XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 24




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Le lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sono sostituite dalle seguenti:

            "a) chiunque usa marchi assegnati ad altri ed invalidati è punito con la sanzione amministrativa da lire 6.000.000 a lire 60.000.000;

                a-bis) chiunque pone in commercio o detiene per la vendita materie prime ed oggetti di metalli preziosi privi di marchio di identificazione o di titolo è punito con la sanzione amministrativa da lire 4.500.000 a lire 45.000.000. La stessa sanzione si applica anche a chi pone in commercio o detiene per la vendita materie prime ed oggetti di metalli preziosi muniti di marchi identificativi illeggibili;

                a-ter) chiunque produce o importa materie prime ed oggetti di metalli preziosi senza avere avuto l'assegnazione del marchio è punito con la sanzione amministrativa da lire 3.000.000 a lire 30.000.000;

                a-quater) chiunque autorizza altri ad avvalersi del proprio marchio è punito con la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 3.000.000. La stessa sanzione si applica anche a chi pone in commercio o detiene per la vendita materie prime ed oggetti di metalli preziosi muniti di marchi diversi da quelli legali;

                b) chiunque pone in commercio oro puro con titolo inferiore a quello dichiarato è punito con la sanzione amministrativa da lire 20.000.000 a lire 100.000.000;
                c) chiunque produce materie prime ed oggetti di metallo prezioso il cui titolo risulti inferiore a quello legale impresso e dichiarato su fattura, tenuto conto delle tolleranze di cui al comma 4 dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa da lire 6.000.000 a lire 60.000.000;".



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