XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 19




        Onorevoli Deputati! - Il provvedimento d'urgenza proposto dispone la proroga della validità della legge n. 245 del 2000, venuta a scadere il 31 dicembre 2000, al 31 dicembre 2001.
        Detta proroga si rende estremamente indispensabile, in considerazione che alcuni tratti di costa del Tirreno e dell'Adriatico e numerosi laghi sono a tutt'oggi interessati dal fenomeno dell'eutrofizzazione.
        Al riguardo, è opportuno ricordare che la legge 12 giugno 1993, n. 185, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, ha attribuito alle regioni la facoltà di adottare, per non oltre un triennio, ai fini del giudizio di idoneità delle acque di balneazione, limiti più permissivi per il parametro ossigeno disciolto di quelli indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, a condizione che il superamento dei valori limite fissati per il predetto parametro dipendesse esclusivamente dal fenomeno dell'eutrofizzazione e subordinatamente dall'adozione di un programma di sorveglianza per la rilevazione di alghe aventi possibili implicazioni igienico-sanitarie.
        A causa del persistere del fenomeno eutrofico è stato necessario mantenere operante la validità della disciplina prevista dalla legge n. 185 del 1993 con successivi provvedimenti legislativi e da ultimo con la legge n. 245 del 18 agosto 2000.
        Considerato che dal 1^ aprile avrà inizio il periodo di campionamento relativo alla stagione balneare 2001, per evitare che lunghi tratti costieri siano dichiarati non balneabili con ovvie conseguenze negative sull'economia turistica, si ritiene urgente ed indispensabile che il termine della validità della legge n. 245 del 2000, venuto a scadere il 31 dicembre 2000, sia ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001.
        Il provvedimento è costituito da due articoli.
        La disposizione dell'articolo 1 proroga il termine di scadenza del regime di deroga ai valori limite del parametro ossigeno disciolto stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, consentendo, come già riferito, alle regioni di avvalersi fino al 31 dicembre 2001 della facoltà di derogare, sempre con le necessarie cautele igienico-sanitarie, ai valori limite del parametro ossigeno disciolto.
        La disposizione dell'articolo 2 fissa l'entrata in vigore del decreto-legge.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA


          Il decreto-legge in esame non apporta variazioni di ordine sostanziale alla legislazione vigente.
          Il provvedimento non presenta alcun problema di compatibilità con l'ordinamento interno né con l'ordinamento comunitario.
          Si ravvisa, peraltro, la necessità di una sua approvazione in via di urgenza, attesa la sua peculiarità.



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA


          Il decreto-legge in questione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato, trattandosi di una disposizione normativa di mera proroga di termini.




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