XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 17
Decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001.
Disposizioni urgenti in materia di adozione e di
procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante la
disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori;
Vista la legge di riforma dell'adozione, approvata in via
definitiva dal Senato il 1^ marzo 2001 e in corso di
pubblicazione, con la quale sono state apportate modifiche
alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in particolare per quanto
attiene all'istituzione della difesa di ufficio nei
procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità,
oltre ad alcune modifiche al titolo VIII del libro primo del
codice civile;
Considerato che, in attesa di una compiuta disciplina
sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione
dello stato di adottabilità e fino alla revisione del
procedimento per l'adozione dei provvedimenti indicati
nell'articolo 336 del codice civile, ai predetti procedimenti
devono continuare ad applicarsi le disposizioni processuali
vigenti;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare
disposizioni transitorie per una tutela effettiva dei diritti
del minore e per consentire la regolare prosecuzione dei
procedimenti in corso;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 24 aprile 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro della giustizia;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
1. In via transitoria e fino alla emanazione di una
specifica disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti
per la dichiarazione dello stato di adottabilità disciplinati
dal titolo II, capo II, della legge4 maggio 1983, n. 184, e
successive modifiche, ai predetti procedimenti e ai relativi
giudizi di opposizione continuano ad applicarsi le
disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. In via transitoria e fino alla emanazione di nuove
disposizioni che regolano i procedimenti di cui all'articolo
336 del codice civile, ai medesimi procedimenti continuano ad
applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 aprile 2001.
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Fassino, Ministro della giustizia.
Visto, il Guardasigilli: Fassino.