XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 12




        Onorevoli Deputati! - La presente proposta di legge è stata elaborata da un Comitato di associazioni che operano sui problemi della disabilità e dell'emarginazione, che rappresenta la grande maggioranza dell'associazionismo del settore: Lega Arcobaleno contro le barriere, Associazione nazionale lavoratori anziani ferrovieri (ANLA FER), Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH), Unione famiglie handicappati (UFHa), Associazione famiglie handicappati comprensorio di Orvieto (AFHCO), Leg. Arco, Vivere insieme. Essa, pertanto, è frutto di una "esperienza sul campo" di associazioni che da molti anni operano per i diritti delle persone handicappate e per il sostegno alle famiglie che (questione esemplare in tutta Europa) assistono quotidianamente nel proprio ambito le persone con una disabilità "grave" o "gravissima".
        Particolarmente significativo è il fatto che - forse per la prima volta - una iniziativa sui gravi problemi della disabilità vede, fra i promotori, una organizzazione che prioritariamente si occupa dei problemi dei pensionati (l'ANLA FER): ciò costituisce un importante segnale di come il variegato mondo dell'associazionismo sa aggregarsi sui grandi temi dell'emarginazione, al di là dei propri specifici temi, costituendosi in soggetto unitario per una rinnovata politica sociale.
        In Italia, le persone la cui disabilità è definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, "in situazione di gravità" sono circa 1.800.000. Fra costoro, un numero - fortunatamente - molto inferiore, calcolabile in circa 300.000, si trova nella situazione che nella proposta di legge è considerata come "gravissima". Per loro, la suddetta situazione di gravità è aggravata dal fatto che non sono in grado di adempiere ad almeno due delle funzioni indicate dall'articolo 2 della proposta di legge:

                deficit intellettivo grave, che comporti un grave ritardo mentale contestuale a gravi difficoltà di apprendimento;

            impossibilità di deambulazione;

            impossibilità di mantenere il controllo sfinterico;

            impossibilità, se di età superiore ai sei anni, di assunzione del cibo, o di lavarsi, o di vestirsi.

        E' proprio per queste persone che la proposta di legge intende intervenire. E' del tutto evidente che se una persona la cui disabilità è già considerata in situazione di gravità - come definita dalla legge n. 104 del 1992 - è "anche nell'impossibilità di svolgere in modo autonomo almeno due delle suindicate funzioni", abbisogna di una assistenza continua quotidiana, per le intere ventiquattro ore giornaliere. E ciò anche per consentirle una vita scolastica, lavorativa, ludica integrata nel modo più completo possibile. Una assistenza che tuttora le istituzioni non riescono a garantire in modo soddisfacente e che quindi è quasi del tutto a carico delle famiglie.
        La proposta di legge è composta da cinque articoli.

        Art. 1. - (Adeguamento delle pensioni di reversibilità) Il comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, dispone la limitazione della cumulabilità della pensione di reversibilità con eventuali altri redditi percepiti dal superstite beneficiario. Esso, inoltre, limita percentualmente l'ammontare della pensione di reversibilità, in relazione alla situazione della famiglia superstite (numero e grado di parentela). Infine, esso dispone che tale limite percentuale sia elevato al 70 per cento nel caso di una presenza di soli figli inabili.
        Con il comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge si dispone che i limiti di cumulabilità e di percentualizzazione stabiliti dal citato comma 41 dell'articolo 1 della legge n. 335 del 1995 non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare in cui conviva una persona la cui disabilità non solo sia considerata "in situazione di gravità" ai sensi della legge n. 104 del 1992, ma sia anche impossibilitata a svolgere autonomamente almeno due delle funzioni già indicate in precedenza.
        Al momento della morte del percipiente la pensione primaria, anche il sostegno assistenziale viene a mancare o a diminuire grandemente. Com'è stato detto, l'Europa si interroga sul perché le famiglie italiane si facciano carico quasi totale dei figli gravemente disabili anziché costringerli in istituto, come ordinariamente è fatto in tutti i Paesi europei. La risposta è statisticamente trovata nel fatto che i figli disabili assistiti nelle e dalle loro famiglie vivono molto più a lungo e molto meglio che negli istituti, sentimentalmente asettici, socialmente segreganti e costosissimi per lo Stato.
        Pertanto, l'aberrazione del vigente comma 41 dell'articolo 1 della legge n. 335 del 1995 sta nel non considerare che alla morte di chi percepiva la pensione (di solito un genitore) il superstite con gravissima disabilità (che può essere anche il coniuge e non il solo figlio) avrà una assistenza parentale diminuita, alla quale dovrà far fronte con una assistenza a pagamento: se non ricorresse a ciò, non solo peggiorerebbe la qualità della propria vita ma, anche, aumenterebbe la necessità del suo ricovero in istituto.
        La modifica proposta, quindi, non solo elimina i limiti di cumulabilità della pensione di reversibilità con altri eventuali redditi, ma precisa, altresì, che essa sia erogata per intero - al 100 per cento - e non già in modo commisurato alla situazione familiare.
        Il comma 2 dell'articolo 1 della proposta di legge sostituisce le parole: "ovvero, inabili" nel testo originario del comma 41 dell'articolo 1 della legge n. 335 del 1995. Infatti, il termine "inabili" è ambiguo in quanto non è chiaro rispetto a cosa si sia inabili.
        Comunemente si intende che l'inabilità sia parametrata rispetto alla capacità lavorativa. Se così è intesa l'inabilità, dal provvedimento rimarrebbero escluse le persone che, pur essendo colpite da una grave disabilità, potrebbero egualmente svolgere un proficuo lavoro adeguato alle loro possibilità fisiche, qualora fossero adeguati gli strumenti umani e tecnici ed i posti di lavoro.
        Del resto, questa è proprio la filosofia del "collocamento mirato", recentemente deliberato dal Parlamento con la legge 12 marzo 1999, n. 68.
        La presente proposta di legge, invece, si riferisce ad una inabilità rispetto all'autonomia nello svolgimento di funzioni ordinarie di vita, indicate nell'articolo 2.
        Pertanto, essa interviene in relazione alla "situazione" effettiva in cui vive la persona disabile e non già ad un concetto vago ed antiscientifico, come è la "percentuale di invalidità" o la "incapacità lavorativa". Ad esempio: un tetraplegico ha ordinariamente l'impossibilità di svolgere autonomamente almeno due delle funzioni primarie di cui all'articolo 2; eppure, quasi sempre è in grado di svolgere un lavoro in modo del tutto produttivo, purché siano adottati i necessari adeguamenti o modifiche strutturali, come previsto anche dalla citata legge n. 68 del 1999 (insegnamento, telelavoro, consulenza fiscale, eccetera).

        Art. 2. - (Mancanza di autonomia di funzioni). E' l'impossibilità di svolgere in modo autonomo le funzioni essenziali della vita, che determina la situazione di "gravissima" disabilità.
        Lo scopo che l'associazionismo intende raggiungere è quello di enucleare le persone (circa 300 mila in Italia) la cui gravissima disabilità abbisogna di una assistenza quotidiana continua e di mirare gli interventi parlamentari più incisivi ed urgenti soprattutto sulla loro situazione. In tale modo, non solo si alleviano le difficoltà in cui versano le famiglie che le assistono, ma - come previsto dalla presente proposta di legge - si assicura, almeno sul piano finanziario, lo stesso livello di vita che esse avevano sinché il genitore era vivo, ancora in grado di fornire assistenza.

        Art. 3. - (Documentazione). Il testo precisa che il certificato medico da esibire deve fare risultare la situazione di disabilità del richiedente e non, più superficialmente, la cosiddetta "percentuale di invalidità".

        Art. 4. - (Copertura finanziaria). Il costo annuo derivante dall'attuazione della legge è stato calcolato secondo dati di previsione, dati che il Parlamento potrebbe meglio precisare con indagini appropriate.
        Si prevedono approssimativamente 300 mila persone con gravissima disabilità, morte di 10.000 genitori già percettori della pensione primaria in quanto anziani, lire 900.000 di adeguamento della pensione per ciascun superstite pari ad un onere di lire 10 miliardi, per eccesso.
        La copertura finanziaria non è prevista con un aumento della pressione fiscale, bensì con un prelievo minimo dalle vincite ai giochi di Stato.

        Art. 5. (Entrata in vigore). Il termine del 1^ gennaio 2000 appare congruo, in quanto è auspicabile e possibile che il finanziamento della proposta di legge sia garantito con il bilancio di previsione relativo al prossimo anno.
        Onorevoli deputati, il successo che la proposta di legge ha incontrato è dimostrato non solo dalle 61.670 firme raccolte ma, soprattutto, dalla gran diffusione nel territorio nazionale: 565 comuni, sparsi in tutte le regioni ed in 82 province, dei quali 13 capoluoghi di regione e 54 capoluoghi di provincia.
        Centinaia di migliaia di persone con gravissima disabilità e le loro famiglie, l'intero associazionismo che opera contro l'handicap, tutti i cittadini firmatari della proposta di legge, attendono ora che il Parlamento si pronunci in merito. Tutti, da veri democratici, chiedono che il Parlamento la esamini con urgenza e decida, secondo le proprie costituzionali responsabilità.
        La povertà finanziaria del Comitato promotore non ha consentito di diffondere "tavoli di raccolta" nell'intero territorio nazionale (ne sono stati organizzati 98) e sicuramente i destinatari diretti - i disabili - hanno incontrato spesso difficoltà insormontabili per recarsi alle segreterie comunali e circoscrizionali, molte delle quali sono tuttora "fortificate" da barriere architettoniche. Eppure, le firme raccolte superano per oltre il 20 per cento quelle stabilite dalla legge n. 352 del 1970: sicuramente il contenuto della proposta di legge è condiviso dall'unanimità dei cittadini consapevoli delle enormi difficoltà delle famiglie che, esemplarmente, seguitano a sostituire le carenze dello Stato nella diuturna ed amorevole assistenza ai loro familiari in situazione di "gravissima disabilità".




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