XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 19




Decreto-legge 3 maggio 2001, n. 159, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2001.


Proroga di termini in materia di acque di balneazione


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


          Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

          Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva 76/160/CEE del Consiglio dell'8 dicembre 1975, relativa alla qualità delle acque di balneazione;

          Visto il decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, con il quale, fra l'altro, è stato consentito alle regioni di derogare, per un triennio ed a determinate condizioni, ai valori limite del parametro ossigeno disciolto di cui al punto 11) dell'allegato 1 al citato decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, ai fini del giudizio di idoneità delle acque di balneazione;

          Visto l'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, che ha prorogato al 31 dicembre 1997 la disciplina di cui al citato decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109;

          Visto il decreto-legge 25 maggio 1998, n. 156, convertito dalla legge 22 luglio 1998, n. 243, che ha prorogato al 31 dicembre 1998 la disciplina di cui al citato decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109;

          Visto il decreto-legge 11 maggio 1999, n. 127, convertito dalla legge 9 luglio 1999, n. 220, che ha prorogato al 31 dicembre 1999 la disciplina di cui al citato decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109;

          Vista la legge 18 agosto 2000, n. 245, che ha prorogato al 31 dicembre 2000 la disciplina di cui al citato decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109;

          Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare la facoltà prevista dal predetto decreto-legge n. 109 del 1993, stante il perdurare del fenomeno di eutrofizzazione delle acque;
          Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;

          Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione;


emana

il seguente decreto-legge:


Articolo 1.

(Acque di balneazione).

          1. La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, è prorogata al 31 dicembre 2001.


Articolo 2.

(Entrata in vigore).

          1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

          Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

          Dato a Roma, addì 3 maggio 2001.


CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Veronesi, Ministro della sanità.
Bordon, Ministro dell'ambiente.
Nesi, Ministro dei lavori pubblici.
Bersani, Ministro dei trasporti e della navigazione.

Visto, il Guardasigilli:Fassino.



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