XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 437-A
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
La I Commissione,
esaminata la proposta di legge n. 437 nel testo
modificato dalle Commissioni riunite III e IX nel corso
dell'esame in sede referente;
preso atto che le Commissioni riunite hanno modificato
il testo della proposta di legge, recependo sostanzialmente le
osservazioni già emerse nel corso dell'esame del provvedimento
presso la I Commissione relativamente all'opportunità di
espungere dal titolo il riferimento alle supposte
responsabilità dei Governi durante la XIII legislatura in
merito al cosiddetto affare Telekom Serbia, nonché
all'opportunità di rendere conforme la disposizione di cui al
comma 3 dell'articolo 3 alla disciplina in materia di segreto
di Stato dettata dall'articolo 12 della legge n. 801 del 1977,
secondo la quale l'inopponibilità del segreto stesso è
limitata a fatti eversivi dell'ordine costituzionale
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
La II Commissione Giustizia,
esaminata la proposta di legge in oggetto,
richiamato l'articolo 82 della Costituzione, secondo il
quale la Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli
esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni
dell'autorità giudiziaria;
sottolineata l'esigenza di salvaguardare la segretezza
degli atti, documenti e testimonianze attinenti a procedimenti
giudiziari, che si trovino nella fase delle indagini
preliminari fino al termine delle stesse;
ritenuto opportuno prevedere che siano applicabili, per
le testimonianze rese davanti alla Commissione, non soltanto
le disposizioni contenute negli articoli 366 e 372 del codice
penale, ma anche tutte quelle disposizioni, in materia di
reati contro l'amministrazione
della giustizia, che sono comunque, in ragione della loro
portata, applicabili a tali testimonianze;
rilevato che la disposizione relativa
all'inopponibilità del segreto professionale, di cui
all'articolo 3, comma 3, pregiudichi il diritto di difesa,
qualora non sia opponibile il segreto tra difensore e parte
processuale nell'ambito del mandato;
ritenuto che la previsione, di cui all'articolo 5,
comma 3, relativa alla facoltà della Commissione di avvalersi
direttamente dell'opera di agenti e ufficiali di polizia
giudiziaria, sia in contrasto con le norme che disciplinano
l'attività della polizia giudiziaria, la quale, ai sensi
dell'articolo 56, comma 1, del codice di procedura penale,
svolge le sue funzioni sotto la direzione dell'autorità
giudiziaria;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 3, dopo il comma 3, inserire il
seguente: "3-bis. E' sempre opponibile il segreto tra
difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.";
2) all'articolo 3, comma 4, sostituire le parole: "le
disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale" con
le seguenti: "le disposizioni previste dagli articoli da 366 a
384 del codice penale, in quanto applicabili";
3) all'articolo 3, comma 5, secondo periodo, dopo le
parole: "gli atti" inserire le seguenti: ", le assunzioni
testimoniali" e alla fine del secondo periodo aggiungere le
seguenti parole: "fino al termine delle stesse";
4) all'articolo 5, sostituire il comma 3 con il
seguente: "La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e
ufficiali di polizia giudiziaria nonché di tutte le
collaborazioni che ritenga necessarie".
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
NULLA OSTA
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
La X Commissione Attività produttive, commercio e
turismo,
esaminata la proposta di legge C. 437, relativa alla
istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta
sull'affare Telekom-Serbia;
valutata positivamente la scelta di istituire una
Commissione parlamentare d'inchiesta per verificare tutti i
complessi profili dell'acquisto di una quota della società di
comunicazioni serba (Telekom Serbia) da parte di Telecom
Italia;
ritenuto opportuno verificare la correttezza,
l'opportunità e la convenienza dell'operazione economica in
esame che ha rischiato di compromettere la positiva
considerazione dell'Italia a livello internazionale;
delibera di esprimere:
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
a) appare opportuno che l'istituenda Commissione
d'inchiesta verifichi se l'operazione di acquisto di una quota
della società Telekom Serbia da parte di Telecom Italia sia
stata o meno conforme agli indirizzi dell'azione del Governo
italiano nei Balcani, così come definiti dal Parlamento nel
corso degli anni novanta, valutando in particolare la coerenza
dell'operazione con i programmi di investimento dell'Italia
nei Balcani nel medesimo periodo.