XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 29
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' proibita la vendita di bevande alcoliche, con
gradazione superiore a 18 gradi, sia al banco sia in
bottiglia, nelle rivendite, nei luoghi di ristorazione, nei
ristoranti, negli autogrill e nei bar situati lungo la rete
autostradale italiana.
Art. 2.
1. I venditori che contravvengono alla disposizione di cui
all'articolo 1 sono puniti con l'ammenda da lire 2 milioni a
lire 5 milioni.