XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 38 - 1877 - 2256 - 2512 - 2591 - 2821 - 2842-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il progetto di legge n. 38;
rilevata la necessità di adeguare, a seguito
dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 300 del 30
luglio 1999 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59", i
riferimenti ai Ministri ed alle loro competenze contenuti
nella proposta di legge,
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli
articoli 16-bis del Regolamento, debbano essere
rispettate le seguenti condizioni,
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 2, comma 1, sia chiarito il rapporto tra
le norme emanande, per quanto attiene alle materie attualmente
oggetto di disciplina codicistica, e le norme contenute nel
codice stesso, valutando altresì l'opportunità di formulare la
nuova disciplina - ove possibile - facendo ricorso alla
tecnica della novellazione;
all'articolo 2, comma 1, lettera g), sia chiarito
il rapporto tra il principio ivi previsto e la disciplina,
dettata dagli articoli 1476, comma 1, n. 3 e 1490 e seguenti
del codice civile, relativi alla previsione della garanzia per
i vizi della cosa venduta e, in particolare, sia, inoltre,
chiarita la distinzione tra vizio e difetto, in quanto
attualmente non prevista dalla normativa vigente;
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 2, comma 1, lettera p), dovrebbe
valutarsi l'opportunità di chiarire la portata della
disposizione in esame, chiarendo se l'inciso "fatte salve . .
." intenda evitare la rilegificazione di tali materie ovvero
sottrarre, per dette materie, l'espressa indicazione delle
disposizioni di rango secondario eventualmente abrogate a
seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
all'articolo 1, comma 1, la formula "Il Governo è
delegato ad emanare", dovrebbe essere sostituita dalla
seguente "Il Governo è delegato ad adottare", secondo quanto
previsto dal punto 2, lettera d), della circolare
recante "Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica
dei testi legislativi" del Presidente del Consiglio dei
ministri, del Presidente del Senato e del Presidente della
Camera dell'aprile 2001.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
La I Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C.
38,
rilevato che le disposizioni da essa recate incidono
sulla materia "ordinamento civile" che il secondo comma
dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà
legislativa esclusiva dello Stato,
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli
aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
a) Ai fini del rispetto del dettato dell'articolo
76 della Costituzione siano specificati in modo più puntuale i
princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettere a), b) c) e d), con particolare riguardo,
rispettivamente all'individuazione delle forme di tutela del
promissario acquirente in caso di avvio di procedura
concorsuale, ai presupposti, modalità ed effetti del subentro
volontario da parte degli enti pubblici territoriali, nonché
ai presupposti e condizioni per l'acquisto immediato da parte
dei soci delle cooperative edilizie della proprietà o altri
diritti reali sul suolo destinato alla realizzazione
dell'immobile, nonché all'individuazione del soggetto tenuto a
fornire all'acquirente la fidejussione bancaria o
assicurativa, escludendo, in ogni caso che la maggiore tutela
accordata al promissario acquirente possa comportare un
irragionevole disparità di trattamento rispetto agli altri
creditori della società cooperativa edilizia.
e con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione l'opportunità di
chiarire, per quanto attiene alle materie attualmente oggetto
di disciplina codicistica, il rapporto tra le norme da emanare
con il decreto legislativo di cui all'articolo 1 e le norme
contenute nel codice civile stesso, a tal fine prevedendo che
la nuova disciplina - ove possibile - sia formulata facendo
ricorso alla tecnica della novellazione;
b) all'articolo 2, comma 1, lettera g), si
segnala l'opportunità di chiarire il rapporto tra il principio
ivi previsto e la disciplina dettata dagli articoli 1476,
comma 1, n. 3, e 1490 e seguenti del codice civile, relativi
alla previsione della garanzia per i vizi della cosa venduta,
nonché di chiarire la distinzione, ivi contenuta e attualmente
non prevista dalla normativa vigente, tra vizio e difetto
dell'opera.
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
La V Commissione
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C.
38,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il
rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione:
all'articolo 2, comma 1, lettera h), dopo le
parole: "finanziare" siano inserite le seguenti: ", nei limiti
delle risorse ad esso assegnate,";
all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: "è
istituita" siano inserite le seguenti: "senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato";
all'articolo 3, sia soppresso il comma 2;
all'articolo 4, il comma 1 sia sostituito dal
seguente:
"1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2,
comma 1, lettera h), determinato nella misura massima di
euro 1.549.371 a decorrere dall'anno 2002, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo -
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero medesimo";
e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione l'opportunità di sopprimere
all'articolo 2, comma 1, lettera h), il riferimento alla
lettera c), in quanto il criterio direttivo contenuto in
quest'ultima non appare suscettibile di determinare oneri a
carico del fondo di garanzia.
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
La VI Commissione finanze,
esaminata la proposta di legge C. 38 Duilio ed
abbinate, recante "Delega al Governo per la tutela dei diritti
patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire", come
risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di
merito,
esprime
NULLA OSTA
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
La VIII Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 38,
in materia di tutela degli acquirenti e degli assegnatari da
cooperative di immobili in corso di costruzione;
preso atto che l'articolato è finalizzato ad evitare che
vi siano ripercussioni negative in capo agli acquirenti ed
agli assegnatari di immobili qualora il soggetto cedente
(società immobiliare, cooperativa di abitazione, impresa di
costruzioni) venga assoggettato ad una delle procedure
concorsuali previste dalla cosiddetta legge fallimentare
(regio decreto 16 marzo 1942 n. 267);
osservato che, sulla materia, sarebbe più opportuno
intervenire secondo una doppia linea di azione, che, da un
lato, dia priorità a coloro i quali sono oggi vittime di
procedimenti fallimentari e, conseguentemente, si sono visti
azzerare tutti i sacrifici economici fatti per acquistare
un'abitazione (individuando un canale finanziario specifico
per il recupero delle somme versate) e, dall'altro, avvii
l'esame di soluzioni legislative destinate, invece, ad operare
in via ordinaria con il consenso di tutti coloro che operano
nel settore immobiliare, sia come utenti che come attori;
rilevato che il conseguimento dell'obiettivo della
tutela non può altresì prescindere da un'analisi accurata
della situazione socio-economica esistente nel nostro Paese e
ciò con riferimento non solo agli acquirenti di abitazioni, ma
anche a tutti quegli altri soggetti che il disegno di legge
intende coinvolgere in questo processo, quali, in particolare,
istituti di credito, imprese di assicurazione, cooperative di
abitazione e imprese di costruzione;
osservato altresì che il disegno di legge prevede, tra
gli aspetti che dovranno essere definiti con i successivi
provvedimenti normativi, l'obbligatorietà di polizze
fideiussorie rilasciate da banche o assicurazioni, a garanzia
dell'ultimazione dell'immobile, nonché di forme di garanzia
per i vizi e difetti di costruzione e che il medesimo
orientamento è valido anche per gli aspetti legati alla
"definizione di garanzie per i vizi ed i difetti dell'opera",
dove le esperienze sin qui avute nella realtà italiana fanno
emergere problemi di varia natura;
considerato inoltre che il decreto legislativo 9
novembre 1998 n. 427, che recepisce nel nostro ordinamento la
direttiva europea in materia di multiproprietà, già contiene
quasi tutti quegli elementi già previsti dall'articolato della
proposta di legge e che dovrebbero formare oggetto di
esercizio dell'attività delegata al Governo;
rilevato pertanto che, da tali premesse, emerge la
necessità di una attenta riflessione sulla opportunità di
operare scelte normative nei predetti settori, che non siano
precedute da una attenta attività conoscitiva e di
approfondimento, anche mediante studi specifici da parte del
Governo e dei Ministeri competenti;
esprime
PARERE CONTRARIO.