XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 24
Onorevoli Colleghi! - La disciplina dei titoli e dei
marchi dei metalli preziosi, contenuta nel decreto legislativo
22 maggio 1999, n. 251, costituisce un ulteriore tentativo di
un'organica definizione di quegli aspetti che costituiscono i
presupposti per la "lecita" circolazione dei preziosi e le
condizioni per lo svolgimento dell'attività di coloro che
operano con questa particolare "materia prima", dopo il primo
intervento operato nel 1968 con l'emanazione della legge 30
gennaio 1968, n. 46.
Le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 251
del 1999 intendono rappresentare, inoltre, una garanzia che si
esplica sia nei confronti degli operatori, che dei
consumatori. Da un lato, infatti, è necessario impedire
l'esplicitazione di quei comportamenti scorretti o illeciti
che, colpendo gli operatori, arrecano danni gravissimi
all'intero settore, che costituisce, tra l'altro, una voce
importante nella nostra bilancia dei pagamenti. Dall'altro, è
necessario costruire un'efficace forma di tutela che consenta
di conoscere esattamente il contenuto degli oggetti e la
provenienza degli stessi. Ad esempio, la "pubblicità" data al
marchio e al titolo che secondo l'articolo 8 devono essere
impressi su una parte principale dell'oggetto, trova la sua
giustificazione nella espressa necessità di fornire
indicazioni atte a non ingenerare equivoci sulla effettiva
composizione della merce e sulla sua rispondenza ai requisiti
legali.
Tutto ciò pone in risalto la rilevanza che assume la
questione relativa alla punibilità dei comportamenti contra
legem.
La previgente legge n. 46 del 1968, all'articolo 26,
prevedeva inizialmente un sistema sanzionatorio basato sul
pagamento di un'ammenda da parte di coloro che avessero
utilizzato in maniera distorta, ovvero omesso dolosamente, di
evidenziare il titolo o il marchio, ovvero che avessero
commesso i reati elencati. Tale pena pecuniaria è stata
successivamente trasformata in sanzione amministrativa dalla
legge 24 novembre 1981, n. 689, ed aumentata. La norma è stata
poi ripresa, quasi integralmente, dall'articolo 25 del citato
decreto legislativo n. 251 del 1999, che regola il settore in
attuazione della delega recata dalla legge comunitaria
1995-1997.
Nonostante la modifica intervenuta già nel 1981, la
struttura e l'effettiva realtà operativa di questo particolare
settore hanno messo in evidenza l'"esiguità" dell'attuale
sanzione, in riferimento all'elevato valore della materia
prima, facendone risaltare la complessiva inadeguatezza a
costituire un valido deterrente contro quelle situazioni
illecite dietro le quali, molto spesso, si nascondono la
contraffazione, la frode in commercio o altri gravi reati.
Alla luce di queste considerazioni, la presente proposta
di legge intende adeguare la sanzione alla realtà del settore,
riconducendo al loro effettivo significato e gravità le
violazioni dei precetti normativi. Vengono, così, sostituite
alcune parti del citato articolo 25, razionalizzando la
struttura sanzionatoria della normativa vigente, ridefinendo
alcune fattispecie di illeciti ed inasprendo adeguatamente le
pene. In tale senso, si è ritenuto necessario considerare
alcune attività conseguenti ad altre e, quindi, non
ricomprenderle in alcune fattispecie di illeciti - ad esempio,
il commercio di preziosi rispetto all'importazione - così come
si è considerato necessario attribuire le responsabilità in
riferimento alla effettiva possibilità di commettere un
illecito. Ad esempio, nell'ipotesi di utilizzo di marchio
altrui, poiché esso è attribuito ai produttori ed agli
importatori, è ridondante prevedere sanzioni per coloro che
esercitano un'attività commerciale; questi ultimi, invece,
possono essere considerati responsabili per la
commercializzazione di prodotti senza marchio o con marchio
illeggibile.
Nel contempo, ai produttori, agli importatori ed a coloro
che svolgono attività commerciali sono comminate sanzioni in
riferimento alla gravità ed alla tipologia dell'illecito
commesso, a seconda, cioè, che questo si riferisca ai marchi -
prevedendo una scala di comportamenti scorretti come
l'utilizzo di marchi altrui, assenza di marchi, utilizzo di
marchi non assegnati o diversi da quelli legali - ovvero al
titolo dei preziosi che non può essere inferiore a quello
legale.
Per quanto riguarda l'ammontare delle sanzioni, infine, si
ritiene che esse possano efficacemente esplicare la loro
funzione se sono inasprite a tale punto da rendere non più
conveniente l'illecito commesso.