XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1
PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA POPOLARE
CAPO I
PIANO STRAORDINARIO PER IL RILANCIO DEL MERCATO DELLE
LOCAZIONI
Artt. 1-3.
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CAPO II
ISTITUZIONE DEL FONDO NAZIONALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE E
NORME QUADRO PER IL RIORDINO DEGLI IACP
Art. 4.
(Fondo nazionale per l'edilizia residenziale).
1. E' istituito il Fondo nazionale per l'edilizia
residenziale alimentato da:
a) il contributo dello Stato stabilito annualmente
dalla legge finanziaria in misura, comunque, non inferiore
all'1 per cento del totale delle spese finali del bilancio
dello Stato relativo a ciascun anno finanziario;
b) fino al 31 dicembre 1998, i contributi di cui
alla lettera c) del primo comma dell'articolo 10 della
legge 14 febbraio 1963, n. 60;
c) le disponibilità sui limiti di impegno
esistenti presso la Cassa depositi e prestiti, non programmate
alla data di entrata in vigore della presente legge, relative
agli stanziamenti disposti per il piano decennale ai sensi
della legge 5 agosto 1978, n. 457;
d) i contributi dello Stato di cui alla legge 17
febbraio 1992, n. 179, nonché gli altri contributi già versati
alla sezione autonoma o che devono essere versati per la
residua durata del limite di impegno autorizzato dalla legge
di finanziamento, non ancora attribuiti alle regioni, o
revocati ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6, della legge n.
179 del 1992;
e) le risorse di cui al comma 10 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
2. Il Fondo nazionale per l'edilizia residenziale
affluisce presso la sezione autonoma della Cassa depositi e
prestiti, istituita con l'articolo 10 della legge 5 agosto
1978, n. 457.
Art. 5.
(Finalità degli interventi).
1. Le risorse del Fondo nazionale per l'edilizia
residenziale sono finalizzate:
a) alla realizzazione del Fondo di solidarietà, ai
sensi dell'articolo 12 della presente legge;
b) alla concessione di contributi per la
costruzione, l'acquisto, il risanamento ed il recupero di
alloggi pubblici da assegnare in locazione ai soggetti in
possesso dei requisiti previsti dalla vigente legislazione,
statale e regionale, per l'edilizia sovvenzionata;
c) a concedere contributi per la realizzazione di
interventi da destinare a particolari categorie sociali ai
sensi dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 179;
d) a concedere contributi per l'acquisto, la
costruzione o il recupero di immobili da destinare a prima
abitazione del beneficiario, ai sensi dell'articolo 6 della
legge 17 febbraio 1992, n. 179;
e) a concedere contributi per l'acquisto, il
risanamento e la costruzione di immobili da destinare alla
locazione a canone convenzionato ai sensi degli articoli 8 e 9
della legge 17 febbraio 1992, n. 179;
f) a concedere contributi per la realizzazione di
programmi integrati ai sensi dell'articolo 16 della legge 17
febbraio 1992, n. 179.
Art. 6.
(Misure tese a favorire la costituzione di istituti per la
locazione).
1. Le regioni destinano una quota delle risorse di cui
all'articolo 4 al sostegno delle iniziative tese a favorire la
mobilità nel settore delle locazioni attraverso il reperimento
di alloggi da destinare alla locazione, sulla base del
coinvolgimento delle associazioni dei proprietari e dei
sindacati degli inquilini, assunte dalle amministrazioni
comunali, anche attraverso istituti o agenzie costituite a
questo fine.
Art. 7.
(Programmazione nazionale e vigilanza).
1. Il Ministro dei lavori pubblici svolge funzioni di
indirizzo e coordinamento della programmazione territoriale,
di controllo e vigilanza nel settore dell'edilizia
residenziale ed opera altresì per la migliore utilizzazione
delle risorse nel settore. A tal fine, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano:
a) effettua verifiche annuali sull'attuazione dei
programmi, con particolare riferimento all'utilizzazione dei
finanziamenti;
b) delibera gli interventi da adottare nei
confronti delle regioni, in caso di ritardo nell'utilizzazione
dei finanziamenti;
c) organizza, d'intesa con la consulta abitativa
di cui all'articolo 8, comma 6, entro il mese di marzo di ogni
anno, una conferenza nazionale sull'edilizia residenziale e
redige una relazione annuale, anche ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 1, quinto comma, della legge 5 agosto 1978, n.
457, e successive modificazioni, sullo stato di attuazione dei
programmi di edilizia residenziale e sulle previsioni di
intervento;
d) emana, entro il mese di gennaio di ciascun
anno, il decreto con il quale sono definiti i costi
convenzionali per le diverse tipologie di intervento ed i
valori dei contributi in funzione del reddito dei beneficiari
e della destinazione degli interventi, di cui all'articolo 6
della legge 17 febbraio 1992, n. 179;
e) provvede, a livello nazionale, al coordinamento
della formazione dell'anagrafe degli assegnatari di abitazioni
di edilizia residenziale pubblica e dei beneficiari, sotto
qualunque forma, di agevolazioni pubbliche, dirette a
consentire l'accesso alla locazione ed alla proprietà
dell'abitazione.
2. Il CIPE, su proposta del Ministro dei lavori pubblici,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
ripartisce percentualmente tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, per ciascun triennio, le
risorse sulla base dei dati rilevati dall'ultimo censimento
generale della popolazione effettuato dall'ISTAT e delle
indagini campionarie che lo stesso istituto effettua
annualmente, relativi alla composizione del patrimonio
abitativo in proprietà o in altra forma di godimento, al suo
stato di conservazione ed alla ripartizione delle famiglie che
hanno un immobile in locazione, per composizione del nucleo
familiare e per fascia di reddito, nonché dei dati forniti
dalle regioni sullo stato di attuazione degli interventi dalle
stesse finanziati e di altri dati oggettivi forniti da enti
pubblici, istituzionalmente competenti a rilevarli, relativi
ai fabbisogni.
Art. 8.
(Istituzione della Direzione generale per i problemi
abitativi e della consulta per l'edilizia abitativa).
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, il
Comitato per l'edilizia residenziale, istituito dall'articolo
2 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ed il Segretariato
generale del CER, istituito dall'articolo 7 della legge 5
agosto 1978, n. 457, sono soppressi.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, presso il
Ministero dei lavori pubblici, è istituita la Direzione
generale per i problemi abitativi che svolge le medesime
funzioni del Segretariato generale di cui al comma 1.
3. Il titolo della tabella allegata alla legge 5 agosto
1978, n. 457, è sostituito dal seguente: "Organico della
Direzione generale per i problemi abitativi del Ministero dei
lavori pubblici".
4. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, determina le modalità di trasferimento delle
funzioni già svolte dal Segretariato generale di cui al comma
1.
5. La Direzione generale per i problemi abitativi di cui
al comma 2 istruisce e predispone l'attività e i provvedimenti
di competenza del Ministro dei lavori pubblici di cui alla
presente legge.
6. Presso la Direzione generale per i problemi abitativi è
costituita una consulta per l'edilizia abitativa, con la
partecipazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori,
degli imprenditori e degli utenti maggiormente rappresentative
a livello nazionale, avente il compito di proporre indirizzi
in tema di politica abitativa, di esercitare il controllo
sull'attuazione dei programmi e di realizzare un costante
monitoraggio della domanda, dell'offerta e della loro
evoluzione quantitativa e territoriale. Il Ministro dei lavori
pubblici, con proprio decreto, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
definisce la composizione, l'organizzazione e le funzioni
della consulta.
Art. 9.
(Compiti della sezione autonoma
per l'edilizia residenziale).
1. Le somme ripartite ai sensi dell'articolo 7 della
presente legge sono depositate nei conti correnti istituiti
per ciascuna regione e, per le province autonome di Trento e
di Bolzano, presso la sezione autonoma per l'edilizia
residenziale, istituita presso la Cassa depositi e prestiti ai
sensi dell'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e
sono attribuite alle regioni e alle province autonome.
2. La sezione autonoma di cui al comma 1 effettua i
pagamenti su specifico ordine delle singole regioni.
Art. 10.
(Programmazione regionale).
1. Ciascuna regione costituisce un fondo regionale per
l'edilizia residenziale pubblica alimentato da:
a) le risorse attribuite dallo Stato alle regioni,
con le modalità di cui all'articolo 9;
b) la quota, determinata con legge regionale, dei
proventi da canoni degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica;
c) i ricavi delle vendite degli alloggi pubblici,
da destinare alle finalità di cui all'articolo 1, comma 14,
della legge 24 dicembre 1993, n. 560;
d) le risorse che il bilancio regionale destina al
fondo per ogni esercizio finanziario.
2. Le regioni utilizzano le risorse loro attribuite
secondo il criterio della programmazione triennale e
trasmettono semestralmente alla Direzione generale per i
problemi abitativi, di cui all'articolo 8, comma 2, una
relazione sull'utilizzo delle somme loro attribuite, sui
programmi da esse approvati e sul loro stato di attuazione,
ivi compresi quelli relativi agli adempimenti di cui
all'articolo 1, commi 13 e 14, della legge 24 dicembre 1993,
n. 560.
3. Le regioni, utilizzando le risorse di cui al comma 1,
provvedono, a livello regionale, alla formazione ed alla
gestione dell'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di
edilizia residenziale pubblica e dei beneficiari, sotto
qualunque forma, di agevolazioni pubbliche dirette a
consentire l'accesso alla locazione o alla proprietà
dell'abitazione.
Art. 11.
(Accordi di programma).
1. In caso di mancato utilizzo delle somme attribuite alle
regioni, ovvero, in caso di gravi ritardi nella realizzazione
degli interventi programmati, verificati i motivi dei ritardi,
il Ministro dei lavori pubblici promuove un accordo di
programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno
1990, n. 142, tra la regione inadempiente o ritardataria, gli
enti locali, gli operatori di settore pubblici e privati, al
fine di assicurare la piena e tempestiva utilizzazione dei
fondi attribuiti alla regione.
Art. 12.
(Fondo di solidarietà).
1. Le regioni destinano non più del 30 per cento dei fondi
loro attribuiti ai sensi della presente legge per la
concessione del fondo di solidarietà.
2. Le regioni, con propria legge, determinano le procedure
di concessione del contributo di cui al comma 1 e ne
stabiliscono l'ammontare complessivo sulla base dei criteri
fissati nel presente articolo.
3. I contributi sono concessi in base ad una graduatoria
che individua le priorità da rispettare per assicurare la
massima tutela ai cittadini più disagiati con particolare
riferimento agli handicappati e ai titolari di pensioni
sociali e minime.
4. Le regioni possono integrare le disponibilità loro
attribuite per i fini di cui al presente articolo con
disponibilità del proprio bilancio.
Art. 13.
(Norme quadro per le assegnazioni e la determinazione dei
canoni per l'edilizia residenziale sovvenzionata).
1. Sono alloggi di edilizia residenziale pubblica,
soggetti alle disposizioni della presente legge, quelli
definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 24
dicembre 1993, n. 560.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con proprie leggi, disciplinano l'assegnazione e la
gestione dell'edilizia sovvenzionata, definiscono il canone
sociale di locazione, determinano i limiti di reddito
familiare per l'accesso e la decadenza dall'edilizia
residenziale pubblica.
3. Il canone di locazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica deve essere determinato, nell'ambito
della programmazione triennale degli interventi e a seguito di
verifica con gli enti gestori e le organizzazioni sindacali
dell'utenza, sulla base della ricerca dell'equilibrio
economico degli enti gestori, delle scelte programmate di
recupero e qualificazione del patrimonio, di un coefficiente
medio di redditività definito tenendo conto dei costi medi di
produzione e recupero del patrimonio pubblico. Il canone così
determinato è modificato in funzione dell'ubicazione, delle
caratteristiche tipologiche, della vetustà e dello stato di
conservazione dell'alloggio, secondo parametri fissati dalle
regioni, a seguito di verifica con gli enti gestori e le
organizzazioni sindacali dell'utenza.
4. Le regioni, d'intesa con gli enti gestori ed i
sindacati dell'utenza, determinano l'incidenza percentuale
massima dei canoni di affitto sui redditi da lavoro
dipendente, da pensione o assimilati, assicurando criteri di
progressività e stabiliscono i termini, le condizioni e le
modalità per l'introduzione di forme di concertazione sui
canoni e sulla gestione del patrimonio.
5. Le regioni provvedono ad indicare la destinazione dei
proventi netti degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica, finalizzandoli allo sviluppo e alla qualificazione,
urbana e ambientale, del patrimonio pubblico.
6. Gli enti gestori devono operare secondo criteri di
economicità e comunque nei limiti delle disponibilità
derivanti dalle entrate.
7. Le regioni per favorire la mobilità degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica predispongono, tramite i comuni
interessati, programmi di edilizia agevolata-convenzionata da
destinare ai soggetti in situazione di decadenza.
8. Le regioni, al fine di garantire una maggiore efficacia
dei servizi e la partecipazione degli utenti al controllo
della qualità delle prestazioni relative all'edilizia
residenziale pubblica, predispongono, a seguito di verifica
con gli enti gestori e le rappresentanze sindacali
dell'utenza, i regolamenti in cui siano specificati i diritti
e i doveri degli utenti, in ordine alla loro partecipazione
all'attività gestionale.
Art. 14.
(Esenzione ICI).
1. I fabbricati di proprietà e in gestione degli Istituti
autonomi per le case popolari (IACP) sono esentati
dall'imposta comunale sugli immobili di cui all'articolo 4
della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Art. 15.
(Ripiano dei disavanzi degli Istituti autonomi per le case
popolari).
1. Gli enti trasformati o istituiti a norma dell'articolo
16 della presente legge, aventi causa da Istituti autonomi per
le case popolari, comunque denominati, elaborano, entro sei
mesi dalla loro trasformazione o istituzione, un piano di
risanamento relativo all'eventuale disavanzo finanziario
consolidato al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Il piano di risanamento, redatto in termini finanziari,
deve indicare:
a) l'entità del disavanzo finanziario con
esclusione di componenti relative agli ammortamenti;
b) i criteri seguiti per calcolare l'ammontare del
disavanzo e le cause che ne hanno determinato la
formazione;
c) l'entità dell'anticipazione di cui viene
richiesta la concessione a norma del comma 4;
d) il periodo di ammortamento dell'anticipazione e
le modalità di restituzione, in conformità a quanto indicato
nei commi 5 e 6;
e) i proventi mediante i quali si intende
assicurare la restituzione dell'anticipazione, secondo il
piano di ammortamento predisposto ai sensi della lettera
d);
f) il bilancio sintetico di previsione pluriennale
da cui risulti la non sussistenza dei poteri di formazione di
nuovo disavanzo finanziario nel periodo previsto per
l'ammontare dell'anticipazione.
3. Il piano di risanamento è inviato alla regione e da
questa approvato entro il termine di sessanta giorni dalla sua
ricezione o dalla ricezione di chiarimenti o modifiche
eventualmente richiesti; detto piano si intende comunque
approvato dopo l'inutile decorso del termine sopra
indicato.
4. Il piano di risanamento finanziario, approvato ai sensi
del comma 3, è inviato, a cura dell'ente, alla sezione
autonoma per l'edilizia residenziale. Entro sessanta giorni
dal ricevimento, la sezione autonoma concede l'anticipazione
richiesta, a valere sulle disponibilità esistenti presso la
stessa sezione autonoma, attribuite a ciascuna regione
mediante accredito presso la competente tesoreria dello Stato.
La medesima sezione autonoma dà comunicazione alla regione per
quanto indicato nel comma 6.
5. L'anticipazione è restituita dall'ente in un periodo
non superiore a dieci anni secondo un piano di ammortamento, a
rate costanti posticipate comprensive di capitale ed
interesse, quest'ultimo pari all'interesse corrisposto sulle
disponibilità indicate al comma 4. Nel caso in cui i proventi
di cui alla lettera e) del comma 2 risultino
insufficienti, il periodo di ammortamento dell'anticipazione
può essere esteso a quindici anni.
6. Le rate di ammortamento dovute dall'ente sono versate
da questo alla sezione autonoma che le riattribuisce alla
regione.
Art. 16.
(Norme quadro per la riforma degli Istituti autonomi per
le case popolari e dei loro consorzi).
1. Al fine di consentire una efficiente ed economica
gestione dell'intervento pubblico nell'edilizia residenziale,
le regioni ordinarie e, compatibilmente con le attribuzioni
previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione,
le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano, provvedono a trasformare gli Istituti autonomi
per le case popolari, comunque denominati, in nuovi enti
dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale
e di un proprio statuto, organizzati in base al decreto del
Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, ed
all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Sono fatte salve le disposizioni regionali emanate in
applicazione dell'articolo 93, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, se non
incompatibili con i princìpi fissati dal presente articolo.
3. Degli enti di cui al comma 1 la regione determina:
a) la denominazione e l'ambito di competenza, di
norma provinciale;
b) gli indirizzi unitari per gli statuti che la
regione stessa approva;
c) la composizione degli organi e le modalità di
nomina e di revoca degli amministratori, garantendo la scelta
dei soggetti con comprovata esperienza della amministrazione
di aziende pubbliche e private e con particolare capacità
manageriale;
d) i criteri e le modalità di esercizio della
vigilanza sul funzionamento degli enti e sul perseguimento
delle loro finalità istituzionali, restando esclusa ogni forma
di controllo per singoli atti;
e) le modalità di acquisizione del patrimonio
immobiliare e delle attività e passività degli Istituti
autonomi per le case popolari e dei loro eventuali
consorzi;
f) le modalità di inserimento nei nuovi enti del
personale degli IACP e dei loro consorzi, tenendo conto del
contratto nazionale di lavoro;
g) i criteri e gli strumenti operativi che
garantiscano, anche attraverso la stipula di accordi
collettivi con le rappresentanze sindacali dell'utenza, la
rappresentanza degli interessi e dei diritti dell'utenza,
anche in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e della
legge 8 giugno 1990, n. 142.
4. Qualora, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, la regione non provveda alla
trasformazione degli IACP e dei loro eventuali consorzi in
nuovi enti secondo quanto indicato nel comma 1, il Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici,
delibera il compimento dei necessari atti in sostituzione
della regione inadempiente, a norma dell'articolo 2, comma 3,
lettera f), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il
Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su
proposta del Ministro dei lavori pubblici, definisce modalità
e criteri per assicurare il funzionamento dell'associazione
nazionale degli IACP.
5. Gli enti trasformati o istituiti ai sensi del presente
articolo esercitano le funzioni attribuite agli IACP e ai loro
consorzi, di cui acquisiscono il patrimonio immobiliare ed ai
quali subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi. Essi
realizzano gli obiettivi dello Stato e della regione nel
settore dell'edilizia abitativa con particolare
riferimento:
a) all'attuazione degli interventi di edilizia
pubblica di recupero e di nuova costruzione, con priorità per
quelli inseriti nei programmi integrati abitativi di riassetto
urbano, nonché all'acquisizione di immobili da destinare
all'edilizia residenziale pubblica;
b) alla gestione di tutto il patrimonio pubblico
residenziale esistente nell'ambito territoriale di competenza,
comprese le unità immobiliari diverse ma connesse alla
gestione di detto patrimonio, nonché ad eventuali altre
gestioni loro affidate in base a convenzioni con enti
proprietari di immobili;
c) alla gestione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica di proprietà degli enti locali, sulla
base di convenzioni tipo predisposte dalla regione;
d) all'espletamento dei compiti loro attribuiti
dalla regione, dagli enti locali e da altri enti pubblici e
privati;
e) all'espletamento su delega di ulteriori
funzioni fra quelle trasferite o delegate alle regioni ovvero
trasferite agli enti locali.
6. La regione, a seguito di verifica con gli enti gestori
e le organizzazioni sindacali dell'utenza, fissa i criteri per
la determinazione dei parametri di economicità, efficienza ed
efficacia del funzionamento degli enti. Detti criteri tengono
conto del rapporto tra personale impiegato, risorse da
investire e patrimonio gestito, nonché di opportune forme di
decentramento organizzativo.
7. I termini non scaduti alla data di entrata in vigore
della legge regionale di riordino per l'esercizio da parte
degli IACP e dei loro consorzi di diritti e di facoltà di
natura sostanziale o processuale, sono sospesi per centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge
regionale di riordino.
8. Entro lo stesso termine di cui al comma 7, la regione
trasmette ai conservatori dei registri immobiliari e ai
direttori degli uffici tecnici erariali, competenti per
territorio, l'elenco degli immobili attribuibili ai nuovi enti
perché sia provveduto all'esecuzione delle annotazioni, delle
trascrizioni e delle volture necessarie. Per tali operazioni
non è dovuto alcun diritto, rimborso o emolumento a qualsiasi
titolo.
9. Tutti gli atti e i contratti che si rendano necessari
per l'attuazione del riordino degli IACP e dei loro consorzi
sulla base di quanto indicato dal presente articolo sono
esenti da imposta di bollo e, nel caso di registrazione
obbligatoria, sono assoggettati all'imposta minima.
Devoluzioni o trasferimenti di beni e di diritti conseguenti
non danno luogo all'applicazione di alcuna imposta o tassa.
CAPO III
NUOVO REGIME DELLE LOCAZIONI
Artt. 17-34.
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Art. 35.
(Disponibilità alloggiativa).
1. Gli enti previdenziali che dispongono di immobili ad
uso abitativo destinati alla locazione, comunque costruiti,
acquisiti o recuperati, hanno l'obbligo di segnalarli a mezzo
di pubblicazione sul foglio annunzi legali della provincia ove
l'immobile insiste.
2. L'estratto dell'annuncio deve essere affisso presso i
comuni, le prefetture e le sedi degli enti proprietari.
Art. 36.
(Comunicazione dei contratti stipulati).
1. Gli enti previdenziali hanno l'obbligo di comunicare,
entro trenta giorni dalla stipula, al comune e alla
prefettura, l'elenco dei contratti di locazione sottoscritti
con indicazione dell'ubicazione dell'immobile e della parte
conduttrice.
Art. 37.
(Modello di domanda).
1. Il Ministro del lavoro, sentiti i rappresentanti degli
enti e le organizzazioni sindacali degli inquilini, con
proprio decreto da emanarsi nel termine di novanta giorni
dalla pubblicazione della presente legge, adotta il modello
unico nazionale di domanda per la locazione di immobili
abitativi di proprietà degli enti previdenziali.
Art. 38.
(Requisiti per l'assegnazione degli alloggi).
1. I cittadini aspiranti all'assegnazione di un alloggio
di proprietà degli enti previdenziali dovranno essere in
possesso dei seguenti requisiti:
a) reddito del nucleo familiare inferiore a lire
80.000.000, calcolato ai sensi dell'articolo 21 della legge 5
agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni;
b) non essere titolari, né il richiedente, né
ciascun altro membro del nucleo familiare, di diritto di
proprietà, usufrutto, uso o abitazione su di un alloggio
ubicato nel comune di residenza o nei comuni contermini;
c) non essere titolari, né il richiedente, né
ciascun altro membro del nucleo familiare, di contratto di
locazione relativo ad alloggio idoneo ed adeguato al proprio
nucleo familiare ubicato nel comune di residenza o nei comuni
contermini.
Art. 39.
(Criteri per l'assegnazione).
1. Gli enti previdenziali e, per quanto di competenza, la
commissione di cui all'articolo 34, comma 3, procedono alla
individuazione degli aventi diritto e alle successive
assegnazioni sulla base di un elenco-graduatoria predisposto
secondo l'ordine di priorità di seguito indicato:
a) cittadini che hanno già subito l'esecuzione
dello sfratto a seguito di concessione della forza pubblica
relativamente a provvedimenti di rilascio per necessità del
proprietario ovvero per finita locazione;
b) cittadini in possesso di provvedimento di
rilascio per necessità del proprietario o per finita locazione
immediatamente eseguibile all'atto della presentazione della
domanda e per il quale l'autorità competente ha già concesso
l'assistenza della forza pubblica;
c) cittadini in possesso di provvedimento di
rilascio per necessità del proprietario o per finita locazione
immediatamente eseguibile all'atto della presentazione della
domanda e per il quale non è stata ancora concessa
l'assistenza della forza pubblica;
d) cittadini in possesso di provvedimento di
rilascio per necessità del proprietario o per finita
locazione, con data per l'esecuzione fissata dal magistrato,
successiva alla data di presentazione della domanda.
2. Nell'assegnazione degli alloggi dovrà essere
prioritariamente seguito l'ordine stabilito dal comma 1.
3. Nell'ambito di ciascuna priorità di cui al comma 1,
costituisce titolo prioritario per l'assegnazione l'ordine
cronologico dell'avvenuta esecuzione, ovvero della data di
concessione della forza pubblica, ovvero della data di
rilascio stabilita dal magistrato.
4. Nell'ambito dei criteri di priorità di cui al presente
articolo, costituisce, a pari condizioni, titolo preferenziale
per l'assegnazione la condizione di:
a) anziano ultrasessantacinquenne;
b) giovane coppia;
c) portatore di handicap;
d) dipendente o iscritto alla cassa di
previdenza.
CAPO IV
MISURE PER FAVORIRE L'ACQUISIZIONE DELLA PRIMA CASA E DI
AGEVOLAZIONE FISCALE
Art. 40.
(Esenzione Irpef prima casa).
1. L'immobile adibito ad abitazione principale del
soggetto passivo non concorre a formare il reddito complessivo
ai fini dell'imposizione sui redditi delle persone fisiche.
Art. 41.
(Contributi per l'acquisto della prima casa).
1. Gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed
edilizio possono erogare mutui assistiti dal contributo
statale sugli interessi per l'acquisto, per la costruzione o
per il recupero di alloggi da destinare a prima abitazione.
2. I mutui non possono essere utilizzati per l'acquisto,
la costruzione o il recupero di abitazioni che abbiano
caratteristiche di lusso, ovvero siano accatastate nelle
categorie A/1, A/8 e A/9.
3. La cessione dell'alloggio entro dieci anni dalla data
dell'acquisto, della costruzione o del recupero comporta la
revoca del beneficio del contributo statale sugli interessi e
la restituzione delle somme già erogate.
4. Anche in deroga a disposizioni legislative e
statutarie, il mutuo può coprire sino al cento per cento del
prezzo di acquisto o di costruzione dell'abitazione o delle
eventuali spese di recupero.
5. Le regioni determinano una quota, per un importo non
superiore al cinque per cento delle risorse di cui
all'articolo 4, e stabiliscono inoltre le forme, le condizioni
e i parametri per l'accesso all'agevolazione di cui al
presente articolo, nonché le modalità di erogazione dei flussi
finanziari e l'accertamento dei requisiti dei beneficiari per
la concessione del contributo.
Art. 42.
(Alienazione del patrimonio INPS,
INAIL, INPDAP).
1. Nei piani di dismissione del patrimonio immobiliare
abitativo degli enti previdenziali pubblici adottati ai sensi
dell'articolo 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
hanno titolo all'acquisto delle unità immobiliari ad uso
abitativo i conduttori o i loro familiari conviventi che non
siano in mora con il pagamento dei canoni e degli oneri
accessori all'atto della presentazione della domanda di
acquisto. In caso di acquisto da parte dei familiari
conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore
del conduttore.
2. I conduttori, di cui al comma 1, anziani
ultrasessantenni, i portatori di handicap, nonché i conduttori
titolari di un reddito familiare complessivo, determinato
applicando la detrazione percentuale prevista dall'articolo 21
della legge 5 agosto 1978, n. 457, pari a: a) lire
30.000.000 se il nucleo familiare è costituito da un unico
componente; b) lire 42.000.000 se il nucleo familiare è
costituito da due componenti; c) lire 50.000.000 se il
nucleo familiare è costituito da tre componenti, aumentato di
lire 5.000.000 per ciascun componente aggiuntivo; qualora non
intendano acquistare l'alloggio condotto a titolo di
locazione, rimangono conduttori del medesimo alloggio, che non
può essere alienato a terzi.
3. I conduttori delle unità immobiliari ad uso non
abitativo inserite nei piani di vendita, in regola con il
pagamento dei canoni e degli oneri accessori, hanno diritto di
prelazione in base a quanto stabilito dagli articoli 38 e 39
della legge 27 luglio 1978, n. 392.
4. Il prezzo degli alloggi è costituito dal valore che
risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite
catastali determinate dalla Direzione generale del catasto e
dei servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze a
seguito della revisione generale disposta con decreto del
Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, e di cui
all'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.
359, e delle successive revisioni. Al prezzo così determinato
si applica la riduzione dell'1 per cento per ogni anno di
anzianità di costruzione dell'immobile, fino ad un massimo del
20 per cento. In caso di pagamento in un'unica soluzione si ha
diritto ad un riduzione pari al 10 per cento del prezzo di
cessione.
5. La determinazione del prezzo può essere, in alternativa
a quanto stabilito al comma 4, stabilita dall'Ufficio tecnico
erariale su richiesta di una delle due parti.
6. Gli enti sono autorizzati ad utilizzare le proprie
risorse tecniche giacenti presso la Cassa depositi e prestiti
per l'erogazione di mutui ai conduttori interessati
all'acquisto. Il tasso di interesse è deciso con apposito
decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale.
7. I proventi realizzati attraverso l'alienazione del
patrimonio immobiliare di cui al comma 1, dovranno essere
reinvestiti nel recupero e nella costruzione di unità
immobiliari abitative da immettere sul mercato delle
locazioni.
8. Gli alloggi e le unità immobiliari, acquistati ai sensi
della presente legge, non possono essere alienati, anche
parzialmente, né può essere modificata la destinazione d'uso,
per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del
contratto di acquisto.
Art. 43.
(Maggiorazione dell'aliquota ICI sul patrimonio
inutilizzato).
1. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili di cui
alla legge 23 ottobre 1992, n.421, la giunta comunale
stabilisce con propria delibera l'aliquota, superiore al 7 per
mille, da applicarsi agli immobili ad uso abitativo non
utilizzati da oltre tre anni.
Art. 44.
(Attribuzione dell'ICI ai comuni).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'imposta comunale sugli immobili è
interamente attribuita ai comuni ai quali è pure riservata
ogni facoltà connessa alla determinazione dei princìpi,
criteri e aliquote per l'applicazione dell'imposta ivi
compreso il regime delle esclusioni, delle esenzioni, delle
riduzioni e delle soprattasse.
CAPO V
NORME FINALI E TRANSITORIE
Artt. 45-47.
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