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1. Dopo l'articolo
43-bis della legge 1^
aprile 1981, n. 121, è
inserito il seguente: |
1. Identico. |
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"Art. 43-ter.
1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 43,
commi ventiduesimo e
ventitreesimo a decorrere dal
1^ aprile 2001, ai funzionari
del ruolo dei Commissari ed
equiparati della Polizia di
Stato che abbiano prestato
servizio senza demerito per
13 anni è attribuito lo
stipendio spettante al primo
dirigente. Ai medesimi
funzionari e ai primi
dirigenti che abbiano
prestato servizio senza
demerito per 23 anni è
attribuito lo stipendio
spettante al dirigente
superiore. Il predetto
trattamento è riassorbito al
momento dell'acquisizione di
quello previsto dai medesimi
commi ventiduesimo e
ventitreesimo del predetto
articolo 43 e non costituisce
presupposto per la
determinazione della
progressione economica. |
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2. A decorrere dal
1^ aprile 2001 ai funzionari
del ruolo dei Commissari ed
equiparati della Polizia di
Stato e ai primi dirigenti,
destinatari del trattamento
di cui ai commi ventiduesimo
e ventitreesimo dell'articolo
43, lo stipendio è
determinato, se più
favorevole sulla base
dell'articolo 4, comma 3^,
del decreto-legge 27
settembre 1982, n. 681,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 20
novembre 1982, n. 869,
prescindendo dalla promozione
alla qualifica di primo
dirigente e di dirigente
superiore. 3. Ai sensi dell'articolo 43 comma sedicesimo, i trattamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono attribuiti, con le stesse modalità e condizioni anche ai funzionari e ufficiali delle altre Forze di polizia previste dall'articolo 16". |
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2. Sono abrogati
l'articolo 23 del decreto
legislativo emanato in data 3
aprile 2001, in attuazione
dell'articolo 3 della legge
31 marzo 2000, n. 78, e
l'articolo 12 della legge 29
marzo 2001, n. 86. |
2. Sono abrogati
l'articolo 23 del decreto
legislativo 30 aprile
2001, n. 155, e l'articolo
12 della legge 29 marzo 2001,
n. 86. |
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| 1. All'articolo 5, comma 3, lettera a), della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "ai maggiori |
1. Identico. |
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ed ai tenenti colonnelli e
gradi corrispondenti" sono
sostituite dalle seguenti:
"agli ufficiali". |
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2. All'articolo 5,
comma 3, lettera b),
della legge 8 agosto 1990, n.
231, e successive
modificazioni e integrazioni,
le parole: "ai tenenti
colonnelli ed ai colonnelli e
gradi corrispondenti" sono
sostituite dalle seguenti:
"agli ufficiali". |
2. Identico. |
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3. All'articolo 5
della legge 8 agosto 1990, n.
231, e successive
modificazioni e integrazioni,
dopo il comma 3 sono inseriti
i seguenti: |
3. Identico. |
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"3-bis. Fino a
quando non ricorrano le
condizioni per l'attribuzione
dei trattamenti previsti dal
comma 3 agli ufficiali che
abbiano prestato servizio
senza demerito per 13 anni e
23 anni dal grado di
sottotenente o dalla
qualifica di aspirante è
attribuito, a decorrere dal
1^ aprile 2001, lo stipendio
spettante rispettivamente al
colonnello e al brigadier
generale e gradi equiparati.
Il predetto trattamento non
costituisce presupposto per
la determinazione della
progressione economica. |
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3-ter. Per gli
ufficiali di cui al comma 3
dell'articolo 5 della legge
29 marzo 2001, n. 86, la
riduzione di due anni
continua ad applicarsi
rispetto al periodo di 15
anni e di 25 anni". |
3-bis. Le
norme recate dai commi 1, 2 e
3 dell'articolo 5 della legge
29 marzo 2001, n. 86, si
applicano a decorrere dal 1^
aprile 2001. |
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1. All'onere derivante
dall'attuazione del presente
decreto valutato in 30.598
milioni di lire per l'anno
2001, 37.981 milioni di lire
per l'anno 2002, 38.466
milioni di lire per l'anno
2003 e in 38.750 milioni di
lire a decorrere dall'anno
2004, si provvede: quanto a
lire 20.267 milioni per il
2001, lire 25.984 milioni per
il 2002, lire 23.056 per il
2003, e lire 22.520 a
decorrere dal 2004, mediante
corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 50, comma
9, della legge 23 dicembre
2000, n. 388; quanto a lire
10.331 milioni per il 2001,
lire 11.997 milioni per il
2002, lire 15.410 milioni per
il 2003, e lire 16.230
milioni a decorrere dal 2004,
mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo
50, comma 2, della medesima
legge. |
1. All'onere derivante
dall'attuazione del presente
decreto valutato in 30.598
milioni di lire per l'anno
2001, 37.981 milioni di lire
per l'anno 2002, 38.466
milioni di lire per l'anno
2003 e in 38.750 milioni di
lire a decorrere dall'anno
2004, si provvede: quanto a
lire 20.267 milioni per il
2001, lire 25.984 milioni per
il 2002, lire 23.056
milioni per il 2003, e
lire 22.520 milioni a
decorrere dal 2004, mediante
corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 50, comma
9, della legge 23 dicembre
2000, n. 388; quanto a lire
10.331 milioni per il 2001,
lire 11.997 milioni per il
2002, lire 15.410 milioni per
il 2003, e lire 16.230
milioni a decorrere dal 2004,
mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo
50, comma 2, della medesima
legge. |
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2. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. |
2. Identico. |
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