XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 12
PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA POPOLARE
Art. 1.
(Adeguamento delle pensioni di reversibilità).
1. Al comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995,
n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I limiti
di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario
faccia parte di un nucleo familiare nel quale vi sia una
persona con handicap in situazione di gravità, come
definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, che sia anche impossibilitata a svolgere
autonomamente almeno due delle funzioni di cui al comma
41-bis. In tal caso, inoltre, non operano le percentuali
di commisurazione e la relativa pensione di reversibilità è
erogata nella sua interezza".
2. Al secondo periodo del comma 41 dell'articolo 1 della
legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: "ovvero inabili," sono
sostituite dalle seguenti: "ovvero in situazione di gravità,
come definita dal comma 3 dell'articolo 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104,".
Art. 2.
(Mancanza di autonomia di funzioni).
1. Dopo il comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto
1995, n. 335, è inserito il seguente:
"41-bis. L'impossibilità dello svolgimento autonomo
delle funzioni di cui al comma 41 può derivare da:
a) deficit intellettivo grave, che comporti un
grave ritardo mentale contestuale a gravi difficoltà di
apprendimento;
b) impossibilità di deambulazione;
c) impossibilità di mantenere il controllo
sfinterico;
d) impossibilità, se di età superiore a sei anni,
di assunzione del cibo, o di lavarsi o di vestirsi".
Art. 3.
(Documentazione).
1. Gli aventi diritto alla pensione di reversibilità
devono presentare apposita istanza, allegando copia del
certificato rilasciato dalla commissione medica dal quale
risulti la situazione di disabilità del soggetto.
2. Il diritto di cui alla presente legge matura dal primo
giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza
approvata.
Art. 4.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge, previsti in lire 10 miliardi annue, si provvede
mediante prelievo dello 0,1 per cento dalle vincite delle
lotterie e di qualsiasi altro gioco gestito dallo Stato o da
enti da esso autorizzati.
Art. 5.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il 1^ gennaio
2000.