XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 8
Onorevoli Deputati! - Il servizio elettrico
"universale", vera e propria conquista della società italiana
nel corso di un trentennio, potrebbe essere di fatto
cancellato se si verificassero due circostanze: l'abrogazione
dell'articolo 2 (poteri speciali) del decreto-legge 31 maggio
1994, n. 332, convertito, con modificazioni, della legge 30
luglio 1994, n. 474, e l'accettazione da parte del Governo e
del Parlamento delle indicazioni contenute nel documento
finale approvato dalla Commissione consultiva per
l'individuazione dei metodi, delle procedure, delle priorità e
delle scelte di merito più idonee al fine di promuovere la
liberalizzazione del mercato italiano dell'energia, la
progressiva concorrenza tra produttori, le migliori garanzie a
favore degli utenti e della tutela ambientale, istituita con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato il 24 settembre 1996.
L'esercizio da parte del Ministro del tesoro dei suddetti
"poteri speciali" (impropriamente definiti golden share
dalla pubblicistica corrente) consentirebbe allo Stato di
svolgere una costante azione di vigilanza futura sulle aziende
già pubbliche, in via di privatizzazione, operanti nei settori
"della difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle
fonti di energia e degli altri servizi pubblici" al fine di
promuovere il raggiungimento degli "obiettivi nazionali di
politica economica ed industriale".
Ne risulterebbe ribadita la funzione programmatoria dello
Stato e assicurata la tutela delle "missioni di servizio
pubblico" riconosciute dal legislatore alle attività
cosiddette strategiche in campo economico.
A tale riconoscimento era improntato il documento
approvato il 28 novembre 1995 dal Comitato dei ministri per le
privatizzazioni, dal titolo "Linee fondamentali per la
privatizzazione di Enel Spa e la riforma del settore elettrico
nazionale" (meglio noto come "Piano Clò", dal nome del
ministro dell'epoca), documento che il Ministro ora in carica
ha inteso cestinare all'atto della istituzione di una
commissione che per compiti e composizione lasciava
inequivocabilmente presagire il genere di conclusioni cui
sarebbe giunta.
Sostituire la funzione di servizio pubblico assegnata
all'azienda ENEL con gli "obblighi di servizio pubblico"
imposti, attraverso le concessioni, ad una miriade di aziende
private produttrici e distributrici di energia elettrica: è
questa la soluzione, ipotizzata dalla commissione
ministeriale, grazie alla quale nascerebbe il mercato
concorrenziale invocato dai produttori privati e dalle aziende
municipalizzate.
Soluzione che laddove è stata adottata (emblematico al
riguardo è il caso inglese) ha dato i seguenti esiti: benefìci
tariffari per gli utenti: zero; efficienza del servizio: in
progressivo peggioramento; livelli occupazionali del settore:
dimezzati; rendimenti dell'investimento azionario: massimi.
In Italia, l'unitarietà del servizio elettrico, deliberata
dal Parlamento nel 1963, ha permesso di raggiungere risultati
di portata storica.
Il servizio è ormai praticamente esteso all'intero
territorio nazionale e viene erogato a condizioni di parità
sia tecniche che tariffarie.
La popolazione non servita è stata ridotta da 1.700.000
unità a 100.000 circa, che può considerarsi un limite
fisiologico.
La potenza degli impianti di produzione e l'energia
prodotta sono aumentate di circa quattro volte.
La richiesta elettrica nazionale è aumentata di tre volte
e mezzo, nel Mezzogiorno di ben sette volte. In termini di
efficienza, il continuo adeguamento tecnologico e la gestione
coordinata della rete hanno consentito di elevare dal 33,3 per
cento al 37,6 per cento il rendimento medio del parco
termoelettrico, di ridurre le perdite di energia sulle reti di
trasmissione e distribuzione da oltre l'11 per cento a meno
del 7 per cento della richiesta.
Gli investimenti hanno superato, nell'arco temporale che
ci separa dalla nazionalizzazione, la cifra di 240.000
miliardi, a moneta attuale: costituendo oltre il 10 per cento
degli investimenti complessivi del settore industriale. In
termini di produttività del lavoro: l'energia venduta per
dipendente si è triplicata, gli utenti serviti per dipendente
sono aumentati del 54 per cento (da 192 a 297), il costo reale
del chilowattora venduto è diminuito del 37,5 per cento pur in
presenza del fortissimo incremento (superiore al 70 per cento)
del costo dei combustibili.
Con un organico di 89.900 dipendenti, l'Enel soddisfa
l'87,6 per cento della richiesta nazionale di energia
elettrica, utilizzando la produzione propria (175
tonnellatewattora), con acquisizione da terzi (16,4
tonnellatewattora), importando dall'estero (37,4
tonnellatewattora).
Gli utenti serviti hanno raggiunto il numero record di
28.638.000.
I bilanci aziendali producono utili da oltre un
decennio.
In un Paese, qual è l'Italia, dipendente dall'estero per
l'80 per cento del suo approvvigionamento energetico, la
dimensione dell'ENEL e la sua natura di azienda integrata
verticalmente hanno reso possibile una efficace gestione
coordinata degli impianti, economie di scala e di serie, la
gestione ottimale delle scorte, l'acquisto di grosse partite
di combustibile, significativi ritorni di esperienza.
Non è senza significato, nel contesto della economia
"globalizzata" su scala mondiale, che l'Ente elettrico
italiano faccia parte del CLUB E/, insieme alla tedesca RWF,
alle nordamericane Southern California Edison, Hydro Quebec
e Ontario Hydro, alle giapponesi TEPCO e KEPC.
Volgere lo sguardo all'indietro è utile non solo per
misurare il cammino percorso, ma anche per acquisire la
consapevolezza di quali costi il cittadino ha dovuto farsi
carico per vedersi riconosciuto il diritto ad ottenere in ogni
parte del Paese, a parità di condizioni sia dal punto di vista
dell'efficienza che del trattamento tariffario, la fornitura
energetica indispensabile per lo sviluppo dell'economia e per
il raggiungimento di un migliore tenore di vita.
Alla fine degli anni '50 ci si trovava di fronte ad un
settore elettrico privatizzato ma non concorrenziale, ad alti
costi sociali e caratterizzato da bassa efficienza e
scarsissima innovazione tecnologica.
Il cartello oligopolistico, benché composto da circa 1.400
imprese elettrocommerciali, era dominato da poche holding
private (Edison, Sme, Sade.Sip, Bastogi), dimostratesi
capaci di ottenere dai governi trattamenti di favore di vario
genere.
I lauti profitti venivano utilizzati dagli industriali
privati per estendere la propria presenza in altri settori
produttivi (dalla siderurgia alla meccanica, dall'agricoltura
all'industria alberghiera). Nulla, però, veniva fatto per
rimuovere i principali fattori di ritardo del sistema, se si
considera che il fabbisogno di energia elettrica rimaneva
scoperto per un quinto del suo ammontare e che il
coordinamento su scala nazionale della produzione e del
trasporto risultava innegabilmente insufficiente. L'esercizio
in parallelo sull'intero territorio fu realizzato solo a
partire dal 1961.
Avveniva inoltre che nelle regioni più povere e per i tipi
di utenza economicamente più deboli, come per esempio
l'agricoltura o gli usi domestici non concentrati nei grandi
centri ma sparpagliati nelle campagne o nei centri minori, le
tariffe, gli oneri addizionali, i contributi di allacciamento,
eccetera, fossero più alti.
Lo scontro tra i difensori della situazione esistente e i
fautori della nazionalizzazione si risolse a favore di questi
ultimi, ma a costi elevatissimi.
Si decise, infatti, non solo di indennizzare le società
nazionalizzate (in ossequio alla previsione costituzionale) ma
di indennizzarle in moneta corrente in un arco temporale di
dieci anni e ad un tasso di interesse del 5,50 per cento.
L'Ente nazionale per l'energia elettrica, appena
costituito, dovette far fronte ad un onere di circa 2.500
miliardi di lire (interessi compresi), al valore monetario
1963.
A ciò si aggiunga che fino ai primi anni settanta l'ENEL
non ebbe alcun sostegno dallo Stato, mentre le tariffe
rimanevano bloccate. Fu questo il periodo in cui, nonostante
le avverse condizioni finanziarie, la copertura della domanda
di energia elettrica fu ottenuta con la costruzione di grandi
centrali termoelettriche e il potenziamento di quelle
esistenti.
Per ben due volte l'Enel sarà addirittura chiamata a
finanziare il deficit della bilancia dei pagamenti e ad
ammortizzarne l'effetto inflazionistico tramite un forte
indebitamento.
La bolletta petrolifera verrà pagata nei momenti peggiori
con mutui contratti dall'Enel, d'accordo con la Banca
d'Italia.
E' ragionevole ritenere che il Parlamento nazionale non
intendesse vanificare gli sforzi compiuti in tre decenni per
raggiungere i brillanti risultati appena elencati allorché
decise di includere l'ENEL tra gli enti pubblici economici da
trasformare in società per azioni (decreto-legge 11 luglio
1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1992, n. 359).
Alla nuova Spa vennero attribuite a titolo di concessione
le attività che precedentemente le erano riservate per
legge.
Il Ministro del tesoro si vide consegnare l'intero
pacchetto azionario, in vista della privatizzazione.
Del "come" privatizzare si è molto discusso in questi
anni, ma gli atti compiuti finora hanno avuto carattere
preparatorio. Le scelte definitive restano da compiere. In
vista di esse è indispensabile tenere ben presente che l'ENEL
è un bene patrimoniale della comunità nazionale. Non il
Ministro del tesoro, non gli amministratori, non i dipendenti
possono pretendere di disporne. I cittadini tutti hanno titolo
per rivendicare la proprietà e l'interesse a non vederla
alienata.
La ipotizzata, dalla commissione ministeriale, cessione
dell'azienda ai privati a seguito di scomposizione
pregiudicherebbe irreversibilmente gli interessi del
cittadino-utente ed equivarrebbe alla dilapidazione di un bene
pubblico di primaria grandezza.
Il Parlamento è chiamato ad uniformare la legislazione
nazionale di settore alle normative dell'Unione europea, che
non obbligano a disfare gli assetti esistenti ma solo ad
introdurvi, con gradualità, dei correttivi.
Non vi è traccia dell'obbligo di impoverire le
collettività nazionali, a beneficio delle solite lobbies
di potere economico. I non pochi "Robin Hood alla rovescia"
che a Bruxelles predicavano un tal genere di liberalizzazione
sono stati battuti dalla volontà congiunta del Parlamento e
del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea.
Si consideri, infine, che la scomparsa dell'ENEL
priverebbe lo Stato di ogni effettiva capacità di intervento
programmatorio nel pur vitale settore dell'energia,
caratterizzato da ben note difficoltà di approvvigionamento.
Da questo punto di vista lo "spezzatino elettrico", qualora
andasse in porto, preparerebbe un vero e proprio salto nel
buio.
La presente proposta di legge vuole, con ogni evidenza,
tutelare un fondamentale diritto di cittadinanza, il cui
effettivo esercizio non può essere subordinato alle logiche di
mercato.
Il servizio elettrico è annoverato in sede di Unione
europea tra "i servizi di interesse generale volti a
soddisfare bisogni fondamentali", che "costituiscono un
elemento di identità culturale per tutti i Paesi europei,
finanche nei gesti della vita quotidiana". (Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee, n. 281 del 26 settembre
1996).
Da ciò deriva l'applicazione particolarmente insistita del
"principio di sussidiarietà" nella direttiva 96/92 CE del 19
dicembre 1996 concernente "Norme comuni per il mercato di
energia elettrica".
Passiamo ad illustrare in dettaglio i contenuti della
proposta di legge.
L'articolo 1, definendo le funzioni di produzione,
trasporto e distribuzione di energia elettrica come funzioni
di interesse economico generale, sottolinea sia il ruolo
strategico che riveste il settore elettrico per l'economia del
Paese e per la vita di tutti sia la criticità derivante dalla
forte dipendenza dalla importazione di materie prime
energetiche. Esplicita, inoltre, con riferimento al
tredicesimo "considerando" della direttiva 96/92 CE, la
convinzione che la sicurezza dell'approvvigionamento e la
tutela del consumatore e dell'ambiente non potrebbero essere
garantite dalla libera concorrenza.
L'articolo 2 definisce i principali obblighi di servizio
pubblico, il cui soddisfacimento deve essere garantito nei
confronti della generalità degli utenti. Preciso è il
riferimento all'unicità della tariffa, peraltro già prevista
da disposizioni di legge vigenti.
L'articolo 3 individua nell'ENEL Spa l'impresa che è
tenuta ad assicurare l'assolvimento degli obblighi di servizio
pubblico precisate nell'articolo precedente. Ribadisce, in
particolare, l'attribuzione all'Enel Spa dei compiti ad essa
affidati con ripetuti atti legislativi e ininterrottamente
assolti dal 1963.
L'articolo 4 dispone che lo Stato deve mantenere la
proprietà dell'azienda, pur potendo vendere una quota del
capitale non superiore al 49 per cento.
La vendita di quote di capitale, entro il suddetto limite
massimo, è finalizzata alla diffusione del possesso azionario
tra i risparmiatori, gli utenti ed i dipendenti. Viene fissata
nello 0,5 per cento la quota massima di capitale azionario con
diritto di voto vendibile al singolo, che però può essere
elevata significativamente a beneficio di taluni investitori
istituzionali.
L'articolo 5 stabilisce la non trasformabilità
dell'assetto strutturale unitario, consolidatosi nel tempo,
del servizio elettrico nazionale, giudicato il più idoneo al
conseguimento delle finalità di crescita economica, di
coesione sociale e di ordinato svolgimento della convivenza
civile. Obbliga l'ENEL Spa a detenere il controllo totale di
una eventuale società operativa nel settore della produzione
("l'ENEL P" di cui al piano Clò). Stabilisce inoltre che le
capacità produttive del parco impianti devono essere
salvaguardate, e comunque non ridimensionate per favorire la
creazione artificiosa di un mercato concorrenziale. Tiene
conto degli obblighi per i Paesi membri di cui alla citata
direttiva dell'UE.
L'articolo 6 recepisce i contenuti del documento approvato
il 28 novembre 1995 dal Comitato dei ministri per le
privatizzazioni e le norme della direttiva 96/92 CE (articolo
4).
L'articolo 7 conferma la validità di quanto già in atto
nei settori della trasmissione e della distribuzione, con
opportuna presa d'atto delle novità derivanti dalla parziale e
graduale apertura del mercato e sottolinea il ruolo delle
aziende elettriche municipalizzate.
L'articolo 8 intende prevenire il manifestarsi di
incongruenze e di incertezze interpretative, in un contesto
legislativo in continua e spesso confusa evoluzione.