XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 432 - 1222 - 2467 - 2610-A




TESTO UNIFICATO
della Commissione


Disposizioni a tutela
degli animali


Art. 1.

(Modifiche al codice penale).

        1. Dopo il titolo XII del libro II del codice penale è inserito il seguente:

"TITOLO XII-BIS- DEI DELITTI CONTRO GLI ANIMALI

CAPO I - DEI DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' DEGLI
ANIMALI

        Art. 623-ter. - (Maltrattamento di animale). Chiunque, senza necessità, ovvero, fuori dai casi previsti dalla legge, incrudelisce verso un animale o lo sottopone a sevizie o, tenendo conto della natura dell'animale valutata anche secondo le caratteristiche etologiche, lo sottopone a comportamenti, fatiche o lavori insopportabili è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 2.500 euro a 10.000 euro.
        La pena è aumentata se i fatti di cui al primo comma sono commessi con mezzi particolarmente dolorosi.

        Art. 623-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli, manifestazioni o feste che comportino sevizie per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni o con la multa da 3.000 euro a 15.000 euro.

        Art. 623-quinquies. - (Divieto di impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate). Chiunque, in luoghi privati, pubblici o aperti al pubblico, organizza, promuove o dirige combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica, o in qualunque modo ne favorisce l'organizzazione, è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 25.000 euro a 100.000 euro. La stessa pena si applica a chi alleva o addestra animali al fine della loro partecipazione ai combattimenti o alle competizioni vietati dal presente articolo.
        La pena è aumentata fino ad un terzo se alle attività di cui al primo comma partecipano od assistono persone armate o se i combattimenti o le competizioni sono documentati con foto o filmati.
        I proprietari o i detentori degli animali impiegati o utilizzati nelle attività di cui al primo comma sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 20.000 euro a 80.000 euro.
        Chiunque effettua scommesse sulle attività di cui al primo comma, anche se non presente nel luogo del reato, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.


CAPO II - DISPOSIZIONI COMUNI

        Art. 623-sexies. - (Circostanze aggravanti). Nei casi previsti dagli articoli 623-ter, 623-quater e 623-quinquies, la pena è aumentata sino alla metà se dal fatto derivano lesioni gravi all'integrità fisica dell'animale o la sua morte.
        Nei casi previsti dagli articoli 623-quater e 623-quinquies, la pena è aumentata sino alla metà se le manifestazioni sono organizzate al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine.
        Nei casi previsti dagli articoli 623-quater e 623-quinquies, la pena è aumentata fino ad un terzo se nelle manifestazioni sono utilizzati minorenni.

        Art. 623-septies. - (Pene accessorie). In caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 623-quater e 623-quinquies, è ordinata la confisca, di cui all'articolo 240, degli animali che sono serviti o sono stati destinati a commettere i delitti medesimi, salvo che appartengano a persona estranea al reato e siano da questa legittimamente detenuti.
        In caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 623-ter, 623-quater e 623-quinquies è ordinata la sospensione della licenza o dell'analogo provvedimento amministrativo previsto per l'esercizio delle attività concernenti l'allevamento, la conduzione, il commercio e il trasporto di animali per un periodo da tre mesi a tre anni e, ove dalla commissione del reato derivi la morte di un animale, la revoca della licenza o dell'analogo provvedimento amministrativo, qualora il delitto sia commesso ai fini dell'esercizio di tali attività".

        2. Dopo l'articolo 726 del codice penale è inserita la seguente rubrica:

"SEZIONE I-BIS- DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI GLI
ANIMALI".

        3. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dai seguenti:

        "Art. 727. - (Detenzione illecita e abbandono di animali). Chiunque detiene uno o più animali in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro.
        Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attività di commercio, qualora la contravvenzione sia commessa ai fini dell'esercizio di tale attività.
        Se il colpevole è un conducente di animali, la condanna importa la sospensione dall'esercizio del mestiere, quando si tratta di un contravventore abituale o professionale.

        Art. 727-bis. - (Divieti relativi a videoproduzioni ed altro materiale pubblicitario). Chiunque produce, importa, esporta, acquista ed espone al pubblico videoproduzioni o materiali di qualsiasi tipo contenenti scene o immagini relative a delitti contro gli animali è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 1.000 euro a 5.000 euro. E' altresì disposta la sospensione, da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni, della licenza inerente l'attività commerciale o di servizio.
        I divieti di cui al primo comma non si applicano alle associazioni per la tutela degli animali riconosciute, alle università degli studi, alle istituzioni scientifiche".


Art. 2.

(Modifica all'articolo 266
del codice di procedura penale).

        1. Al comma 1 dell'articolo 266 del codice di procedura penale, dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente:

            "f-ter) delitti contro gli animali previsti dall'articolo 623-quinquies, primo comma, del codice penale".


Art. 3.

(Obblighi dei medici veterinari).

        1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, avendo nell'esercizio della professione veterinaria curato o visitato animali per lesioni riferibili ai delitti di cui alla presente legge, omette o ritarda di riferirne all'autorità giudiziaria è punito con la sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro.


Art. 4.

(Attività formative).

        1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa tra loro lo svolgimento da parte delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado di attività formative intese ad una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia degli animali e rispetto dei medesimi.

Art. 5.

(Vigilanza).

        1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti gli altri Ministri competenti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale e provinciale.
        2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e sull'osservanza delle altre disposizioni di leggi, decreti, regolamenti comunitari, nazionali e locali relativi alla protezione degli animali, è affidata, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, anche alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, nonché alle guardie ecologiche volontarie riconosciute secondo le leggi regionali.
        3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.


Art. 6.

(Affidamento degli animali confiscati).

        1. Gli animali per i quali è stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 623-septies del codice penale sono affidati alle associazioni o enti eretti in enti morali che ne facciano richiesta, individuati con decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli affidatari degli animali confiscati potranno rivalersi delle spese sostenute sul proprietario o detentore degli animali medesimi.

Art. 7.

(Diritti e facoltà degli enti
e delle associazioni).

        1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 6 perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.


Art. 8.

(Destinazione delle sanzioni pecuniarie).

        1. Le nuove o maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 6.
        2. Il decreto di cui all'articolo 6 determina i criteri di ripartizione delle entrate, tenendo conto in ogni caso del numero di animali affidati ad ogni ente o associazione.
        3. Entro il 25 novembre di ogni anno, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite con decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.



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