XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 17




        Onorevoli Deputati! - Il provvedimento oggetto di conversione contiene disposizioni transitorie dirette a disciplinare in via temporanea i procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità disciplinati dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e i procedimenti di cui all'articolo 336 del codice civile, in attesa di una compiuta disciplina sulla difesa di ufficio e sul patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili minorili, nonché di una revisione del procedimento di cui all'articolo 336 del codice civile.
        La recente legge 6 marzo 2001, n. 60, ha infatti disciplinato la difesa di ufficio nei procedimenti penali, prevedendo specifiche modalità per la nomina dei difensori di ufficio, con la corresponsione di un compenso nella misura e secondo le modalità previste dalla legge 30 luglio 1990, n. 217, qualora il difensore dimostri di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
        La legge di riforma in materia di adozione approvata in via definitiva dal Senato in data 1^ marzo 2001 e in via di pubblicazione non contiene invece alcuna previsione in ordine alle modalità per la nomina del difensore di ufficio in favore dei genitori e del minore, nei confronti del quale sia stato aperto un procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, né in ordine al carico delle spese processuali.
        Si aggiunga che nei giudizi civili ed amministrativi la legge di riforma istitutiva del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, che ha elevato a lire 18.000.000 il livello del reddito massimo per l'ammissione, sarà operante solo a decorrere dal 1^ luglio 2002, così come previsto dall'articolo 15-noniesdecies della legge 30 luglio 1990, n. 217, introdotto dalla legge 29 marzo 2001, n. 134, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2001.
        In tale situazione, il principio di effettività della difesa, cui la riforma in materia di procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità ha inteso ispirarsi, incontra forti limiti, ove si tenga conto da un lato della necessità di affidare l'incarico a professionisti in possesso di competenze qualificate in considerazione della delicatezza della funzione da assolvere (così come già avviene per il settore penale ai sensi dell'articolo 11 delle disposizioni approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e dell'articolo 15 delle norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272), dall'altro della sostanziale inadeguatezza dell'attuale legge sul gratuito patrocinio nei giudizi civili, avuto riguardo alle condizioni di povertà necessarie per l'ammissione. E ciò sia che, per quanto attiene ai requisiti soggettivi, si vogliano ritenere applicabili le disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533, in conformità all'orientamento di una parte della dottrina, sia che si ritengano invece applicabili le disposizioni sul gratuito patrocinio nei procedimenti civili, secondo l'orientamento prevalente dei giudici minorili.
        Di conseguenza uno strumento di maggiore tutela, come la difesa di ufficio, viene a tradursi in un maggior onere a carico di soggetti i quali, pur appartenendo di norma alle fasce economicamente più deboli non potranno accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
        Una riconsiderazione di tali aspetti appare, quindi, necessaria al fine di assicurare l'effettività della difesa sia nei confronti dei genitori che dei minori per i quali sia stato aperto un procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, anche attraverso un collegamento tra la difesa di ufficio e l'onere delle spese a carico dello Stato, così come previsto dalla legge n. 60 del 2001.
        Per quanto attiene al procedimento per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 336 del codice civile, la previsione della difesa tecnica contenuta nella legge di riforma necessita di una revisione del procedimento che si svolge davanti al giudice minorile nelle forme dei procedimenti in camera di consiglio e cioè secondo regole procedurali che necessitano di una revisione, anche a seguito della modifica dell'articolo 111 della Costituzione. E' quindi necessario regolare le modalità e i tempi attraverso i quali deve esercitarsi l'attività difensiva; comunque, l'inadeguatezza dell'attuale legge sul gratuito patrocinio pone seri ostacoli ad un effettivo esercizio del diritto di difesa, non potendosi porre l'onere delle spese a carico dello Stato se non nelle ipotesi previste dall'attuale normativa sul gratuito patrocinio nei giudizi civili, ancorate a condizioni di povertà del richiedente.
        Alla stregua delle suesposte considerazioni l'articolo 1 del presente provvedimento è diretto a rendere applicabili, in via transitoria, ai procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità e ai procedimenti per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 336 del codice civile, le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
        La disciplina transitoria troverà applicazione fino all'emanazione di una compiuta disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità, in particolare per quanto attiene alla nomina del difensore di ufficio, nonché fino alla revisione del procedimento per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 336 del codice civile.
        L'articolo 2 stabilisce la data di entrata in vigore del provvedimento.
        Dall'attuazione del presente decreto non scaturiscono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
        In ottemperanza al disposto dell'articolo 77 della Costituzione il decreto-legge di cui sopra viene ora presentato alle Camere per la conversione in legge.




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