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1. Alla legge 8 giugno
2000, n. 149, sono apportate
le seguenti modificazioni: |
1. Alla legge 8 giugno
2000, n. 149, sono apportate
le seguenti modificazioni: |
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a) all'articolo
3, comma 1, le parole:
"18.000 milioni" sono
sostituite dalle seguenti:
"38.000 milioni"; |
a) all'articolo
3, comma 1, le parole:
"18.000 milioni" sono
sostituite dalle seguenti:
"70.000 milioni"; |
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b) all'articolo
3 è aggiunto, in fine, il
seguente comma: "4-bis. Al fine di allestire, nei comuni e nelle province interessati, spazi di servizio, aree e strutture attrezzate per l'accoglienza dei cittadini che intendano partecipare ad iniziative o raduni in cui esprimere liberamente la propria opinione in merito al G8, è autorizzata in favore degli enti locali della regione Liguria la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il contributo è ripartito dal Ministero dell'interno in proporzione alle spese sostenute per le predette finalità come certificate dagli enti locali interessati entro il 31 agosto 2001"; |
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b) all'articolo
5, comma 2, le parole:
"22.000 milioni" sono
sostituite dalle seguenti:
"42.000 milioni"; c) all'articolo 5, comma 2, le parole: "e per l'anno 2001, quanto a lire 2.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a lire 16.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "e per l'anno 2001, quanto a lire 12.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a lire 16.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e, quanto a lire 10.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica". |
c) all'articolo
5, comma 2, le parole:
"22.000 milioni" sono
sostituite dalle seguenti:
"74.000 milioni";
e le parole: "e per
l'anno 2001, quanto a lire
2.000 milioni,
l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari
esteri, quanto a lire 4.000
milioni, l'accantonamento
relativo al Ministero
dell'interno e, quanto a lire
16.000 milioni,
l'accantonamento relativo al
Ministero dell'ambiente" sono
sostituite dalle seguenti: "e
per l'anno 2001, quanto a
lire 24.000 milioni,
l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari
esteri, quanto a lire 4.000
milioni, l'accantonamento
relativo al Ministero
dell'interno, quanto a lire
16.000 milioni,
l'accantonamento relativo al
Ministero dell'ambiente e,
quanto a lire 30.000
milioni, l'accantonamento
relativo al Ministero del
tesoro, del bilancio e della
programmazione economica". |
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2. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. |
2. Il Ministro
dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad
apportare, con propri
decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. |
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1. Ai lavoratori, dipendenti da datori di lavoro operanti nel porto di Genova, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o con orario ridotto, per effetto dello svolgimento del Vertice di Genova del G8, è corrisposta per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario, e, comunque, tra il 16 luglio 2001 ed il 22 luglio 2001, un'indennità pari |
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al trattamento
straordinario di integrazione
salariale. L'ammontare dalla
predetta indennità è
determinato nella misura del
cento per cento del
trattamento retributivo
perso. Tale indennità è,
inoltre, comprensiva della
contribuzione figurativa e
degli assegni per il nucleo
familiare, se spettanti. 2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta dall'INPS per un numero massimo di 1320 unità, su richiesta dei datori di lavoro, da presentare entro il termine di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e secondo la procedura prevista dalla medesima legge. 3. In favore di un numero massimo di 3.480 unità lavorative dipendenti da aziende, rientranti nel campo di applicazione dell'istituto della cassa integrazione guadagni, operanti nel porto di Genova, sospesi dal lavoro o soggetti ad orario ridotto di lavoro per effetto dello svolgimento del Vertice di Genova del G8, nel periodo dal 16 luglio 2001 al 22 luglio 2001, il trattamento di cui all'articolo 2 della legge 20 maggio 1975, n. 164, è dovuto nella misura del cento per cento, alla quale sarà commisurata la relativa contribuzione figurativa. |
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4. Gli oneri
derivanti dall'applicazione
del disposto dei commi 1, 2 e
3, valutato in lire 2.840
milioni, sono a carico del
Fondo per l'occupazione di
cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236. |
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1. Per i soggetti residenti o aventi sede nel comune di Genova sono sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, da cui derivino decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, scaduti o che scadano nel periodo compreso tra il 16 e il 22 luglio 2001. 2. Restano salve le facoltà in materia di sospensione dei termini di prescrizione e decadenza già attribuite alle amministrazioni pubbliche ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. |
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