XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1
Onorevoli Deputati! - La presente proposta di legge
disciplina il settore della locazione abitativa, privata e
pubblica, e introduce norme per lo sviluppo del mercato della
casa in affitto con l'obiettivo di costituire una organica
sistemazione normativa che riguarda anche il settore
dell'edilizia residenziale pubblica.
Il testo si articola in cinque capi di complessivi 47
articoli che affrontano e disciplinano la materia.
Il capo I stabilisce le misure per il rilancio del mercato
delle locazioni con un piano straordinario che prevede
incentivi ed agevolazioni fiscali, in materia di IVA, IRPEF e
IRPEG, a vantaggio dei locatori e deduzioni a vantaggio di
conduttori di abitazioni con redditi familiari bassi.
Il capo II oltre a stabilire le modalità di costituzione e
finanziamento di un fondo nazionale per l'edilizia
residenziale pubblica, detta una normativa quadro in materia e
per la riforma degli Istituti autonomi per le case popolari,
nel rispetto delle autonomie di regioni e enti locali secondo
quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n.
616 del 1977 e dalla legge n. 457 del 1978. Il testo delinea i
compiti della programmazione nazionale, stabilendo
l'istituzione della Direzione generale per i problemi
abitativi, detta normative quadro per la programmazione
regionale, le assegnazioni e la determinazione dei canoni di
locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Sotto il profilo della situazione finanziaria degli Istituti
autonomi per case popolari oltre a prevedere una esenzione
dall'ICI per i fabbricati di proprietà di questi istituti,
prevede norme specifiche per il ripiano dei disavanzi
registrati nei loro bilanci.
Il capo III riforma e detta la nuova disciplina delle
locazioni abitative stabilendo le condizioni e le regole del
contratto di locazione, diritti e doveri delle due parti e la
durata minima dello stesso.
In ordine alla stipula del contratto di locazione per uso
abitativo il testo introduce gli accordi collettivi nazionali
tra le rappresentanze sindacali dei locatori e conduttori ai
fini della determinazione dei parametri per la formazione dei
canoni di locazione, stabilendo altresì le condizioni per la
contrattazione provinciale e articolata tra le parti
stesse.
Sono altresì stabilite le norme per la soluzione delle
controversie con l'istituzione di una commissione provinciale
di conciliazione presso le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.
La parte finale del capo III riguarda le misure per la
graduazione degli sfratti attraverso l'istituzione di un
apposita commissione prefettizia con compiti specifici in
materia consultiva per la concessione della forza pubblica nei
procedimenti di rilascio e per l'uso e la destinazione degli
alloggi disponibili da assegnare a cittadini sottoposti a
sfratto esecutivo.
Nuovi poteri sono assegnati al pretore in ordine
all'accertamento della necessità abitativa del locatore.
Una specifica normativa viene dettata infine dagli
articoli 35, 36, 37, 38 e 39 in relazione alla gestione e
all'utilizzo del patrimonio abitativo di proprietà degli enti
previdenziali stabilendo le modalità di pubblicità e
informazione sulle disponibilità abitative, di presentazione e
raccolta delle domande, i requisiti ed i criteri per le
assegnazioni degli alloggi.
Il capo IV detta norme a tutela della proprietà della
prima casa, stabilendo una esenzione IRPEF del reddito
immobiliare da tale proprietà, contributi e agevolazioni per
l'acquisto della prima abitazione, modalità di acquisizione e
garanzie di tutela dei diritti per gli attuali conduttori per
gli alloggi facenti parte del piano di dismissione ai sensi
della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Il testo prevede inoltre un inasprimento delle aliquote
ICI nei confronti dei proprietari di alloggi tenuti sfitti e
inutilizzati e l'attribuzione totale dell'ICI ai comuni.
Il capo V stabilisce le norme transitorie e finali
disponendo il rinvio alla disciplina del procedimento sulle
controversie individuali di lavoro e la salvaguardia
dell'applicazione delle normative precedenti in relazione ai
contratti in corso al momento dell'entrata in vigore della
legge. L'articolo 47 dispone espressamente l'abrogazione di
una serie di norme precedenti e di tutte le disposizioni
incompatibili con la legge.
Si illustrano di seguito i contenuti salienti dei singoli
articoli.
Articolo 1. Esenzione quindicennale IRPEF-IRPEG sugli
immobili in locazione. Riduzione IVA al 2 per cento (nuovi
interventi e recupero).
Articolo 2. Esenzioni IRPEF per chi affitta a canoni sotto
i 10 milioni annui. IVA su canoni e recupero 4 per cento.
Articolo 3. Detrazione IRPEF per inquilini meno
abbienti.
Articolo 4 e 5. Fondo per l'edilizia residenziale per
costruzione, acquisto, risanamento e recupero di alloggi
pubblici destinati alla locazione e a canone convenzionato.
Articolo 6. Sostegno regionale ai programmi delle agenzie
comunali per le case in affitto.
Articolo 7. Programmazione coordinata Ministero dei lavori
pubblici - CIPE - regioni delle scelte in edilizia pubblica e
uso delle risorse.
Articolo 8. Soppressione del CER e istituzione di una
direzione generale CASA e di una Consulta per l'edilizia.
Articolo 9. Flussi finanziari dalla Cassa depositi e
prestiti alle regioni.
Articolo 10. Composizione del Fondo regionale per
l'edilizia pubblica. Anagrafe degli assegnatari.
Articolo 11. Meccanismo di sostituzione per regioni
inadempienti attraverso accordi di programma promossi dal
Ministero dei lavori pubblici.
Articolo 12. Fondo regionale di solidarietà (massimo 30
per cento delle risorse) a sostegno delle fasce di
emarginazione sociale.
Articolo 13. Nuovi affitti nell'edilizia pubblica
incentrati sul trinomio redditività-qualità dell'alloggio -
reddito dell'assegnatario. Utilizzo programmato delle
entrate.
Articolo 14. Esenzione ICI per gli immobili IACP.
Articolo 15. Piano di rientro dei disavanzi finanziari
degli IACP approvato dalle regioni. Meccanismi di
finanziamento e di restituzione delle anticipazioni.
Articolo 16. Riforma regionale degli IACP. Tempi, modi e
compiti da attribuire ai nuovi enti riformati.
Articolo 17. Eliminazione della finita locazione e
introduzione della giusta causa per necessità, urgenti opere,
ristrutturazione e vendita.
Articolo 18. Sanzioni al proprietario che dopo il rilascio
non utilizza l'alloggio per il motivo richiesto.
Articolo 19. Causa di scioglimento del contratto per
morosità dell'inquilino.
Articolo 20. Modalità per la rinnovazione concordata del
contratto alla scadenza.
Articolo 21. Divieto della sublocazione.
Articolo 22. Possibilità per l'inquilino di recedere dal
contratto in anticipo rispetto alla scadenza in presenza di
gravi motivi.
Articolo 23. Subentro nel contratto a favore del coniuge
del convivente, degli eredi, di parenti e degli affini alla
morte dell'inquilino.
Articolo 24. Accordi collettivi depositati presso le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
sulla ripartizione delle quote condominiali fra proprietario e
inquilino.
Articolo 25. Diritto di partecipazione e voto
dell'inquilino nelle assemblee condominiali che deliberano su
spese poste a suo carico.
Articolo 26. Accordi collettivi periodici nazionali e
territoriali tra associazioni della proprietà e sindacati
degli inquilini sui canoni di locazione.
Articolo 27. Nullità dei contratti stipulati in violazione
dei contratti collettivi.
Articolo 28. Potere del giudice di acquisizione degli
accordi collettivi nelle controversie sui canoni e sui
contratti di locazione.
Articolo 29. Modalità di costituzione e rendimento del
deposito cauzionale, anche a mezzo di garanzia fidejussoria
assicurativa e bancaria.
Articolo 30. Diritto di prelazione a vantaggio
dell'inquilino in caso di vendita dell'alloggio abitato.
Articolo 31. Registrazione del contratto al 50 per cento
tra proprietario e inquilino. Esclusione da tutti i benefìci
fiscali della legge per omessa registrazione.
Articolo 32. Commissioni stragiudiziali di conciliazione
su tutte le materie della legge per garantire una gestione
pilotata nel contenzioso e limitare le controversie
giudiziarie.
Articolo 33. Regolamentazione del tentativo di
conciliazione da tenersi di fronte alla commissione prevista
dall'articolo 32 con predisposizione di un verbale di accordo
integrativo del contratto.
Articolo 34. Meccanismo per ridare vitalità contrattuale
agli sfratti per finita locazione. Tutela del proprietario che
ha necessità abitativa.
Articoli 35, 36, 37, 38 e 39. Modifiche e criteri per le
domande e le assegnazioni degli alloggi degli enti
previdenziali.
Articolo 40. Esenzione del reddito figurativo della prima
casa dall'IRPEF.
Articolo 41. Previsione di mutui e agevolazione per
l'acquisto della prima casa. Vincolo di inalienabilità per la
casa acquisita con le agevolazioni.
Articolo 42. Modifica della legge sulla vendita delle case
degli enti previdenziali INPS, INAIL, INPDAP introducendo la
continuità locativa per gli inquilini che non possono
acquistare.
Articolo 43. Inasprimento ICI per chi possiede alloggi
sfitti da oltre tre anni.
Articolo 44. Piena attribuzione, competenza e
utilizzazione delle risorse ICI ai comuni.
Articolo 45. Utilizzo delle più rapide procedure sulle
controversie di lavoro in materia di locazione.
Articoli 46 e 47. Normative tecniche transitorie e di
abrogazione delle norme precedenti e incompatibili.