XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 9
PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA POPOLARE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Obiettivi).
1. La presente legge ha l'obiettivo di:
a) alimentare e facilitare la partecipazione dei
cittadini alla vita politica del Paese, nei vari livelli di
governo, attraverso strumenti di democrazia reale;
b) creare un rapporto tra elettore ed eletto che
non si esaurisca nel momento elettorale, ma permetta uno
scambio di informazioni e di valutazioni anche tra una
elezione e la seguente;
c) permettere che, attraverso verifiche periodiche
dell'operato del cittadino eletto, sia possibile la sua
sostituzione.
Art. 2.
(Programmi elettorali).
1. Ogni candidato, entro il sessantesimo giorno precedente
la data della competizione elettorale cui intende partecipare,
deve consegnare il proprio programma elettorale che può essere
quello del suo gruppo politico, con firma autentica,
all'ufficio elettorale competente.
2. Nel caso di candidati che siano stati eletti nella
precedente tornata elettorale per la stessa carica, può essere
allegato al programma un documento, redatto in base ai criteri
di cui al comma 4, contenente la sintesi di quanto realizzato,
in termini di attività e di risultati, durante il precedente
mandato.
3. L'ufficio elettorale cura la stampa di un opuscolo che
raccolga tutti i programmi relativi alla circoscrizione
elettorale. L'opuscolo è consegnato all'elettore insieme al
certificato elettorale. I programmi depositati sono, altresì,
inseriti nella rete INTERNET, in una pagina WEB
appositamente creata e in apposite pagine del servizio
Televideo fornito dalla RAI, nonché pubblicizzati con tutti i
mezzi conoscitivi messi a disposizione dall'evoluzione
tecnologica.
4. Pena la non accettabilità della candidatura, il
programma deve essere redatto sulla base dei seguenti
criteri:
a) estensione del testo non superiore a cinque
cartelle dattiloscritte standard;
b) leggibilità e comprensibilità del testo ed, in
particolare, estensione delle frasi a non più di venti parole
ciascuna, periodi articolati senza uso di subordinate di
secondo grado e utilizzo di termini tratti dal vocabolario di
base della lingua italiana;
c) contenuti minimi: elencazione degli obiettivi,
relativi impegni di azione e di opposizione, tempi di
realizzazione, risultati attesi.
Art. 3.
(Relazioni semestrali).
1. Con cadenza semestrale ogni eletto consegna all'ufficio
elettorale una relazione sul suo operato, articolata secondo i
seguenti criteri:
a) estensione del testo non superiore a cinque
cartelle dattiloscritte standard;
b) leggibilità e comprensibilità del testo ed, in
particolare, estensione delle frasi a non più di venti parole
ciascuna, periodi articolati senza uso di subordinate di
secondo grado e utilizzo di termini tratti da vocabolario di
base della lingua italiana;
c) contenuti minimi: resoconto per ognuno dei
punti del programma delle attività svolte sia in termini di
realizzazioni che in termini di opposizioni, degli obiettivi
raggiunti, degli impedimenti incontrati, delle iniziative in
corso, resoconto dettagliato sulla partecipazione ai lavori
dell'organo di appartenenza nel semestre considerato, numero
delle presenze sul totale delle sedute certificato dall'organo
di appartenenza.
2. La relazione rimane, presso l'ufficio elettorale, a
disposizione di tutti i cittadini che ne vogliano prendere
visione o chiederne copia, secondo le norme che disciplinano
l'esercizio del diritto di accesso alla documentazione
amministrativa. La relazione è, altresì, inserita nella rete
INTERNET, in una pagina WEB appositamente creata e in
apposite pagine del servizio Televideo fornito dalla RAI,
nonché pubblicata con tutti i mezzi conoscitivi messi a
disposizione dall'evoluzione tecnologica.
3. La relazione semestrale presentata dai soggetti cui
all'articolo 4, comma 1, cui si applica la disciplina del
procedimento di verifica, è pubblicata e distribuita, a cura
dell'ufficio elettorale, agli elettori insieme alla scheda di
verifica di cui all'articolo 6.
4. Nel caso di richiesta popolare di verifica, di cui
all'articolo 9, è distribuita, insieme alla scheda di
verifica, l'ultima relazione presentata dal politico cui si
applica il procedimento di verifica.
Capo II
PROCEDIMENTO DI VERIFICA
Art. 4.
(Soggetti).
1. Tutti i cittadini eletti senatore, deputato, presidente
della regione, presidente della provincia e sindaco,
rispondono del proprio operato all'elettorato in base a quanto
previsto dagli articoli 5, 6, 7 e 8.
2. Ai cittadini eletti ad altre cariche pubbliche si
applica l'articolo 9.
Art. 5.
(Forum).
1. Entro due settimane dalla distribuzione delle relazioni
semestrali è indetto un forum aperto al pubblico con
collegamento anche televisivo, su rete nazionale, regionale o
locale, secondo il tipo di elettorato coinvolto, in cui gli
elettori, presenti in sala o telefonicamente, possano porre
domande su specifici punti del programma.
Art. 6.
(Verifiche semestrali).
1. Entro un mese dalla distribuzione delle relazioni
semestrali ha luogo una votazione di verifica della fiducia
accordata al candidato.
2. Ogni cittadino riceve assieme alla relazione semestrale
la scheda di verifica con la quale ha diritto ad esprimere il
proprio voto.
Art. 7.
(Sedi e tempi delle verifiche).
1. Le verifiche semestrali si effettuano nella giornata di
domenica presso i seggi permanenti, istituiti nelle scuole già
sede di seggi elettorali.
2. Ferma restando la tutela della segretezza, il voto è
espresso attraverso l'uso di un programma informatico che
presenti l'opzione in forma semplificata (SI/NO) e che
permetta di accelerare le procedure di voto ed effettuare lo
spoglio in modo automatico alla chiusura del seggio.
3. In relazione ai futuri sviluppi della tecnologia delle
comunicazioni le verifiche semestrali potranno essere
effettuate anche per via telefonica, telematica o comunque con
i mezzi più avanzati in grado di aumentare la partecipazione,
abbattere i costi organizzativi, ferma restando la garanzia
della segretezza del voto.
Art. 8.
(Esito delle verifiche).
1. La verifica è ritenuta valida se partecipa almeno il 50
per cento degli iscritti alle liste elettorali della
circoscrizione elettorale interessata.
2. La fiducia si intende accordata con un numero di SI
pari al 50 per cento più 1 dei voti validi.
3. Dopo la seconda verifica negativa, sono convocate,
entro e non oltre centoventi giorni dalla data della verifica,
nuove elezioni per la sostituzione dell'eletto sottoposto a
verifica.
4. Nel caso di candidati eletti con sistema proporzionale,
l'eletto sottoposto a verifica è sostituito con il primo dei
candidati non eletti della stessa lista.
Art. 9.
(Richiesta popolare di verifica).
1. I cittadini eletti a cariche diverse da quelle previste
all'articolo 4, comma 1, possono essere sottoposti a specifica
verifica, con le stesse procedure previste negli articoli da 5
a 8, qualora sia richiesto dagli elettori della circoscrizione
elettorale nella quale il candidato eletto ha presentato la
propria candidatura.
2. La richiesta di verifica deve essere presentata
all'ufficio elettorale competente da un numero di
sottoscrittori pari ad almeno il 50 per cento di quello
occorrente per la presentazione di una lista per le
corrispondenti elezioni.
Capo III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 10.
(Regolamento di attuazione).
1. Entro centoventi giorni dalla pubblicazione della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il Governo
emana il relativo regolamento di attuazione.
Art. 11.
(Incompatibità).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge il cittadino eletto a più di una carica
pubblica deve optare per una di queste, rinunciando a tutte le
altre.
Art. 12.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente
legge si provvede con corrispondente riduzione degli
stanziamenti previsti all'unità previsionale di base
"Armamenti terrestri" dello stato di previsione del Ministero
della difesa.