XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 30




        Onorevoli Colleghi! - Alcune sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), soprattutto nel Veneto, hanno in passato contestato taluni addebiti per presunte violazioni contributive nei confronti di aziende che avevano corrisposto indennità o gratifiche stabilite una tantum dai contratti di categoria.
        Queste presunte violazioni contributive non si riferivano all'assoggettamento a contribuzione di tali indennità, bensì al mancato assoggettamento a contribuzione della loro potenziale incidenza sulla tredicesima mensilità, sulle ferie o festività: incidenza peraltro non verificatasi, anzi espressamente esclusa dagli accordi fra le parti.
        Una tale estensibilità ope legis non appare ancora oggi fondata sulla normativa vigente, nemmeno di settore, tantomeno in via analogica; ancora di più appare ledere gravemente il principio della libertà della contrattazione sindacale, non potendosi demandare ad alcuni funzionari provinciali dell'INPS l'arbitrato sulla validità degli accordi stipulati fra le parti.
        Oltre alle normali sanzioni, calcolate su quote di retribuzione mai corrisposte, viene addebitata alle ditte anche la perdita dei benefìci della fiscalizzazione degli oneri sociali, prevista per i datori di lavoro che non rispettano i contratti collettivi di lavoro; violazione questa che appare assolutamente paradossale in quanto la mancata corresponsione degli elementi aggiuntivi alla retribuzione imputata ai datori di lavoro viene espressamente prevista dagli accordi sindacali. Pertanto le sanzioni che derivano da tali ipotetiche violazioni ammontano ad importi estremamente rilevanti, sicuramente non proporzionati all'entità della presunta omissione.
        Si ritiene, pertanto, opportuno, al fine di chiarire definitivamente la questione in sede legislativa e di evitare ingiustificate limitazioni alla libertà contrattuale, che il Parlamento approvi la presente proposta di legge.




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