XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 10
PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA POPOLARE
Art. 1.
(Disposizioni in materia di trattamento ai
superstiti).
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n.
335, sono soppressi i seguenti periodi: "Gli importi dei
trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i
redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata
tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei
redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti
ridotta non può essere comunque inferiore a quello che
spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse
pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti
quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti
di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario
faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età,
studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di
cui al primo periodo del presente comma. Sono fatti salvi i
trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla
data di entrata in vigore della presente legge con
riassorbimento sui futuri miglioramenti".
2. La tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995,
n. 335, è abrogata.
Art. 2.
(Disposizioni in materia di perequazione
automatica).
1. Le norme in materia di incremento dei trattamenti
pensionistici per perequazione automatica, contenute
nell'articolo 21, terzo comma, della legge 27 dicembre 1983,
n. 730, nell'articolo 24, quarto comma, della legge 28
febbraio 1986, n. 41, e nell'articolo 59, tredicesimo comma,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono abrogate.
Art. 3.
(Cumulo tra pensione e redditi da lavoro autonomo).
1. I redditi di pensione a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme
di essa sostitutive, esclusive ed esonerative sono cumulabili
con i redditi derivanti da qualsiasi attività di lavoro
autonomo.
Art. 4.
(Copertura finanziaria).
1. Per il finanziamento degli oneri derivanti
dall'applicazione della presente legge si provvede:
a) con l'aumento del gettito fiscale e
contributivo derivante dall'applicazione dell'articolo 3 della
legge stessa;
b) con l'aumento di 0,2 di punto percentuale
dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), relativa allo scaglione di reddito oltre lire 135
milioni, di cui al comma 1 dell'articolo 11 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come da
ultimo sostituito dall'articolo 46 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446.
Art. 5.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il 1^ gennaio
dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.