XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 8
PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA POPOLARE
Art. 1.
1. La produzione, il trasporto e la distribuzione
dell'energia elettrica costituiscono funzioni di interesse
generale. Gli obblighi di servizio pubblico di cui
all'articolo 2 sono imposti al fine di garantire la sicurezza
dell'approvvigionamento e la protezione del consumatore e
dell'ambiente.
Art. 2.
1. Nel settore elettrico costituiscono obblighi di
servizio pubblico:
a) la continuità e la sicurezza della fornitura a
breve ed a lungo termine;
b) la universalità del servizio e la garanzia
della qualità della fornitura, ai prezzi più bassi e stabili
possibili;
c) l'uguaglianza di trattamento e l'unicità della
tariffa sull'intero territorio nazionale, ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n.
481.
Art. 3.
1. Lo Stato garantisce l'adempimento degli obblighi di cui
all'articolo 2 mediante la propria società ENEL Spa, cui sono
assegnati, secondo quanto già disposto dal decreto-legge 11
luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1992, n. 359, i compiti già attribuiti all'Ente
nazionale per l'energia elettrica (ENEL) dall'articolo 1 della
legge 6 dicembre 1962, n. 1643.
Art. 4.
1. Il capitale azionario dell'ENEL Spa è di proprietà
dello Stato.
2. Al fine di aprire il mercato delle azioni ENEL Spa ai
risparmiatori, agli utenti ed ai dipendenti, è consentita
l'alienazione di quote del capitale azionario con diritto di
voto, entro il limite massimo del 49 per cento complessivo e
dello 0,5 per cento per ciascun acquirente. Detto limite è
elevato al 5 per cento per i fondi pensione.
3. In ogni caso, lo Stato deve conservare almeno il 51 per
cento delle azioni dell'ENEL Spa con diritto di voto.
Art. 5.
1. E' fatto divieto di procedere a scorporo o separazione
dall'ENEL Spa di attività relative alla trasmissione e
distribuzione dell'energia elettrica della società, che non
può essere altresì obbligata a cedere attività della
produzione.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui la comma 1,
l'ENEL Spa resta società unica, verticalmente integrata.
L'ENEL Spa, direttamente o attraverso propria società
interamente posseduta, deve conservare almeno la quantità
complessiva della potenza di produzione attualmente
installata.
3. L'ENEL Spa, in conformità alle direttive comunitarie,
ha l'obbligo di tenere contabilità separate per le attività di
cui al comma 1. Ha inoltre l'obbligo di consentire a soggetti
terzi il transito di energia sulle proprie reti a fronte di
idoneo corrispettivo.
Art. 6.
1. Le autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio di
nuovi impianti di produzione di energia elettrica, aggiuntivi
rispetto alla potenza attualmente installata, sono rilasciate
in favore dei soggetti, pubblici o privati, che le richiedono,
sulla base di aste competitive, indette dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato in conformità
a programmi pluriennali redatti tenendo conto della capacità
produttiva esistente e delle prevedibili necessità del periodo
considerato.
Art. 7.
1. L'attività di trasmissione dell'energia elettrica e di
dispacciamento degli impianti è esercitata, in regime di
concessione, esclusivamente dall'ENEL Spa che è l'acquirente
unico sul territorio nazionale di cui all'articolo 18 della
direttiva 96/92 CE del Consiglio del 19 dicembre 1996. Alla
vigilanza del dispacciamento partecipano tutti i soggetti
interessati: ENEL, produttori indipendenti, altri
concessionari.
2. L'attività di distribuzione, sempre in regime di
concessione, è esercitata dall'ENEL Spa, dalle aziende
elettriche municipalizzate, le cui potenzialità debbono essere
valorizzate e adeguatamente utilizzate, e dagli altri soggetti
esonerati dalla nazionalizzazione ai sensi della legge 6
dicembre 1962, n. 1643.
Art. 8.
1. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge
incompatibili con quanto previsto dalla presente legge.