XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 30
Onorevoli Colleghi! - Alcune sedi provinciali
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
soprattutto nel Veneto, hanno in passato contestato taluni
addebiti per presunte violazioni contributive nei confronti di
aziende che avevano corrisposto indennità o gratifiche
stabilite una tantum dai contratti di categoria.
Queste presunte violazioni contributive non si riferivano
all'assoggettamento a contribuzione di tali indennità, bensì
al mancato assoggettamento a contribuzione della loro
potenziale incidenza sulla tredicesima mensilità, sulle ferie
o festività: incidenza peraltro non verificatasi, anzi
espressamente esclusa dagli accordi fra le parti.
Una tale estensibilità ope legis non appare ancora
oggi fondata sulla normativa vigente, nemmeno di settore,
tantomeno in via analogica; ancora di più appare ledere
gravemente il principio della libertà della contrattazione
sindacale, non potendosi demandare ad alcuni funzionari
provinciali dell'INPS l'arbitrato sulla validità degli accordi
stipulati fra le parti.
Oltre alle normali sanzioni, calcolate su quote di
retribuzione mai corrisposte, viene addebitata alle ditte
anche la perdita dei benefìci della fiscalizzazione degli
oneri sociali, prevista per i datori di lavoro che non
rispettano i contratti collettivi di lavoro; violazione questa
che appare assolutamente paradossale in quanto la mancata
corresponsione degli elementi aggiuntivi alla retribuzione
imputata ai datori di lavoro viene espressamente prevista
dagli accordi sindacali. Pertanto le sanzioni che derivano da
tali ipotetiche violazioni ammontano ad importi estremamente
rilevanti, sicuramente non proporzionati all'entità della
presunta omissione.
Si ritiene, pertanto, opportuno, al fine di chiarire
definitivamente la questione in sede legislativa e di evitare
ingiustificate limitazioni alla libertà contrattuale, che il
Parlamento approvi la presente proposta di legge.