XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 38 - 1877 - 2256 - 2512 - 2591 - 2821 - 2842-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il progetto di legge n. 38;

              rilevata la necessità di adeguare, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59", i riferimenti ai Ministri ed alle loro competenze contenuti nella proposta di legge,

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

              sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 2, comma 1, sia chiarito il rapporto tra le norme emanande, per quanto attiene alle materie attualmente oggetto di disciplina codicistica, e le norme contenute nel codice stesso, valutando altresì l'opportunità di formulare la nuova disciplina - ove possibile - facendo ricorso alla tecnica della novellazione;

              all'articolo 2, comma 1, lettera g), sia chiarito il rapporto tra il principio ivi previsto e la disciplina, dettata dagli articoli 1476, comma 1, n. 3 e 1490 e seguenti del codice civile, relativi alla previsione della garanzia per i vizi della cosa venduta e, in particolare, sia, inoltre, chiarita la distinzione tra vizio e difetto, in quanto attualmente non prevista dalla normativa vigente;

          Il Comitato osserva altresì che:

              sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 2, comma 1, lettera p), dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire la portata della disposizione in esame, chiarendo se l'inciso "fatte salve . . ." intenda evitare la rilegificazione di tali materie ovvero sottrarre, per dette materie, l'espressa indicazione delle disposizioni di rango secondario eventualmente abrogate a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo;

          sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 1, comma 1, la formula "Il Governo è delegato ad emanare", dovrebbe essere sostituita dalla seguente "Il Governo è delegato ad adottare", secondo quanto previsto dal punto 2, lettera d), della circolare recante "Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi" del Presidente del Consiglio dei ministri, del Presidente del Senato e del Presidente della Camera dell'aprile 2001.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          La I Commissione,

              esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 38,

              rilevato che le disposizioni da essa recate incidono sulla materia "ordinamento civile" che il secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

              a) Ai fini del rispetto del dettato dell'articolo 76 della Costituzione siano specificati in modo più puntuale i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) c) e d), con particolare riguardo, rispettivamente all'individuazione delle forme di tutela del promissario acquirente in caso di avvio di procedura concorsuale, ai presupposti, modalità ed effetti del subentro volontario da parte degli enti pubblici territoriali, nonché ai presupposti e condizioni per l'acquisto immediato da parte dei soci delle cooperative edilizie della proprietà o altri diritti reali sul suolo destinato alla realizzazione dell'immobile, nonché all'individuazione del soggetto tenuto a fornire all'acquirente la fidejussione bancaria o assicurativa, escludendo, in ogni caso che la maggiore tutela accordata al promissario acquirente possa comportare un irragionevole disparità di trattamento rispetto agli altri creditori della società cooperativa edilizia.

          e con le seguenti osservazioni:

              a) valuti la Commissione l'opportunità di chiarire, per quanto attiene alle materie attualmente oggetto di disciplina codicistica, il rapporto tra le norme da emanare con il decreto legislativo di cui all'articolo 1 e le norme contenute nel codice civile stesso, a tal fine prevedendo che la nuova disciplina - ove possibile - sia formulata facendo ricorso alla tecnica della novellazione;

              b) all'articolo 2, comma 1, lettera g), si segnala l'opportunità di chiarire il rapporto tra il principio ivi previsto e la disciplina dettata dagli articoli 1476, comma 1, n. 3, e 1490 e seguenti del codice civile, relativi alla previsione della garanzia per i vizi della cosa venduta, nonché di chiarire la distinzione, ivi contenuta e attualmente non prevista dalla normativa vigente, tra vizio e difetto dell'opera.
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


          La V Commissione

              esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 38,


esprime

PARERE FAVOREVOLE

          con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

              all'articolo 2, comma 1, lettera h), dopo le parole: "finanziare" siano inserite le seguenti: ", nei limiti delle risorse ad esso assegnate,";

              all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: "è istituita" siano inserite le seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato";

              all'articolo 3, sia soppresso il comma 2;

              all'articolo 4, il comma 1 sia sostituito dal seguente:

          "1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera h), determinato nella misura massima di euro 1.549.371 a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo - parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo";

          e con la seguente osservazione:

              valuti la Commissione l'opportunità di sopprimere all'articolo 2, comma 1, lettera h), il riferimento alla lettera c), in quanto il criterio direttivo contenuto in quest'ultima non appare suscettibile di determinare oneri a carico del fondo di garanzia.
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)


          La VI Commissione finanze,

              esaminata la proposta di legge C. 38 Duilio ed abbinate, recante "Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire", come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,

esprime

NULLA OSTA
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)


          La VIII Commissione,

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 38, in materia di tutela degli acquirenti e degli assegnatari da cooperative di immobili in corso di costruzione;

            preso atto che l'articolato è finalizzato ad evitare che vi siano ripercussioni negative in capo agli acquirenti ed agli assegnatari di immobili qualora il soggetto cedente (società immobiliare, cooperativa di abitazione, impresa di costruzioni) venga assoggettato ad una delle procedure concorsuali previste dalla cosiddetta legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942 n. 267);

            osservato che, sulla materia, sarebbe più opportuno intervenire secondo una doppia linea di azione, che, da un lato, dia priorità a coloro i quali sono oggi vittime di procedimenti fallimentari e, conseguentemente, si sono visti azzerare tutti i sacrifici economici fatti per acquistare un'abitazione (individuando un canale finanziario specifico per il recupero delle somme versate) e, dall'altro, avvii l'esame di soluzioni legislative destinate, invece, ad operare in via ordinaria con il consenso di tutti coloro che operano nel settore immobiliare, sia come utenti che come attori;

            rilevato che il conseguimento dell'obiettivo della tutela non può altresì prescindere da un'analisi accurata della situazione socio-economica esistente nel nostro Paese e ciò con riferimento non solo agli acquirenti di abitazioni, ma anche a tutti quegli altri soggetti che il disegno di legge intende coinvolgere in questo processo, quali, in particolare, istituti di credito, imprese di assicurazione, cooperative di abitazione e imprese di costruzione;

            osservato altresì che il disegno di legge prevede, tra gli aspetti che dovranno essere definiti con i successivi provvedimenti normativi, l'obbligatorietà di polizze fideiussorie rilasciate da banche o assicurazioni, a garanzia dell'ultimazione dell'immobile, nonché di forme di garanzia per i vizi e difetti di costruzione e che il medesimo orientamento è valido anche per gli aspetti legati alla "definizione di garanzie per i vizi ed i difetti dell'opera", dove le esperienze sin qui avute nella realtà italiana fanno emergere problemi di varia natura;

            considerato inoltre che il decreto legislativo 9 novembre 1998 n. 427, che recepisce nel nostro ordinamento la direttiva europea in materia di multiproprietà, già contiene quasi tutti quegli elementi già previsti dall'articolato della proposta di legge e che dovrebbero formare oggetto di esercizio dell'attività delegata al Governo;

            rilevato pertanto che, da tali premesse, emerge la necessità di una attenta riflessione sulla opportunità di operare scelte normative nei predetti settori, che non siano precedute da una attenta attività conoscitiva e di approfondimento, anche mediante studi specifici da parte del Governo e dei Ministeri competenti;

esprime

PARERE CONTRARIO.



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