XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 12




PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA POPOLARE


Art. 1.

(Adeguamento delle pensioni di reversibilità).

        1. Al comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare nel quale vi sia una persona con handicap in situazione di gravità, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che sia anche impossibilitata a svolgere autonomamente almeno due delle funzioni di cui al comma 41-bis. In tal caso, inoltre, non operano le percentuali di commisurazione e la relativa pensione di reversibilità è erogata nella sua interezza".
        2. Al secondo periodo del comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: "ovvero inabili," sono sostituite dalle seguenti: "ovvero in situazione di gravità, come definita dal comma 3 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,".


Art. 2.

(Mancanza di autonomia di funzioni).

        1. Dopo il comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è inserito il seguente:

        "41-bis. L'impossibilità dello svolgimento autonomo delle funzioni di cui al comma 41 può derivare da:

                a) deficit intellettivo grave, che comporti un grave ritardo mentale contestuale a gravi difficoltà di apprendimento;

                b) impossibilità di deambulazione;
                c) impossibilità di mantenere il controllo sfinterico;

                d) impossibilità, se di età superiore a sei anni, di assunzione del cibo, o di lavarsi o di vestirsi".


Art. 3.

(Documentazione).

        1. Gli aventi diritto alla pensione di reversibilità devono presentare apposita istanza, allegando copia del certificato rilasciato dalla commissione medica dal quale risulti la situazione di disabilità del soggetto.
        2. Il diritto di cui alla presente legge matura dal primo giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza approvata.


Art. 4.

(Copertura finanziaria).

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, previsti in lire 10 miliardi annue, si provvede mediante prelievo dello 0,1 per cento dalle vincite delle lotterie e di qualsiasi altro gioco gestito dallo Stato o da enti da esso autorizzati.


Art. 5.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il 1^ gennaio 2000.



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