XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 22
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo il quarto comma dell'articolo 151 del codice
penale è inserito il seguente:
"La concessione dell'amnistia a coloro che non sono
cittadini di Paesi appartenenti all'Unione europea è
sottoposta alla condizione della loro espulsione e del
conseguente accompagnamento coatto alla frontiera del Paese di
provenienza. Nel caso non sia possibile determinare la
provenienza dell'immigrato, il beneficio dell'amnistia non è
concesso".
Art. 2.
1. Al terzo comma dell'articolo 174 del codice penale la
parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "quattro".