XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 7
Onorevoli Deputati! - La presente proposta di legge
intende sanare una evidente dimenticanza del legislatore il
quale, dati i tempi che caratterizzarono la preparazione e
l'emanazione del codice di procedura penale, non tenne conto
che, con la legge 7 marzo 1986, n. 65, venivano meno i
presupposti inerenti alle guardie dei comuni e delle province
che, per effetto di particolare norma, assumevano la veste di
agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, così come indicata
dall'articolo 57, comma 1, lettera a), dello stesso
codice di procedura penale.
Appare anacronistico ogni riferimento alle citate
"guardie", che al momento dell'emanazione della norma
trovavano già ben configurata la propria connotazione
giuridica all'interno della legge n. 65 del 1986, che di fatto
ne riconosceva (quale legge speciale) le funzioni nell'ambito
della procedura penale.
L'aver voluto inserire nell'articolo 57 del codice di
procedura penale l'indicazione relativa alle guardie dei
comuni e delle province non ha fatto altro che ingenerare
confusione negli addetti ai lavori di polizia giudiziaria
insiti nella professione di operatore di polizia municipale o
locale. Se il legislatore avesse tenuto presente la legge 7
marzo 1986, n. 65 (legge quadro sull'ordinamento della polizia
municipale) non avrebbe certamente fatto riferimento
pleonasticamente ad istituzioni ormai sorpassate da oltre
cinquant'anni, ma sapientemente ha comunque voluto
salvaguardare ogni possibile apertura d'intervento proprio
grazie al richiamato comma 1, lettera a).
Occorre chiarire in modo definitivo che non degli agenti,
sottufficiali ed ufficiali di polizia municipale si tratta
allorquando si fa riferimento alle guardie delle province e
dei comuni ma, evidentemente, di altre figure ausiliarie per
la sfera di competenza sia spaziale che temporale, mentre è
altresì chiaro che l'appartenenza indubbia alla disciplina di
cui all'articolo 57, comma 1, lettera a), del codice di
procedura penale riservata ope legis agli appartenenti
ai Corpi o Servizi di polizia municipale e locale li esclude
ipso facto dai riferimenti menzionati.
Al fine di poter chiaramente distinguere tra le parti
relegando le guardie di cui sopra (che sono ormai altra figura
ben distinta dagli operatori di polizia municipale e locale)
nell'ambito del comma 3 del medesimo articolo, si chiede di
approvare la seguente proposta di legge a sanatoria qualsiasi
possibile errata interpretazione.