XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 7




        Onorevoli Deputati! - La presente proposta di legge intende sanare una evidente dimenticanza del legislatore il quale, dati i tempi che caratterizzarono la preparazione e l'emanazione del codice di procedura penale, non tenne conto che, con la legge 7 marzo 1986, n. 65, venivano meno i presupposti inerenti alle guardie dei comuni e delle province che, per effetto di particolare norma, assumevano la veste di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, così come indicata dall'articolo 57, comma 1, lettera a), dello stesso codice di procedura penale.
        Appare anacronistico ogni riferimento alle citate "guardie", che al momento dell'emanazione della norma trovavano già ben configurata la propria connotazione giuridica all'interno della legge n. 65 del 1986, che di fatto ne riconosceva (quale legge speciale) le funzioni nell'ambito della procedura penale.
        L'aver voluto inserire nell'articolo 57 del codice di procedura penale l'indicazione relativa alle guardie dei comuni e delle province non ha fatto altro che ingenerare confusione negli addetti ai lavori di polizia giudiziaria insiti nella professione di operatore di polizia municipale o locale. Se il legislatore avesse tenuto presente la legge 7 marzo 1986, n. 65 (legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale) non avrebbe certamente fatto riferimento pleonasticamente ad istituzioni ormai sorpassate da oltre cinquant'anni, ma sapientemente ha comunque voluto salvaguardare ogni possibile apertura d'intervento proprio grazie al richiamato comma 1, lettera a).
        Occorre chiarire in modo definitivo che non degli agenti, sottufficiali ed ufficiali di polizia municipale si tratta allorquando si fa riferimento alle guardie delle province e dei comuni ma, evidentemente, di altre figure ausiliarie per la sfera di competenza sia spaziale che temporale, mentre è altresì chiaro che l'appartenenza indubbia alla disciplina di cui all'articolo 57, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale riservata ope legis agli appartenenti ai Corpi o Servizi di polizia municipale e locale li esclude ipso facto dai riferimenti menzionati.
        Al fine di poter chiaramente distinguere tra le parti relegando le guardie di cui sopra (che sono ormai altra figura ben distinta dagli operatori di polizia municipale e locale) nell'ambito del comma 3 del medesimo articolo, si chiede di approvare la seguente proposta di legge a sanatoria qualsiasi possibile errata interpretazione.




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