XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 24




        Onorevoli Colleghi! - La disciplina dei titoli e dei marchi dei metalli preziosi, contenuta nel decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, costituisce un ulteriore tentativo di un'organica definizione di quegli aspetti che costituiscono i presupposti per la "lecita" circolazione dei preziosi e le condizioni per lo svolgimento dell'attività di coloro che operano con questa particolare "materia prima", dopo il primo intervento operato nel 1968 con l'emanazione della legge 30 gennaio 1968, n. 46.
        Le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 251 del 1999 intendono rappresentare, inoltre, una garanzia che si esplica sia nei confronti degli operatori, che dei consumatori. Da un lato, infatti, è necessario impedire l'esplicitazione di quei comportamenti scorretti o illeciti che, colpendo gli operatori, arrecano danni gravissimi all'intero settore, che costituisce, tra l'altro, una voce importante nella nostra bilancia dei pagamenti. Dall'altro, è necessario costruire un'efficace forma di tutela che consenta di conoscere esattamente il contenuto degli oggetti e la provenienza degli stessi. Ad esempio, la "pubblicità" data al marchio e al titolo che secondo l'articolo 8 devono essere impressi su una parte principale dell'oggetto, trova la sua giustificazione nella espressa necessità di fornire indicazioni atte a non ingenerare equivoci sulla effettiva composizione della merce e sulla sua rispondenza ai requisiti legali.
        Tutto ciò pone in risalto la rilevanza che assume la questione relativa alla punibilità dei comportamenti contra legem.
        La previgente legge n. 46 del 1968, all'articolo 26, prevedeva inizialmente un sistema sanzionatorio basato sul pagamento di un'ammenda da parte di coloro che avessero utilizzato in maniera distorta, ovvero omesso dolosamente, di evidenziare il titolo o il marchio, ovvero che avessero commesso i reati elencati. Tale pena pecuniaria è stata successivamente trasformata in sanzione amministrativa dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, ed aumentata. La norma è stata poi ripresa, quasi integralmente, dall'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 251 del 1999, che regola il settore in attuazione della delega recata dalla legge comunitaria 1995-1997.
        Nonostante la modifica intervenuta già nel 1981, la struttura e l'effettiva realtà operativa di questo particolare settore hanno messo in evidenza l'"esiguità" dell'attuale sanzione, in riferimento all'elevato valore della materia prima, facendone risaltare la complessiva inadeguatezza a costituire un valido deterrente contro quelle situazioni illecite dietro le quali, molto spesso, si nascondono la contraffazione, la frode in commercio o altri gravi reati.
        Alla luce di queste considerazioni, la presente proposta di legge intende adeguare la sanzione alla realtà del settore, riconducendo al loro effettivo significato e gravità le violazioni dei precetti normativi. Vengono, così, sostituite alcune parti del citato articolo 25, razionalizzando la struttura sanzionatoria della normativa vigente, ridefinendo alcune fattispecie di illeciti ed inasprendo adeguatamente le pene. In tale senso, si è ritenuto necessario considerare alcune attività conseguenti ad altre e, quindi, non ricomprenderle in alcune fattispecie di illeciti - ad esempio, il commercio di preziosi rispetto all'importazione - così come si è considerato necessario attribuire le responsabilità in riferimento alla effettiva possibilità di commettere un illecito. Ad esempio, nell'ipotesi di utilizzo di marchio altrui, poiché esso è attribuito ai produttori ed agli importatori, è ridondante prevedere sanzioni per coloro che esercitano un'attività commerciale; questi ultimi, invece, possono essere considerati responsabili per la commercializzazione di prodotti senza marchio o con marchio illeggibile.
        Nel contempo, ai produttori, agli importatori ed a coloro che svolgono attività commerciali sono comminate sanzioni in riferimento alla gravità ed alla tipologia dell'illecito commesso, a seconda, cioè, che questo si riferisca ai marchi - prevedendo una scala di comportamenti scorretti come l'utilizzo di marchi altrui, assenza di marchi, utilizzo di marchi non assegnati o diversi da quelli legali - ovvero al titolo dei preziosi che non può essere inferiore a quello legale.
        Per quanto riguarda l'ammontare delle sanzioni, infine, si ritiene che esse possano efficacemente esplicare la loro funzione se sono inasprite a tale punto da rendere non più conveniente l'illecito commesso.




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