XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 19
Onorevoli Deputati! - Il provvedimento d'urgenza
proposto dispone la proroga della validità della legge n. 245
del 2000, venuta a scadere il 31 dicembre 2000, al 31 dicembre
2001.
Detta proroga si rende estremamente indispensabile, in
considerazione che alcuni tratti di costa del Tirreno e
dell'Adriatico e numerosi laghi sono a tutt'oggi interessati
dal fenomeno dell'eutrofizzazione.
Al riguardo, è opportuno ricordare che la legge 12 giugno
1993, n. 185, che ha convertito, con modificazioni, il
decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, ha attribuito alle
regioni la facoltà di adottare, per non
oltre un triennio, ai fini del giudizio di idoneità delle
acque di balneazione, limiti più permissivi per il parametro
ossigeno disciolto di quelli indicati nel decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, a
condizione che il superamento dei valori limite fissati per il
predetto parametro dipendesse esclusivamente dal fenomeno
dell'eutrofizzazione e subordinatamente dall'adozione di un
programma di sorveglianza per la rilevazione di alghe aventi
possibili implicazioni igienico-sanitarie.
A causa del persistere del fenomeno eutrofico è stato
necessario mantenere operante la validità della disciplina
prevista dalla legge n. 185 del 1993 con successivi
provvedimenti legislativi e da ultimo con la legge n. 245 del
18 agosto 2000.
Considerato che dal 1^ aprile avrà inizio il periodo di
campionamento relativo alla stagione balneare 2001, per
evitare che lunghi tratti costieri siano dichiarati non
balneabili con ovvie conseguenze negative sull'economia
turistica, si ritiene urgente ed indispensabile che il termine
della validità della legge n. 245 del 2000, venuto a scadere
il 31 dicembre 2000, sia ulteriormente prorogato al 31
dicembre 2001.
Il provvedimento è costituito da due articoli.
La disposizione dell'articolo 1 proroga il termine di
scadenza del regime di deroga ai valori limite del parametro
ossigeno disciolto stabiliti dal decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, consentendo, come già
riferito, alle regioni di avvalersi fino al 31 dicembre 2001
della facoltà di derogare, sempre con le necessarie cautele
igienico-sanitarie, ai valori limite del parametro ossigeno
disciolto.
La disposizione dell'articolo 2 fissa l'entrata in vigore
del decreto-legge.
RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA
Il decreto-legge in esame non apporta variazioni di
ordine sostanziale alla legislazione vigente.
Il provvedimento non presenta alcun problema di
compatibilità con l'ordinamento interno né con l'ordinamento
comunitario.
Si ravvisa, peraltro, la necessità di una sua
approvazione in via di urgenza, attesa la sua peculiarità.
RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
Il decreto-legge in questione non comporta alcun onere
aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato, trattandosi di
una disposizione normativa di mera proroga di termini.