescritto;
4.3.4) le sanzioni di cui ai numeri 4.3.1), 4.3.2) e
4.3.3) sono sostituite dalla sanzione amministrativa
consistente nel pagamento di una somma di lire 200 mila a lire
600 mila qualora si riferisca a produzioni non superiori a 10
tonnellate di uva o mosto o a 80 ettolitri di vino. Nel caso
l'infrazione sia ripetuta nei cinque anni successivi, per le
infrazioni successive alla prima si applicano le sanzioni di
cui ai numeri 4.3.1) e 4.3.2).
4.4.1) Chiunque, salvo i casi di forza maggiore, non
consegna entro i termini prescritti i sottoprodotti o il vino
contenenti il quantitativo di alcole prescritti dall'articolo
27 del regolamento base, è punito con la sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma di lire
10 mila per ogni litro di alcole non consegnato. La sanzione è
ridotta alla metà nei casi di consegna della quantità dovuta
entro trenta giorni dall'ordine di consegna impartito dalla
competente autorità.
4.5.1) Chiunque, nei casi prescritti, almeno ventiquattro
ore prima della partenza del trasporto verso la distilleria
non aggiunge ai
sottoprodotti, uve, mosti e vini il prescritto rivelatore, è
punito con la sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma di lire 200 mila per ogni ettolitro di
prodotto irregolare. Tuttavia:
4.5.2) qualora siano accertate la consegna in
distilleria e la successiva distillazione dei sottoprodotti e
prodotti in causa, la sanzione di cui al numero 4.5.1) è
sostituita dalla sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma da lire 20 mila a lire 30 mila per
ettolitro di prodotto o sottoprodotto non aggiunto di
rivelatore, ma la sanzione non può essere comunque inferiore a
lire 200 mila né superiore a lire 4 milioni.
4.6.1) Chiunque, nei casi prescritti, prima della
partenza del sottoprodotto o prodotto verso la distilleria
aggiunge rivelatore in quantità diversa dalla prescritta, è
punito con la sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma di lire 100 mila per ogni ettolitro di
prodotto irregolarmente addizionato di rivelatore.
Tuttavia:
4.6.2) qualora siano accertate la consegna in
distilleria e la successiva distillazione dei sottoprodotti o
prodotti, la pena è sostituita dalla sanzione amministrativa
consistente nel pagamento di una somma da lire 10 mila a lire
15 mila per ogni ettolitro, ma la sanzione non può comunque
essere inferiore a lire 100 mila né superiore a lire 3
milioni;
4.6.3) Nella ipotesi di cui al numero 4.6.2) la
sanzione è ridotta di un terzo qualora il contenuto di
rivelatore accertato all'analisi non sia superiore al doppio
rispetto al massimo consentito ovvero inferiore alla metà del
minimo stabilito.
4.7.1) Salvo che il fatto costituisca più grave
infrazione, chiunque destina ad usi diversi dal previsto i
sottoprodotti e i vini contenenti rivelatori, è punito con la
sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma
di lire 300 mila per ogni ettolitro di vino destinato ad usi
diversi. La sanzione è ridotta alla metà ove risulti con
adeguata certezza che i sottoprodotti e i vini stessi non sono
stati immessi al consumo diretto.
4.8.1) Chiunque non presenta nei termini prescritti,
ovvero le presenta incomplete o altrimenti irregolarmente
compilate, le dichiarazioni rese obbligatorie dalle norme di
cui al titolo III del regolamento-base, e dalle disposizioni
comunitarie e nazionali da esso derivate, è punito con la
sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma
da lire 500 mila a lire 6 milioni, ridotta ad un quarto
qualora relativa a quantità non superiori a 100 ettolitri.
4.9.1) Chiunque viola le altre norme del titolo III del
regolamento-base, e le disposizioni comunitarie e nazionali da
esso derivate, non altrimenti punite dal presente allegato, è
punito con la sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma da lire 1 a lire 10 milioni.
Sezione 5 - Sanzione relative alle pratiche
enologiche.
(Con riferimento al titolo V, capo I, del
regolamento-base).
5.1.1) Le sanzioni della presente sezione si applicano
salvo che il fatto costituisca reato o sia più gravemente
punito dalle altre sezioni
del presente allegato. Ai fini della presente sezione per
"lavorazione dei vini" si intendono le operazioni che vanno
dalla pigiatura dell'uva all'ottenimento dei mosti, degli
altri prodotti a monte del vino, le loro lavorazioni ed
elaborazioni, l'affinamento e l'invecchiamento. Salvo diversa
indicazione le sanzioni si applicano ai prodotti detenuti per
la lavorazione nonché a quelli immessi in commercio e al
consumo.
5.2.1) Chiunque nella lavorazione dei vini impiega uve,
mosti o vini di varietà non ammesse alla coltivazione nella
provincia in cui sono raccolte è punito con la sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma di lire
200 mila per ogni ettolitro di mosto o vino ottenuto.
5.3.1) Chiunque al di fuori dei casi previsti dalla
sezione 2, numeri 2.2.1), 2.2.2), 2.2.3), nella lavorazione
dei vini impiega sostanze di uso enologico diverse da quelle
consentite è punito con la sanzione amministrativa consistente
nel pagamento di una somma di lire 150 mila per ogni ettolitro
o mosto di vino trattato e comunque la sanzione non può essere
inferire a lire 3 milioni né superiore a lire 50 milioni.
5.4.1) Chiunque, al di fuori del caso di cui al numero
5.3.1), nella lavorazione dei vini effettua arricchimenti,
dolcificazioni, disacidificazioni e acidificazioni in modo
diverso da quello consentito, è punito con la sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma di lire
100 mila per ogni ettolitro di mosto o vino irregolarmente
lavorato, ma la sanzione non può comunque essere inferiore a
lire 2 milioni né superiore a lire 30 milioni. Tuttavia tali
sanzioni sono sostituite dalla sanzione amministrativa
consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a
lire 5 milioni quando si tratti di lievi differenze rispetto
ai limiti minimi e massimi consentiti.
5.5.1) Chiunque al di fuori degli altri casi previsti dal
presente allegato nella lavorazione delle uve, mosti e vini
effettua tagli con uve, mosti o vini non consentiti, è punito
ai sensi del numero 5.3.1).
5.6.1) Chiunque effettua trattamenti enologici diversi da
quelli indicati ai numeri da 5.2.1) a 5.5.1) è punito con la
sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma
da lire 2 milioni a lire 10 milioni.
5.7.1) Chiunque produce mosti o vini con uve il cui
titolo alcolometrico naturale, tenuto conto delle tolleranze
analitiche, non raggiunge quello minimo prescritto, è punito
con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di
una somma da lire 3 a lire 10 milioni, da raddoppiare quando
la differenza supera l'1,2 per cento volumi e da ridurre ad un
terzo qualora contenuta in non più dello 0,5 per cento
volumi.
5.8.1) Le sanzioni di cui al numero 5.7.1) si applicano
altresì a chiunque produce, vende e immette al consumo vini e
vini speciali tagliati con mosti e vini aventi titoli
alcolometrici inferiori ai minimi o superiori ai massimi
prescritti.
5.9.1) Chiunque, al di fuori dei casi indicati nei numeri
da 5.6.1) a 5.8.1), vende, pone in vendita o immette al
consumo mosti e vini con requisiti non conformi a quelli
stabiliti, è punito con le sanzioni di cui al numero
5.4.1).
5.10.1) Chiunque non ottempera alle disposizioni sulle
dichiarazioni obbligatorie, in particolare quelle riguardanti
le dichiarazioni di
lavorazioni, elaborazioni, aggiunta di rivelatori,
introduzione, detenzione, uso e uscita di speciali prodotti
enologici, di cui al titolo V, capo I, del regolamento-base e
alle disposizioni comunitarie e nazionali da esso derivate,
comprese le regole in materia stabilite dal codice del vino
italiano, è punito con la sanzione amministrativa consistente
nel pagamento di una somma da lire 500 mila a lire 6 milioni,
ridotta ad un quarto qualora relativa a quantità non superiori
a 100 ettolitri.
5.11.1) Chiunque viola le norme citate al numero 5.10.1),
non punite ai sensi del presente allegato, è punito con la
sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma
da 1 a 12 milioni di lire.
Sezione 6 - Sanzioni per le violazioni in materia di VQPRD
e di IGT.
(Con riferimento al titolo IV e all'allegato VI del
regolamento-base).
6.1.0) Le sanzioni della presente sezione si applicano in
deroga all'articolo 515 del codice penale e fatte salve le
sanzioni di cui alla sezione 2; non si applicano nei casi in
cui per la stessa infrazione altre sezioni prevedono pene più
elevate. Per uve, mosti e vini a DOC e a DOCG, ai fini di
questa sezione si intendono anche le uve, i mosti ed i vini
che dai registi di carico e scarico ed altri documenti di cui
al regolamento (CE) n. 884/2001 risultano dichiarati come uve,
mosti e vini atti a dare vini a DOC e a DOCG. Non risultano
tali, viceversa, quelli che all'atto dell'accertamento
risultano già declassati a prodotti diversi dai VQPRD.
6.1.1) Chiunque procede alla iscrizione all'Albo dei
vigneti per i vini a DOC e a DOCG, vigneti impiantati con
varietà non consentite dal disciplinare, ovvero effettua
l'impianto in luoghi, di tipologia o di densità in modo non
conforme a quello stabilito dai singoli disciplinari di
produzione e alle altre norme in materia, è punito con la
sanzione amministrativa di lire 2 milioni per ogni ettaro
impiantato. La sanzione, ridotta della metà si applica anche a
coloro che procedono alla successiva coltivazione in modo
diverso da quello prescritto. La sanzione di cui al primo
periodo è raddoppiata qualora per l'iscrizione all'Albo siano
stati utilizzati documenti non veritieri rilasciati da
pubblici ufficiali.
6.2.1) Fatto salvo quanto stabilito dalla sezione 2,
chiunque utilizza nella vinificazione dei mosti e vini atti a
dare a DOC ed a DOCG uve irregolarmente ottenute dai vigneti
di cui al numero 6.1.1) ovvero coltivate in modo non conforme
a quanto stabilito dal disciplinare e altre norme in vigore, è
punito con la sanzione amministrativa di lire 200 mila per
ogni ettolitro di mosto o vino ottenuto ma la pena non può, in
ogni caso, essere inferiore a lire 3 milioni né superiore a
lire 50 milioni. Qualora si tratti di mosti e vini atti a dare
vini a DOCG la pena è aumentata del 30 per cento.
6.3.1) Le pene di cui al numero 6.2.1) si applicano
altresì a chiunque, al di fuori dei casi compresi nella
presente sezione, produce mosti e vini a DOC ed a DOCG non
rispettando le specifiche prescrizioni dei singoli
disciplinari di produzione e delle altre norme in vigore in
materia di VQPRD, in particolare per quanto attiene i
requisiti intrinseci, le operazioni di vinificazione e
conservazione, compresi i divieti e le limitazioni in materia
di minimi e massimi ed altri aspetti relativi alla qualità del
prodotto:
6.3.2) Tali pene sono aumentate del 30 per cento
qualora la violazione si riferisce a prodotti destinati a dare
vini a DOCG;
6.3.3) Le pene di cui ai numeri 6.3.1) e 6.3.2) sono
dimezzate qualora la violazione consista nella presenza di
varietà non ammesse in quantità non superiore del 20 per cento
quella massima consentita ovvero, se non prevista, del 15 per
cento della partita;
6.3.4) Le pene di cui ai numeri 6.3.2) e 6.3.3) sono
sostituite dalla sanzione amministrativa da 3 a 20 milioni di
lire, qualora si tratti di lievi differenze rispetto ai dati
analitici stabiliti dal disciplinare ovvero di altre
irregolarità che non incidono in modo determinante sulle
peculiari caratteristiche del vino. Per quanto possibile, la
determinazione delle ipotesi attenuate sarà stabilita dal
Codice del vino;
6.4.1) Chiunque non rispettando le rese massime stabilite
dai singoli disciplinari di produzione attribuisce la DOC o la
DOCG a uve, mosti e vini che non ne hanno diritto, è punito
con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di
una somma di lire 150 mila per ogni cento grammi di uva o di
lire 175 mila per ogni ettolitro di mosto o vino irregolari,
ma la sanzione non può essere inferiore a lire 5 milioni né
superiore a lire 100 milioni. Tuttavia:
6.4.2) tali pene sono aumentate del 30 per cento
qualora la violazione si riferisca a prodotti atti a dare vini
a DOCG;
6.4.3) le pene di cui ai numeri 6.4.1) e 6.4.2) sono
ridotte alla metà qualora il supero di resa non eccede il 10
per cento del massimo consentito;
6.4.4) le predette pene di cui ai numeri 6.4.1), 6.4.2)
e 6.4.3) sono raddoppiate qualora la resa effettiva sia stata
occultata mediante indicazioni non veritiere nei registri di
carico e scarico, nelle dichiarazioni di produzione e nei
documenti ufficiali e commerciali.
6.5.1) Chiunque produce vini a DOC e a DOCG dichiarando,
se consentito, il nome geografico di una sottozona o il nome
di un toponimo collegato alla menzione "vigna", per mosti e
vini che non ne hanno diritto, è punito con la sanzione
amministrativa di lire 100 mila per ogni ettolitro di mosto o
vino irregolarmente designato, ma la pena non può essere
inferiore a lire 4 milioni né superiore a lire 40 milioni.
6.6.1) Chiunque produce vini a DOC e a DOCG come
categorie o tipologie diverse o non conformi a quelle ammesse
dal disciplinare, è punito con la sanzione amministrativa di
lire 100 mila per ogni ettolitro di vino irregolarmente
prodotto, ma la pena non può essere inferiore a lire 3 milioni
né superiore a lire 30 milioni.
6.7.1) Chiunque produce vini a DOC, a DOCG e IGT
dichiarando una menzione specifica tradizionale o altra
qualità specifica soggetta ad autorizzazione, non ammessa
dalle norme di carattere generale o dal disciplinare di
produzione, ovvero non conforme ad esse, è punito con la
sanzione amministrativa da lire 4 milioni a lire 30
milioni.
6.8.1) Chiunque vinifica, lavora o elabora mosti e vini a
DOC e a DOCG al di fuori delle zone consentite è punito con la
sanzione amministrativa da 20 a 50 milioni di lire.
6.9.1) Chiunque non osserva le scadenze e i limiti
temporali minimi o massimi relativi ai tempi fissati dai
disciplinari di produzione dei vini a DOC e a DOCG per quanto
attiene la raccolta, l'appassimento, la pigiatura, le altre
lavorazioni, l'invecchiamento e l'affinamento nonché di
estrazione dalla cantina e alla immissione al commercio e al
consumo, è punito con la sanzione amministrativa da 3 a 20
milioni di lire.
6.10.1) Chiunque pone in vendita per il consumo diretto
come vini a DOC e a DOCG vini che non sono stati sottoposti
alle prescritte analisi chimiche ed organolettiche preventive
è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma da 2 a 6 milioni di lire, da aumentare
del 30 per cento per i vini a DOCG e da raddoppiare ove le
successive analisi attestino la irregolarità chimica od
organolettica del prodotto. Tuttavia:
6.10.2) Le sanzioni di cui al numero 6.10.1) sono
raddoppiate per quantitativi superiori ai 500 ettolitri e
triplicate per partite da oltre 1.000 ettolitri;
6.10.3) Le sanzioni di cui al punto 6.10.1) sono
ridotte della metà per partite da 5 a 10 ettolitri ed ad un
quarto per partite inferiori a 50 ettolitri.
Le sanzioni di cui al presente numero si applicano a
decorrere dall'entrata in vigore del regolamento che
disciplina le analisi suddette e stabilisce le adeguate
garanzie per coloro che sottopongono agli esami le singole
partite, di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 10
febbraio 1992, n. 164 o altra normativa equipollente stabilita
dal codice del vino italiano. Tali norme devono comunque
stabilire la gratuità degli esami per le aziende che li
richiedono, in quanto sostitutivi di quelli effettuati in via
normale dagli organismi competenti, nonché regole per l'equo
indennizzo alle aziende:
a) per i danni causati dal ritardo nella
immissione al commercio ed eventualmente all'immagine
conseguenti ad analisi chimiche od organolettiche imprecise di
prima istanza, rilevate in seconda istanza, nonché per gli
stessi danni provocati da analisi imprecise di prima e seconda
istanza accertate successivamente, anche previa perizia
richiesta dall'interessato disposta dal giudice di pace;
b) per i danni conseguenti ai ritardi delle
comunicazioni degli esiti degli esami di prima e di seconda
istanza, anche sfavorevoli, oltre il periodo tecnicamente
possibile che verrà determinato dal Codice del vino
italiano.
6.11.1) Chiunque nei casi consentiti effettua
declassamenti verticali da DOCG a DOC e da DOC a IGT, ovvero
variazioni di origine orizzontali da DOCG ad altra DOCG e da
DOC ad altra DOC, senza presentare nei termini le prescritte
comunicazioni è punito con la sanzione amministrativa
consistente nel pagamento di una somma da lire 100 mila a lire
300 mila.
6.12.1) Le pene stabilite per i vini a DOC si applicano
altresì, ridotte del 30 per cento per le corrispondenti
violazioni, previste, inerenti i vini a IGT.
6.13.1) Chiunque commette violazioni delle norme relative
alla produzione ed al commercio dei vini a DOC, DOCG e IGT
diverse da
quelle sanzionate da questa sezione o specificamente punite
da altra sezione, è punito:
a) qualora si riferisca alle caratteristiche
qualitative: con la sanzione amministrativa di lire 100 mila
per ettolitro di prodotto irregolare, ma la pena, comunque,
non può essere inferiore a 3 milioni di lire né superiore a 20
milioni di lire;
b) qualora si riferisca a irregolarità diverse da
quelle di cui alla lettera a): con la sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire
500 mila a lire 5 milioni.
Sezione 7 - Sanzioni per le violazioni in materia di
designazione e presentazione
(Con riferimento al titolo V, capo II, e agli allegati VII e
VIII del regolamento-base).
7.0.0) Le sanzioni previste dalla presente sezione si
applicano fatte salve le pene maggiori stabilite per gli
stessi casi dalle altre sezioni.
7.1.0) Chiunque nella designazione e presentazione delle
uve, mosti e vini dichiara qualità non veritiere o, comunque,
qualitativamente difformi alle norme per essi previste, è
punito con la sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma da lire 3 milioni a lire 20 milioni, da
dimezzare qualora riferita a quantitativi non superiori a 30
ettolitri. Tuttavia tali sanzioni:
7.1.1) sono raddoppiate qualora si tratti di
dichiarazioni riferite alle seguenti menzioni:
a) alla categoria, intendendo per tale quelle
definite dall'allegato I del regolamento-base;
b) all'origine nazionale o comunitaria;
c) ai nomi o sinonimi di vitigno;
7.1.2) sono aumentate del 50 per cento nei casi in cui
riguardano:
a) l'uso non autorizzato o non graficamente
minimizzato nelle ragioni sociali, nomi di ditte e marchi dei
nomi geografici tutelati come denominazione di origine per
vini che non hanno diritto alla denominazione stessa;
b) i modi di elaborazione, quali vino novello,
vino passito e vinsanto;
c) le qualità particolari tutelate con menzioni
tradizionali complementari, quali Riserva, Classico e
Superiore;
d) l'irregolare indicazione dell'attività
agricola espressa mediante il richiamo ai termini azienda
agricola, fattoria e simili;
e) l'impiego dei termini castello e abbazia per
i vini che non ne hanno diritto;
7.1.3) sono sostituite con la sanzione amministrativa
consistente nel pagamento di una somma da 2 a 6 milioni di
lire qualora si tratti:
a) di lievi differenze inerenti i titoli
alcolometrici dichiarati in etichetta, intendendo per tali
quelle che, tenuto conto delle tolleranze analitiche e di
etichettatura, risultano all'analisi inferiori fino all'1 per
cento volumi o superiori di oltre 1,2 per cento volumi
rispetto al dichiarato;
b) di differenze non superiori al 20 per cento
in più o in meno rispetto agli altri valori analitici di legge
o dichiarati, in particolare concernenti i tenori zuccherini e
la sovrappressione.
7.2.1) Le sanzioni di cui al numero 7.1.1) si applicano
altresì a chiunque usa le menzioni riservate di cui al numero
7.1.2) per prodotti che pur avendone i requisiti estrinseci
sono esclusi dal diritto dell'uso delle menzioni riservate
medesime.
7.3.0) Le sanzioni di cui ai numeri da 7.1.0) a 7.2.1) si
estendono a chiunque nella designazione e presentazione dei
mosti e vini usa indicazioni, o raffigurazioni aggiuntive,
atte a trarre in inganno o a creare confusione nel consumatore
sulle qualità ivi indicate del prodotto designato nonché sul
nome e sull'attività professionale del produttore,
imbottigliatore e altro partecipante al circuito
commerciale.
7.4.0) Chiunque omette una o più dichiarazioni
obbligatorie nella designazione e presentazione dei mosti e
vini, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma da 1 a 6 milioni di lire, da
raddoppiare:
a) per la mancanza della indicazione della
categoria del prodotto o equipollente;
b) per la mancanza dell'indicazione del nome e
della sede dell'imbottigliatore e altro responsabile della
immissione al commercio;
c) per la carenza di indicazioni che consentano
al consumatore di distinguere il prodotto rispetto ad altri,
in particolare per quanto attiene l'eventuale presenza di
anidride carbonica, la tipologia zuccherina e il colore, ove
prescritti;
d) per quantità superiori a 500 ettolitri. La
stessa sanzione è dimezzata qualora l'infrazione si riferisca
a partita o insieme di partite in quantità non superiori a 50
ettolitri.
7.5.0) Chiunque riporta le dichiarazioni obbligatorie o
facoltative nei modi, forme, visibilità, ubicazioni e
dimensioni non conformi alle norme per esse prescritte, è
punito con la sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma da lire 500 mila a lire 3 milioni, da
raddoppiare qualora:
a) si tratti di indicazione obbligatoria
inadeguatamente leggibile;
b) per quantità superiori a 500 ettolitri.
7.6.0) Le sanzioni di cui ai numeri 7.4.0) e 7.5.0) si
comminano altresì, in quanto applicabili, a chiunque commette
le medesime irregolarità sulle confezioni o imballaggi in cui
sono contenuti i vini presentati per il consumo diretto,
nonché per l'irregolare presentazione nei documenti
commerciali e nella pubblicità di qualsiasi genere.
7.7.0) Chiunque viola le altre norme in materia di
designazione e di presentazione di cui ai titoli V e VI e agli
allegati VII e VIII del regolamento-base e delle norme
comunitarie e nazionali da essi derivate, è punito con la
sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma
da 1,5 a 6 milioni di lire, da raddoppiare per infrazioni
riferite a quantità superiori a 500 ettolitri e da dimezzare
per infrazioni riferite a partite non superiori ai 50
ettolitri.
Sezione 8 - Sanzioni per le violazioni inerenti le
documentazioni.
(Con riferimento al titolo V e agli allegati VII e VIII del
regolamento-base).
8.1.1) Chiunque trasgredisce le norme in materia di
tenuta e compilazione dei registri prescritti dal regolamento
(CE) n. 884/2001 o da altre norme comunitarie o nazionali in
vigore, quali quelli di carico e scarico, di imbottigliamento,
di lavorazioni, di elaborazioni, e di documenti equipollenti,
è punito con la sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma da 1,5 a 10 milioni di lire. Tuttavia
la sanzione:
8.1.2) è triplicata:
a) qualora si tratti di annotazione non
veritiera riguardante la origine geografica dell'uva, mosto o
vino;
b) per annotazione di quantità che, rispetto al
reale, sono superiori o inferiori al 30 per cento. Le sanzioni
sono da raddoppiare ulteriormente qualora relative a quantità
superiori a 30 tonnellate di uva o a 500 ettolitri di mosto o
vino;
8.1.3) è raddoppiata:
a) qualora le infrazioni di cui al numero
8.1.2) riguardino la varietà di vite e la categoria del
prodotto;
b) quando si tratti di omessa registrazione di
entrata o di uscita di prodotti pervenuti o spediti senza il
prescritto documento di accompagnamento o con documento di
accompagnamento falsificato;
8.1.4) è dimezzata per la omessa annotazione di dati,
se prescritti, concernenti qualità particolari, quali il
colore, il colore particolare, l'annata, il modo di
elaborazione, l'invecchiamento e le tipologie zuccherine;
8.1.5) è ridotta ad un decimo:
a) per le annotazioni oltre i termini
prescritti, purché il ritardo non superiori i trenta giorni e
il relativo movimento sia
giustificato da documenti di accompagnamento o dichiarazioni
di lavoro regolari;
b) per l'annotazione di quantità di uve non
superiori a 5 tonnellate che risultino fino al 25 per cento
diverse rispetto a quelle effettive, quando tali quantità sono
stimate e riferite ad uve in partenza dal vigneto o altro
impianto del produttore privo di pesa;
c) per i registri regolarmente compilati ma, se
prescritto, non preventivamente vidimati;
d) per le infrazioni commesse nei registri
tenuti dai viticoltori che producono non più di 30 tonnellate
di uva e non acquistano da terzi più del 50 per cento della
loro produzione.
8.2.1) Chiunque trasgredisce le norme in materia di
documenti di accompagnamento delle uve, mosti e vini, è punito
con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di
una somma da 1 a 6 milioni di lire. Tuttavia la sanzione:
8.2.2) è triplicata:
a) per la mancata emissione relativa ai
trasporti di oltre 2 tonnellate di vinacce e fecce di vino, di
qualsiasi quantitativo di mosti e vini aggiunti di rivelatore,
di oltre 5 tonnellate di uva o di oltre 40 ettolitri di mosti
e vini;
b) per la mancata emissione nella stessa
giornata di oltre cinque documenti relativi a partite di
qualsiasi entità destinate ad altrettanti clienti;
c) per la dichiarazione di quantità diversa da
quella effettiva di mosti e vini, quando la differenza è
superiore al 10 per cento per i vini confezionati in
recipienti fino a 60 litri ovvero superiore al 20 per cento
per i mosti e vini sfusi;
d) qualora contenga indicazioni non veritiere
che si riferiscono alla origine geografica del prodotto;
8.2.3) è raddoppiata:
a) per la dichiarazione di varietà diversa da
quella effettiva delle uve, mosti e vini e la categoria del
prodotto, da raddoppiare ulteriormente qualora si tratti di
prodotti non interamente ottenuti da uve da vinificazione;
b) per le omesse o non veritiere indicazioni,
se prescritte, dell'origine non nazionale del prodotto, e
degli arricchimenti, dolcificazioni, disacidificazioni, tagli
e rese;
8.2.4) è ridotta ad un decimo:
a) per l'uso di modelli non regolari o non
timbrati o vidimati, purché contenenti tutte le veritiere
indicazioni prescritte e relative a quantità non superiori a
10 tonnellate di uva o a 250 ettolitri di mosti e vini;
b) per carenze o imprecisioni riguardanti dati
non essenziali;
c) per ritardato invio all'ufficio competente,
se prescritto, della copia di documenti relativi a non oltre
100 ettolitri di mosti e vini. Per i trasporti senza documenti
di accompagnamento, se prescritti, effettuati dai privati
consumatori per quantità superiori a 1 tonnellata di uva e a
100 litri di mosti o vini destinati al consumo familiare, la
sanzione è ridotta a un ventesimo.
8.3.1) Le sanzioni di cui al numero 8.2.1) si applicano
altresì:
a) ai trasportatori, ridotte ad un decimo,
qualora le irregolarità di cui al numero 8.2.1), punti 2), 3)
e 4), siano da essi facilmente riscontrabili;
b) ai riceventi a titolo professionale dei
prodotti e sottoprodotti trasportati, qualora non respingano
il trasporto pervenuto senza documento di accompagnamento
ovvero quando, ricevendo documenti con dati palesemente
imprecisi, non prendono in carico il prodotto a registro con i
dati esatti. Nel caso di tali documentazioni imprecise o
incomplete, in particolare a riguardo della quantità e della
qualità del prodotto, i riceventi possono esigere dallo
speditore il rilascio di una attestazione integrativa o
comunque corretta.
8.4.1) Chiunque trasgredisce le disposizioni in materia
di documentazioni previste dal regolamento-base, o dalle norme
comunitarie e nazionali da esso derivate, compreso il codice
del vino italiano, diverse da quelle indicate o punite dalle
precedenti sezioni, è punito con la sanzione amministrativa
consistente nel pagamento di una somma da 1 a 10 milioni di
lire.
Sezione 9 - Sanzioni per le violazioni inerenti le
dichiarazioni annuali, l'inventario e il catasto viticolo.
(Con riferimento in particolare al regolamento base (articoli
16, 18 e 20).
9.1.1) Chiunque non presenta entro i termini prescritti
le dichiarazioni annuali di raccolta uva, di produzione e di
giacenza dei mosti e vini è punito con la sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire
500 mila a lire 6 milioni. Tuttavia:
9.1.2) tale pena è ridotta a lire 100 mila per la
presentazione nei trenta giorni successivi al termine
prescritto, se le omesse dichiarazioni si riferiscono a
quantità non superiori a 15 tonnellate di uva o a 100
ettolitri di mosti e vini;
9.1.3) la pena di cui al numero 3.6.1. è raddoppiata
quando si riferisce a quantità superiori alle 120 tonnellate
di uva o a 1000 ettolitri di mosti e vini. E' comunque
quadruplicata qualora le quantità non denunciate non sono
state assunte in carico nei prescritti registri o, comunque,
sono state cedute a terzi senza i prescritti documenti di
accompagnamento.
9.2.1) Chiunque presenta dichiarazioni di raccolto, di
giacenza e relativi allegati, con dati carenti o imprecisi, è
soggetto alla sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire
500 mila a lire 3 milioni. Tuttavia questa pena:
9.2.2) è raddoppiata quando riferita a imprecisioni
concernenti la qualità ovvero a differenze quantitative
superiori a 10 tonnellate di uve o a 80 ettolitri di mosti e
vini;
9.2.3) è triplicata quando:
a) i dati non fanno emergere le produzioni con
rese di uve e vini a IGT, DOC e DOCG superiori al massimo
consentito dal disciplinare;
b) sono dichiarate rese non veritiere, se atte
a ridurre per più del 20 per cento le quantità di vini nelle
annate in cui sono imposte distillazioni obbligatorie;
9.3.1) Chiunque viola le norme, diverse dalle precedenti,
nelle materie di cui a questa sezione 9, è punito con la
sanzione amministrativa da 1 a 6 milioni di lire.
Sezione 10 - Sanzioni accessorie per le violazioni al
codice del vino italiano.
A. Sanzioni accessorie ai reati penali.
10.1.1) Ferme restando le sanzioni accessorie previste
per le violazioni al codice penale, ed in deroga alle altre
norme vigenti in materia, il giudice con la sentenza di
condanna per i reati di cui alla sezione 2 del presente
allegato, dispone la confisca o, se non atto al consumo, alla
distillazione, all'acetificazione, o altri usi consentiti, la
distruzione del prodotto sequestrato. Può inoltre disporre la
pubblicazione della sentenza a spese del condannato su due
giornali, uno dei quali di settore. Tuttavia:
10.1.2) la pubblicazione è obbligatoria nei casi di
particolare gravità e di recidiva;
10.1.3) se il fatto è di particolare gravità o da esso
è derivato pericolo per la salute, il giudice può inoltre
disporre la chiusura temporanea o definitiva dell'attività, ai
sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30
dicembre 1999, n. 507, ovvero disporre la nomina di un
commissario ad acta che per un periodo determinato
assuma la responsabilità tecnica della corretta conduzione
dell'azienda nei modi indicati dal codice del vino
italiano;
10.1.4) nei casi di speciale gravità e di reiterazione
di reati commessi ai danni di vini a DOC o a DOCG o a IGT,
nonché di uve, mosti e vini atti a dare i vini medesimi, il
giudice può sospendere la produzione, lavorazione,
elaborazione, commercio e vendita dei prodotti stessi per un
periodo non superiore ad un anno.
10.2.1) Indipendentemente dal procedimento penale, nel
caso in cui le analisi di prima istanza accertino la
pericolosità per la salute pubblica dei mosti, vini e prodotti
di cui al numero 2.1.1) della sezione 2 del presente allegato,
il sindaco adotta i provvedimenti cautelari
necessari per la tutela della salute pubblica, ai sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n.
462.
B. Sanzioni amministrative accessorie.
10.3.1) In deroga alle sanzioni accessorie previste per
gli illeciti amministrativi dalle leggi 24 novembre 1981, n.
689, e 10 febbraio 1992, n. 164, nei casi di infrazioni
inerenti alla qualità dei mosti e dei vini che hanno
comportato l'applicazione di sanzioni amministrative di entità
superiore a 30 milioni di lire, l'autorità amministrativa con
l'ordinanza-ingiunzione o il giudice con la sentenza di
condanna può disporre l'affissione o la pubblicazione di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo n. 507 del 1999, nei
casi di infrazioni inerenti alla qualità dei mosti e dei vini
che hanno comportato l'applicazione di sanzioni amministrative
in entità superiore ai 30 milioni di lire, l'autorità
amministrativa con ordinanza-ingiunzione o il giudice con la
sentenza di condanna può disporre l'affissione o la
pubblicazione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n.
507 del 1999. Tuttavia:
10.3.2) nei casi di reiterazione specifica delle
violazioni stesse e, comunque, per le violazioni
particolarmente gravi inerenti oltre 3 mila ettolitri di mosti
e vini, possono essere disposte la chiusura o la revoca,
temporanee o definitive, ai sensi dell'articolo 3, comma 2,
del citato decreto legislativo n. 507 del 1999.
10.4.1) In deroga alle sanzioni accessorie previste per
gli illeciti amministrativi dalle citate leggi n. 689 del 1981
e n. 164 del 1992, nei casi di reiterazione di infrazioni
diverse da quelle indicate ai numeri 10.3.1) e 10.3.2) della
presente lettera che hanno comportato l'applicazione di
sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma
superiore a 10 milioni di lire, l'autorità amministrativa con
ordinanza-ingiunzione o il giudice con la sentenza di condanna
può disporre l'affissione di cui all'articolo 7 del citato
decreto legislativo n. 507 del 1999.
10.5.1) Nei casi di trasporto di oltre 10 tonnellate di
uva o di 100 ettolitri di mosti e vini senza i prescritti
documenti di accompagnamento, ovvero con documenti falsificati
nelle loro parti fondamentali indicate dal codice del vino
italiano, l'autorità amministrativa con ordinanza-ingiunzione
può disporre la sospensione per un periodo compreso tra i
dieci e i sessanta giorni della patente di guida del
conducente il mezzo di trasporto e del libretto di
circolazione dello stesso mezzo. Tale periodo è elevato a sei
mesi nei casi di reiterazione specifica o di particolare
gravità, nonché per casi accertati di trasporti sistematici
anche di piccole partite di vino privi del prescritto
documento di accompagnamento, ovvero con documenti non
veritieri per quanto attiene la quantità ed il destinatario
effettivi.