XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 10




        Onorevoli Deputati! - Con l'articolo 1 della proposta di legge (Disposizioni in materia di trattamento ai superstiti) si propone l'abrogazione di quella parte del comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha introdotto, secondo l'allegata tabella F, il cumulo della pensione di reversibilità con i redditi del coniuge superstite. La norma in vigore, di cui si chiede l'abrogazione, è invero viziata di incostituzionalità, lede diritti acquisiti e aspettative, rappresenta un incentivo all'evasione o elusione fiscale, è contraria ai princìpi del sistema pensionistico e, infine, non porta alcun beneficio al bilancio previdenziale.

            Violazione di norme costituzionali. La normativa vigente sulla pensione ai superstiti è mirata esclusivamente a fronteggiare le passività del bilancio previdenziale, nel quale peraltro è ampiamente provato che non sono le "vere" pensioni, ma i trattamenti assistenziali ad alimentare il deficit. Gli articoli 3 e 53 della Costituzione, unitariamente considerati, affermano il principio che vieta di far gravare oneri generali su categorie ristrette di soggetti. Lo Stato è pertanto tenuto a coprire le passività indotte dall'assistenza, pur sempre doverosa, con i consueti strumenti a cui deve ricorrere per fronteggiare qualsiasi onere pubblico, gravandone la generalità dei cittadini, essendogli costituzionalmente impedito di penalizzare un numero limitato di persone e, in special modo, eredi di soggetti particolarmente benemeriti per aver versato per tanti anni i contributi ai fondi pubblici di pensione. La disposizione in esame viola gli articoli 3 e 53 della Costituzione, anche perché contrasta le due regole costituzionali fondamentali di proporzionare le imposte alla capacità contributiva dei soggetti gravati e di informare tutto il sistema tributario a criteri di progressività. E' infatti pacifico che l'articolo 53 si riferisca a tutte le prestazioni finanziarie, comunque denominate, imposte ad un soggetto senza il concorso della sua volontà e che il taglio della reversibilità costituisca un'imposizione tributaria (anche se il legislatore l'ha mascherata parlando di limitazioni della cumulabilità della pensione con altri redditi del beneficiario). Infine, la decurtazione della pensione ai superstiti contraddice gran parte dello spirito della Carta costituzionale e, in particolare, oltre che le norme prima citate, le disposizioni degli articoli 29 e 31 (difesa della famiglia) e degli articoli 45, 46 e 47 (elevazione economica dei lavoratori e, soprattutto, difesa del risparmio).

            Lesione di diritti e aspettative. La norma in vigore lede diritti acquisiti e legittime aspettative nei confronti di tutti quei lavoratori per i quali lo Stato a suo tempo prese impegni di legge per la loro pensione e per di più senza che gli stessi potessero prevedere che, nel futuro, sarebbero stati ingiustificatamente penalizzati nel loro patrimonio familiare, mirato a garantire una serena vecchiaia anche per il coniuge. La norma in questione lede anche la legittima aspettativa del beneficiario a conservare il tenore di vita assicuratogli dal coniuge pensionato durante la sua vita ed al quale vuole rimanere fedele (la reversibilità si perde se il sopravvissuto passa a nuove nozze).
        I princìpi della necessaria ragionevolezza e non arbitrarietà della legge, dell'esigenza di certezza del diritto, della salvaguardia della buona fede e del rispetto dei concessi affidamenti sono stati ribaditi, proprio in materia di pensioni, dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 340 del 17 dicembre 1985, ove si afferma che: "La Costituzione non vieta di emanare disposizioni che modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata (...) anche se tali disposizioni non possono trasmodare (...) ed incidere arbitrariamente in situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, frustrando così l'affidamento del cittadino sulla sicurezza giuridica, come accadrebbe nel caso di una legge che, intervenendo in una fase avanzata del rapporto di lavoro, ovvero addirittura nello stato di quiescenza, peggiorasse, senza una inderogabile esigenza, in misura notevole e definitiva, un trattamento pensionistico in precedenza spettante". Si tratta di una sentenza particolarmente significativa in quanto conclude con una implicita denuncia di incostituzionalità della maggior parte delle norme lesive di diritti quesiti. I diritti dei pensionati discendono in larga parte da contributi corrisposti e ciò comporta una peculiare qualificazione al loro diritto; ma qualifica anche il mancato rispetto del diritto stesso, che potrebbe intendersi addirittura un'appropriazione indebita da parte dell'ente pubblico o, comunque, un atto di insolvenza. Simile peculiare qualificazione include la norma in questione tra i casi particolari di intoccabilità dei diritti acquisiti esistenti nell'ordinamento italiano.

            Incentivo all'evasione o elusione. La disposizione che falcidia la pensione ai superstiti è contraria tanto alle regole di una buona politica legislativa, quanto alle stesse finalità che il legislatore dichiara di perseguire. Tale disposizione infatti viene a gravare su un numero limitato di persone, degne invece di protezione, e impedisce ogni aiuto economico non clandestino in favore di molti dei colpiti dalla riduzione monetaria. Ciò spinge all'evasione o elusione, legali o illegali, in quanto il coniuge del pensionato, allo scopo di evitare il taglio della rendita attesa, potrebbe predisporre una specie di autotutela patrimoniale liberandosi, ma solo apparentemente, di quei beni il cui reddito non è per legge cumulabile con la pensione ereditata.

            Contrarietà al sistema pensionistico. Le previste decurtazioni della reversibilità sono gravemente criticabili anche per il solo fatto di essere commisurate al possesso da parte dei beneficiari di certi altri redditi extrapensione. Simile commisurazione sarebbe giustificabile se operasse nei confronti di prestazioni assistenziali (come in effetti risulta in tali ipotesi), ma non è affatto accettabile nei confronti di prestazioni previdenziali di ordine assicurativo. E' indiscutibile che il sistema pensionistico non è di ordine assistenziale. Se si introduce una norma riduttiva, di provenienza assistenziale, questa o rivoluziona il sistema pensionistico facendolo passare dal campo assicurativo a quello assistenziale, o è inficiata da un evidente errore tecnico-giuridico. Siccome però il legislatore ritiene che tale norma non operi alcuna rivoluzione del sistema pensionistico, per chiederne l'abrogazione è sufficiente rilevare la mancata previsione, nel calcolo assicurativo-pensionistico, della commisurazione del trattamento ai redditi del beneficiario e, da ciò, la illegittimità della sua successiva introduzione. Inoltre, trattandosi di una pensione legata ad un rapporto di lavoro svolto, è stata commessa una gravissima infrazione dell'articolo 36 della Costituzione, il quale dispone che: "Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa". L'ammontare delle pensioni derivanti da un rapporto di lavoro e da contributi versati in misura proporzionale alla retribuzione non può fondarsi su criteri opposti a quelli del citato articolo 36, essendo fuor di dubbio che i diritti assicurativo-pensionistici costituiscono una integrazione della retribuzione e che la stessa pensione è da considerare "retribuzione differita". Infine, si osserva che la riduzione del trattamento non al lavoratore-pensionato, ma ai suoi superstiti, viola l'originario regolamento pensionistico ai soli danni dei superstiti, creando in tale modo una disparità di trattamento tra il lavoratore e i suoi eredi aventi diritto, nettamente contraria al principio di eguaglianza tra gli assicurati che informa il sistema pensionistico in ossequio alla Carta costituzionale.

            Inefficacia per il bilancio previdenziale. La riduzione della pensione ai superstiti non giova né gioverà nemmeno ai bilanci degli enti erogatori, perché: si tratta di decurtazioni operate su trattamenti di per sé abbastanza contenuti; il numero dei titolari di reversibilità con redditi cumulabili non è significativo; la maggior parte dei superstiti può a motivo dell'età avanzata godere per pochi anni della pensione ereditata. Infatti, i dati forniti dall'osservatorio delle pensioni INPS e relativi ai trattamenti in essere al 1^ gennaio 1998 documentano che l'importo medio delle pensioni ai superstiti - operante il divieto di cumulo previsto dalla legge n. 335 del 1995 - ammonta appena a lire 716.016 (in pratica, equivalente al trattamento minimo) per una massa di pensioni pari a 3.711.940. Considerando la consistenza di tali pensioni all'interno dei singoli fondi previdenziali e l'importo medio riferito a ciascuna categoria, si osserva che appena il 2,38 per cento (pari a n. 88.615 pensioni) supera il milione di lire mensili, e riguarda per l'appunto le sole categorie i cui soggetti possano presentare le maggiori probabilità di cadere sotto il divieto previsto dalla legge. Tale divieto, così stando le cose, manterrebbe soltanto il carattere di un giustizialismo sociale del tutto opposto a quello naturale insito nel rapporto assicurativo previdenziale.

Importi medi delle pensioni ai superstiti al 1^ gennaio 1998

Fondo pensione lavoratori dipendenti: lire 773.133 (2.757.128 pensioni);

Coltivatori diretti: lire 395.364 (423.699);

Commercianti: lire 488.898 (201.428);

Minatori: lire 1.072.472 (3.239);

Trasporti: lire 1.373.395 (39.275);

Telefonici: lire 1.485.984 (7.486);

Esattoriali: lire 1.581.084 (4.717);

Dazieri: lire 1.228.409 (4.634);

Gasisti: lire 1.378.973 (2.786);

Elettrici: lire 1.627.799 (25.874);

Clero: lire 590.751 (189);

Volo: lire 2.825.770 (415).
        Se la falcidia sulle pensioni di reversibilità dovesse rimanere legge, si finirebbe per gravare pesantemente sulle condizioni economiche di pochi soggetti, spesso meritevoli di aiuto, senza giovare alle dissestate (ma non per colpa delle "vere" pensioni, come detto) finanze del bilancio previdenziale.

        Articolo 2. (Disposizioni in materia di perequazione automatica). - Introduzione. I redditi di pensione subiscono, nel tempo e con l'inflazione, due tipi di erosione in termini reali. Quella cui sono soggetti tutti i contribuenti, causata dal mancato o inadeguato ridimensionamento dei parametri dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e nota come fiscal drag; e quella che colpisce solamente i pensionati al di sopra di un certo reddito, generata dal cosiddetto "meccanismo di perequazione automatica", che per analogia possiamo chiamare pension drag. La prima fa sì che dalle tasche del pensionato venga tolto sempre di più, la seconda che nelle sue tasche affluisca sempre di meno: la distinzione è pleonastica, dato che il risultato è comunque la riduzione progressiva del reddito netto.
        Il drenaggio fiscale e quello previdenziale costituiscono pertanto delle vere e proprie imposte occulte sull'inflazione, in quanto riducono automaticamente il potere di acquisto, l'una tassando sempre di più il reddito lordo, l'altra tosandolo a monte e determinando quindi un prelievo virtuale. Virtuale, ma con effetti ben tangibili. E ciò anche se rimangono invariati i relativi parametri nominali: in termini di aliquote, scaglioni e detrazioni per l'IRPEF, e di percentuali di copertura del tasso d'inflazione per il suddetto meccanismo, che da qui in avanti per brevità chiameremo Mpa. A quest'erosione automatica si aggiungono gli interventi del legislatore, che incidono sui parametri nominali, quasi sempre inasprendoli, specie a danno delle fasce di reddito medio e medio-alto. Vedi la riforma Dini delle pensioni, la riforma Visco dell'IRPEF e le varie leggi finanziarie degli anni recenti. In particolare, i tre provvedimenti sul Mpa citati nel testo dell'articolo 2 della proposta di legge hanno introdotto elementi di sperequazione fra i pensionati e gli altri contribuenti, nonché fra pensionati e pensionati, con ciò violando norme costituzionali.
        L'entità della sperequazione emerge dall'analisi che segue, in cui si quantifica il danno subìto e quello subendo dai lavoratori in quiescenza. Viene preso in considerazione non solo il reddito lordo, ma anche il netto, che è quello che conta. Vengono pertanto valutati gli effetti di entrambi i meccanismi erosivi - pension drag e fiscal drag- cumulando la loro componente automatica, derivante dall'inflazione, con quella generata dal legislatore. Non da un punto di vista macroeconomico, ma da quello dei singoli individui, sia pur raggruppati per fasce di reddito. Al pensionato, o al contribuente in generale, interessa infatti poco apprendere - e gli riesce difficile credere - che la pressione fiscale è rimasta invariata, o che il tasso di inflazione è diminuito di qualche decimo di punto: ciò che egli direttamente constata rispetto al passato, e teme per il futuro, è la riduzione progressiva del suo personale potere di acquisto. In altri termini, ciò che gli importa è la sua personale sfera microeconomica. Quella che egli si configura leggendo gli statini della pensione o dello stipendio, compilando le dichiarazioni dei redditi e osservando come cambia il suo tenore di vita. L'analisi è limitata al caso più semplice di un pensionato senza carichi di famiglia e senza altri redditi: una casistica più ampia nuocerebbe alla chiarezza e sarebbe comunque non esaustiva. Vengono anche stabiliti dei confronti con un lavoratore dipendente ancora in attività, sempre però rimanendo nell'ambito dei redditi fissi.

            Inquadramento del problema. Distingueremo i redditi, lordi o netti, in effettivi e teorici. Effettivi quelli di fatto percepiti. Teorici quelli che idealmente terrebbero il passo con il costo della vita, mantenendo nel tempo il loro potere di acquisto, se venissero rivalutati al 100 per cento del tasso d'inflazione (a decorrere dall'inizio del periodo di osservazione, che qui è il 1991, in cui valori effettivi e teorici naturalmente coincidono). I redditi verranno espressi a volte in lire correnti, a volte anche in lire costanti (qui useremo sempre lire del 1997): potranno quindi essere nominali o reali.
        Analogamente in tema di aliquote fiscali, che qui saranno sempre quelle medie: nominali quelle ufficiali correnti nell'anno considerato, effettive quelle derivanti dal relativo drenaggio. Verranno, inoltre e in seguito, introdotti i concetti di deriva e quello di aliquota equivalente al drenaggio previdenziale.
        Come anticipato, Mpa è l'abbreviazione di meccanismo di perequazione automatica.
        Viene presa in considerazione la fascia di redditi da 25 a 200 milioni di lire (annue lorde, 1997), corrispondenti a circa 1,6 e 9,5 netti mensili. E' la fascia, configurata a piramide, in cui si colloca la maggioranza dei pensionati di vecchiaia che hanno lavorato per quarant'anni o giù di lì, versando - assieme alle loro aziende - adeguati contributi, e che comprende livelli dagli esecutivi ai dirigenziali. All'interno della fascia vengono considerati altri due livelli di reddito, di 50 e 100 milioni di lire. Il dettaglio in tabella A.


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        Il periodo esaminato va dal 1991 al 2011, ed è suddiviso in quattro archi temporali, segnati dal 1997, 2001 e 2008. La scelta è arbitraria, ma non immotivata.
        Il 1991 è stato individuato quale inizio del periodo di osservazione in quanto ultimo anno di recupero integrale del Fiscal drag (introdotto solo da pochi anni, era stata la grande vittoria dei sindacati, che adesso tacciono, preferendo difendere le pensioni di anzianità). Questo punto di partenza consente di avere un minimo di storia alle spalle, per poter confrontare passato acquisito e probabile futuro.
        Il 1997, che è l'anno di riferimento per i redditi e per il relativo potere di acquisto, è l'ultimo del vecchio regime fiscale e della rivalutazione (sia pur intaccata dalla scalettatura introdotta nel 1984) di tutte le fasce di reddito di pensione.
        Il 2001 chiude il periodo di cura dimagrante delle pensioni ricche, stabilito dalla legge finanziaria per il 1998, dopo di che si dovrebbe, a legislazione vigente, ritornare alla normalità (ma è ragionevole temere altri tagli). Ritornarvi sì, ma solo fino al 2008, dopo di che la perequazione automatica - grazie alla riforma Dini - sparirà del tutto, tranne che per i redditi molto bassi: per intravederne le conseguenze si è pensato di guardare in avanti per un paio di anni, arrotondando al ventennio e chiudendo quindi al 2011.
        L'aver preso in considerazione questo ventennio consente a chi sia stato collocato in pensione in anni recenti (anche se non esattamente all'inizio del 1991) un confronto approssimativo, ma abbastanza attendibile fra l'erosione di reddito fin qui subita, e quella cui andrà presumibilmente incontro negli anni a venire, se avrà la fortuna di campare oltre gli ottanta anni o quasi.
        Nei calcoli sono stati assunti i parametri fiscali - aliquote, scaglioni, detrazioni e tassa salute (Cssn) - vigenti negli anni considerati: quelli noti del 1991, del 1997 e del 1998, e questi ultimi anche per il futuro. Viene ipotizzata, ottimisticamente, la futura "restituzione" del Fiscal drag sulle sole detrazioni. Ancor più ottimisticamente non vengono previsti, da parte delle regioni, inasprimenti dell'aliquota dello 0,5 per cento sostitutiva del Cssn, che nel 1998 e nel 1999 è ritagliata all'interno dell'IRPEF. Nemmeno sono messe in conto analoghe lievitazioni delle addizionali comunali e provinciali in corso di introduzione.
        Non sono prese in considerazione né l'imposta per l'Europa né altre imposte straordinarie.
        Per il potere di acquisto si è prefigurato un andamento corrispondente ad un tasso d'inflazione medio annuo del 2,0 per cento dal 1999 in poi. E' un tasso che può apparire elevato considerando il favorevole andamento degli ultimi due anni, ma che in una proiezione a lungo termine certamente non eccede in pessimismo. Specie considerando il non brillante avvio dell'euro nei confronti del dollaro, nonché la probabilità che i venti di guerra che hanno ripreso a soffiare nella primavera 1999 lascino dei segni: poiché da sempre svalutazioni e conflitti sono stati motori dell'inflazione. Se si verificheranno sensibili scostamenti dal 2,0 per cento, la connessa erosione sarà più o meno marcata, ma non perderà la sua natura perversa: gli eventi temuti si verificheranno con qualche anno di anticipo o di ritardo, ma si verificheranno.
        Un altro motivo per cui si è preferito non scendere sotto il 2,0 per cento è che al di sotto di questo valore non dovrebbe nemmeno scattare quel poco di restituzione del Fiscal drag che è ancora concesso, e di cui qui si è pur voluto tener conto.
        Al capitolo 6 si espongono comunque gli effetti che avrebbero l'aumento o la diminuzione di un punto del tasso di inflazione rispetto all'ipotesi base, limitatamente a quella che è la conclusione più importante, e cioè l'erosione della pensione netta.
        Sempre in tema di inflazione, si fa un atto di fede nelle modalità con cui essa è ufficialmente valutata, e cioè negli indici forniti dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), anche se l'esperienza quotidiana spesso induce a non credervi.
        La tabella B riassume i valori assunti nei calcoli: in carattere normale quelli acquisiti fino al 1998, in corsivo quelli ipotizzati per il futuro.

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        Ai dati sul potere di acquisto (ISTAT fino al 1998, ipotesi descritte dal 1999 in poi) e relativi tassi di inflazione, sono stati affiancati i valori dei minimi INPS, necessari per valutare gli effetti del Mpa. Le due serie di dati dovrebbero in teoria collimare se fatte scorrere di un anno, poiché l'INPS stabilisce il proprio coefficiente per l'anno corrente sulla base di quello definito dall'ISTAT per l'anno precedente, riconoscendo l'eventuale differenza l'anno successivo. Gli scostamenti del passato sono da attribuire all'aggancio alla dinamica salariale, introdotto nel 1976 e soppresso a decorrere dal 1994, e ad altri provvedimenti legislativi di carattere restrittivo volti a fronteggiare la crisi di quegli anni Gli scorrimenti sono ovviamente nulli se il tasso di inflazione si assume costante.
            Effetti del Mpa: il Pension drag. Per valutare l'impatto del Mpa sui redditi di pensione è necessario tener presente in quale misura differenziata esso copra le relative fasce, che vengono espresse in multipli del minimo. La tabella C descrive i criteri, la tabella D riporta i valori cui i criteri si applicano (sia i lordi sia - per una più concreta evidenza - i netti).

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        Possiamo ora valutare gli andamenti dei redditi lordi nominali effettivi, di fatto percepiti, confrontarli con quelli dei redditi lordi nominali teorici, al passo con l'inflazione, calcolarne le differenze. I risultati in tabella E.

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        E' importante tener sempre presente, nel discorso che segue, che per livelli di riferimento assumiamo le pensioni lorde del 1997, mentre il confronto con un ipotetico andamento al passo con l'inflazione incomincia dal 1991. I valori del 1991 sono pertanto quelli, più bassi, che grazie al meccanismo del Mpa conducono ai 25, 50, 100 e 200 milioni di lire del 1997. Questi livelli di riferimento vanno quindi considerati come delle etichette delle serie di dati esposte nelle tabelle e nei grafici (nel senso che avremmo anche potuto chiamarli "a", "b", eccetera).
        Il grafico A è una versione della tabella E, ma espressa in lire costanti, aventi il potere di acquisto del 1997. I redditi teorici, a potere d'acquisto costante, sono rappresentati da una retta orizzontale per ciascuno dei quattro livelli considerati.
        Il grafico indica che, ad esempio, se l'indicizzazione fosse stata piena, un pensionato dal 1991 pervenuto ad una pensione lorda effettiva di 100 milioni di lire nel 1997, avrebbe dovuto intascare - sempre nel 1997 - 4,345 milioni in più. Dice anche che il medesimo, oppure un pensionato del 1997, se campa fino al 2011, vivrà in quell'anno come sarebbe vissuto nel 1997 con 12,505 milioni in meno (100,000 - 87.495). Sono cifre che evidentemente vanno lette con larga approsimazione, dato che tutto è legato - dal 1999 in poi - alla nostra previsione, dei cui limiti si è detto, nonché alla ipotesi di non peggioramento della normativa previdenziale. Se qui si arriva con i decimali alle migliaia di lire non è quindi per un pretesa di precisione, ma solamente per meglio guidare alla lettura del grafico.
        Il pensionato del livello 25, quello in basso, sembra uscire indenne dall'erosione da Mpa, a causa della scala che appiattisce. Ma anch'egli percepirà, nell'ultimo anno del ventennio, meno di quanto aveva percepito nel primo: precisamente 1,685 milioni di lire di meno, sempre in lire 1997.
        Oltre a considerare le perdite assolute sul reddito lordo, nominale o reale che sia, è interessante e forse più efficace valutare la corrispondente perdita percentuale del potere di acquisto. Ovvero, in gergo e con una parola sola, la deriva del reddito nominale percepito rispetto ad un reddito nominale teorico che tenga il passo con l'inflazione.
        Se con p indichiamo l'incremento del reddito nominale, con f il tasso di inflazione, la deriva d è data dall'espressione d=(p-f)/(1+f).
        La deriva è la misura dell'incremento del reddito reale; se è negativa, si ha un decremento; se è nulla, il reddito è costante. La formula è largamente usata per valutare l'andamento reale dei prezzi, compreso quello del denaro: se p è il tasso d'interesse nominale, d è il tasso reale. Applicando la formula ai nostri casi, si ha:

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        Tornando all'ultimo esempio, una pensione lorda di 25 milioni di lire nel 1997 risultava erosa dello 0,3 per cento rispetto a quella iniziale. Pochissimo, ma con la prospettiva di sfiorare il 7 per cento nel 2011. Peggio, molto peggio naturalmente, per i redditi più alti.
        Costituendo la tabella E, la tabella F ed il grafico A tre modi diversi di rappresentare lo stesso fenomeno, essi devono essere intrinsecamente congruenti. Si può, ad esempio, facilmente constatare che se si moltiplica il valore della deriva per il valore del reddito nominale teorico, si ottiene la perdita nominale, espressa in lire dell'anno considerato. Attingendo invece dal grafico A il valore relativo ad un certo anno, dividendolo per quello relativo ad un anno precedente e sottraendo l'unità si ottengono i valori di deriva della tabella F.
        Ogni applicazione del Mpa erode la base di calcolo per quella dell'anno successivo. E' una sua brutta caratteristica, che conviene illustrare con un esempio.
        Immaginiamo - nulla importando a questo fine che i dati siano assai poco realistici - un anno con una forte botta di inflazione, seguito da nove anni di inflazione nulla. Confrontiamo questa serie con una che presenti gli stessi valori, ma invertiti nel tempo. Al decimo anno (a parametri del Mpa stabili) la pensione reale sarà la stessa, ma nel primo caso la perdita complessiva nel decennio sarà decupla. In altri termini, ciò che è perso è perso per sempre.
            Effetti congiunti del pension drag e del Fiscal drag. Agli effetti erosivi del Mpa, cioè al drenaggio previdenziale, si aggiunge quello fiscale. Il loro "combinato disposto" provoca una perdita di potere di acquisto del reddito netto, quello che conta, significativamente maggiore di quella fin qui emersa. Ricordiamo che con il termine drenaggio intendiamo qui sia quello in senso stretto, determinato dall'inflazione a parametri nominali fermi, sia quello derivante dagli interventi del legislatore sui parametri stessi.
        Delle tre modalità di rappresentazione del fenomeno erosivo introdotte per illustrare il pension drag, scegliamo - questa volta in forma grafica - la terza, che ci dà le derive. Con l'avvertenza che i valori non sono più calcolati anno per anno - come avevamo dovuto fare per calcolare gli effetti del Mpa sul lordo - ma solo per gli anni di riferimento e interpolati per gli altri, perché i calcoli completi dell'IRPEF sarebbero risultati eccessivamente ponderosi, specie dopo la "semplificazione" introdotta dalla riforma Visco.
        Confrontando il grafico B con la tabella F, si nota come la deriva dovuta al solo Mpa peggiori sensibilmente passando alla deriva complessiva, determinata congiuntamente dal Mpa e dall'IRPEF. Considerando ad esempio il 2011, c'è un incremento della perdita del potere di acquisto di 2,7 punti percentuali al livello più basso, e di 5,8 a quello più alto.
        Fin qui si è calcolata la deriva del reddito lordo, confrontando quello effettivamente percepito e generato dal Mpa con un reddito lordo teorico sempre al passo con l'inflazione, cioè allineato al costo della vita e quindi con potere di acquisto costante. Si è poi calcolata la deriva complessiva, confrontando quello netto effettivo con un netto anch'esso teorico e al passo con l'inflazione. La differenza fra le due derive non è però esattamente la deriva generata dall'IRPEF. Quest'ultima si ottiene infatti confrontando l'imposta effettivamente pagata nei vari anni con quella teorica e più lieve che si sarebbe pagata sul medesimo reddito lordo se i parametri impositivi del 1991 fossero stati automaticamente riallineati al costo della vita - cioè se a decorrere dal 1992 non fosse stata soppressa la restituzione piena del fiscal drag- e se il legislatore non fosse successivamente mai intervenuto, per lo più inasprendo i parametri stessi anche in termini nominali. In altri termini, se le aliquote nominali medie fossero rimaste invariate.
        Il grafico C riporta, limitatamente al livello di 100 milioni di pensione lorda nel 1997 (considerare tutti i livelli lo renderebbe poco comprensibile), le due derive, previdenziale e fiscale, e la loro risultante, che è data dalla loro somma più il loro prodotto.
        Si noti come fino al 1997 il contributo delle due componenti sia pressoché paritetico, mentre in seguito prevalga la componente erosiva del Mpa. Si noti anche come nell'ultimo periodo, dal 2008 al 2011, la componente erosiva dell'IRPEF si attenui leggermente. Ciò scaturisce dal fatto che, rimanendo ormai il reddito lordo nominale invariato, si fa apprezzare quel minimo di recupero dato dalla restituzione parziale del fiscal drag. Infatti, abbiamo sì valutato gli andamenti futuri a legislazione ferma, ma ferma nel senso che si continui a rivalutare almeno quel poco costituito dalle detrazioni (indicizzando sia gli importi che gli scaglioni delle stesse).
        Un'altra rappresentazione, forse la più efficace perché basata sul più familiare concetto di aliquota - data nel grafico D - consiste nel tradurre le derive in aliquote: aliquote vere e proprie per la parte di reddito che va al fisco, aliquote virtuali ma non per ciò meno devastanti per la parte di reddito non percepita in virtù (si fa per dire) del Mpa.
        Manteniamo l'esempio del livello 100 per meglio comprendere la corrispondenza biunivoca fra i due concetti. Dire che nel 2011 il reddito lordo sarà - vedi ancora la tabella E - di 115,222 milioni di lire anziché dei 137,412 che ci sarebbero stati se la copertura del Mpa fosse del 100 per cento, significa che alla fine c'è un "non percepito" e quindi un prelievo virtuale che equivale ad un'aliquota impositiva. Che vale il 16,1 per cento (la differenza fra i due valori divisa per il maggiore di essi). Naturalmente all'inizio del nostro periodo di osservazione quest'aliquota è nulla, in quanto la lima del Mpa comincia a sgrossare dall'anno successivo al pensionamento. Si noti come il valore dell'aliquota corrisponda esattamente, cambiato di segno, a quello della relativa deriva di cui al grafico precedente. C'è infatti una relazione matematica che lega le due, che omettiamo per economia del discorso.
        Qui, a riprova della congruenza, basti notare che quando le curve del grafico C volgono all'ingiù, le corrispondenti curve del grafico D volgono all'insù, e viceversa. Forse non è inutile ricordare che si tratta di aliquote medie effettive, e che le stesse tengono conto dei parametri impositivi dei vari anni, Cssn compreso ove ricorrente.
        L'aver potuto esprimere anche il drenaggio previdenziale in termini di aliquote - incisive ancorché non codificate in tabelle ufficiali - conferma che esso costituisce una vera e propria imposta occulta, generando grazie al motore dell'inflazione un gravame addizionale sui pensionati.
            Due pesi e due misure. Fin qui, raffrontando il reddito netto reale con quello teorico, che si avrebbe se il netto stesso tenesse il passo con l'inflazione, abbiamo valutato - con diverse chiavi di lettura - l'effettiva perdita di potere di acquisto di una pensione nel ventennio considerato. Vi siamo pervenuti valutando prima la deriva previdenziale generata dal Mpa e - correttamente a valle di questa - la deriva fiscale. Questo tuttavia non ci dice ancora quale sarebbe il danno se il Mpa fosse quello che il suo nome lascerebbe intendere, cioè se invece di erodere il reddito lordo lo mantenesse per davvero nel tempo in termini reali. Infatti, se il reddito lordo non venisse eroso, dovrebbero essere pagate maggiori imposte, e contestualmente lo Stato spenderebbe di più in termini di pensioni, ma nel contempo incasserebbe di meno in termini di IRPEF. In altri termini, se vogliamo determinare non il danno assoluto subìto dal contribuente pensionato (come fin qui fatto), ma quello relativo, rispetto agli altri contribuenti, dobbiamo mettere a confronto i relativi redditi netti partendo dal medesimo valore iniziale. Date le numerose tipologie di redditi e dei relativi criteri impositivi, la scelta del termine di paragone non è del tutto ovvia. Fortunatamente è quasi obbligata, in quanto implicita nella definizione stessa di fiscal drag. Paragoneremo perciò il contribuente pensionato ad un contribuente tipo, che produca un reddito imponibile costante nel tempo in termini reali: quello che qui abbiamo chiamato reddito lordo teorico, la cui deriva è per definizione nulla. Sarà questi, per usare una parola di moda oramai entrata anche nel gergo dei piccoli risparmiatori, il nostro benchmark. Il contribuente benchmark, è un'astrazione, poiché dobbiamo attribuirgli gli stessi scaglioni, aliquote e detrazioni fiscali del pensionato, il che a rigore lo rende una figura inesistente nel parco dei contribuenti persone fisiche, ma ci dobbiamo - e possiamo - accontentare. Possiamo perché egli può essere identificato, in pratica, con un lavoratore dipendente che, pur non facendo carriera, benefìci di rinnovi contrattuali tali da mantenere costante il potere di acquisto del suo reddito lordo: in tale caso le differenze di reddito netto si riducono a quelle generate dalle diverse aliquote del Cssn. Esse sono ai nostri fini del tutto trascurabili (qualche centesimo di punto percentuale nel 1991, un paio di decimi nel 1997, nulle in seguito). Naturalmente se prescindiamo da considerazioni più vaste, cui accenneremo in seguito.
        E' il caso di notare che parliamo di redditi imponibili e quindi il reddito lordo del benchmark, quello che figura sulla busta paga, sarà superiore perché comprende la parte destinata al risparmio e cioè i contributi previdenziali a carico del lavoratore, non tassati (di essi si è tuttavia tenuto conto per calcolare il Cssn, assumendo dei contributi Ago mediamente pari al 8 per cento nel 1991 e al 10 nel 1997). I risultati dei calcoli sono riassunti nella tabella G.

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Come si vede, i redditi di entrambi i contribuenti messi a confronto divaricano nel tempo da un reddito che tenesse il passo con l'inflazione, e quelli del pensionato molto di più, configurando nel tempo un andamento a forbice.
        Una rappresentazione della forbice, forse più incisiva, può essere data in termini di aliquote medie equivalenti ai due drenaggi, dal grafico E. Per ciascuno degli anni significativi del ventennio sono rappresentate - raggruppate per livelli - le aliquote IRPEF effettive del contribuente benchmark, generate dal fiscal drag. Sovrapposte ad esse, le aliquote addizionali virtuali gravanti sul pensionato, generatedalla combinazione di pension drag e di Fiscal drag.
        Come si vede, il pensionato è di fatto più tassato del benchmark (suo ipotetico ex collega ancora in servizio, supposto a reddito reale costante nel tempo). Nell'ultimo anno del ventennio il pensionato, a parità di imponibile del 1991, sarà soggetto ad un prelievo virtuale superiore mediamente di un quarto.
        Benché nel grafico, per non dilatarlo fuor di misura, non si sia potuta mantenere la scala dei tempi, non dovrebbe sfuggire l'impennata nella fascia più bassa di reddito nell'ultimo triennio, dovuta alla prevista abolizione di ogni forma di indicizzazione a decorrere dal 2009.
            Sensibilità all'inflazione. L'ipotesi assunta, di un tasso d'inflazione del 2,0 per cento dal 1999 in poi, è quasi certamente ottimistica. E' comunque interessante andar a vedere che cosa accadrebbe sesi verificassero degli scostamenti. Ad esempio - fra le infinite ipotesi possibili - se dal suddetto valore si scendesse gradualmente di 1 punto fino al 2001 per attestarvi in seguito; ovvero se, simmetricamente, si salisse di altrettanto. Sarebbe ingombrante farlo riproponendo l'intera panoramica fin qui illustrata, perciò ci limitiamo ad una tabella, che ci mostra di quanto diminuirebbe o crescerebbe la perdita di potere di acquisto.


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        La variazione di 1 punto del tasso di inflazione rispetto all'ipotesi base (riportata nella colonna centrale della tabella H), comporterebbe dunque una sensibile differenza della deriva complessiva. Differenza valutabile mediamente in 4 punti circa, che sono tanti e che rendono l'idea della potenza della leva costituita dal drenaggio previdenziale e fiscale. Potenza che avremmo anche potuto esprimere, tenendo fermi i valori dell'ipotesi base, quantificati in tutti i grafici precedenti, in termini di anni di ritardo o di anticipo del presentarsi dei valori stessi, con inflazione in discesa o rispettivamente in salita.
        Da notare che effetti analoghi al verificarsi di un diverso trend inflazionistico avrebbero un miglioramento o all'opposto un peggioramento dei parametri del Mpa, nonché una diminuzione o un aumento della pressione fiscale. Ne consegue che appare sconvolgente l'ipotesi - purtroppo non improbabile - che si presentino assieme i tre fenomeni negativi: risveglio dell'inflazione, ulteriore falcidia del Mpa, aumento delle imposte.
            Osservazioni. Oltre ai fenomeni analizzati, vi sono altre cause, dirette e indirette, di logoramento silenzioso del potere di acquisto e di esasperazione della progressività, che poco o per nulla si prestano ad una trattazione analitica o che - pur uscendo dal tema - vanno perlomeno menzionate.
        Ad esempio: i tagli della reversibilità; il divieto parziale di cumulo; le varie rivalutazioni delle cosiddette "pensioni di annata", governate dalla stessa filosofia cui è improntato il Mpa, i riflessi sul trattamento di fine rapporto (Tfr) della riforma Visco, nonché la trasformazione degli oneri deducibili in oneri che danno luogo a detrazioni di imposta, il contributo straordinario per l'Europa, pagato da una esigua minoranza di italiani, e via dicendo.
        Dal quadro qui tracciato emerge, o meglio viene confermata, una delle linee guida del fisco, che si traduce nell'inasprire le aliquote o nel lasciarle lievitare automaticamente con l'inflazione, mostrando di compensarne l'impatto con maggiori detrazioni. In effetti le detrazioni vengono aggiornate (non sempre!), e così possono dire di aver "restituito" il fiscal drag: ma le detrazioni costituiscono un'apprezzabile frazione dell'imposta lorda solo per i redditi bassi, che rimpicciolisce man mano che l'imposta cresce con il relativo reddito, rendendo irrilevanti le loro variazioni. La riforma Visco è a questo proposito illuminante: nel primo anno di applicazione l'articolazione delle detrazioni per lavoro dipendente, i cui scaglioni sono passati da 7 a 17 (è la semplificazione), ha inseguito con ragionieristico puntiglio la curva delle nuove aliquote, ridotte da 7 a 5, in maniera da non appesantire apprezzabilmente le aliquote medie dei redditi bassi e medi (ma sempre punendo quelli medio-alti) L'aspetto poco appariscente di questa manovra è che la maggior enfasi posta sulle detrazioni favorisce il drenaggio, appesantendo automaticamente nel tempo la mano del fisco, anche sui redditi bassi.
        Conseguenza dell'appesantimento del prelievo, sia di quello esplicito dell'IRPEF che di quello implicito nel Mpa, è l'esasperazione della progressività, e quindi il livellamento verso il basso.
        L'esempio del blocco nel 1998 e del contenimento nei tre anni successivi della rivalutazione delle pensioni "ricche" è ancora una volta illuminante. A parte il fatto che ne risulta minata la credibilità del Governo nella lotta all'inflazione (il blocco sarebbe infatti inutile se l'inflazione fosse nulla), il provvedimento non tocca le pensioni baby in atto, che difficilmente raggiungono i 3,5 miliardi e che meno hanno subìto nel passato i drenaggi fiscale e previdenziale. Non ha toccato nemmeno, nel 1998, i titolari di più pensioni singolarmente inferiori a questo tetto (ma poi vi si è posto rimedio, ripartendo con giustizia l'ingiustizia). Tocca invece pesantemente coloro - appunto i "ricchi" - che più hanno sgobbato per far carriera, versando contributi per una quarantina d'anni. Poiché per le casse pubbliche il risparmio sarà modesto, è difficile non ravvisarvi una politica che - forse inconsapevolmente e comunque non dichiaratamente - sembra avere per obiettivo principe l'uguaglianza: non delle condizioni di partenza, bensì di quelle di arrivo.
        Per contro si scalfisce appena, con delicatezza, l'istituto delle pensioni di anzianità, la più pesante anche se non unica palla al piede della previdenza, che sforna pensionati aitanti e vigorosi, con prospettiva di lunga vita avanti a sè, ma con breve storia contributiva alle spalle. La Repubblica, più che sul lavoro, appare fondata sul riposo. Concorre a sostenere questa politica l'affievolimento, nella cultura previdenziale e giuridica, del concetto di diritti acquisiti, in una con una mal digerita ma sempre più rassegnata tolleranza verso le inadempienze dello Stato. Nessuno, avendo stipulato una polizza vita indicizzata, tollererebbe che la compagnia ne riducesse unilateralmente e all'improvviso le prestazioni. Ma se la controparte è lo Stato, resta solo l'arma spuntata del mugugno. Non si vuole certo sostenere che le regole non possano essere cambiate, altrimenti nemmeno l'età pensionabile potrebbe venir innalzata, ma il preavviso dovrebbe essere congruo all'entità del danno subendo e alla possibilità di rimediarvi.
            Conclusione. Il quadro tracciato non induce certo all'ottimismo, anche perché potrebbe venir aggravato da una non positiva evoluzione - e purtroppo dei segnali ci sono - del contesto economico e politico, nazionale ed internazionale.
        L'analisi condotta conferma l'equivalenza del drenaggio previdenziale e di quello fiscale a delle imposte virtuali, virtuali ma concretamente incidenti sul reddito dei contribuenti e in special modo su una categoria di essi, i pensionati.
        I pensionati: un esercito la cui forza nel senso di organico è poderosa, mentre è pressoché nulla in termini di potere contrattuale, al quale pertanto si può, senza eccessiva difficoltà, imporre una cura dimagrante. La ricetta? Se l'inflazione cala, si aumenta la tassa sull'inflazione. Ottenendo nel contempo di livellare tutti, verso il basso. Anzi, più in basso: poiché, se i redditi alti ne escono con le ossa rotte, a quelli bassi non vengono risparmiati - come ben si è visto - gli ematomi.

        Articolo 3. (Cumulo tra pensione e redditi da lavoro autonomo). - La normativa vigente in materia di cumulo tra pensione e reddito da lavoro (dipendente o autonomo) presenta difformità di trattamento tali da giustificare ogni riferimento alla violazione dei princìpi costituzionali vigenti. E' innanzitutto violato il dispositivo costituzionale sull'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge (articolo 3, primo comma) e il secondo comma dello stesso articolo 3 laddove imperiosamente si afferma che: "E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".
        E' di chiara evidenza che le modifiche apportate negli ultimi anni al sistema pensionistico sono state dirette non a rimuovere tali ostacoli bensì a porne sempre di più e di più consistente gravità, relegando i cittadini pensionati in una condizione di effettiva inferiorità nella scelta e nel concreto svolgimento di attività lavorative che - indipendentemente dalla loro natura - rappresentano comunque l'adempimento di un "dovere" costituzionalmente prescritto dal secondo comma dell'articolo 4 della Costituzione: "Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società".
        Il cittadino che decide di svolgere attività lavorativa, dopo aver acquisito un trattamento pensionistico, ha invece la netta e concreta sensazione di non essere considerato alla pari di tutti gli altri, ma che da lui si pretenda un sacrificio maggiore di quanto in effetti si chiede alla generalità dei cittadini, impedendogli di partecipare alle difficoltà dello Stato sociale con una rinuncia a qualcosa di già suo a fronte di un vantaggio pressoché inesistente. A titolo di esempio, si tenga presente il fatto che se un pensionato con una rendita lorda di 3 milioni di lire al mese ha anche un reddito di collaborazione autonoma di lire 20 milioni annue, con la vigente normativa consegue un vantaggio di poco più di 3 milioni di lire. A fronte dei 20 milioni di lire derivantigli dal lavoro autonomo costui subirà infatti una decurtazione di oltre 16 milioni di lire dovuta: ai contributi previdenziali (800.000), alle maggiori imposte (1.829.100) e, naturalmente, alla perdita del 50 per cento della quota di pensione eccedente il trattamento minimo (13.740.000).
        Si tenga poi presente la disuguaglianza esistente fra gli stessi pensionati, giacché l'entità della trattenuta sulla pensione e lo stesso divieto di cumulo dipendono da fattori i più disparati, quali, principalmente: il tipo di reddito prodotto dal lavoro del pensionato (dipendente o autonomo), la categoria della pensione (vecchiaia, invalidità, anzianità); la data di decorrenza della pensione; l'anzianità contributiva; la data entro la quale, indipendentemente dal momento del pensionamento, sono stati perfezionati i requisiti della pensione.
        E' ben vero che la crisi del sistema sociale obbliga la comunità a sacrifici economici non indifferenti; ma se le spese del medesimo sistema vanno ricomprese tra le spese pubbliche, alle quali tutti sono tenuti a concorrere "in ragione della loro capacità contributiva" (primo comma, dell'articolo 53 della Costituzione), ecco dunque che al cittadino lavoratore pensionato si chiede molto di più, e cioè di rinunciare "anche" a parte della rendita conseguita in forza di una assicurazione obbligatoria. In altre parole, il cittadino pensionato che vuole lavorare è costretto a pagare una "penale" più o meno elevata che vanifica di fatto sia il suo diritto di rendersi utile alla comunità attraverso l'esperienza acquisita (unico strumento indiscutibilmente valido per trasmettere conoscenza alle nuove generazioni di lavoratori), sia il tentativo di ricercare risorse aggiuntive quando nell'ambito familiare affiorano prepotentemente situazioni di gravi difficoltà economiche, non altrimenti affrontabili se non con il lavoro: come, ad esempio (ma è una realtà sotto gli occhi di tutti), il mantenimento dei figli disoccupati, anche laureati, fin oltre trenta anni di età, in ciò sostituendosi allo Stato nella congenita incapacità di promuovere le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro (primo comma dell'articolo 4 della Costituzione).
        Se, inoltre, può ancora essere ritenuto in qualche modo moralmente e temporaneamente accettabile il divieto di cumulo tra pensione e retribuzione, rinvenendosi in un rapporto di lavoro dipendente una qualche forma di "ostacolo" alla lotta contro la disoccupazione giovanile, assurdo è invece continuare a punire lo svolgimento di una attività autonoma, legata alla specifica capacità di collaborazione del singolo, collaborazione che costituisce il più valido strumento di trasmissione di professionalità, soprattutto in tempi, come gli attuali, in cui la formazione è posta al centro del problema lavoro e per la quale si stenta anche a reperire le risorse economiche adeguate alla bisogna. Ecco dunque un altro motivo a fondamento della presente proposta di legge.
        Il cumulo tra reddito e pensione rappresenta inoltre un buon affare per l'economia pubblica, giacché contribuirebbe ad eliminare il fenomeno del "lavoro nero" e ad incamerare maggiori entrate fiscali. Nell'esempio avanti proposto, il pensionato non avrà infatti alcuna convenienza a lavorare; ma se al lavoro lo costringono impellenti necessità economiche, ecco che si troverà costretto a scegliere la strada proibita, facendo mancare alla comunità la maggiore imposta che invece sarebbe garantita se lo Stato gli consentisse di lavorare alla luce del sole, cumulando ciò che comunque gli appartiene perché frutto non dell'altrui bensì del proprio sacrificio. Il pericolo che la scelta possa ricadere sul lavoro nero non sembri infatti peregrino. Basta usare il buon senso del padre di famiglia per comprendere i fenomeni che ci circondano e come purtroppo i cittadini cercano di sbarcare il lunario. A fronte di uno Stato che sempre di più si dimostra incapace di combattere l'evasione fiscale e contributiva, sarebbe persino delittuoso continuare a privare cittadini di buona volontà, come lo sono certamente i pensionati lavoratori, di buona parte delle risorse cui hanno fatto e fanno affidamento per affrontare le difficoltà della vita.

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