XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 9




PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA POPOLARE


Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1.

(Obiettivi).

        1. La presente legge ha l'obiettivo di:

                a) alimentare e facilitare la partecipazione dei cittadini alla vita politica del Paese, nei vari livelli di governo, attraverso strumenti di democrazia reale;

                b) creare un rapporto tra elettore ed eletto che non si esaurisca nel momento elettorale, ma permetta uno scambio di informazioni e di valutazioni anche tra una elezione e la seguente;

                c) permettere che, attraverso verifiche periodiche dell'operato del cittadino eletto, sia possibile la sua sostituzione.


Art. 2.

(Programmi elettorali).

        1. Ogni candidato, entro il sessantesimo giorno precedente la data della competizione elettorale cui intende partecipare, deve consegnare il proprio programma elettorale che può essere quello del suo gruppo politico, con firma autentica, all'ufficio elettorale competente.
        2. Nel caso di candidati che siano stati eletti nella precedente tornata elettorale per la stessa carica, può essere allegato al programma un documento, redatto in base ai criteri di cui al comma 4, contenente la sintesi di quanto realizzato, in termini di attività e di risultati, durante il precedente mandato.
        3. L'ufficio elettorale cura la stampa di un opuscolo che raccolga tutti i programmi relativi alla circoscrizione elettorale. L'opuscolo è consegnato all'elettore insieme al certificato elettorale. I programmi depositati sono, altresì, inseriti nella rete INTERNET, in una pagina WEB appositamente creata e in apposite pagine del servizio Televideo fornito dalla RAI, nonché pubblicizzati con tutti i mezzi conoscitivi messi a disposizione dall'evoluzione tecnologica.
        4. Pena la non accettabilità della candidatura, il programma deve essere redatto sulla base dei seguenti criteri:

                a) estensione del testo non superiore a cinque cartelle dattiloscritte standard;

                b) leggibilità e comprensibilità del testo ed, in particolare, estensione delle frasi a non più di venti parole ciascuna, periodi articolati senza uso di subordinate di secondo grado e utilizzo di termini tratti dal vocabolario di base della lingua italiana;

                c) contenuti minimi: elencazione degli obiettivi, relativi impegni di azione e di opposizione, tempi di realizzazione, risultati attesi.


Art. 3.

(Relazioni semestrali).

        1. Con cadenza semestrale ogni eletto consegna all'ufficio elettorale una relazione sul suo operato, articolata secondo i seguenti criteri:

                a) estensione del testo non superiore a cinque cartelle dattiloscritte standard;

                b) leggibilità e comprensibilità del testo ed, in particolare, estensione delle frasi a non più di venti parole ciascuna, periodi articolati senza uso di subordinate di secondo grado e utilizzo di termini tratti da vocabolario di base della lingua italiana;

                c) contenuti minimi: resoconto per ognuno dei punti del programma delle attività svolte sia in termini di realizzazioni che in termini di opposizioni, degli obiettivi raggiunti, degli impedimenti incontrati, delle iniziative in corso, resoconto dettagliato sulla partecipazione ai lavori dell'organo di appartenenza nel semestre considerato, numero delle presenze sul totale delle sedute certificato dall'organo di appartenenza.

        2. La relazione rimane, presso l'ufficio elettorale, a disposizione di tutti i cittadini che ne vogliano prendere visione o chiederne copia, secondo le norme che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso alla documentazione amministrativa. La relazione è, altresì, inserita nella rete INTERNET, in una pagina WEB appositamente creata e in apposite pagine del servizio Televideo fornito dalla RAI, nonché pubblicata con tutti i mezzi conoscitivi messi a disposizione dall'evoluzione tecnologica.
        3. La relazione semestrale presentata dai soggetti cui all'articolo 4, comma 1, cui si applica la disciplina del procedimento di verifica, è pubblicata e distribuita, a cura dell'ufficio elettorale, agli elettori insieme alla scheda di verifica di cui all'articolo 6.
        4. Nel caso di richiesta popolare di verifica, di cui all'articolo 9, è distribuita, insieme alla scheda di verifica, l'ultima relazione presentata dal politico cui si applica il procedimento di verifica.


Capo II

PROCEDIMENTO DI VERIFICA


Art. 4.

(Soggetti).

        1. Tutti i cittadini eletti senatore, deputato, presidente della regione, presidente della provincia e sindaco, rispondono del proprio operato all'elettorato in base a quanto previsto dagli articoli 5, 6, 7 e 8.
        2. Ai cittadini eletti ad altre cariche pubbliche si applica l'articolo 9.

Art. 5.

(Forum).

        1. Entro due settimane dalla distribuzione delle relazioni semestrali è indetto un forum aperto al pubblico con collegamento anche televisivo, su rete nazionale, regionale o locale, secondo il tipo di elettorato coinvolto, in cui gli elettori, presenti in sala o telefonicamente, possano porre domande su specifici punti del programma.


Art. 6.

(Verifiche semestrali).

        1. Entro un mese dalla distribuzione delle relazioni semestrali ha luogo una votazione di verifica della fiducia accordata al candidato.
        2. Ogni cittadino riceve assieme alla relazione semestrale la scheda di verifica con la quale ha diritto ad esprimere il proprio voto.


Art. 7.

(Sedi e tempi delle verifiche).

        1. Le verifiche semestrali si effettuano nella giornata di domenica presso i seggi permanenti, istituiti nelle scuole già sede di seggi elettorali.
        2. Ferma restando la tutela della segretezza, il voto è espresso attraverso l'uso di un programma informatico che presenti l'opzione in forma semplificata (SI/NO) e che permetta di accelerare le procedure di voto ed effettuare lo spoglio in modo automatico alla chiusura del seggio.
        3. In relazione ai futuri sviluppi della tecnologia delle comunicazioni le verifiche semestrali potranno essere effettuate anche per via telefonica, telematica o comunque con i mezzi più avanzati in grado di aumentare la partecipazione, abbattere i costi organizzativi, ferma restando la garanzia della segretezza del voto.

Art. 8.

(Esito delle verifiche).

        1. La verifica è ritenuta valida se partecipa almeno il 50 per cento degli iscritti alle liste elettorali della circoscrizione elettorale interessata.
        2. La fiducia si intende accordata con un numero di SI pari al 50 per cento più 1 dei voti validi.
        3. Dopo la seconda verifica negativa, sono convocate, entro e non oltre centoventi giorni dalla data della verifica, nuove elezioni per la sostituzione dell'eletto sottoposto a verifica.
        4. Nel caso di candidati eletti con sistema proporzionale, l'eletto sottoposto a verifica è sostituito con il primo dei candidati non eletti della stessa lista.


Art. 9.

(Richiesta popolare di verifica).

        1. I cittadini eletti a cariche diverse da quelle previste all'articolo 4, comma 1, possono essere sottoposti a specifica verifica, con le stesse procedure previste negli articoli da 5 a 8, qualora sia richiesto dagli elettori della circoscrizione elettorale nella quale il candidato eletto ha presentato la propria candidatura.
        2. La richiesta di verifica deve essere presentata all'ufficio elettorale competente da un numero di sottoscrittori pari ad almeno il 50 per cento di quello occorrente per la presentazione di una lista per le corrispondenti elezioni.


Capo III

DISPOSIZIONI FINALI


Art. 10.

(Regolamento di attuazione).

        1. Entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il Governo emana il relativo regolamento di attuazione.

Art. 11.

(Incompatibità).

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il cittadino eletto a più di una carica pubblica deve optare per una di queste, rinunciando a tutte le altre.


Art. 12.

(Copertura finanziaria).

        1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con corrispondente riduzione degli stanziamenti previsti all'unità previsionale di base "Armamenti terrestri" dello stato di previsione del Ministero della difesa.



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