XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 495




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Apprendimento e insegnamento).

        1. La Repubblica riconosce la libertà di apprendimento come principio fondamentale garantito dalla Costituzione.
        2. I genitori hanno il diritto-dovere di educare e di istruire i propri figli.
        3. La libertà di insegnamento è strumentale rispetto al diritto dei genitori ed ha due limiti fondamentali:


                a) la libertà di apprendimento;

                b) il diritto dei genitori, o di che ne fa le veci, di educare e di istruire i propri figli.


Art. 2.

(Scuole pubbliche autonome).

        1. Le scuole statali e non statali sono abilitate all'accettazione di buoni di cui all'articolo 5 e sono denominate scuole pubbliche autonome.
        2. Le scuole accedono liberamente al riconoscimento di cui al comma 1 mediante un esame volto al riconoscimento dei seguenti requisiti:

                a) il possesso di uno statuto della scuola;

                b) il possesso di un progetto educativo della scuola;

                c) il possesso di specifici piani di studio;

                d) il possesso della carta dei servizi scolastici.

        3. Le scuole acquisiscono la qualifica di scuole pubbliche autonome con provvedimento del Ministero della pubblica istruzione, che certifica l'esistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e d) del comma 2.
        4. Gli aventi diritto sono autorizzati a scegliere per la loro istruzione qualsiasi scuola che si conformi ai valori fondamentali della Costituzione. Gli aventi diritto che scelgono una scuola pubblica autonoma possono spendervi un buono scuola di cui all'articolo 5.
        5. Gli obiettivi da conseguire con l'istituzione di scuole pubbliche autonome sono i seguenti:

                a) mettere i genitori e le persone aventi diritto in condizione di decidere quali scuole meglio soddisfino le esigenze dei loro figli;


                b) migliorare la qualità dell'insegnamento attraverso la competizione fra una pluralità di offerte;

                c) ridurre le procedure burocratiche in modo da assicurare alle classi più risorse da destinare all'istruzione;

                d) fornire maggiori opportunità agli insegnanti;

                e) mobilitare il privato affinché collabori al sistema di istruzione e formazione della popolazione in età scolare;

                f) incoraggiare lo sviluppo di scuole libere e autonome.


Art. 3.

(Titoli di studio).

        1. Gli studenti che frequentano le scuole pubbliche autonome sostengono l'esame finale per il conseguimento del titolo di studio con le stesse modalità degli alunni delle altre scuole, con prove coerenti con i piani di studio seguiti.


Art. 4.

(Autorità garante del servizio scolastico e trasparenza
amministrativa delle scuole pubbliche autonome).

        1. Per la tutela degli aventi diritto e della libera concorrenza tra scuole, il servizio scolastico rientra tra le attività di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita dall'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
        2. L'ente gestore è titolare del governo della scuola pubblica autonoma e risponde di tutte le decisioni che adotta.
        3. Gli studenti e i loro genitori hanno pieno diritto di accesso per acquisire la conoscenza dei processi decisionali con l'unico limite, ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, della salvaguardia della riservatezza di terzi, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti, la cui conoscenza è necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.


Art. 5.

(Concessione dei buoni scuola).

        1. Ai fini dell'attuazione della presente legge è istituito il buono scuola quale titolo non negoziabile da utilizzare presso una scuola pubblica autonoma ad esclusivi fini scolastici ed educativi.
        2. Lo Stato consegna annualmente un buono scuola ad ogni studente avente diritto e che può dimostrare l'effettiva frequenza. I buoni possono essere accettati da qualsiasi scuola abilitata.
        3. Il buono per l'istruzione, dato ad ogni studente avente diritto, non può essere inferiore al 75 per cento della spesa locale e statale media annua, per ogni studente come determinata nel corso dell'esercizio finanziario precedente.
        4. In sede di prima applicazione della presente legge e per l'esercizio finanziario successivo alla sua data di entrata in vigore, l'importo del buono scuola è determinato in lire 4.500.000 annue.
        5. I buoni scuola per l'istruzione sono di ammontare identico per ogni studente e in qualsiasi classe frequentata. Possono essere stabiliti ulteriori fondi aggiuntivi per valide necessità di trasporto per ragazzi con basso reddito e per coloro che sono portatori di handicap. Restano ferme le norme agevolative esistenti per il settore scolastico alla data di entrata in vigore della presente legge.
        6. I buoni scuola non costituiscono reddito ai fini della determinazione del carico tributario degli aventi diritto.
        7. Ogni scuola abilitata all'accettazione di buoni deve pubblicare il suo bilancio annuale, dopo averlo preventivamente sottoposto alla revisione di una società abilitata alla certificazione. Nella pubblicazione del bilancio sono allegati i dati relativi alle iscrizioni.


Art. 6.

(Personale).

        1. Il personale docente e direttivo di ruolo e i docenti abilitati e non abilitati sono inseriti, a richiesta, anche contemporaneamente, in due separate graduatorie: una per le scuole pubbliche statali e una per le scuole pubbliche autonome.
        2. Al personale comunque utilizzato deve essere assicurato, pena la decadenza dei benefici di cui alla presente legge, il medesimo trattamento economico previsto per il personale statale di ruolo.


Art. 7.

(Ambito di applicazione).

        1. A decorrere dall'anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i buoni scuola di cui all'articolo 5 sono a disposizione di qualsiasi studente avente diritto che frequenta le prime classi di ogni ordine e grado di scuola.



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