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1. E' istituita, ai sensi
dell'articolo 82 della
Costituzione, una Commissione
parlamentare di inchiesta, di
seguito denominata
"Commissione", con il compito
di indagare sulle vicende
relative all'acquisto da
parte di Telecom Italia del
29 per cento di Telekom
Serbia; sugli atti
presupposti, connessi e
conseguenti all'acquisto,
compiuti da Ministri, da
enti e da soggetti privati,
persone giuridiche e fisiche,
competenti ed interessati;
sul se e sul come tali
vicende abbiano influito,
interferito e determinato
fasi o atti del procedimento
di privatizzazione di Telecom
Italia; sugli investimenti
esteri effettuati da STET -
Società finanziaria
telefonica p.a. e da Telecom
Italia nel settore delle
telecomunicazioni dal 1996 al
2001. |
1. E' istituita, ai sensi
dell'articolo 82 della
Costituzione, una Commissione
parlamentare di inchiesta, di
seguito denominata
"Commissione", con il compito
di indagare sulle vicende
relative all'acquisto da
parte di STET - Società
finanziaria telefonica p.a. e
di Telecom Italia del 29
per cento di Telekom Serbia
e sugli atti
presupposti, connessi e
conseguenti all'acquisto,
da chiunque
compiuti. |
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1. La Commissione è
composta da venti senatori e
da venti deputati, scelti
rispettivamente dal
Presidente del Senato della
Repubblica e dal Presidente
della Camera dei deputati, in
proporzione al numero dei
componenti i gruppi
parlamentari, comunque
assicurando la presenza di un
rappresentante per ciascun
gruppo esistente in almeno un
ramo del Parlamento. |
1. Identico. |
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2. Il Presidente
del Senato della Repubblica e
il Presidente della Camera
dei deputati, entro dieci
giorni dalla designazione dei
suoi componenti, convocano la
Commissione per la
costituzione dell'Ufficio di
presidenza. |
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2. La Commissione,
nella prima seduta, elegge il
presidente, due
vicepresidenti e due
segretari. |
3. Il Presidente
della Commissione è scelto di
comune accordo dai Presidenti
delle Camere tra i componenti
della Commissione. 4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari. 5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il componente con maggiore anzianità parlamentare e, tra deputati e senatori di pari anzianità parlamentare, il senatore più anziano di età. |
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3. La Commissione
conclude i propri lavori
entro sei mesi dalla data
della sua costituzione e
presenta al Parlamento, entro
i successivi sessanta giorni,
la relazione finale sulle
indagini da essa svolte. |
6. La
Commissione conclude i propri
lavori entro un anno
dalla data della sua
costituzione; il termine
può essere prorogato per una
sola volta, per non più di un
anno, dai Presidenti delle
Camere, su motivata richiesta
della Commissione
stessa. |
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1. La Commissione procede
alle indagini e agli esami
con gli stessi poteri e le
stesse limitazioni
dell'autorità giudiziaria. |
1. Identico. |
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2. La Commissione ha
facoltà di acquisire copie di
atti e documenti relativi a
procedimenti ed inchieste in
corso presso l'autorità
giudiziaria o altri organismi
inquirenti, nonché copie di
atti e documenti relativi a
indagini e inchieste
parlamentari, anche se
coperti dal segreto. In tale
ultimo caso, la Commissione
garantisce il mantenimento
del regime di
segretezza. |
2. La Commissione ha
facoltà di acquisire copie di
atti e documenti relativi a
procedimenti ed inchieste in
corso presso l'autorità
giudiziaria o altri organismi
inquirenti, nonché copie di
atti e documenti relativi a
indagini e inchieste
parlamentari. |
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3. Qualora
l'autorità giudiziaria abbia
inviato alla Commissione atti
coperti dal segreto,
richiedendone il
mantenimento, la Commissione
dispone la segretazione degli
atti. |
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3. Per i fatti oggetto
dell'inchiesta parlamentare
non è opponibile alla
Commissione il segreto di
Stato, né quello d'ufficio,
professionale e bancario. |
4. Per i fatti
oggetto dell'inchiesta
parlamentare, in materia
di segreto di Stato si
applicano le disposizioni di
cui alla legge 24 ottobre
1977, n. 801. Per i fatti
oggetto dell'inchiesta non
è opponibile il segreto
d'ufficio, professionale e
bancario. 5. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. |
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4. Per le
testimonianze rese davanti
alla Commissione si applicano
le disposizioni degli
articoli 366 e 372 del codice
penale. |
6. Identico. |
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5. La Commissione
stabilisce quali atti e
documenti non debbano essere
divulgati, anche in relazione
ad esigenze attinenti ad
altre istruttorie o inchieste
in corso. Devono in ogni caso
essere coperti dal segreto
gli atti e i documenti
attinenti a procedimenti
giudiziari nella fase delle
indagini preliminari. |
7. Identico. |
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1. I componenti la
Commissione, il personale
addetto alla stessa ed ogni
altra persona che collabora
con la Commissione o compie o
concorre a compiere atti di
inchiesta, oppure ne viene a
conoscenza per ragioni di
ufficio o di servizio, sono
obbligati al segreto per
tutto quanto riguarda gli
atti e i documenti di cui
all'articolo 3, comma 2. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale. |
Identico. |
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1. La Commissione, prima
dell'inizio dei lavori,
adotta il proprio
regolamento |
1. Identico. |
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interno a maggioranza
assoluta dei suoi
componenti. |
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2. Le sedute sono
pubbliche; tuttavia, la
Commissione può deliberare, a
maggioranza semplice, di
riunirsi in seduta
segreta. |
2.
Identico. |
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3. La Commissione può
avvalersi direttamente
dell'opera di agenti e
ufficiali di polizia
giudiziaria. |
3. La Commissione può
avvalersi dell'opera di
agenti e ufficiali di polizia
giudiziaria, nonché di
tutte le collaborazioni che
ritenga necessarie. |
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4. Per l'espletamento
delle sue funzioni, la
Commissione fruisce di
personale, locali e strumenti
operativi messi a
disposizione dai Presidenti
delle Camere, di intesa tra
loro. |
4.
Identico. |
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5. Le spese per il
funzionamento della
Commissione sono ripartite in
parti uguali tra la Camera
dei deputati ed il Senato
della Repubblica e sono poste
a carico dei rispettivi
bilanci. |
5.
Identico. |
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1. La presente legge
entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. |
Identico. |
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