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1. Il decreto-legge 3
maggio 2001, n. 160, recante
ulteriori finanziamenti per
la presidenza italiana del G8
nell'anno 2001 e per il
"Vertice di Genova", è
convertito in legge con le
modificazioni riportate in
allegato alla presente
legge. |
Identico. |
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2. La presente legge
entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. |
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Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN |
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE |
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L'articolo 1 è
sostituito dal
seguente: |
L'articolo 1 è
sostituito dal
seguente: |
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"Art. 1. - 1. Alla
legge 8 giugno 2000, n. 149,
sono apportate le seguenti
modificazioni: |
"Art. 1 -
Identico". |
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a) all'articolo
3, comma 1, le parole:
"18.000 milioni" sono
sostituite dalle seguenti:
"70.000 milioni"; (segue: testo approvato dalla Camera dei deputati)(segue: testo modificato dal Senato della Repubblica) b) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-bis. Al fine di allestire, nei comuni e nelle province interessati, spazi di servizio, aree e strutture attrezzate per l'accoglienza dei cittadini che intendano partecipare ad iniziative o raduni in cui esprimere liberamente la propria opinione in merito al G8, è autorizzata in favore degli enti locali della regione Liguria la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale 'Fondo speciale' de1lo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il contributo è ripartito dal Ministero dell'interno in proporzione alle spese sostenute per le predette finalità come certificate dagli enti locali interessati entro il 31 agosto 2001"; |
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c) all'articolo
5, comma 2, le parole:
"22.000 milioni" sono
sostituite dalle seguenti:
"74.000 milioni"; e le
parole: "e per l'anno 2001,
quanto a lire 2.000 milioni,
l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari
esteri, quanto a lire 4.000
milioni l'accantonamento
relativo al Ministero
dell'interno e, quanto a lire
16.000 milioni,
l'accantonamento relativo al
Ministero dell'ambiente" sono
sostituite dalle seguenti: "e
per l'anno 2001, quanto a
lire 24.000 milioni,
l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari
esteri, quanto a lire 4.000
milioni, l'accantonamento
relativo al Ministero
dell'interno, quanto a lire
16.000 milioni,
l'accantonamento relativo al
Ministero dell'ambiente e,
quanto a lire 30.000 milioni,
l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro, del
bilancio e della
programmazione economica". 2. Il Ministro dell'economia delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". |
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Dopo l'articolo 1,
sono inseriti i seguenti: "Art. 1-bis. - 1. Ai lavoratori, dipendenti da datori di lavoro operanti nel porto di Genova, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o con orario ridotto, per effetto dello svolgimento del Vertice di Genova del |
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G8, è corrisposta per
il periodo di sospensione o
di riduzione dell'orario, e,
comunque, tra il 16 luglio
2001 ed il 22 luglio 2001,
un'indennità pari al
trattamento straordinario di
integrazione salariale.
L'ammontare dalla predetta
indennità è determinato nella
misura del cento per cento
del trattamento retributivo
perso. Tale indennità è,
inoltre, comprensiva della
contribuzione figurativa e
degli assegni per il nucleo
familiare, se spettanti. 2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta dall'INPS per un numero massimo di 1320 unità, su richiesta dei datori di lavoro, da presentare entro il termine di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e secondo la procedura prevista dalla medesima legge. 3. In favore di un numero massimo di 3.480 unità lavorative dipendenti da aziende, rientranti nel campo di applicazione dell'istituto della cassa integrazione guadagni, operanti nel porto di Genova, sospesi dal lavoro o soggetti ad orario ridotto di lavoro per effetto dello svolgimento del Vertice di Genova del G8, nel periodo dal 16 luglio 2001 al 22 luglio 2001, il trattamento di cui all'articolo 2 della legge 20 maggio 1975, n. 164, è dovuto nella misura del cento per cento, alla quale sarà commisurata la relativa contribuzione figurativa. 4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto dei commi 1, 2 e 3, valutato in lire 2.840 milioni, sono a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. |
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Art. 1-ter. -
1. Per i soggetti
residenti o aventi sede nel
comune di Genova sono sospesi
i termini di prescrizione e
quelli perentori, legali e
convenzionali, sostanziali e
processuali, da cui derivino
decadenze da qualsiasi
diritto, azione ed eccezione,
scaduti o che scadano nel
periodo compreso tra il 16 e
il 22 luglio 2001. 2. Restano salve le facoltà in materia di sospensione dei termini di prescrizione e decadenza già attribuite alle amministrazioni pubbliche ai sensi delle vigenti disposizioni di legge". |
Frontespizio |
Testo del decreto legge |