XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 29




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' proibita la vendita di bevande alcoliche, con gradazione superiore a 18 gradi, sia al banco sia in bottiglia, nelle rivendite, nei luoghi di ristorazione, nei ristoranti, negli autogrill e nei bar situati lungo la rete autostradale italiana.


Art. 2.

        1. I venditori che contravvengono alla disposizione di cui all'articolo 1 sono puniti con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 5 milioni.



Frontespizio Relazione