XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 7
PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA POPOLARE
Art. 1.
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 57 del
codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:
"b) gli ufficiali superiori ed inferiori e i
sottufficiali dei carabinieri, della Guardia di finanza, del
Corpo di polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello
Stato, i sottufficiali, gli ufficiali ed i comandanti dei
Corpi e Servizi di polizia municipale e locale nonché gli
altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali
l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale
qualità;".
Art. 2.
1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 57 del
codice di procedura penale, le parole: "le guardie delle
province e dei comuni quando sono in servizio" sono sostituite
dalle seguenti: "gli agenti della polizia municipale e
locale".