XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 432 - 1222 - 2467 - 2610-A
TESTO UNIFICATO
della Commissione
Disposizioni a tutela
degli animali
Art. 1.
(Modifiche al codice penale).
1. Dopo il titolo XII del libro II del codice penale è
inserito il seguente:
"TITOLO XII-BIS- DEI DELITTI CONTRO GLI ANIMALI
CAPO I - DEI DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' DEGLI
ANIMALI
Art. 623-ter. - (Maltrattamento di animale).
Chiunque, senza necessità, ovvero, fuori dai casi previsti
dalla legge, incrudelisce verso un animale o lo sottopone a
sevizie o, tenendo conto della natura dell'animale valutata
anche secondo le caratteristiche etologiche, lo sottopone a
comportamenti, fatiche o lavori insopportabili è punito con la
reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 2.500 euro
a 10.000 euro.
La pena è aumentata se i fatti di cui al primo comma sono
commessi con mezzi particolarmente dolorosi.
Art. 623-quater. - (Spettacoli o manifestazioni
vietati). Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque organizza o promuove spettacoli, manifestazioni o
feste che comportino sevizie per gli animali è punito con la
reclusione da quattro mesi a due anni o con la multa da 3.000
euro a 15.000 euro.
Art. 623-quinquies. - (Divieto di impiego di animali in
combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate).
Chiunque, in luoghi privati, pubblici o aperti al pubblico,
organizza, promuove o dirige combattimenti clandestini o
competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne
in pericolo l'integrità fisica, o in qualunque modo ne
favorisce l'organizzazione, è punito con la reclusione da due
a quattro anni e con la multa da 25.000 euro a 100.000 euro.
La stessa pena si applica a chi alleva o addestra animali al
fine della loro partecipazione ai combattimenti o alle
competizioni vietati dal presente articolo.
La pena è aumentata fino ad un terzo se alle attività di
cui al primo comma partecipano od assistono persone armate o
se i combattimenti o le competizioni sono documentati con foto
o filmati.
I proprietari o i detentori degli animali impiegati o
utilizzati nelle attività di cui al primo comma sono puniti
con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 20.000
euro a 80.000 euro.
Chiunque effettua scommesse sulle attività di cui al primo
comma, anche se non presente nel luogo del reato, è punito con
la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000
euro a 25.000 euro.
CAPO II - DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 623-sexies. - (Circostanze aggravanti). Nei
casi previsti dagli articoli 623-ter, 623-quater e
623-quinquies, la pena è aumentata sino alla metà se dal
fatto derivano lesioni gravi all'integrità fisica dell'animale
o la sua morte.
Nei casi previsti dagli articoli 623-quater e
623-quinquies, la pena è aumentata sino alla metà se le
manifestazioni sono organizzate al fine di trarne profitto,
per sé o per altri, o al fine di esercitare o di consentire
scommesse clandestine.
Nei casi previsti dagli articoli 623-quater e
623-quinquies, la pena è aumentata fino ad un terzo se
nelle manifestazioni sono utilizzati minorenni.
Art. 623-septies. - (Pene accessorie). In caso di
condanna per i delitti previsti dagli articoli
623-quater e 623-quinquies, è ordinata la
confisca, di cui all'articolo 240, degli animali che sono
serviti o sono stati destinati a commettere i delitti
medesimi, salvo che appartengano a persona estranea al reato e
siano da questa legittimamente detenuti.
In caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli
623-ter, 623-quater e 623-quinquies è
ordinata la sospensione della licenza o dell'analogo
provvedimento amministrativo previsto per l'esercizio delle
attività concernenti l'allevamento, la conduzione, il
commercio e il trasporto di animali per un periodo da tre mesi
a tre anni e, ove dalla commissione del reato derivi la morte
di un animale, la revoca della licenza o dell'analogo
provvedimento amministrativo, qualora il delitto sia commesso
ai fini dell'esercizio di tali attività".
2. Dopo l'articolo 726 del codice penale è inserita la
seguente rubrica:
"SEZIONE I-BIS- DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI GLI
ANIMALI".
3. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dai
seguenti:
"Art. 727. - (Detenzione illecita e abbandono di
animali). Chiunque detiene uno o più animali in condizioni
incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici
o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con
l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a
10.000 euro.
Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione
dall'esercizio dell'attività di commercio, qualora la
contravvenzione sia commessa ai fini dell'esercizio di tale
attività.
Se il colpevole è un conducente di animali, la condanna
importa la sospensione dall'esercizio del mestiere, quando si
tratta di un contravventore abituale o professionale.
Art. 727-bis. - (Divieti relativi a videoproduzioni ed
altro materiale pubblicitario). Chiunque produce, importa,
esporta, acquista ed espone al pubblico videoproduzioni o
materiali di qualsiasi tipo contenenti scene o immagini
relative a delitti contro gli animali è punito con l'arresto
fino ad un anno e con l'ammenda da 1.000 euro a 5.000 euro. E'
altresì disposta la sospensione, da un minimo di sei mesi ad
un massimo di due anni, della licenza inerente l'attività
commerciale o di servizio.
I divieti di cui al primo comma non si applicano alle
associazioni per la tutela degli animali riconosciute, alle
università degli studi, alle istituzioni scientifiche".
Art. 2.
(Modifica all'articolo 266
del codice di procedura penale).
1. Al comma 1 dell'articolo 266 del codice di procedura
penale, dopo la lettera f-bis) è aggiunta la
seguente:
"f-ter) delitti contro gli animali previsti
dall'articolo 623-quinquies, primo comma, del codice
penale".
Art. 3.
(Obblighi dei medici veterinari).
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, avendo
nell'esercizio della professione veterinaria curato o visitato
animali per lesioni riferibili ai delitti di cui alla presente
legge, omette o ritarda di riferirne all'autorità giudiziaria
è punito con la sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500
euro.
Art. 4.
(Attività formative).
1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa tra
loro lo svolgimento da parte delle scuole e degli istituti di
ogni ordine e grado di attività formative intese ad una
effettiva educazione degli alunni in materia di etologia degli
animali e rispetto dei medesimi.
Art. 5.
(Vigilanza).
1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti
dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno,
sentiti gli altri Ministri competenti, da emanare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività
della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo
della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e
dei Corpi di polizia municipale e provinciale.
2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e
sull'osservanza delle altre disposizioni di leggi, decreti,
regolamenti comunitari, nazionali e locali relativi alla
protezione degli animali, è affidata, ai sensi degli articoli
55 e 57 del codice di procedura penale, anche alle guardie
particolari giurate delle associazioni protezionistiche e
zoofile riconosciute, nonché alle guardie ecologiche
volontarie riconosciute secondo le leggi regionali.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti
locali.
Art. 6.
(Affidamento degli animali confiscati).
1. Gli animali per i quali è stato disposto il sequestro o
la confisca ai sensi dell'articolo 623-septies del
codice penale sono affidati alle associazioni o enti eretti in
enti morali che ne facciano richiesta, individuati con decreto
del Ministro della salute, da adottare di concerto con i
Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del
territorio e delle politiche agricole e forestali, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli
affidatari degli animali confiscati potranno rivalersi delle
spese sostenute sul proprietario o detentore degli animali
medesimi.
Art. 7.
(Diritti e facoltà degli enti
e delle associazioni).
1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura
penale, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 6
perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati
previsti dalla presente legge.
Art. 8.
(Destinazione delle sanzioni pecuniarie).
1. Le nuove o maggiori entrate derivanti dall'applicazione
delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge
affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate allo stato di previsione del Ministero della
salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui
all'articolo 6.
2. Il decreto di cui all'articolo 6 determina i criteri di
ripartizione delle entrate, tenendo conto in ogni caso del
numero di animali affidati ad ogni ente o associazione.
3. Entro il 25 novembre di ogni anno, le risorse di cui al
comma 1 sono ripartite con decreto del Ministro della salute,
da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.