XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 495
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Apprendimento e insegnamento).
1. La Repubblica riconosce la libertà di apprendimento
come principio fondamentale garantito dalla Costituzione.
2. I genitori hanno il diritto-dovere di educare e di
istruire i propri figli.
3. La libertà di insegnamento è strumentale rispetto al
diritto dei genitori ed ha due limiti fondamentali:
a) la libertà di apprendimento;
b) il diritto dei genitori, o di che ne fa le
veci, di educare e di istruire i propri figli.
Art. 2.
(Scuole pubbliche autonome).
1. Le scuole statali e non statali sono abilitate
all'accettazione di buoni di cui all'articolo 5 e sono
denominate scuole pubbliche autonome.
2. Le scuole accedono liberamente al riconoscimento di cui
al comma 1 mediante un esame volto al riconoscimento dei
seguenti requisiti:
a) il possesso di uno statuto della scuola;
b) il possesso di un progetto educativo della
scuola;
c) il possesso di specifici piani di studio;
d) il possesso della carta dei servizi
scolastici.
3. Le scuole acquisiscono la qualifica di scuole pubbliche
autonome con provvedimento del Ministero della pubblica
istruzione, che certifica l'esistenza dei requisiti di cui
alle lettere a) e d) del comma 2.
4. Gli aventi diritto sono autorizzati a scegliere per la
loro istruzione qualsiasi scuola che si conformi ai valori
fondamentali della Costituzione. Gli aventi diritto che
scelgono una scuola pubblica autonoma possono spendervi un
buono scuola di cui all'articolo 5.
5. Gli obiettivi da conseguire con l'istituzione di scuole
pubbliche autonome sono i seguenti:
a) mettere i genitori e le persone aventi diritto
in condizione di decidere quali scuole meglio soddisfino le
esigenze dei loro figli;
b) migliorare la qualità dell'insegnamento
attraverso la competizione fra una pluralità di offerte;
c) ridurre le procedure burocratiche in modo da
assicurare alle classi più risorse da destinare
all'istruzione;
d) fornire maggiori opportunità agli
insegnanti;
e) mobilitare il privato affinché collabori al
sistema di istruzione e formazione della popolazione in età
scolare;
f) incoraggiare lo sviluppo di scuole libere e
autonome.
Art. 3.
(Titoli di studio).
1. Gli studenti che frequentano le scuole pubbliche
autonome sostengono l'esame finale per il conseguimento del
titolo di studio con le stesse modalità degli alunni delle
altre scuole, con prove coerenti con i piani di studio
seguiti.
Art. 4.
(Autorità garante del servizio scolastico e trasparenza
amministrativa delle scuole pubbliche autonome).
1. Per la tutela degli aventi diritto e della libera
concorrenza tra scuole, il servizio scolastico rientra tra le
attività di competenza dell'Autorità garante della concorrenza
e del mercato, istituita dall'articolo 10 della legge 10
ottobre 1990, n. 287.
2. L'ente gestore è titolare del governo della scuola
pubblica autonoma e risponde di tutte le decisioni che
adotta.
3. Gli studenti e i loro genitori hanno pieno diritto di
accesso per acquisire la conoscenza dei processi decisionali
con l'unico limite, ai sensi dell'articolo 24 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, della
salvaguardia della riservatezza di terzi, garantendo peraltro
agli interessati la visione degli atti, la cui conoscenza è
necessaria per curare o per difendere i loro interessi
giuridici.
Art. 5.
(Concessione dei buoni scuola).
1. Ai fini dell'attuazione della presente legge è
istituito il buono scuola quale titolo non negoziabile da
utilizzare presso una scuola pubblica autonoma ad esclusivi
fini scolastici ed educativi.
2. Lo Stato consegna annualmente un buono scuola ad ogni
studente avente diritto e che può dimostrare l'effettiva
frequenza. I buoni possono essere accettati da qualsiasi
scuola abilitata.
3. Il buono per l'istruzione, dato ad ogni studente avente
diritto, non può essere inferiore al 75 per cento della spesa
locale e statale media annua, per ogni studente come
determinata nel corso dell'esercizio finanziario
precedente.
4. In sede di prima applicazione della presente legge e
per l'esercizio finanziario successivo alla sua data di
entrata in vigore, l'importo del buono scuola è determinato in
lire 4.500.000 annue.
5. I buoni scuola per l'istruzione sono di ammontare
identico per ogni studente e in qualsiasi classe frequentata.
Possono essere stabiliti ulteriori fondi aggiuntivi per valide
necessità di trasporto per ragazzi con basso reddito e per
coloro che sono portatori di handicap. Restano ferme le
norme agevolative esistenti per il settore scolastico alla
data di entrata in vigore della presente legge.
6. I buoni scuola non costituiscono reddito ai fini della
determinazione del carico tributario degli aventi diritto.
7. Ogni scuola abilitata all'accettazione di buoni deve
pubblicare il suo bilancio annuale, dopo averlo
preventivamente sottoposto alla revisione di una società
abilitata alla certificazione. Nella pubblicazione del
bilancio sono allegati i dati relativi alle iscrizioni.
Art. 6.
(Personale).
1. Il personale docente e direttivo di ruolo e i docenti
abilitati e non abilitati sono inseriti, a richiesta, anche
contemporaneamente, in due separate graduatorie: una per le
scuole pubbliche statali e una per le scuole pubbliche
autonome.
2. Al personale comunque utilizzato deve essere
assicurato, pena la decadenza dei benefici di cui alla
presente legge, il medesimo trattamento economico previsto per
il personale statale di ruolo.
Art. 7.
(Ambito di applicazione).
1. A decorrere dall'anno scolastico immediatamente
successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge, i buoni scuola di cui all'articolo 5 sono a
disposizione di qualsiasi studente avente diritto che
frequenta le prime classi di ogni ordine e grado di scuola.