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1. Il Governo è
delegato ad emanare, entro
sei mesi dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, un decreto
legislativo recante norme per
la tutela dei diritti
patrimoniali degli acquirenti
di immobili da costruire. |
1. Identico. |
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2. Il decreto
legislativo di cui al comma 1
è emanato, ai sensi
dell'articolo 14 della legge
23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dei
lavori pubblici, di concerto
con i Ministri della
giustizia, del tesoro, del
bilancio e della
programmazione economica,
delle finanze e del lavoro e
della previdenza sociale. |
2. Il decreto
legislativo di cui al comma 1
è emanato, ai sensi
dell'articolo 14 della legge
23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro
delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con
i Ministri della giustizia,
dell'economia e delle
finanze e del lavoro e
delle politiche
sociali. |
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3. Lo schema del
decreto legislativo di cui al
comma 1 è trasmesso alla
Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica
affinché su di esso sia
espresso, entro due mesi
dalla data di trasmissione,
il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per
materia; decorso tale
termine, il decreto è emanato
anche in mancanza di tale
parere. Qualora il termine
previsto per il parere delle
Commissioni scada nei trenta
giorni che precedono la
scadenza del termine previsto
al citato comma 1 o
successivamente, quest'ultimo
è prorogato di quattro
mesi. |
3. Identico. |
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4. Entro un anno dalla
data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al
comma 1, nel rispetto dei
princìpi e criteri direttivi
fissati dalla presente legge,
il Governo può emanare, con
la procedura indicata nei
commi 2 e 3, disposizioni
integrative e correttive del
medesimo decreto
legislativo. |
4. Identico. |
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1. Il decreto legislativo
di cui all'articolo 1 è
informato ai seguenti
princìpi e criteri
direttivi: |
1. Identico: |
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a) ferma restando
la tutela civilistica
derivante dalla trascrizione
dei contratti relativi ad
edifici da costruire ai sensi
dell'articolo 2645-bis
del codice civile,
assicurare ai diritti
patrimoniali dei promissari
acquirenti di immobili da
costruire ad uso di
abitazione una maggiore
tutela in caso di avvio di
una procedura concorsuale,
anche nei confronti delle
cooperative edilizie,
prevedendo l'obbligo
dell'esecuzione specifica del
contratto su domanda
dell'interessato; |
a) identica; |
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b) prevedere ed
incentivare forme di subentro
volontario degli enti
pubblici territoriali nelle
posizioni giuridiche attive e
passive delle cooperative
edilizie soggette a procedure
concorsuali, stabilendo le
modalità di concessione di
contributi statali o di
agevolazioni fiscali volti a
compensare i debiti del
soggetto sottoposto a
procedura concorsuale; |
b) identica; |
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c) prevedere, in
favore dei soci delle
cooperative, forme immediate
di acquisto della proprietà,
o di altri diritti reali, sul
suolo destinato alla
realizzazione dell'immobile,
disciplinando le modalità e i
tempi di perfezionamento
dell'acquisto del diritto ed
i connessi obblighi; |
c) identica; |
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d) prevedere
forme di tutela verso chi
acquista un immobile da
costruire direttamente dal
costruttore, che deve
ottenere la fidejussione
bancaria o assicurativa di
cui alla lettera n); |
d) prevedere
forme di tutela verso chi
acquista un immobile da
costruire direttamente dal
costruttore, individuando
il soggetto tenuto a fornire
all'acquirente la
fidejussione bancaria o
assicurativa a garanzia
dell'ultimazione dei lavori
di costruzione
dell'immobile; e) prevedere che il fidejussore, in deroga all'articolo 1944, secondo comma, del codice civile, sia sempre tenuto a pagare prima del debitore principale; |
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e) disciplinare i
contenuti del contratto
preliminare di vendita che
deve descrivere le
caratteristiche essenziali
dell'immobile, i tempi
previsti per l'esecuzione
dell'opera, il prezzo di
vendita, la data di consegna,
le modalità e i termini di
pagamento; |
f) identica; |
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f) limitare la
responsabilità
dell'acquirente verso gli
istituti di credito mutuanti
nella misura corrispondente
alla quota del mutuo
accollata all'acquirente in
base al contratto
preliminare; |
soppressa |
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g) prevedere a
favore del promissario
acquirente forme di garanzia
per i vizi e i difetti
dell'opera; |
g) identica; |
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h) istituire
nello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici
un fondo di garanzia
finalizzato a finanziare gli
interventi di cui alle
lettere b) e
c); |
h) istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di garanzia destinato a finanziare gli interventi di cui alle lettere b) e c), nonché, anche in forma parziale, le garanzie di cui alla lettera d); |
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i) perfezionare
la disciplina dell'Albo
nazionale delle società
cooperative edilizie di
abitazione e dei loro
consorzi, di cui all'articolo
13 della legge 31 gennaio
1992, n. 59, anche
introducendo nuovi criteri di
iscrizione all'albo ed
assicurando continuità ed
efficacia all'attività di
vigilanza di cui all'articolo
15 della medesima legge n. 59
del 1992; |
i) identica; |
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l) disciplinare i
casi di revoca degli
amministratori o dei sindaci
delle società cooperative,
prevedendo la nomina di un
commissario governativo ai
sensi dell'articolo 2543 del
codice civile, le ipotesi di
cancellazione dal registro
prefettizio e della
conseguente cancellazione
dallo schedario generale
della cooperazione, nonché le
fattispecie che possono dare
luogo allo scioglimento
d'ufficio per atto
dell'autorità governativa nei
casi previsti dall'articolo
2544 del medesimo codice, e
nel caso di mancato
reintegro, entro il termine
di un anno, del numero minimo
di soci richiesto per la
costituzione della
cooperativa; |
soppressa |
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m) razionalizzare
le competenze amministrative
sulla vigilanza delle
cooperative edilizie,
attualmente suddivise tra il
Ministero dei lavori pubblici
e il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale,
evitando duplicazioni e
sovrapposizioni di
competenze, verificando la
funzionalità dell'assetto
istituzionale delineato in
materia dagli articoli 59 e
seguenti del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.
112; |
soppressa |
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n) individuare il
soggetto tenuto ad ottenere
fidejussione bancaria o
assicurativa a garanzia
dell'ultimazione dei lavori
di costruzione del bene
immobile, specificando che la
garanzia non può impedire al
promissario acquirente
l'azione diretta nei
confronti dell'istituto di
credito o di assicurazione
che ha prestato la garanzia,
fatto salvo il diritto di
regresso da parte del
soggetto garante; |
soppressa |
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o) estendere a
tutti i casi di acquisto di
immobile, con gli opportuni
adattamenti, le tutele
previste dal decreto
legislativo 9 novembre 1998,
n. 427, applicabile ai
contratti relativi
all'acquisizione di un
diritto di godimento a tempo
parziale di beni immobili,
ivi comprese le misure
sanzionatorie
amministrative; |
l) identica; |
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p) introdurre le
modifiche o le integrazioni
alla legislazione vigente
necessarie al fine di evitare
disarmonie fra il decreto
legislativo e le leggi
vigenti, ivi compresi il
codice civile e il regio
decreto 16 marzo 1942, n.
267, indicando espressamente
le disposizioni abrogate a
seguito della entrata in
vigore del medesimo decreto
legislativo, fatte salve le
materie oggetto di
delegificazione ovvero i
procedimenti oggetto di
semplificazione
amministrativa. |
m) identica. |
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| 1. Ai fini della predisposizione del decreto legislativo di cui all'articolo 1, è istituita, con decreto del Ministro dei lavori | 1. Ai fini della predisposizione del decreto legislativo di cui all'articolo 1, è istituita, con decreto del Ministro delle |
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pubblici, sentiti i
Ministri della giustizia, del
tesoro, del bilancio e della
programmazione economica,
delle finanze e del lavoro e
della previdenza sociale, una
apposita commissione di
studio composta da docenti
universitari, da funzionari
pubblici e da esperti di
particolare qualificazione
professionale. |
infrastrutture e dei
trasporti, sentiti i
Ministri della giustizia,
dell'economia e delle
finanze e del lavoro e
delle politiche
sociali, una apposita
commissione di studio
composta da docenti
universitari, da funzionari
pubblici e da esperti di
particolare qualificazione
professionale. |
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2. Il compenso da
corrispondere ai membri della
commissione di cui al comma 1
è stabilito con decreto del
Ministro dei lavori pubblici,
di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e
della programmazione
economica. |
2. Il compenso da
corrispondere ai membri della
commissione di cui al comma 1
è stabilito con decreto del
Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con
il Ministro dell'economia
e delle finanze. |
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1. All'onere derivante
dall'attuazione della
presente legge, valutato in
lire 3 miliardi annue a
decorrere dal 2002, si
provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del
bilancio e della
programmazione economica per
l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero. |
Identico. |
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2. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. |
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