XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 22




        Onorevoli Colleghi! - Nella storia della Repubblica sono state concesse ventuno amnistie. Le prime due, concesse a distanza di pochi giorni l'una dall'altra, risalgono addirittura al giugno del 1946: una fu concessa per reati comuni, politici e militari, l'altra per reati finanziari. E' consuetudine che all'amnistia si accompagni la concessione di un indulto.
        Ai giorni nostri, gli ultimi provvedimenti di amnistia e di indulto sono stati adottati nel 1981, nel 1986, per arrivare, in fine, al 1990, anno in cui sono stati scarcerati ben 3.080 detenuti!
        Nel 1992 sono cambiate le modalità di promulgazione dell'amnistia e dell'indulto attraverso la legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1, che ha modificato l'articolo 79 della Costituzione.
        La nuova formulazione dell'articolo 79 della Costituzione prevede, infatti, che la legge di amnistia sia approvata dal Parlamento con una maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera.
        La nuova formulazione codifica quello che già esisteva nella prassi; il Capo dello Stato, infatti, si limitava a fare proprio il progetto di legge elaborato ed approvato dal Parlamento e, quindi, l'innovazione consiste semplicemente nella richiesta della maggioranza qualificata dei due terzi che viene richiesta per l'approvazione della legge di amnistia.
        L'istituto dell'amnistia è però rimasto invariato ed è previsto dall'articolo 151 del codice penale, nel capo I del titolo VI del libro I, recante "Della estinzione del reato e della pena"; l'amnistia rientra, infatti, tra le cause di estinzione del reato e si distingue tra propria ed impropria a seconda che sia applicata prima che sia intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna oppure successivamente alla condanna stessa. Nella prima ipotesi l'amnistia esplica appieno i suoi effetti estintivi sul reato (con alcuni limiti); nella seconda ipotesi, invece, l'amnistia ha soltanto l'efficacia di fare cessare l'esecuzione della condanna e delle pene accessorie anche se, in entrambi i casi, dato l'inquadramento sistematico del nostro codice, si ritiene che l'amnistia estingua il reato.
        L'indulto costituisce, invece, una causa estintiva della pena, come espressamente prevede l'articolo 174 del codice penale, e la sua applicazione condona in tutto o in parte la pena inflitta o la commuta in una pena di specie diversa.
        Negli ultimi anni il dibattito intorno ai due istituti si è fatto incandescente e da più parti si è reclamato un atto di clemenza verso i detenuti che possa alleviare la situazione delle carceri italiane. Secondo una prima stima, sembra che potrebbero uscire dal carcere tra i 5 ed i 10 mila detenuti e molti pensano che tale esodo contribuirebbe a ridare "un po' di respiro" agli istituti di pena, nei quali sono "stipate" circa 53-54 mila persone (sono cifre del marzo 2000), rispetto ad una capienza regolamentare di circa 42 mila posti.
        Il proponente è consapevole del fatto che una ipotesi di amnistia e di indulto rappresenterebbe un palliativo di corto respiro se, unitamente a tale scelta, non si affrontano una volta per tutte le cause che determinano una condizione carceraria di estremo disagio e non si risolvono definitivamente i problemi attraverso scelte fatte su altri fronti. Bisogna qualificare la polizia penitenziaria, facilitare la espulsione dei reclusi stranieri, adeguare le strutture alle esigenze dei reclusi e alla loro risocializzazione, favorire veramente il loro reinserimento nella vita sociale.
        La concessione di una amnistia o di un indulto non mi trova pregiudizialmente contrario. Essa andrà certamente valutata nel suo complesso ma non può comunque condividere l'utilizzo dell'amnistia o dell'indulto per il solo fine di svuotare le carceri, per alleggerire lo spaventoso arretrato dei tribunali, per la cancellazione di reati quali la concussione e la corruzione, per eliminare i reati con forte pericolosità sociale e con rischio per l'incolumità delle persone.
        In ogni caso, non si potrà non tenere presente che il recente, esponenziale incremento della microcriminalità è connesso principalmente al fenomeno dell'immigrazione clandestina. Qualsiasi provvedimento di amnistia o di indulto, quindi, non potrà non farsi carico delle conseguenze delle previste scarcerazioni di tali soggetti, ed è quindi necessario prevedere in via generale gli effetti di eventuali iniziative legislative al riguardo.
        E' proprio quello che si intende fare con la proposta di legge alla vostra attenzione, con la quale si dispone che la concessione dell'amnistia a coloro che non sono cittadini di Paesi appartenenti all'Unione europea è sottoposta alla condizione della loro espulsione e del conseguente accompagnamento coatto dei medesimi alla frontiera del Paese di provenienza. E' inoltre previsto che, nel caso in cui non sia possibile determinare la provenienza dell'immigrato, il beneficio dell'amnistia non sia concesso.
        Queste disposizioni mi sembrano infatti preliminari ad ogni discorso in materia di amnistia.
        Non dobbiamo dimenticare che intere regioni sono assediate dalla criminalità e che la vita nelle nostre città è resa precaria dalla minaccia di bande in gran parte di provenienza extracomunitaria. E' quindi non solo un atto di responsabilità, ma un nostro preciso dovere fare fronte a tali esigenze ed impedire che un atto, volto sostanzialmente a deflazionare la situazione carceraria, si risolva in un disastro per la vita dei nostri concittadini.
        E' quindi con fiducia che si sottopone alla vostra attenzione la presente proposta di legge, augurandone una sollecita approvazione.




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