XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 22
Onorevoli Colleghi! - Nella storia della Repubblica
sono state concesse ventuno amnistie. Le prime due, concesse a
distanza di pochi giorni l'una dall'altra, risalgono
addirittura al giugno del 1946: una fu concessa per reati
comuni, politici e militari, l'altra per reati finanziari. E'
consuetudine che all'amnistia si accompagni la concessione di
un indulto.
Ai giorni nostri, gli ultimi provvedimenti di amnistia e
di indulto sono stati adottati nel 1981, nel 1986, per
arrivare, in fine, al 1990, anno in cui sono stati scarcerati
ben 3.080 detenuti!
Nel 1992 sono cambiate le modalità di promulgazione
dell'amnistia e dell'indulto attraverso la legge
costituzionale 6 marzo 1992, n. 1, che ha modificato
l'articolo 79 della Costituzione.
La nuova formulazione dell'articolo 79 della Costituzione
prevede, infatti, che la legge di amnistia sia approvata dal
Parlamento con una maggioranza qualificata dei due terzi dei
componenti di ciascuna Camera.
La nuova formulazione codifica quello che già esisteva
nella prassi; il Capo dello Stato, infatti, si limitava a fare
proprio il progetto di legge elaborato ed approvato dal
Parlamento e, quindi, l'innovazione consiste semplicemente
nella richiesta della maggioranza qualificata dei due terzi
che viene richiesta per l'approvazione della legge di
amnistia.
L'istituto dell'amnistia è però rimasto invariato ed è
previsto dall'articolo 151 del codice penale, nel capo I del
titolo VI del libro I, recante "Della estinzione del reato e
della pena"; l'amnistia rientra, infatti, tra le cause di
estinzione del reato e si distingue tra propria ed impropria a
seconda che sia applicata prima che sia intervenuta una
sentenza irrevocabile di condanna oppure successivamente alla
condanna stessa. Nella prima ipotesi l'amnistia esplica
appieno i suoi effetti estintivi sul reato (con alcuni
limiti); nella seconda ipotesi, invece, l'amnistia ha soltanto
l'efficacia di fare cessare l'esecuzione della condanna e
delle pene accessorie anche se, in entrambi i casi, dato
l'inquadramento sistematico del nostro codice, si ritiene che
l'amnistia estingua il reato.
L'indulto costituisce, invece, una causa estintiva della
pena, come espressamente prevede l'articolo 174 del codice
penale, e la sua applicazione condona in tutto o in parte la
pena inflitta o la commuta in una pena di specie diversa.
Negli ultimi anni il dibattito intorno ai due istituti si
è fatto incandescente e da più parti si è reclamato un atto di
clemenza verso i detenuti che possa alleviare la situazione
delle carceri italiane. Secondo una prima stima, sembra che
potrebbero uscire dal carcere tra i 5 ed i 10 mila detenuti e
molti pensano che tale esodo contribuirebbe a ridare "un po'
di respiro" agli istituti di pena, nei quali sono "stipate"
circa 53-54 mila persone (sono cifre del marzo 2000), rispetto
ad una capienza regolamentare di circa 42 mila posti.
Il proponente è consapevole del fatto che una ipotesi di
amnistia e di indulto rappresenterebbe un palliativo di corto
respiro se, unitamente a tale scelta, non si affrontano una
volta per tutte le cause che determinano una condizione
carceraria di estremo disagio e non si risolvono
definitivamente i problemi attraverso scelte fatte su altri
fronti. Bisogna qualificare la polizia penitenziaria,
facilitare la espulsione dei reclusi stranieri, adeguare le
strutture alle esigenze dei reclusi e alla loro
risocializzazione, favorire veramente il loro reinserimento
nella vita sociale.
La concessione di una amnistia o di un indulto non mi
trova pregiudizialmente contrario. Essa andrà certamente
valutata nel suo complesso ma non può comunque condividere
l'utilizzo dell'amnistia o dell'indulto per il solo fine di
svuotare le carceri, per alleggerire lo spaventoso arretrato
dei tribunali, per la cancellazione di reati quali la
concussione e la corruzione, per eliminare i reati con forte
pericolosità sociale e con rischio per l'incolumità delle
persone.
In ogni caso, non si potrà non tenere presente che il
recente, esponenziale incremento della microcriminalità è
connesso principalmente al fenomeno dell'immigrazione
clandestina. Qualsiasi provvedimento di amnistia o di indulto,
quindi, non potrà non farsi carico delle conseguenze delle
previste scarcerazioni di tali soggetti, ed è quindi
necessario prevedere in via generale gli effetti di eventuali
iniziative legislative al riguardo.
E' proprio quello che si intende fare con la proposta di
legge alla vostra attenzione, con la quale si dispone che la
concessione dell'amnistia a coloro che non sono cittadini di
Paesi appartenenti all'Unione europea è sottoposta alla
condizione della loro espulsione e del conseguente
accompagnamento coatto dei medesimi alla frontiera del Paese
di provenienza. E' inoltre previsto che, nel caso in cui non
sia possibile determinare la provenienza dell'immigrato, il
beneficio dell'amnistia non sia concesso.
Queste disposizioni mi sembrano infatti preliminari ad
ogni discorso in materia di amnistia.
Non dobbiamo dimenticare che intere regioni sono assediate
dalla criminalità e che la vita nelle nostre città è resa
precaria dalla minaccia di bande in gran parte di provenienza
extracomunitaria. E' quindi non solo un atto di
responsabilità, ma un nostro preciso dovere fare fronte a tali
esigenze ed impedire che un atto, volto sostanzialmente a
deflazionare la situazione carceraria, si risolva in un
disastro per la vita dei nostri concittadini.
E' quindi con fiducia che si sottopone alla vostra
attenzione la presente proposta di legge, augurandone una
sollecita approvazione.