XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 30
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 9
ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 dicembre 1989, n. 389, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Al fine di cui al comma 1 la retribuzione
dovuta in base ai contratti od agli accordi collettivi di
qualsiasi livello non può essere individuata in difformità
dalle obbligazioni, dalle modalità e dai tempi di adempimento
quali risultano dalla definizione delle parti stipulanti in
sede dei contratti o degli accordi stessi, anche con
riferimento alle clausole riguardanti la computabilità di
emolumenti erogati a vario titolo nella base di calcolo di
istituti contrattuali, ovvero riguardanti la quantificazione
di tali emolumenti onnicomprensiva dell'incidenza su ogni
istituto retribuito diretto o indiretto.
1-ter. Al fine di cui al comma 1 valgono le
clausole per la limitazione dell'incidenza di cui al comma
1-bis relativamente ad istituti retributivi introdotti
da accordi integrativi aziendali in aggiunta a quelli previsti
dal contratto collettivo nazionale di lavoro".