XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 22




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo il quarto comma dell'articolo 151 del codice penale è inserito il seguente:

        "La concessione dell'amnistia a coloro che non sono cittadini di Paesi appartenenti all'Unione europea è sottoposta alla condizione della loro espulsione e del conseguente accompagnamento coatto alla frontiera del Paese di provenienza. Nel caso non sia possibile determinare la provenienza dell'immigrato, il beneficio dell'amnistia non è concesso".


Art. 2.

        1. Al terzo comma dell'articolo 174 del codice penale la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "quattro".



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