XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 10




PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA POPOLARE


Art. 1.

(Disposizioni in materia di trattamento ai
superstiti).

        1. All'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono soppressi i seguenti periodi: "Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti".
        2. La tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, è abrogata.


Art. 2.

(Disposizioni in materia di perequazione
automatica).

        1. Le norme in materia di incremento dei trattamenti pensionistici per perequazione automatica, contenute nell'articolo 21, terzo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nell'articolo 24, quarto comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e nell'articolo 59, tredicesimo comma, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono abrogate.

Art. 3.

(Cumulo tra pensione e redditi da lavoro autonomo).

        1. I redditi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive, esclusive ed esonerative sono cumulabili con i redditi derivanti da qualsiasi attività di lavoro autonomo.


Art. 4.

(Copertura finanziaria).

        1. Per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede:

            a) con l'aumento del gettito fiscale e contributivo derivante dall'applicazione dell'articolo 3 della legge stessa;

            b) con l'aumento di 0,2 di punto percentuale dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), relativa allo scaglione di reddito oltre lire 135 milioni, di cui al comma 1 dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come da ultimo sostituito dall'articolo 46 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.


Art. 5.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il 1^ gennaio dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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