XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 29
Onorevoli Colleghi! - Le norme contenute nella presente
proposta di legge nascono dall'esigenza di contrastare in modo
efficace la guida in stato di ebbrezza, spesso responsabile di
numerosi incidenti, anche mortali, lungo la rete autostradale
italiana.
L'interesse superiore della collettività alla tutela della
salute e della sicurezza sulle autostrade è prevalente
rispetto al diritto del cittadino di consumare liberamente le
bevande che predilige. Si potrebbe obiettare che il divieto
alla vendita di superalcolici viene a penalizzare anche i
viaggiatori autostradali che non sono nel contempo guidatori,
tuttavia anche in tale caso si sottolinea la prevalenza
dell'interesse superiore della collettività rispetto al
diritto individuale.
Non si ravvisa, inoltre, l'effettiva necessità di
provvedere i locali di ristorazione autostradali di bevande
alcoliche ad elevata gradazione. La bevanda alcolica ad alto
tenore di alcool, infatti, non è una necessità, né risponde al
soddisfacimento di bisogni primari, quali l'alimentazione, il
cibo e il dissetamento. Essa è dunque un bene, oltre che
superfluo, anche dannoso, del quale si può fare
tranquillamente a meno quando si viaggia lungo la rete
autostradale.
L'ammenda stabilita dalla presente proposta di legge per
la vendita di superalcolici colpisce i gestori dei locali
posti lungo le autostrade. Ci si è limitati alla proibizione
di bevande superiori a 18 gradi alcolici, ritenendo questo
solo un primo passo verso un processo educativo
dell'automobilista, in sintonia con altre norme vigenti, in
specie con quelle recate dal decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). Rimane infatti
aperto il problema della vendita di vini, birre ed altre
bevande che, se assunti in certe dosi, provocano ugualmente lo
stato di ebbrezza o di ubriachezza, che le cronache quotidiane
delle stragi sulle strade ci testimoniano tra le cause
principali degli incidenti.
Si auspica, pertanto, che l'approvazione della presente
proposta di legge sia il primo passo per un intervento
organico in materia da parte del Parlamento.