XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 432 - 1222 - 2467 - 2610-A




PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          La I Commissione,

              esaminato il nuovo testo dei progetti di legge n. 432 ed abbinate recanti norme sull'impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate,

              rilevato che le proposte di legge incidono su materie che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

              rilevato, altresì, che l'articolo 1, capoverso articolo 623-ter, nel punire chi senza necessità cagioni la morte di un animale, non appare individuare con sufficiente puntualità i presupposti normativi e di fatto per l'applicazione della norma,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

          1) sia riformulato l'articolo 1, capoverso articolo 623-ter, al fine di rispettare i principi di legalità e tassatività che prescrivono che siano individuati in maniera puntuale i presupposti normativi e di fatto a cui si ricollega l'applicazione delle norme penali, nonché i principi di proporzionalità e ragionevolezza che impongono che la sanzione astrattamente prevista dalla norma incriminatrice appaia ragionevole rispetto alla fattispecie concreta al cui verificarsi è ricollegata l'applicazione della sanzione stessa.
PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)


          La IV Commissione,

              esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 432 e abb.,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

          all'articolo 6, comma 1, in materia di coordinamento interforze, valuti la Commissione di merito l'opportunità di fare espresso riferimento agli articoli 6, 18 e 20 della legge 1^ aprile 1981, n. 121.



PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

          all'articolo 4, comma 1, la parola: "promuovono" sia sostituita dalle seguenti: "possono promuovere";

          conseguentemente, al medesimo comma, siano soppresse le parole: "nei limiti della disponibilità di bilancio";

          all'articolo 5, comma 1, le parole da: "è istituito" fino alla fine del comma siano sostituite dalle seguenti: "sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di Polizia municipale e provinciale";

          all'articolo 6, comma 1, dopo le parole da: "individuati" sino a: "enti morali" siano sostituite dalle seguenti: "eretti in enti morali che ne facciano richiesta, individuati con decreto del Ministro della salute";

          l'articolo 8 sia sostituito dal seguente:

              "Art. 8 (Destinazione delle sanzioni pecuniarie). - 1. Le nuove o maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o enti di cui all'articolo 6, comma 1.".

e con la seguente osservazione:

          valuti la Commissione l'opportunità di rinviare la disciplina dei criteri e delle modalità di ripartizione delle entrate derivanti dal presente provvedimento al decreto di cui all'articolo 6.
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)


          La VI Commissione,

              esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 432 e abbinate, recante disposizioni in materia di impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate;
              condivisa l'esigenza di introdurre nuove fattispecie di reato dirette a vietare e sanzionare rigorosamente i combattimenti tra animali e le attività connesse, nonché, più in generale, i delitti contro la vita e l'incolumità degli animali;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

          valuti la Commissione di merito l'opportunità di espungere dal testo l'articolo 6, comma 1, in quanto il coordinamento interforze ivi previsto risulta già contemplato dalla normativa vigente.
PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)


          La VII Commissione,

              esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 432 Grignaffini, C. 1222 Azzolini, C. 2610 Zanella e C. 2467 Zanella, recante disposizioni a tutela degli animali,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

          a) all'articolo 1, comma 1, capoverso "Art. 623-octies", sarebbe opportuno prevedere che i divieti relativi a videoproduzioni ed altro materiale pubblicitario non si applichino agli organi di informazione nelle attività di divulgazione scientifica;

          b) valuti la Commissione l'opportunità che le circostanze aggravanti previste dal capoverso "Art. 623-nonies" dell'articolo 1, comma 1, non si applichino a quanti partecipino a spettacoli o manifestazioni vietate ai sensi del capoverso "Art. 623-sexies" del medesimo articolo;

          c) all'articolo 5, sarebbe opportuno apportare le seguenti modifiche: la parola: "promuovono" sia sostituita dalla seguente: "favoriscono"; dopo le parole: "di intesa tra loro" siano inserite le seguenti: "e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche"; le parole: "nei limiti della disponibilità di bilancio" siano sostituite dalle seguenti: "nell'ambito dei piani dell'offerta formativa".



PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)


          La XII Commissione,

              esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 432 e abbinate, recante "Impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate", che mira a introdurre nel codice penale un apposito titolo riguardante i delitti contro gli animali, introducendo le relative pene oltre ad una serie di norme accessorie, con particolare riferimento al maltrattamento e al divieto di combattimenti;

              rilevato che l'attuale normativa italiana non prevede norme volte a vietare i combattimenti tra animali e che l'unica norma applicabile per coloro che svolgono questo tipo di attività illegali è l'articolo 727 del codice penale, relativo al maltrattamento degli animali, e che risulta pertanto indispensabile ed urgente pervenire in tempi rapidi all'approvazione del provvedimento in esame;

              valutato che il provvedimento, all'articolo 7, contempla la possibilità dell'affidamento degli animali confiscati vittime di maltrattamenti e violenze, e che proprio a causa delle violenze subite, questi animali sono quasi sempre soggetti fisicamente ma soprattutto psichicamente fortemente segnati, e che necessitano quindi di una intensa fase "rieducativa" da parte di operatori competenti;

              considerato che il diffuso fenomeno dell'abbandono degli animali nel nostro Paese - che rappresenta soprattutto nella stagione estiva una vera e propria emergenza anche di tipo sanitario - favorisce tra l'altro il reperimento degli animali da parte della criminalità, per il loro successivo utilizzo nei combattimenti clandestini, e che un ruolo fondamentale nella lotta al randagismo viene svolto dalla legge 281/91 in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo;

          esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

          all'articolo 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole "di una" con la seguente "della";

          all'articolo 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere anche corsi di formazione per i medici veterinari finalizzati a migliorare la loro preparazione professionale per quanto riguarda il delicato aspetto del recupero comportamentale degli animali confiscati, anche in previsione del loro affidamento di cui all'articolo 7 del testo in esame;

          al medesimo articolo 5, valuti la Commissione di merito la necessità di inserire dopo le parole "Lo Stato e le regioni promuovono di intesa tra loro", le parole "con il coinvolgimento delle associazioni animaliste di cui all'articolo 7 e degli ordini provinciali dei medici veterinari";

          all'articolo 6, comma 2, valuti la Commissione di merito la necessità di prevedere l'intensificazione dei controlli nei confronti dei canili pubblici e privati, ai fini di un maggior rispetto della legge n.281/91, in particolare per quanto riguarda gli obblighi di anagrafe, tatuaggio, mantenimento e cura degli animali tenuti in custodia.
PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)


          La XIII Commissione,

              esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 432 e abb., riguardane l'impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

          valuti la Commissione di merito l'opportunità di considerare nella fattispecie di "maltrattamento di animale", di cui all'articolo 623-quater del codice penale, anche i trattamenti dopanti degli animali effettuati in vista di competizioni sportive, posto che anche tali trattamenti comportano danni alla salute dell'animale, compromettendone l'integrità fisica;

          valuti la Commissione di merito l'opportunità di sanzionare espressamente, all'articolo 623-septies del codice penale, l'organizzazione e la partecipazione a competizioni di animali non autorizzate;

          valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire, all'articolo 623-septies terzo comma, del codice penale, che non è sanzionata l'attività di allevamento di animali che non sia direttamente finalizzata al loro addestramento per combattimenti;

          valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 623-nonies, terzo comma del codice penale, un aumento della pena nel caso in cui alle manifestazioni partecipino i minori di anni 14.




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