XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 30




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, sono inseriti i seguenti:

            "1-bis. Al fine di cui al comma 1 la retribuzione dovuta in base ai contratti od agli accordi collettivi di qualsiasi livello non può essere individuata in difformità dalle obbligazioni, dalle modalità e dai tempi di adempimento quali risultano dalla definizione delle parti stipulanti in sede dei contratti o degli accordi stessi, anche con riferimento alle clausole riguardanti la computabilità di emolumenti erogati a vario titolo nella base di calcolo di istituti contrattuali, ovvero riguardanti la quantificazione di tali emolumenti onnicomprensiva dell'incidenza su ogni istituto retribuito diretto o indiretto.

            1-ter. Al fine di cui al comma 1 valgono le clausole per la limitazione dell'incidenza di cui al comma 1-bis relativamente ad istituti retributivi introdotti da accordi integrativi aziendali in aggiunta a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro".



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