XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 9
Onorevoli Deputati! - Di fronte alla "perdita di
dignità" della politica e di credibilità dei politici dovuta
ai noti fenomeni di corruzione allargata; alla distanza sempre
più marcata tra elettori ed eletti di cui il costante aumento
dell'astensionismo elettorale rappresenta solo uno dei sintomi
più gravi ed evidenti; ai ritardi e in generale alla mancata
risposta ai problemi reali che rischiano di compromettere il
presente e il futuro delle persone (lavoro, salute,
educazione, abitazione, pensioni); al complessivo
peggioramento delle condizioni di vita della popolazione; ad
una crisi più generale dello Stato nazionale in cui le spinte
secessioniste rappresentano solo l'aspetto più esteriore ed
alla crisi della democrazia, il dibattito parlamentare e tutta
l'attenzione dei media, negli ultimi anni, sono stati
posti sull'architettura dei sistemi politici (dal
proporzionale al maggioritario con innumerevoli variazioni
intermedie) e sulla riforma costituzionale (per mesi si è
condotta una sterile discussione nella Commissione bicamerale
sulla riforma della seconda parte della Costituzione,
naufragata poi nel nulla). In altri termini, si è cercata e si
sta cercando la soluzione alla crisi andando nella direzione
opposta alla sua possibile soluzione.
La scelta di fondo è stata e continua ad essere quella di
creare meccanismi di "stabilità" governativa, escludendo così
le minoranze, allontanando le persone dalla "politica",
azzerando per quanto possibile i conflitti sulle questioni
economiche, affidando la gestione della "cosa pubblica" ai
tecnici, agli esperti, agli esponenti, di fatto, più
rappresentativi degli interessi bancari e finanziari nazionali
ed internazionali.
Che il politico eletto non senta alcun legame né alcun
impegno con i suoi elettori, non ritenga importante ritornare
ed informare chi l'ha eletto, non ritenga doveroso impegnarsi
a tempo pieno, non abbia scrupoli nel non mantenere o
addirittura tradire le promesse elettorali e non abbia in
pratica alcun dovere di dimostrare come ha speso il denaro
della comunità, non è un indicatore di malcostume, è un dato
strutturale dell'attuale sistema della rappresentatività
politica.
Non vi è alcun vincolo di responsabilità politica nei
confronti dell'elettore e quest'ultimo, pur deluso e tradito,
non ha alcuno strumento reale di informazione (data la non
neutralità dei mass media che detengono concretamente il
monopolio dell'informazione), di verifica e di decisione sul
mandato a suo tempo conferito con il voto.
La presente proposta di legge muove dal presupposto che la
sovranità spetta al popolo e che questo ha bisogno di
strumenti di informazione e di partecipazione più diretti, più
efficaci e continuativi, che non si esauriscano nel solo atto
fondamentale, ma insufficiente, del voto elettorale; in altre
parole, di nuovi modelli democratici, adeguati al momento
storico.
Di fronte alla crescente complessità istituzionale -
legata al processo in atto di decentramento ed a quello di
integrazione nell'Unione europea - aumenta la necessità di
informazione e di partecipazione democratica, in modo da
uscire dall'attuale situazione che, nonostante la pluralità
dei soggetti che detengono poteri decisionali, costituisce di
fatto un monopolio della politica nelle mani di pochi eletti,
e che sta determinando il progressivo allontanamento dei
cittadini dalla politica. Occorre, ancora una volta, costruire
nuove forme di partecipazione, più moderne, dinamiche e
progressiste, che traggano legittimazione dalla pratica della
democrazia reale, superando i monopoli esistenti che, come
tutti i monopoli nella storia, non possono portare alcun
beneficio alla collettività.
L'obiezione dell'accelerazione dei ritmi di vita, che
rendono più difficile la partecipazione, deve trovare risposta
nella possibilità di facilitare la partecipazione democratica
utilizzando i mezzi che la tecnologia sta mettendo a
disposizione dei cittadini e che non sono ancora utilizzati
per ampliarne le potenzialità.
Occorre differenziare, infine, modelli economicisti, in
cui si delega un amministratore di impresa ad una generica
amministrazione "al meglio" (e che si sta cercando, in Italia
e all'estero, di applicare alla gestione della cosa pubblica),
da modelli di gestione pubblica democratici, in cui gli
elettori conferiscono all'eletto un mandato definito, che è
quello sul quale egli si è impegnato nel momento della
competizione elettorale.
Il fine che ispira la presente proposta di legge è quindi
quello di un avvicinamento ad una politica a dimensione umana,
cominciando dalla costruzione di quel legame tra elettore ed
eletto, capace di innescare un processo di coinvolgimento e di
partecipazione degli elettori, necessario per passare
finalmente ad una nuova fase della democrazia, abbandonando la
democrazia formale, in cui il rito elettorale riscuote sempre
maggiore disaffezione.
Dopo aver delineato in via generale alcuni meccanismi
tendenti ad annodare i fili di un dialogo permanente tra
elettori ed eletti, basato essenzialmente su un'informazione
politica trasparente e non mediata dai mass media, la
proposta di legge introduce, per quelle posizioni cui è
riconducibile la responsabilità politica di maggiore ampiezza,
un meccanismo di verifica dell'operato del candidato eletto.
Il meccanismo previsto riguarda infatti i senatori, i
deputati, i presidenti di regione, i presidenti di provincia
ed i sindaci. Tuttavia, affinché non vi sia nessuna eccezione
all'assunzione della responsabilità politica, si prevede che
lo stesso meccanismo possa essere applicato, su richiesta di
iniziativa popolare, anche a candidati eletti ad altre
cariche.
La responsabilità politica dovrebbe discendere da un
impegno assunto chiaramente con gli elettori e da una verifica
periodica delle azioni implementate per il raggiungimento
degli obiettivi per i quali si è assunto questo impegno.
Questa verifica periodica assume i connotati di un dialogo che
continua dopo il momento elettorale e che, se costituisce per
gli elettori occasione di conoscenza, informazione e verifica
dell'azione portata avanti dall'eletto, è per quest'ultimo
occasione di verifica del consenso ottenuto dalle sue
iniziative. Già questo meccanismo garantirebbe di per sé un
netto cambiamento nei rapporti elettore-eletto. Tuttavia, per
renderlo più efficace, occorre anche prevedere la possibilità,
in caso di ripetuta verifica negativa, di richiedere una
verifica elettorale vera e propria (anticipata rispetto ai
tempi di scadenza del mandato).
Il meccanismo ipotizzato non viola il disposto
dell'articolo 67 della Costituzione, che vieta il cosiddetto
"mandato imperativo", poiché l'impegno assunto dal candidato,
peraltro volontariamente e di sua iniziativa, è sul
conseguimento degli obiettivi e dei risultati e non su singole
e specifiche istruzioni sul modo di risolvere i problemi
incontrati nell'esercizio del mandato elettorale. Si ricorderà
che l'antico obbligo dei rappresentanti di rispettare il
mandato di coloro che essi rappresentavano fu abolito perché,
in carenza di specifiche istruzioni, il rappresentante non
aveva la possibilità di prendere alcuna decisione. Per non
bloccare l'attività dei parlamentari di fronte ad un mandato
non specifico, si passò ad una diversa concezione della
rappresentanza prevedendo che il parlamentare possa assumere
le necessarie decisioni anche in assenza di istruzioni
predeterminate. A ciò si riferisce l'articolo 67 della
Costituzione quando afferma che: "Ogni membro del Parlamento
(...) esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato". Non
può certamente assumersi il significato di questa norma
costituzionale nel senso di eliminare la responsabilità
politica rispetto agli obiettivi politici che ogni candidato
si è impegnato a perseguire. Conformemente allo spirito della
Costituzione italiana, superata la concezione privatistica
della rappresentanza (come rappresentanza di volontà), la
presente proposta di legge interpreta la rappresentanza come
rappresentanza di interessi, quegli interessi che trovano
riscontro negli obiettivi enunciati nei programmi
elettorali.
La presente proposta di legge tende, in realtà, a riempire
di contenuti quella sovranità popolare invocata dall'articolo
1 della Costituzione e che, in tema di rapporti politici,
appare oggi sostanzialmente vanificata da un sistema
politico-istituzionale inadeguato alla dinamica storica degli
eventi, alle esigenze ed alle aspirazioni dei cittadini.
Si descrive ora sinteticamente il contenuto dei singoli
articoli.
L'articolo 1 descrive gli obiettivi che la legge si
propone di raggiungere, ed in particolare:
l'aumento e la facilitazione della partecipazione dei
cittadini alla vita politica, con forme di democrazia
reale;
la creazione di un rapporto continuativo tra elettore ed
eletto. Ciò appare necessario soprattutto in relazione alla
velocità di cambiamento attuale. E' estremamente difficile -
anche per un politico in assoluta buona fede - pronosticare e
sapere con precisione la politica più corretta da
implementare, per esempio, nei prossimi cinque anni (durata
normale della legislatura);
permettere, in casi estremi di irresponsabilità
politica, la sostituzione del politico, restituendo il potere
di decisione alla base sociale.
L'articolo 2 introduce un meccanismo nuovo, teso ad
aumentare la conoscenza e la comprensibilità da parte dei
cittadini dei programmi elettorali presentati dalle diverse
forze politiche o dai diversi candidati. Ciò attraverso
l'obbligo imposto a tutti i candidati di sottoscrivere e
depositare il programma sul quale ci si impegna in occasione
di comizi elettorali e la distribuzione di tutti i programmi
depositati ad ogni elettore, unitamente al certificato
elettorale. Sono previste regole per la redazione dei
programmi che, contenendone l'estensione, rendano gli stessi
facilmente leggibili e comprensibili. Il vocabolario di base
della lingua italiana cui allude l'articolato è quello
elaborato dal Centro universitario di calcolo elettronico
dell'Università degli studi di Pisa (v. Tullio De Mauro,
Guida all'uso delle parole, Editori riuniti, Roma,
1991). Ai programmi depositati è inoltre data la massima
pubblicità anche attraverso le reti telematiche ed i servizi
televideo, nonché con tutti gli strumenti conoscitivi che la
tecnologia è in grado di mettere a disposizione. E' previsto,
infine, che i candidati "uscenti", che ripropongono la loro
candidatura, possano allegare al programma una sintesi di
quanto da essi realizzato nel precedente mandato.
L'articolo 3 è teso a dare continuità a quel rapporto più
trasparente tra elettori e candidati derivante dall'articolo
2. Si prevede infatti che i candidati eletti redigano una
relazione semestrale che, articolata in parallelo al programma
presentato, puntualmente riferisca sulle azioni intraprese e
sui risultati raggiunti. Valgono le stesse regole di scrittura
previste per la redazione dei programmi.
Tutte le relazioni presentate all'ufficio elettorale sono
da questo conservate e messe a disposizione dei cittadini che
ne facciano richiesta. Alle stesse è data la massima
pubblicità, come nel caso dei programmi, anche attraverso le
reti telematiche, i servizi di videotel e tutti gli
altri strumenti tecnologici via via messi a disposizione
dall'evoluzione della tecnologia. Nel caso dei soggetti
sottoposti a procedimento di verifica, la relazione semestrale
è stampata e distribuita, a cura dell'ufficio elettorale
competente, ai cittadini della circoscrizione elettorale
interessata. Alla relazione è allegata una documentazione
relativa alla partecipazione del candidato eletto ai lavori
dell'organo che presiede o di cui fa parte, costituendo questo
uno degli indicatori dell'impegno profuso nell'assolvimento
del mandato.
L'articolo 4 specifica i soggetti cui si applica il
procedimento di verifica disciplinato dal capo II.
Con l'articolo 5 si rafforza il dialogo dell'eletto con
gli elettori prevedendo, come passo del procedimento di
verifica, un forum aperto, in cui i partecipanti possano
porre domande direttamente al politico di turno, anche tramite
collegamento televisivo.
L'articolo 6 prevede che dopo il forum abbia luogo
una votazione di verifica della fiducia che il politico
riscuote nell'elettorato. Al fine di non moltiplicare
eccessivamente le occasioni in cui gli elettori sono chiamati
alle urne, il regolamento di attuazione della legge potrà
disciplinare un calendario delle verifiche, accorpandole, per
esempio, in due tornate annuali.
L'articolo 7 detta disposizioni tese a ridurre al massimo
l'impatto economico e amministrativo della legge. Gli usuali
seggi elettorali, che vengono predisposti ad hoc in
occasione di ogni elezione, si trasformano in permanenti. Ciò
appare del tutto possibile, considerato che lo spazio occupato
dalle cabine elettorali è minimo e che nelle scuole, che
abitualmente ospitano i seggi elettorali, con la riduzione
della popolazione scolastica, non sono in questo momento
assolutamente carenti gli spazi. L'istituzione dei seggi
permanenti eliminerebbe inoltre le spese di montaggio,
smontaggio, trasporto e magazzinaggio delle cabine elettorali,
senza contare il contenuto educativo, in termini di educazione
democratica, derivante dalla presenza dei seggi permanenti
nelle scuole. Pur mantenendo il sistema delle cabine
elettorali, per evidenti esigenze di garanzia della segretezza
del voto, si prevede tuttavia che il voto sia espresso tramite
l'uso di un computer, nel quale è montato un programma
informatico che consenta:
di assicurare che ogni elettore possa esprimere un solo
voto (grazie alla scheda elettronica di verifica distribuita
dall'ufficio elettorale);
di esprimere il voto in modo semplificato (SI/NO);
di garantire la segretezza del voto;
di accelerare le procedure di voto e di effettuare lo
spoglio automatico dei voti a fine giornata.
In tale modo le verifiche, come le votazioni elettorali,
possono aver luogo in una sola giornata di domenica, senza
alterare il normale corso di studio delle scuole sede di seggi
elettorali.
L'articolo 8 stabilisce per la validità della votazione di
verifica un quorum piuttosto alto, pari al 50 per cento
degli aventi diritto al voto. Ciò per evitare che il
meccanismo possa essere strumentalizzato da minoranze
irresponsabili. La fiducia si intende accordata se i "SI"
raggiungono la maggioranza semplice. Dopo la seconda verifica
negativa, sono convocate elezioni per la sostituzione del
politico in questione. Ovviamente, nel caso di candidati
eletti con sistema proporzionale, non si procederà a nuove
elezioni, ma alla sostituzione con il primo dei candidati non
eletti della stessa lista.
L'articolo 9 stabilisce che, su richiesta di un certo
numero di elettori, possa essere instaurata la stessa
procedura di verifica anche per politici e amministratori che
rivestono altre cariche.
L'articolo 10 prevede che il regolamento eventualmente
necessario per l'attuazione della legge sia emanato entro
centoventi giorni dalla data di pubblicazione della stessa
nella Gazzetta Ufficiale.
L'articolo 11 dispone l'incompatibilità di cariche
pubbliche elettive con qualunque altra carica pubblica
elettiva. Ciò è la necessaria conseguenza del maggiore impegno
politico che si ritiene dovrebbe implicare la corretta
applicazione della legge.
L'articolo 12 reca una norma di copertura finanziaria. Non
si è in grado di quantificare l'onere finanziario derivante
dall'applicazione della legge non essendosi in possesso dei
dati economico-finanziari relativi alle spese sostenute dalle
pubbliche amministrazioni in occasione di competizioni
elettorali Si ritiene in generale che la spesa dovrebbe essere
contenuta, tenuto conto della semplicità dei meccanismi
proposti e della compensazione con le minori spese. Tuttavia,
per l'eventuale eccedenza, si è indicata l'unità previsionale
di base "Armamenti terrestri" dello stato di previsione del
Ministero della difesa, la cui notevole entità potrebbe essere
utilmente ridotta a vantaggio di tutta la collettività.