XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 7




PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA POPOLARE


Art. 1.

        1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 57 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

            "b) gli ufficiali superiori ed inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della Guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, i sottufficiali, gli ufficiali ed i comandanti dei Corpi e Servizi di polizia municipale e locale nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;".


Art. 2.

        1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 57 del codice di procedura penale, le parole: "le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio" sono sostituite dalle seguenti: "gli agenti della polizia municipale e locale".



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