XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 29




        Onorevoli Colleghi! - Le norme contenute nella presente proposta di legge nascono dall'esigenza di contrastare in modo efficace la guida in stato di ebbrezza, spesso responsabile di numerosi incidenti, anche mortali, lungo la rete autostradale italiana.
        L'interesse superiore della collettività alla tutela della salute e della sicurezza sulle autostrade è prevalente rispetto al diritto del cittadino di consumare liberamente le bevande che predilige. Si potrebbe obiettare che il divieto alla vendita di superalcolici viene a penalizzare anche i viaggiatori autostradali che non sono nel contempo guidatori, tuttavia anche in tale caso si sottolinea la prevalenza dell'interesse superiore della collettività rispetto al diritto individuale.
        Non si ravvisa, inoltre, l'effettiva necessità di provvedere i locali di ristorazione autostradali di bevande alcoliche ad elevata gradazione. La bevanda alcolica ad alto tenore di alcool, infatti, non è una necessità, né risponde al soddisfacimento di bisogni primari, quali l'alimentazione, il cibo e il dissetamento. Essa è dunque un bene, oltre che superfluo, anche dannoso, del quale si può fare tranquillamente a meno quando si viaggia lungo la rete autostradale.
        L'ammenda stabilita dalla presente proposta di legge per la vendita di superalcolici colpisce i gestori dei locali posti lungo le autostrade. Ci si è limitati alla proibizione di bevande superiori a 18 gradi alcolici, ritenendo questo solo un primo passo verso un processo educativo dell'automobilista, in sintonia con altre norme vigenti, in specie con quelle recate dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). Rimane infatti aperto il problema della vendita di vini, birre ed altre bevande che, se assunti in certe dosi, provocano ugualmente lo stato di ebbrezza o di ubriachezza, che le cronache quotidiane delle stragi sulle strade ci testimoniano tra le cause principali degli incidenti.
        Si auspica, pertanto, che l'approvazione della presente proposta di legge sia il primo passo per un intervento organico in materia da parte del Parlamento.




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