XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 437-A




PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          La I Commissione,

              esaminata la proposta di legge n. 437 nel testo modificato dalle Commissioni riunite III e IX nel corso dell'esame in sede referente;

              preso atto che le Commissioni riunite hanno modificato il testo della proposta di legge, recependo sostanzialmente le osservazioni già emerse nel corso dell'esame del provvedimento presso la I Commissione relativamente all'opportunità di espungere dal titolo il riferimento alle supposte responsabilità dei Governi durante la XIII legislatura in merito al cosiddetto affare Telekom Serbia, nonché all'opportunità di rendere conforme la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 alla disciplina in materia di segreto di Stato dettata dall'articolo 12 della legge n. 801 del 1977, secondo la quale l'inopponibilità del segreto stesso è limitata a fatti eversivi dell'ordine costituzionale

          esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)


          La II Commissione Giustizia,

              esaminata la proposta di legge in oggetto,

              richiamato l'articolo 82 della Costituzione, secondo il quale la Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria;

              sottolineata l'esigenza di salvaguardare la segretezza degli atti, documenti e testimonianze attinenti a procedimenti giudiziari, che si trovino nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse;

              ritenuto opportuno prevedere che siano applicabili, per le testimonianze rese davanti alla Commissione, non soltanto le disposizioni contenute negli articoli 366 e 372 del codice penale, ma anche tutte quelle disposizioni, in materia di reati contro l'amministrazione della giustizia, che sono comunque, in ragione della loro portata, applicabili a tali testimonianze;

              rilevato che la disposizione relativa all'inopponibilità del segreto professionale, di cui all'articolo 3, comma 3, pregiudichi il diritto di difesa, qualora non sia opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato;

              ritenuto che la previsione, di cui all'articolo 5, comma 3, relativa alla facoltà della Commissione di avvalersi direttamente dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, sia in contrasto con le norme che disciplinano l'attività della polizia giudiziaria, la quale, ai sensi dell'articolo 56, comma 1, del codice di procedura penale, svolge le sue funzioni sotto la direzione dell'autorità giudiziaria;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

              con le seguenti condizioni:

              1) all'articolo 3, dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.";

              2) all'articolo 3, comma 4, sostituire le parole: "le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale" con le seguenti: "le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 384 del codice penale, in quanto applicabili";

              3) all'articolo 3, comma 5, secondo periodo, dopo le parole: "gli atti" inserire le seguenti: ", le assunzioni testimoniali" e alla fine del secondo periodo aggiungere le seguenti parole: "fino al termine delle stesse";

              4) all'articolo 5, sostituire il comma 3 con il seguente: "La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie".
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


NULLA OSTA



PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)


          La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

              esaminata la proposta di legge C. 437, relativa alla istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'affare Telekom-Serbia;

              valutata positivamente la scelta di istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta per verificare tutti i complessi profili dell'acquisto di una quota della società di comunicazioni serba (Telekom Serbia) da parte di Telecom Italia;

              ritenuto opportuno verificare la correttezza, l'opportunità e la convenienza dell'operazione economica in esame che ha rischiato di compromettere la positiva considerazione dell'Italia a livello internazionale;

          delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE

              con la seguente osservazione:

              a) appare opportuno che l'istituenda Commissione d'inchiesta verifichi se l'operazione di acquisto di una quota della società Telekom Serbia da parte di Telecom Italia sia stata o meno conforme agli indirizzi dell'azione del Governo italiano nei Balcani, così come definiti dal Parlamento nel corso degli anni novanta, valutando in particolare la coerenza dell'operazione con i programmi di investimento dell'Italia nei Balcani nel medesimo periodo.



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