XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1




        Onorevoli Deputati! - La presente proposta di legge disciplina il settore della locazione abitativa, privata e pubblica, e introduce norme per lo sviluppo del mercato della casa in affitto con l'obiettivo di costituire una organica sistemazione normativa che riguarda anche il settore dell'edilizia residenziale pubblica.
        Il testo si articola in cinque capi di complessivi 47 articoli che affrontano e disciplinano la materia.
        Il capo I stabilisce le misure per il rilancio del mercato delle locazioni con un piano straordinario che prevede incentivi ed agevolazioni fiscali, in materia di IVA, IRPEF e IRPEG, a vantaggio dei locatori e deduzioni a vantaggio di conduttori di abitazioni con redditi familiari bassi.
        Il capo II oltre a stabilire le modalità di costituzione e finanziamento di un fondo nazionale per l'edilizia residenziale pubblica, detta una normativa quadro in materia e per la riforma degli Istituti autonomi per le case popolari, nel rispetto delle autonomie di regioni e enti locali secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e dalla legge n. 457 del 1978. Il testo delinea i compiti della programmazione nazionale, stabilendo l'istituzione della Direzione generale per i problemi abitativi, detta normative quadro per la programmazione regionale, le assegnazioni e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Sotto il profilo della situazione finanziaria degli Istituti autonomi per case popolari oltre a prevedere una esenzione dall'ICI per i fabbricati di proprietà di questi istituti, prevede norme specifiche per il ripiano dei disavanzi registrati nei loro bilanci.
        Il capo III riforma e detta la nuova disciplina delle locazioni abitative stabilendo le condizioni e le regole del contratto di locazione, diritti e doveri delle due parti e la durata minima dello stesso.
        In ordine alla stipula del contratto di locazione per uso abitativo il testo introduce gli accordi collettivi nazionali tra le rappresentanze sindacali dei locatori e conduttori ai fini della determinazione dei parametri per la formazione dei canoni di locazione, stabilendo altresì le condizioni per la contrattazione provinciale e articolata tra le parti stesse.
        Sono altresì stabilite le norme per la soluzione delle controversie con l'istituzione di una commissione provinciale di conciliazione presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
        La parte finale del capo III riguarda le misure per la graduazione degli sfratti attraverso l'istituzione di un apposita commissione prefettizia con compiti specifici in materia consultiva per la concessione della forza pubblica nei procedimenti di rilascio e per l'uso e la destinazione degli alloggi disponibili da assegnare a cittadini sottoposti a sfratto esecutivo.
        Nuovi poteri sono assegnati al pretore in ordine all'accertamento della necessità abitativa del locatore.
        Una specifica normativa viene dettata infine dagli articoli 35, 36, 37, 38 e 39 in relazione alla gestione e all'utilizzo del patrimonio abitativo di proprietà degli enti previdenziali stabilendo le modalità di pubblicità e informazione sulle disponibilità abitative, di presentazione e raccolta delle domande, i requisiti ed i criteri per le assegnazioni degli alloggi.
        Il capo IV detta norme a tutela della proprietà della prima casa, stabilendo una esenzione IRPEF del reddito immobiliare da tale proprietà, contributi e agevolazioni per l'acquisto della prima abitazione, modalità di acquisizione e garanzie di tutela dei diritti per gli attuali conduttori per gli alloggi facenti parte del piano di dismissione ai sensi della legge 8 agosto 1995, n. 335.
        Il testo prevede inoltre un inasprimento delle aliquote ICI nei confronti dei proprietari di alloggi tenuti sfitti e inutilizzati e l'attribuzione totale dell'ICI ai comuni.
        Il capo V stabilisce le norme transitorie e finali disponendo il rinvio alla disciplina del procedimento sulle controversie individuali di lavoro e la salvaguardia dell'applicazione delle normative precedenti in relazione ai contratti in corso al momento dell'entrata in vigore della legge. L'articolo 47 dispone espressamente l'abrogazione di una serie di norme precedenti e di tutte le disposizioni incompatibili con la legge.
        Si illustrano di seguito i contenuti salienti dei singoli articoli.
        Articolo 1. Esenzione quindicennale IRPEF-IRPEG sugli immobili in locazione. Riduzione IVA al 2 per cento (nuovi interventi e recupero).
        Articolo 2. Esenzioni IRPEF per chi affitta a canoni sotto i 10 milioni annui. IVA su canoni e recupero 4 per cento.
        Articolo 3. Detrazione IRPEF per inquilini meno abbienti.
        Articolo 4 e 5. Fondo per l'edilizia residenziale per costruzione, acquisto, risanamento e recupero di alloggi pubblici destinati alla locazione e a canone convenzionato.
        Articolo 6. Sostegno regionale ai programmi delle agenzie comunali per le case in affitto.
        Articolo 7. Programmazione coordinata Ministero dei lavori pubblici - CIPE - regioni delle scelte in edilizia pubblica e uso delle risorse.
        Articolo 8. Soppressione del CER e istituzione di una direzione generale CASA e di una Consulta per l'edilizia.
        Articolo 9. Flussi finanziari dalla Cassa depositi e prestiti alle regioni.
        Articolo 10. Composizione del Fondo regionale per l'edilizia pubblica. Anagrafe degli assegnatari.
        Articolo 11. Meccanismo di sostituzione per regioni inadempienti attraverso accordi di programma promossi dal Ministero dei lavori pubblici.
        Articolo 12. Fondo regionale di solidarietà (massimo 30 per cento delle risorse) a sostegno delle fasce di emarginazione sociale.
        Articolo 13. Nuovi affitti nell'edilizia pubblica incentrati sul trinomio redditività-qualità dell'alloggio - reddito dell'assegnatario. Utilizzo programmato delle entrate.
        Articolo 14. Esenzione ICI per gli immobili IACP.
        Articolo 15. Piano di rientro dei disavanzi finanziari degli IACP approvato dalle regioni. Meccanismi di finanziamento e di restituzione delle anticipazioni.
        Articolo 16. Riforma regionale degli IACP. Tempi, modi e compiti da attribuire ai nuovi enti riformati.
        Articolo 17. Eliminazione della finita locazione e introduzione della giusta causa per necessità, urgenti opere, ristrutturazione e vendita.
        Articolo 18. Sanzioni al proprietario che dopo il rilascio non utilizza l'alloggio per il motivo richiesto.
        Articolo 19. Causa di scioglimento del contratto per morosità dell'inquilino.
        Articolo 20. Modalità per la rinnovazione concordata del contratto alla scadenza.
        Articolo 21. Divieto della sublocazione.
        Articolo 22. Possibilità per l'inquilino di recedere dal contratto in anticipo rispetto alla scadenza in presenza di gravi motivi.
        Articolo 23. Subentro nel contratto a favore del coniuge del convivente, degli eredi, di parenti e degli affini alla morte dell'inquilino.
        Articolo 24. Accordi collettivi depositati presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sulla ripartizione delle quote condominiali fra proprietario e inquilino.
        Articolo 25. Diritto di partecipazione e voto dell'inquilino nelle assemblee condominiali che deliberano su spese poste a suo carico.
        Articolo 26. Accordi collettivi periodici nazionali e territoriali tra associazioni della proprietà e sindacati degli inquilini sui canoni di locazione.
        Articolo 27. Nullità dei contratti stipulati in violazione dei contratti collettivi.
        Articolo 28. Potere del giudice di acquisizione degli accordi collettivi nelle controversie sui canoni e sui contratti di locazione.
        Articolo 29. Modalità di costituzione e rendimento del deposito cauzionale, anche a mezzo di garanzia fidejussoria assicurativa e bancaria.
        Articolo 30. Diritto di prelazione a vantaggio dell'inquilino in caso di vendita dell'alloggio abitato.
        Articolo 31. Registrazione del contratto al 50 per cento tra proprietario e inquilino. Esclusione da tutti i benefìci fiscali della legge per omessa registrazione.
        Articolo 32. Commissioni stragiudiziali di conciliazione su tutte le materie della legge per garantire una gestione pilotata nel contenzioso e limitare le controversie giudiziarie.
        Articolo 33. Regolamentazione del tentativo di conciliazione da tenersi di fronte alla commissione prevista dall'articolo 32 con predisposizione di un verbale di accordo integrativo del contratto.
        Articolo 34. Meccanismo per ridare vitalità contrattuale agli sfratti per finita locazione. Tutela del proprietario che ha necessità abitativa.
        Articoli 35, 36, 37, 38 e 39. Modifiche e criteri per le domande e le assegnazioni degli alloggi degli enti previdenziali.
        Articolo 40. Esenzione del reddito figurativo della prima casa dall'IRPEF.
        Articolo 41. Previsione di mutui e agevolazione per l'acquisto della prima casa. Vincolo di inalienabilità per la casa acquisita con le agevolazioni.
        Articolo 42. Modifica della legge sulla vendita delle case degli enti previdenziali INPS, INAIL, INPDAP introducendo la continuità locativa per gli inquilini che non possono acquistare.
        Articolo 43. Inasprimento ICI per chi possiede alloggi sfitti da oltre tre anni.
        Articolo 44. Piena attribuzione, competenza e utilizzazione delle risorse ICI ai comuni.
        Articolo 45. Utilizzo delle più rapide procedure sulle controversie di lavoro in materia di locazione.
        Articoli 46 e 47. Normative tecniche transitorie e di abrogazione delle norme precedenti e incompatibili.




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