XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 17




Decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001.


Disposizioni urgenti in materia di adozione e di
procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


          Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

          Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori;

          Vista la legge di riforma dell'adozione, approvata in via definitiva dal Senato il 1^ marzo 2001 e in corso di pubblicazione, con la quale sono state apportate modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in particolare per quanto attiene all'istituzione della difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità, oltre ad alcune modifiche al titolo VIII del libro primo del codice civile;

          Considerato che, in attesa di una compiuta disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità e fino alla revisione del procedimento per l'adozione dei provvedimenti indicati nell'articolo 336 del codice civile, ai predetti procedimenti devono continuare ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti;

          Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni transitorie per una tutela effettiva dei diritti del minore e per consentire la regolare prosecuzione dei procedimenti in corso;

          Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 2001;

          Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;

emana

il seguente decreto-legge:


Articolo 1.

          1. In via transitoria e fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità disciplinati dal titolo II, capo II, della legge4 maggio 1983, n. 184, e successive modifiche, ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
          2. In via transitoria e fino alla emanazione di nuove disposizioni che regolano i procedimenti di cui all'articolo 336 del codice civile, ai medesimi procedimenti continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.


Articolo 2.

          1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

          Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

          Dato a Roma, addì 24 aprile 2001.

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Fassino, Ministro della giustizia.

Visto, il Guardasigilli: Fassino.



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