XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 24
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le lettere a), b) e c) del comma 1
dell'articolo 25 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n.
251, sono sostituite dalle seguenti:
"a) chiunque usa marchi assegnati ad altri ed
invalidati è punito con la sanzione amministrativa da lire
6.000.000 a lire 60.000.000;
a-bis) chiunque pone in commercio o detiene per la
vendita materie prime ed oggetti di metalli preziosi privi di
marchio di identificazione o di titolo è punito con la
sanzione amministrativa da lire 4.500.000 a lire 45.000.000.
La stessa sanzione si applica anche a chi pone in commercio o
detiene per la vendita materie prime ed oggetti di metalli
preziosi muniti di marchi identificativi illeggibili;
a-ter) chiunque produce o importa materie prime ed
oggetti di metalli preziosi senza avere avuto l'assegnazione
del marchio è punito con la sanzione amministrativa da lire
3.000.000 a lire 30.000.000;
a-quater) chiunque autorizza altri ad avvalersi
del proprio marchio è punito con la sanzione amministrativa da
lire 300.000 a lire 3.000.000. La stessa sanzione si applica
anche a chi pone in commercio o detiene per la vendita materie
prime ed oggetti di metalli preziosi muniti di marchi diversi
da quelli legali;
b) chiunque pone in commercio oro puro con titolo
inferiore a quello dichiarato è punito con la sanzione
amministrativa da lire 20.000.000 a lire 100.000.000;
c) chiunque produce materie prime ed oggetti di
metallo prezioso il cui titolo risulti inferiore a quello
legale impresso e dichiarato su fattura, tenuto conto delle
tolleranze di cui al comma 4 dell'articolo 3, è punito con la
sanzione amministrativa da lire 6.000.000 a lire
60.000.000;".