XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 17
Onorevoli Deputati! - Il provvedimento oggetto di
conversione contiene disposizioni transitorie dirette a
disciplinare in via temporanea i procedimenti per la
dichiarazione dello stato di adottabilità disciplinati dalla
legge 4 maggio 1983, n. 184, e i procedimenti di cui
all'articolo 336 del codice civile, in attesa di una compiuta
disciplina sulla difesa di ufficio e sul patrocinio a spese
dello Stato nei giudizi civili minorili, nonché di una
revisione del procedimento di cui all'articolo 336 del codice
civile.
La recente legge 6 marzo 2001, n. 60, ha infatti
disciplinato la difesa di ufficio nei procedimenti penali,
prevedendo specifiche modalità per la nomina dei difensori di
ufficio, con la corresponsione di un compenso nella misura e
secondo le modalità previste dalla legge 30 luglio 1990, n.
217, qualora il difensore dimostri di avere esperito
inutilmente le procedure per il recupero dei crediti
professionali.
La legge di riforma in materia di adozione approvata in
via definitiva dal Senato in data 1^ marzo 2001 e in via di
pubblicazione non contiene invece alcuna previsione in ordine
alle modalità per la nomina del difensore di ufficio in favore
dei genitori e del minore, nei confronti del quale sia stato
aperto un procedimento per la dichiarazione dello stato di
adottabilità, né in ordine al carico delle spese
processuali.
Si aggiunga che nei giudizi civili ed amministrativi la
legge di riforma istitutiva del patrocinio a spese dello Stato
per i non abbienti, che ha elevato a lire 18.000.000 il
livello del reddito massimo per l'ammissione, sarà operante
solo a decorrere dal 1^ luglio 2002, così come previsto
dall'articolo 15-noniesdecies della legge 30 luglio
1990, n. 217, introdotto dalla legge 29 marzo 2001, n. 134,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile
2001.
In tale situazione, il principio di effettività della
difesa, cui la riforma in materia di procedimenti per la
dichiarazione dello stato di adottabilità ha inteso ispirarsi,
incontra forti limiti, ove si tenga conto da un lato della
necessità di affidare l'incarico a professionisti in possesso
di competenze qualificate in considerazione della delicatezza
della funzione da assolvere (così come già avviene per il
settore penale ai sensi dell'articolo 11 delle disposizioni
approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22
settembre 1988, n. 448, e dell'articolo 15 delle norme
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272),
dall'altro della sostanziale inadeguatezza dell'attuale legge
sul gratuito patrocinio nei giudizi civili, avuto riguardo
alle condizioni di povertà necessarie per l'ammissione. E ciò
sia che, per quanto attiene ai requisiti soggettivi, si
vogliano ritenere applicabili le disposizioni di cui alla
legge 11 agosto 1973, n. 533, in conformità all'orientamento
di una parte della dottrina, sia che si ritengano invece
applicabili le disposizioni sul gratuito patrocinio nei
procedimenti civili, secondo l'orientamento prevalente dei
giudici minorili.
Di conseguenza uno strumento di maggiore tutela, come la
difesa di ufficio, viene a tradursi in un maggior onere a
carico di soggetti i quali, pur appartenendo di norma alle
fasce economicamente più deboli non potranno accedere al
beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Una riconsiderazione di tali aspetti appare, quindi,
necessaria al fine di assicurare l'effettività della difesa
sia nei confronti dei genitori che dei minori per i quali sia
stato aperto un procedimento per la dichiarazione dello stato
di adottabilità, anche attraverso un collegamento tra la
difesa di ufficio e l'onere delle spese a carico dello Stato,
così come previsto dalla legge n. 60 del 2001.
Per quanto attiene al procedimento per l'adozione dei
provvedimenti di cui all'articolo 336 del codice civile, la
previsione della difesa tecnica contenuta nella legge di
riforma necessita di una revisione del procedimento che si
svolge davanti al giudice minorile nelle forme dei
procedimenti in camera di consiglio e cioè secondo regole
procedurali che necessitano di una revisione, anche a seguito
della modifica dell'articolo 111 della Costituzione. E' quindi
necessario regolare le modalità e i tempi attraverso i quali
deve esercitarsi l'attività difensiva; comunque,
l'inadeguatezza dell'attuale legge sul gratuito patrocinio
pone seri ostacoli ad un effettivo esercizio del diritto di
difesa, non potendosi porre l'onere delle spese a carico dello
Stato se non nelle ipotesi previste dall'attuale normativa sul
gratuito patrocinio nei giudizi civili, ancorate a condizioni
di povertà del richiedente.
Alla stregua delle suesposte considerazioni l'articolo 1
del presente provvedimento è diretto a rendere applicabili, in
via transitoria, ai procedimenti per la dichiarazione dello
stato di adottabilità e ai procedimenti per l'adozione dei
provvedimenti di cui all'articolo 336 del codice civile, le
disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
La disciplina transitoria troverà applicazione fino
all'emanazione di una compiuta disciplina sulla difesa di
ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di
adottabilità, in particolare per quanto attiene alla nomina
del difensore di ufficio, nonché fino alla revisione del
procedimento per l'adozione dei provvedimenti di cui
all'articolo 336 del codice civile.
L'articolo 2 stabilisce la data di entrata in vigore del
provvedimento.
Dall'attuazione del presente decreto non scaturiscono
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
In ottemperanza al disposto dell'articolo 77 della
Costituzione il decreto-legge di cui sopra viene ora
presentato alle Camere per la conversione in legge.